Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38797 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, NOME a Roma il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, NOME a Tivoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in relazione agli aumenti per i capi 9 e 15 nei confronti di COGNOME, l’annullamento con rinvio nei confronti di COGNOME, dichiarare l’inammissibilità del ricorso di COGNOME.
udito l’AVV_NOTAIO NOME per COGNOME NOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, udito l’AVV_NOTAIO NOME per COGNOME NOME e COGNOME NOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi,
udito l’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia, in parziale accoglimento dell’impugnazione del Pubblico Ministero, ha affermato la responsabilità penale di NOME anche per il reato di cui al capo 14) e di COGNOME NOME e COGNOME NOME per i reati a ciascuno rispettivamente ascritti di cui ai capi 28) e 29) e per l’effetto ha ridetermiNOME la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni due e mesi quattro di reclusione e C 6.000,00 di multa, e ha condanNOME COGNOME NOME, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e C 3.334,00 di multa e COGNOME NOME, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e C 2.667,00 di multa.
1.1. Con sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, COGNOME NOME era stato assolto dai reati di cui ai capi 10), 11), 12), 13) e 14) – artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – e condanNOME in relazione ai reati di cui ai capi 9), 15) e 16), unificati dal vincolo della continuazione e qualificato il fatto di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati assolti dal reato a loro rispettivamente ascritto al capo 28) e capo 29) – artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – perché il fatto non sussiste.
1.2. La corte territoriale ha riformato in parte la pronuncia di assoluzione ritenendo che la sentenza di primo grado contenesse diversi errori di valutazione e di diritto. Rilevava, la corte territoriale, l’erroneo riferimento all’insussistenza requisiti per una declaratoria di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., ma soprattutto l’erronea esclusione della rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali in assenza di sequestro della sostanza stupefacente a riscontro di queste, pervenendo, peraltro, anche all’assoluzione in casi nei quali il contenuto chiaro delle intercettazioni telefoniche era stato riscontrato dal sequestro dello stupefacente.
All’esito della valutazione del compendio probatorio secondo la corretta regula iuris in tema di valore probatorio delle intercettazioni telefoniche, la corte territoriale confermava l’assoluzione di COGNOME per i capi 10), 11), 12) e 13), mentre, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, riteneva provata, sulla scorta delle conversazioni telefoniche e della decisiva conferma del contenuto delle stesse dall’avvenuto sequestro, l’affermazione della responsabilità per il capo 14) e, quanto al COGNOME, sulla scorta delle conversazioni registrate dal 02/02/2022 al 09/02/2022, riteneva provata la responsabilità penale per il capo 28) e la responsabilità penale in relazione al capo 29) del COGNOME per il COGNOME
l’affermazione di responsabilità poggiava sia sul contenuto delle conversazioni registrate che sulle dichiarazioni di NOME.
Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è affidato ad un unico motivo di violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen.
La Corte territoriale, dopo aver accolto l’appello del pubblico ministero limitatamente al capo 14), in sede di trattamento sanzioNOMErio ha condanNOME il ricorrente alla pena finale di anni due mesi quattro di reclusione e 6.000 C di multa senza tuttavia dar conto delle ragioni poste a fondamento degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, come richiesto dalla pronuncia delle sezioni unite n. 47127 del 2021, secondo cui il giudice deve nella motivazione dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale ivi compresa la determinazione dell’aumento di pena per la continuazione.
Nel caso in esame, sia il giudice di primo grado che la Corte territoriale hanno individuato identici aumenti di pena a titolo di continuazione (mesi tre di reclusione) per la violazione di due distinte fattispecie di violazione dell’art. 73 c cui ai capi 15) e 9) quando ben avrebbero potuto individuare aumenti più contenuti quantomeno con riferimento all’aumento operato per il capo 9) e non hanno comunque motivato in alcun modo la scelta operata.
2.2. Il ricorso nell’interesse di NOME è affidato a due motivi.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’assenza di motivazione rafforzata in caso di ribaltamento di sentenza di assoluzione e violazione degli artt. 192 comma 1 e 2 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha riformato la sentenza assolutorio di primo grado fornendo una motivazione illogica e carente in assenza di “motivazione rafforzata” necessaria, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per pervenire ad un giudizio di condanna dopo l’assoluzione pronunciata in primo grado. E’ principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al COGNOME in tema di giudizio d’appello l motivazione rafforzata, richiesta in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assumeva una valenza dimostrativa completamente diversa
rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla applicazi degli istituti di diritto sostanziale o processuale in modo da conferire alla decision una forza persuasiva superiore. Orbene nel caso in esame la pronuncia impugnata difetterebbe totalmente di una motivazione rafforzata atteso che la Corte d’appello, nel ribaltare la sentenza assolutoria disposta in primo grado, si sarebbe limitata ad elencare i contenuti dell’intercettazione di telefoniche disposte ne presente procedimento conferendo ad esse una pregnanza propiziatoria sentita dal primo giudice senza fornire un apparato giustificativo idoneo a dar conto degli specifici passaggi logici e relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanzi modo da conferire alla decisione la richiesta forza persuasiva superiore. In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto insufficienti a fondare un giudizio di responsabilità penale gli elementi di prova raccolti dagli inquirenti confluiti nel fascicolo del giudice rilevando, in particolare, che qualora gli indiz carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione ai sensi dell’articolo 192 secondo comma cod.proc.pen. doveva essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, sicché all’esito di tale valutazione il giudice di primo grado aveva ritenut insufficienti gli elementi di prova. A fronte di tale condivisibile motivazione, la Co territoriale avrebbe proceduto per asserzioni e ritenuto sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza le stesse intercettazioni che erano state ritenute insufficienti dal giudice di primo grado, senza argomentare le ragioni per le quali le stesse dovessero condurre al diverso epilogo di condanna. In particolare, per colmare la lacuna probatoria la Corte territoriale avrebbe fatto indiretto riferimento al sequestro di sostanza stupefacente del 9 febbraio 2022 che tutt’al più potrebbe riguardare il solo COGNOME e i soggetti cui vengono contestate le cessioni di cui ai capi 14), 15), 16) che, in ogni caso, non sono state contestate allo COGNOME. Ed ancora non potrebbe ignorarsi la circostanza che al COGNOME è contestata un’altra cessione di sostanze stupefacenti, del tipo hashish, precedente a quella del 9 febbraio 2022 in cui il fornitore non è pacificamente lo COGNOME. A ben vedere dopo 18 febbraio 2022 non vi sarebbero traccia di conversazioni tra COGNOME e lo COGNOME, sicché anche sotto questo profilo la motivazione sarebbe carente e comunque non avrebbe assolto al rigoroso onere motivazionale derivante dalla circostanza che la Corte territoriale è pervenuta la condanna dopo un giudizio di assoluzione, sicché si imponeva l’obbligo di motivazione rafforzata. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 133 cod.pen. Carenza di motivazione in relazione all’esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.
2.3. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è affidato a tre motivi.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., nullità dell sentenza per essere stato l’imputato COGNOME indicato nell’intestazione della sentenza COGNOME “assente” nonostante risultasse presente in aula. Violazione del diritto costituzionale alla partecipazione al processo e diritto dell’imputato d vedere riconosciuta la sua presenza nel processo.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 192 cod.proc.pen. in relazione al capo 29). La Corte territoriale avrebbe ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato nonostante non vi fosse stato alcun sequestro a suo carico come erroneamente ritenuto il giudice territoriale. La motivazione sarebbe illogica in quanto basata su un fatto non verificatosi.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta di sentire NOME COGNOME.
In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio in relazione agli aumenti per i capi 9 e 15 nei confronti di COGNOME, l’annullamento con rinvio nei confronti di COGNOME, dichiarare l’inammissibilità del ricorso COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME NOME è inammissibile per genericità estrinseca e manifesta infondatezza.
La Corte d’appello ha determiNOME la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all’art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili.
Nella determinazione del trattamento sanzioNOMErio, in conseguenza dell’affermazione della responsabilità anche per il capo 14), la corte territoriale conferma la misura della pena già inflitta in primo grado per il capo 16), reato più grave, e la misura della pena per esso inflitta di anni tre e mesi nove di reclusione e C 7.500,00 di multa, nonché quella operata a titolo di aumento per la continuazione, di mesi tre di reclusione e C 1.250,00 di multa, per ciascuno dei reati già giudicati di cui ai capi 9) e 15), misura ritenuta congrua alla luce de parametri di cui agli artt. 133 comma 1 e 2 cod.pen. segnatamente il ruolo primario nella vicenda e i precedenti penali specifici (cfr. pag. 11). Sulla pena così determinata stima congruo l’aumento di pena di mesi sei di reclusione e C 1.500,00 di multa per il capo 14), argomentando il maggior aumento rispetto agli altri due reati satellite in ragione del quantitativo di hashish ceduto (cfr. pag. 11).
Con riguardo alla specifica censura di vizio di motivazione in relazione alla misura degli aumenti per la continuazione, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato, in adesione al principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite COGNOME, secondo cui “in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite” (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01) specificando i singoli aumenti e le ragioni della loro quantificazione con espresso richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen. anche nella diversa quantificazione tra i capi 9) e 15) e 14) in ragione del diverso quantitativo.
Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena e degli aumenti per la continuazione alla luce dei criteri di cui all’a 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazion tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 258410).
5.1. Il ricorso di NOME è manifestamente infondato. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata è pervenuta al diverso epilogo di condanna nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla cessione di Kg. 2,1 di sostanza stupefacente tipo hashish a COGNOME NOME, sostanza stupefacente poi sequestrata a Ogno NOME (n. 15.102 dosi), a Vilella Rodio (n. 1.369 dosi), e COGNOME NOME (n. 14.678 dosi) (capo 28), sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dell’avvenuto sequestro a carico dei tre acquirenti.
5.2. In linea generale, va ricordato che, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, deve ritenersi pacifico che la riforma in appello del giudi assolutorio di primo grado impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata e, per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, e ciò perchè il giudizio di colpevolezza sia conforme al parametro dell’al di là di ogni ragionevole dubbio” e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Edu in tema di interpretazione dei principi contenuti nella convenzione europea dei diritti dell’Uomo e segnatamente dall’art. 6 par. 3 lett d) dell Convenzione europea dei diritto dell’Uomo.
Ciò premesso, deve rilevarsi che non trova applicazione, nel caso in esa il disposto di cui all’art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. non essendo fondata la condanna sulla valutazione di prove dichiarative decisive.
Quanto all’altro profilo, che viene qui in rilievo ed è oggetto di cens noto che “in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che ri totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee po del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificame più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto d ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la rifo provvedimento impugNOME” (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679). Tale affermazione è stata reiteratamente espressa dalla giurisprud successiva (Sez.6, n. 10130 del 20/01/2015 Rv 262907; Sez. 6, n. 39911 d 04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327; Sez. n. 8361 del 17/01/2013 Rv. 254638), si da essere considerato orientamen consolidato il principio secondo cui, in tema di motivazione della senten giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione del giudice di primo nella specie pervenendo a una sentenza di condanna, non può limitarsi ad inse nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamen riCOGNOMEta, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessar non incorrere nel vizio di motivazione, che riesamini, sia pure in sin complessivo materiale probatorio vagliato dal primo giudice, dando conto del ragioni dell’incompletezza, dell’incoerenza tali da giustificare la riform sentenza impugnata.
Peraltro si è altrettanto affermato che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciat in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l’obbligo fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolut abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argom considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l realmente argomentata (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, S., Rv. 284472 – 0 Ed ancora, per il rilievo che assume nel caso concreto, la necessità, per il di appello, di redigere una motivazione “rafforzata” sussiste soltanto nel c cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto operata dal giudice dell’impugnazione sul presupposto dell’erroneità di quella formulata del primo giudice. In tale ipotesi, alla Corte cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici del merito sia stata correttamente esaminata e risolta dall’uno o
dall’altro, ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di leg penale o processuale (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 – 04).
5.3. Nel caso in esame, i giudici territoriali hanno dato atto che l’assoluzione in primo grado era frutto di una errata valutazione in diritto delle risultanze processuali ed anche di una intrinseca contraddittorietà della motivazione là dove, data l’erronea premessa in diritto della portata probatoria delle risultanze delle intercettazioni telefoniche in assenza di sequestro, il giudice di primo grado aveva assolto anche nel caso di sequestro di stupefacente.
Secondo i giudici territoriali era evidente l’errore giuridico in cui era incorso il giudice di primo grado là dove aveva escluso la rilevanza probatoria delle risultanze delle intercettazioni telefoniche in assenza di elementi di riscontro.
E’ noto che, per affermazione costante nella giurisprudenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall’art. 192 comma primo, cod.proc.pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, e qualora, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell’art. 192, comma secondo cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 286150 – 04; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268414 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, Rv. 251527). Ed ancora, per il rilievo che assume nel caso concreto, il Collegio rileva come dalla mera lettura della sentenza di primo grado, sia palese l’apparenza della motivazione del giudice di primo grado là dove aveva ritenuto insufficienti gli elementi tratti dalle intercettazioni telefoni mediante mero richiamo a massime giurisprudenziali senza confronto specifico con le singole imputazioni elevate agli imputati e senza valutazione della rilevanza delle conversazioni registrate a fondare o meno l’ipotesi accusatoria (pag. 7-8 sentenza di primo grado). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Alla stregua di questi principi la censura non coglie nel segno. La corte territoriale ha posto rimedio ad un errore giuridico ed a una motivazione apparente contenuta nella sentenza di primo grado con motivazione congrua e del tutto adeguata a fondare il giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato.
Infatti, in merito all’affermazione della responsabilità penale, la corte territoriale, con logica e congrua motivazione fondata sul contenuto (non contestato) delle conversazioni registrate tra lo COGNOME e il COGNOME, ha ritenuto dimostrata la cessione di Kg 1,2 di hashish al COGNOME, in data 08/02/2022, sostanza stupefacente che poi questi cedeva, il giorno successivo a Ogno, Villella e NOME che venivano sorpresi in possesso dello stupefacente, confermando così
la bontà della lettura delle conversazioni registrate tra i due che, a partire dal febbraio 2022, avevano descritto l’accordo per la cessione avvenuta nel pomeriggio dell’08/02/2022 (prog. 755 nt. 26/22).
La sentenza di secondo grado ha dato ampia e congrua motivazione sotto tutti i profili (peraltro non era in discussione né l’identificazione dei locutor l’interpretazione del contenuto dei dialoghi). In particolare, è stata evidenziata l precisione e non equivocità del contenuto delle conversazioni, riportate a pag. 12, e il riscontro, sebbene non richiesto, costituito dal sequestro dello stupefacente.
5.4. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato.
ognuno applicabile se venisse autonomamente.
La decisione impugnata è congruamente e logicamente motivata avendo la Corte d’appello valutato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod.pen., e segnatamente quantitativo di stupefacente e i precedenti penali non specifici ma gravi (cfr. pag. 23), in un contesto di pena base di anni tre e mesi nove di reclusione che si attesa nella mediana.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
6.1. Il primo motivo, al limite dell’incomprensibilità, è inammissibile perché privo di interesse. L’errata indicazione nell’intestazione della sentenza
dell’imputato COGNOME “assente” nonostante risultasse presente in aula non comp alcuna nullità della sentenza né tanto meno alcuna lesione del diritto di dif
6.2. Il secondo motivo è inammissibile perché orientato al merito e richiedere una diversa valutazione del fatto. La contestazione mossa e rite provata concerne l’acquisto di kg. 1 di hashish dal NOMENOME previo accordo co quest’ultimo, tramite l’RAGIONE_SOCIALE, in data 9 febbraio 2022.
I giudici del merito hanno rilevato come sin da 1° febbraio 2022, era state registrate conversazioni tra i due in cui il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME droga per giovedì ottenendo rassicurazioni dal COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME fa presente avere trovato un nuovo fornitore e che in data 9 febbraio 2022, il COGNOMECOGNOME COGNOME la droga dallo COGNOME, preannuncia la consegna al COGNOME COGNOMEcfr. pag. 23). Il q probatorio risultante dalle conversazioni telefoniche trova conferma nel seque dello stupefacente, operato a carico dell’NOME, intermediario nella cessio stupefacente tra il COGNOME COGNOME il COGNOMECOGNOME sequestro operato sulla s dell’ascolto delle conversazioni tra i due. Che si tratti proprio dello stup acquistato dal COGNOME dal COGNOME si evince dalla conversazione nella qual COGNOME COGNOME il COGNOME COGNOME COGNOME riferisce di essere preoccupato per il buon dell’operazione poiché l’COGNOME non rispondeva al telefono (cfr. pag. 24).
Ed ancora, nel telefono sequestrato all’intermediario COGNOMECOGNOME COGNOME‘atto dell’a risultavano messaggi con il COGNOMECOGNOME COGNOME, l’COGNOME COGNOME sede di spont dichiarazioni aveva riferito che la droga era per tale “NOMENOMENOME
A corretta conclusione sono pervenuti i giudici dell’impugnazione che con logica motivazione hanno affermato la responsabilità penale del COGNOME pe capo 29).
6.3. Il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile perché contrario giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di giudizio abbreviato condizioNOME, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la manca assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l’imputato ha rinunz formulando la richiesta di rito alternativo (Sez. 1, Sentenza n. 325 12/06/2018, Rv. 276395 – 02), sicchè non è deducibile la mancata assunzion della testimonianza di NOMENOME
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono e condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricor siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della ca inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinat via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 25/06/2024