Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29126 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOME COGNOME nato a Viareggio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto: l’annullamento della senten impugnata, con riguardo a COGNOME NOME, limitatamente alle condotte sub A), commesse il 24 giugno 2016 e il 4 ottobre 2016 e sub B), con riguard a COGNOME NOME, limitatamente alla condotta sub A), commessa il 24 giugno 2016, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze; il rigetto nel res ricorsi;
ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 14/11/2023, in parzi riforma della sentenza pronunciata dal RAGIONE_SOCIALEice dell’udienza preliminare Tribunale di Lucca in data 14/12/2018, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro rispettivamente ascritti, li ricono
responsabili di ulteriori condotte criminose.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso p cassazione
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al furto contestato al capo b mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritiene la penale responsabilità, che in primo grado era stata esclusa, sia stata su valutazioni effettuate con riguardo ad altri capi di imputazione, rel condotte separate da quella in discorso, sul presupposto che padre e fig muovessero sempre di concerto, accomunati dal raggiungimento dell’obiettivo comune, senza dar conto degli elementi da cui si desumerebbe il concorso de ricorrente alla fase ideativa o preparatoria del reato.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, l c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen.
Evidenzia che, con riferimento al reato di cui al capo b), la Corte territ prima di affermare la responsabilità del ricorrente avrebbe dovuto procedere a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel rispetto del dettato dell’a comma 3 -bis, cod. proc. pen.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’estorsione contestata al nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazion Rileva che, se il ricorrente avesse posto in essere l’estorsione che gli addebitata, una volta che la persona offesa era receduta dai propri propo avrebbe dovuto approfittarne; che, invece, il nucleo familiare del COGNOME era procurato un’altra abitazione, per cui l’imputato era del tutto disinte alle sorte di quella precedente, anche perché era ben consapevole che m sarebbe potuto tornarne in possesso; che, dunque, mancherebbe sia l’ingius profitto che l’altrui danno, richiesti dall’art. 629 cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, l b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62 -bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che il manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non tiene conto dell’uman sofferenza per la perdita dell’abitazione familiare e della comprensibile ang per il futuro e che la mancanza di condotte risarcitorie si giustifica documentate difficoltà economiche in cui versa l’odierno ricorrente.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso p cassazione.
3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 353 cod. pen., nonché manc contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva l’assenza vaglio critico delle dichiarazioni rese dalla persona offesa NOME COGNOME più in generale muove doglianze analoghe a quelle proposte dal coimputat come sopra sintetizzate al punto 2, cui per brevità si rinvia.
3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al furto contestato al capo b) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Eviden che la responsabilità della ricorrente in ordine al furto dei cancelli, delle g degli infissi, delle finestre e degli altri beni mobili indicati nel capo di imp sarebbe stata ritenuta sulla base di due affermazioni della COGNOME, prof in diverso contesto ed in epoche risalenti rispetto alla sottrazione, pur in di qualsivoglia elemento concreto a sostegno.
3.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett
ed e), cod. proc. pen., in relazione all’estorsione contestata ‘ al capo d), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La doglian è del tutto sovrapponibile a quella proposta nel quarto motivo di rico presentato nell’interesse del coimputato e trattato al punto 2.3 che precede quale si rinvia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è parzialmente fondato.
1.1. Il primo motivo è fondato nei limiti che seguono. 1.1.1. Non è consentito con riferimento alle condotte per le qual intervenuta condanna in primo grado, rispetto alle quali il ricorrente reit stesse argomentazioni prospettate alla Corte territoriale e da questa respint motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità. Sul punt specifico, si osserva che la sentenza impugnata costituisce una c.d. do conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenz di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corp decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte sentenza d’appello a quella del RAGIONE_SOCIALEice dell’udienza preliminare, sia l’ulte parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medes criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, 280654 – 01). Orbene, la credibilità della persona offesa è stata scandagliat in primo che in secondo grado e di tanto si dà conto diffusamente n provvedimento impugnato con una motivazione congrua ed immune da vizi logici. Il ricorrente si limita a sollecitare una ricostruzione alternat vicenda, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una divers valutazione degli elementi acquisiti, che non è consentita in questa sede, se quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrati la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che si nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del mat probatorio (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01 Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto che il narrato COGNOME COGNOME COGNOME, spontaneo, lineare e logico – è risultato scevro da in calunniatori o ritorsivi nei confronti dei ricorrenti, verso i quali non ha s nemmeno azione civile risarcitoria, pur avendone pieno titolo ed ha indic anche i plurimi riscontri presenti in atti (le dichiarazioni rese dalla madr marito, oltre che i verbali redatti dall’incaricato dell’RAGIONE_SOCIALE
inoltre, ha ben spiegato perché, con riferimento alla vicenda del 7 luglio 201 ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal COGNOME COGNOME dal AVV_NOTAIO; il soggetto non titolato a presenziare alla vendita senza incanto dispost Tribunale di Lucca e presente solo per spalleggiare l’azione intimidatoria pos essere dagli odierni ricorrenti, anche loro affatto legittimati a partecip procedura di vendita; il secondo,autore di un comportamento illecito (aven permesso che la vendita si svolgesse alla presenza di detti soggetti, portat un interesse in conflitto ed avendo redatto un verbale in cui dichia circostanze non corrispondenti al vero, dando atto della presenza della COGNOME); infine, completa e conforme ai canoni della logicità risulta motivazione in relazione alla irrilevanza, ai fini della configurabilità del cui al capo a), dello scambio dei numeri di telefono tra le parti, rispetto a il ricorso propone una diversa ed alternativa lettura dell’occorso.
1.1.2. Il motivo non è consentito – perché aspecifico – nemmeno i relazione alle condotte del 21 maggio e 2 luglio 2015, atteso che la C territoriale ha ritenuto provato per tabulas l’atteggiamento intimidatorio tenuto dall’odierno ricorrente nei confronti del delegato dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEizi dei soggetti che intendevano visitare l’abitazione il 21 maggio ed il 2 luglio occasioni nelle quali proferiva anche frasi minacciose, tanto da costringe custode giudiziario a chiedere al giudice dell’esecuzione l’autorizzazion avvalersi della forza pubblica. Con il tessuto motivazionale, il ricorso n confronta, limitandosi ad aderire alla valutazione effettuata dal giudice di grado.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, o generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminat ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti d necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugna e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021 B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 d 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
1.1.3. Il primo motivo coglie, invece, nel segno con riferimento agli epis del 24 giugno e del 4 ottobre 2016, rispetto ai quali la Corte territori ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado. Sul punto, è stato più affermato che il giudice d’appello, in caso di riforma, della senten assoluzione di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesim compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della p
decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusio assunte. In altri termini, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiu indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenz dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specif passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sosta processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superio essa trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione divers rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282612 – 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/6/2021 COGNOME, Rv. 281404 – 01; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, COGNOME., Rv. 278056 01).
Nel caso di specie, con riferimento alla telefonata del 24 giugno 2016, sentenza impugnata non supera le argomentazioni del giudice di prime cure (s veda pagina 7 della sentenza di primo grado), che aveva evidenziato come non fosse chiaro in che modo il COGNOME avesse riconosciuto la voce dei due odier ricorrenti, tenuto conto che non era dato sapere se vi fosse stata una preg conoscenza, anche in considerazione della mancanza di dati relati all’intestazione dell’utenza da cui era partita la telefonata; rispet perplessità, la Corte territoriale non ha spiegato adeguatamente come le ste possano essere superate.
Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento al messaggio di testo del 4 ottobre 2016: se da un lato il primo giudice non ha motivat ordine alla specifica posizione del ricorrente, limitandosi ad evidenziar elementi che consentivano di identificare in NOME COGNOME l’autrice massaggio di testo inviato alla persona offesa, i giudici di appello ne h attribuito la paternità anche ad NOME COGNOME – pare di comprendere considerazione del fine comune che ha guidato le condotte dei due odiern ricorrenti. Dunque, anche con riferimento a detta vicenda 5 la sentenza impugnata non spiega perché le prove raccolte assumono nel percorso motivazionale una valenza dimostrativa opposta a quella ritenuta dal primo giudice.
1.2. Per le stesse ragioni da ultimo esposte al punto 1.1.3 risulta fond secondo motivo, atteso che, anche con riferimento alla condanna per il furto cui al capo b), non si rinviene la motivazione rafforzata. Invero, il primo gi (a pag. 8) aveva affermato che solo NOME COGNOME aveva reiteratamente minacciato di distruggere la casa, sussistendo per gli altri familiari conv solo un forte sospetto che avessero partecipato al depredamento dei beni mobi indicati in imputazione, ritenuto non sufficiente a fondare il giudizio di p
responsabilità. La Corte territoriale, sul punto (pag. 26), si limita ad aff che anche NOME COGNOME avrebbe minacciato la distruzione dell’abitazione familiare sottoposta a procedura esecutiva; senza tuttavia specificar circostanze di tempo e di luogo in cui tali minacce sarebbero state proferite.
1.3. Il terzo motivo è fondato, atteso che, mancando la motivazion rafforzata, andranno rivalutati i presupposti per riassumere la prova dichiarat
1.4. Il quarto motivo non è consentito perché aspecifico, in quanto non ti conto del percorso logico argomentativo seguito dalla Corte territoriale giungere alla affermazione di penale responsabilità di entrambi i ricorrenti p reato di cui al capo d), come contestato nella forma consumata; senza tace che reitera le medesime doglianze avanzate nei motivi di appello, riten infondate con motivazione sintetica, ma completa ed esaustiva, dai giudici secondo grado. In particolare, non si confronta con la motivazione d provvedimento nella parte in cui individua «l’ingiusto profitto (ravvisabile non come sostenuto dal difensore, per escluderlo, nell’ottenere indietro l’immo espropriato quanto, piuttosto, nell’impedire alla vittima di conseguir materiale ed esclusiva disponibilità) con correlativo danno per la COGNOMEva» Rispetto a tale ricostruzione, il difensore glissa.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della criti argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione criti realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibil debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatt sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 2688 – 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, c caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la qual previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, fatto del tutto ignorato.
1.5. Il quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostan attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Ed invero, sul punto, sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione e da manifesta illogicità – atteso che, dalla trama motivazionale, si e agevolmente che la Corte territoriale ha confermato il negativo giudizio personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione d reiterazione delle condotte criminose come descritte in sentenza, dei precede penali da cui il ricorrente risulta gravato e dell’assenza di qualsivoglia s
resipiscenza – con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, 2233 del 17/6/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017 COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, R 249163 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01). D resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui no necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimane disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 2 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 de 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Il ricorso di NOME COGNOME è parzialmente fondato.
2.1. Il primo motivo è fondato nei limiti che seguono.
2.1.1. Non è consentito con riferimento alle condotte per le qual intervenuta condanna in primo grado, rispetto alle quali la ricorrente ripro pedissequamente le stesse argomentazioni prospettate ai giudici di appello, sono state respinte con motivazione adeguata e non manifestamente illogica. I proposito, vanno richiamate integralmente le considerazioni svolte al preceden punto 1.1.1.
2.1.2. Il motivo è, invece, fondato con riferimento alle condotte del maggio e 2 luglio 2015, atteso che l’incaricato dell’RAGIONE_SOCIALE ha riferito le frasi intimidatorie solo ed unicamente ad NOME COGNOME, cui non è chiaro a che titolo la Corte territoriale abbia posto a caric odierna ricorrente a titolo di concorso tali fatti. Il giudice del rinvio dovrà valutare il contributo causale fornito dalla ricorrente alla realizzazion condotte del 21 maggio e del 2 luglio 2015, che formalmente in imputazione parrebbero attribuite solo a COGNOME NOME.
Quanto alla telefonata ricevuta dalla persona offesa in data 24 giugno 201 le ragioni dell’accoglimento del motivo di ricorso sono state già esplicit precedente punto 1.1.3., cui va fatto integrale rinvio, essendosi evidenz come manchi in proposito la motivazione rafforzata.
2.2. Analoghi profili di inammissibilità si rinvengono con riferimento secondo motivo, atteso che anche in questo caso il difensore reit pedissequamente questioni già poste ad entrambi i giudici di merito e da e risolte con motivazione congrua ed esente da profili di manifesta illogicità ( specifico punto, la sentenza impugnata costituisce una cosiddetta dopp
conforme di condanna). In particolare, il RAGIONE_SOCIALEice dell’udienza preliminare a pagina 8 della sentenza aveva dato atto dei motivi per cui aveva ritenut ricorrente responsabile dell’illecita appropriazione dei beni mobili indica capo b), individuati nelle reiterate minacce di distruggere la casa nel ca aggiudicazione, non ultimo il messaggio di testo del 4 ottobre 2016 di cui detto e la Corte di appello ha evidenziato la aspecificità del moti impugnazione, che non ha fatto i conti con la trama motivazionale della sentenz impugnata. Ebbene, il difensore, nel ricorso per cassazione t ha continuato ad insistere sulla non riferibilità della condotta appropriativa alla ricorrent tuttavia confrontarsi con i rilievi dei giudici di merito.
In proposto, va, peraltro, ribadito che il sindacato di legittimità non oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura del provvedimento e non può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazio degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del g di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in una decisione alternativa.
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsab dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazio violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, p che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaust percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
2.3. Il terzo motivo non è consentito, perché aspecifico. Le ragioni pe quali correttamente è stata ritenuta l’estorsione nella forma consumata s state esplicitate con riferimento alla posizione del coimputato al preced punto 1.4., cui integralmente si rinvia, essendo il motivo di ri sovrapponibile.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alle condotte di cui al capo A) commesse il 24/6/2016 e 4/10/2016 e di cui 4 1 capo B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alle condotte di cui al capo A) commesse in data 21/5/2015 2/7/2015 e 24/6/2016, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cor
di appello di Firenze; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2024.