Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20018 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20018 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POLLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di questi ultimi
avverso la sentenza del 06/05/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. AVV_NOTAIO COGNOME che conclude per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nei confronti di COGNOME e COGNOME nonché nei confronti di NOME limitatamente ai capi 2, 3 e 4 con riferimento, per quest’ultimo reato, alla condotta del 05/12/2017; rigetto nel resto del ricorso di NOME e inammissibilità del ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte civile.
uditi i difensori:
LAVV_NOTAIOavvocato COGNOME NOME, in difesa RAGIONE_SOCIALEa parte civile COGNOME NOME, chiede il rigetto dei ricorsi , si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla not spese.
L’avvocato COGNOME in difesa di NOME, l’avvocato COGNOME in difesa di NOME e l’avvocato COGNOME in difesa di COGNOME NOME, insistono per l’accoglimento dei ricorsi.
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, COGNOME NOME e NOME, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 6 maggio 2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Salerno (fascicolo pervenuto in Corte di cassazione 1’8 gennaio 2025) che, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Salerno, li ha condannati in ordine ai reati di cui ai capi 2 (artt. 110, 56-629, commi 1 e 2 in relaz. all’art. 628, commi 3 e n. 3-bis, cod. pen.) e 3 (artt. 110 cod. pen., 10 e 12 legge n. 497 del 1974 e 61 n. 2 cod. pen.), da cui erano stati assolti all’esito del giudizio di primo grado. La Corte di appello ha, invece, confermato, quanto al reato di cui al capo 2), l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante del metodo mafioso nel senso già ritenuto dal Tribunale.
La Corte territoriale ha poi confermato l’affermazione di responsabilità, anche agli effetti civili, nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui ai ca (artt. 81 cpv., 56-629 cod. pen.), 4 (art. 81 cpv., 513-bis cod. pen.), e 5 (art. 697 cod. pen., capo non oggetto di appello e di ricorso per cassazione).
Tutti e tre gli imputati sono stati, altresì, condannati, in relazione ai capi 2) 3) in solido tra loro al risarcimento del danno cagionato alla parte civile NOME e alle spese di giudizio.
Ricorre per cassazione anche il difensore e patrono RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME nella parte in cui la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello ha escluso l’aggravante del metodo mafioso in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2).
I difensori degli imputati affidano i ricorsi a diversi motivi, in par sovrapponibili, che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME (capi 1 e 4 conferma; capi 2 e 3 riforma in punto di responsabilità; capo 5 non oggetto di ricorso, già coperto da giudicato).
4.1. Inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 521, comma 2, cod. proc. pen., “per avere la Corte d’appello adeguato il fatto contestato al capo 2) ad un nuovo ragionamento probatorio senza avvedersi RAGIONE_SOCIALEa modifica sostanziale del fatto, con grave detrimento sul diritto al contraddittorio RAGIONE_SOCIALE‘imputato”.
Premesso che anche la Corte d’appello aveva confermato l’assoluzione del coimputato COGNOME, additato nell’imputazione come colui che avrebbe fornito l’arma al COGNOME e al COGNOME per esplodere i colpi di arma da fuoco contro l’autovettura RAGIONE_SOCIALEa p.o. (la perizia balistica aveva, infatti, escluso che il fucil possesso RAGIONE_SOCIALEo COGNOME fosse stata utilizzata nella presunta azione di fuoco), si lamenta che la Corte di appello, escludendo financo che COGNOME e COGNOME siano stati gli esecutori materiali, relegandoli al ruolo di vedette, introducendo quale
autore un altro ignoto complice (che avrebbe sparato con un solo fucile), abbia finito per operare una trasformazione radicale del fatto, in modo del tutto incompatibile ed eterogeneo con la contestazione, con conseguente lesione del diritto di difesa considerato che l’immutatio facti non si prestava ad essere prevedibile anche per il ricorrente che è ritenuto il mandante RAGIONE_SOCIALE‘azione delittuosa.
4.2. Violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., 6 CEDU, in relazione alla mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale sui temi trattati con la consulenza tecnica.
4.2.1. Vizio di motivazione in relazione agli argomenti utilizzati per superare le obiezioni poste dalla consulenza tecnica (premesse fattuali apparenti, ricorso a petizioni di principio, conclusioni attraverso leggi scientifiche prive di copertura).
La censura attiene al mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinnovazione istruttoria in ordine all’esclusione RAGIONE_SOCIALEa valenza RAGIONE_SOCIALEa principale fonte di prova a discarico costituita dagli esiti RAGIONE_SOCIALEa consulenza RAGIONE_SOCIALEa difesa che aveva financo escluso che l’autovettura RAGIONE_SOCIALEa p.o. fosse stata attinta ckfolpi di arma da fuoco nelle circostanze di cui al capo di imputazione, le cui conclusioni erano state ritenute non idonee. La verifica o l’erroneo utilizzo del metodo scientifico a cui era ricorso il consulente di parte avrebbe dovuto imporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa prova. Né risultava confacente, in quanto fondata anche su un dato travisato e su elementi non supportati da dati fattuali certi, la motivazione resa dalla sentenza impugnata per superare le conclusioni a cui era pervenuto il perito di parte.
4.3. Violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione rafforzata, non avendo il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello confutato specificamente e in modo adeguato i capisaldi RAGIONE_SOCIALEa decisione assolutoria, né fatto ricorso ad argomenti di maggiore efficacia persuasiva rispetto a quelli indicati dal Tribunale.
La difesa passa anzitutto in rassegna (alle pagine 17-29 del ricorso) le argomentazioni in forza dei quali il primo giudice aveva disconosciuto rilievo probatorio agli elementi, per lo più indiziari, posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione accusatoria, evidenziando come la sentenza impugnata abbia svalutato con una motivazione non persuasiva il giudizio operato dal Tribunale, soffermandosi sull’aporia costituita dall’avere introdotto la Corte di merito, al fine di confutare la conclusione dei primi giudici, una ricostruzione alternativa RAGIONE_SOCIALEo svolgersi RAGIONE_SOCIALEa vicenda e del ruolo che i protagonisti avrebbero svolto frutto di un ragionamento astratto privo RAGIONE_SOCIALEe necessarie informazioni fattuali di riferimento e financo fondato su vistosi difetti di informazione (29-36).
4.4. Vizio di motivazione rafforzata nella parte in cui la sentenza impugnata aveva omesso di confrontarsi con i contributi offerti dalla difesa, anche a mezzo di memoria, in ordine agli esiti di consulenza che escludevano che l’autovettura RAGIONE_SOCIALEa p.o. fosse stata attinta da colpi di arma da fuoco nelle circostanze di tempo e di
4- luogo di cui al capo di imputazione, con conseguente violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
4.5. Vizio di motivazione sulla coartazione subita dalla vittima e sulla non equivocità degli atti posti in essere.
La censura attiene alla qualificazione giuridica del fatto: materialmente si era al cospetto di un danneggiamento aggravato; la sussunzione del fatto nell’alveo estorsivo avrebbe richiesto da un lato che si desse conto che la vittima, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘azione, si fosse sentita coartata e, dall’altro, che la condotta fosse univocamente volta a costringerla ad abbandonare il mercato dei prodotti ittici, quale atto di disposizione patrimoniale (al riguardo si precisa che il COGNOME aveva ammesso nell’immediatezza di aver temuto di essere vittima di rapina).
4.6. Vizio di motivazione (carenza) “in ordine alle censure di merito poste con i motivi di appello ed in grado – se valutate – di sovvertire l’esito del giudizio, sia quanto a ricostruzione fattuale che con riferimento a più corretta sussunzione del fatto”.
Il motivo investe l’affermazione di responsabilità in ordine al capo 1) RAGIONE_SOCIALEa rubrica e, in particolare, si censura la valenza confermativa alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa p.o. che i giudici di merito avevano ritenuto di ricavare dalle dichiarazioni del teste COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa figlia COGNOME NOME e del COGNOME.
Difettava, poi, il profitto illecito RAGIONE_SOCIALE‘estorsione se considerato come volontà del ricorrente di accaparrarsi quote di mercato, dovendosi semmai la condotta inquadrarsi nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘art. 513-bis cod. pen.
Ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (poi revocato nelle more del procedimento di legittimità) nell’interesse di NOME COGNOME.
5.1. Inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per non avere dichiarato inammissibile l’appello del pubblico ministero, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 585, comma 2, lett. c) cod proc. pen.
5.2. Vizio di motivazione in ordine alla configurazione quale minaccia costitutiva RAGIONE_SOCIALEa tentata estorsione e RAGIONE_SOCIALE‘illecita concorrenza (capi 1 e 4 RAGIONE_SOCIALEa rubrica) RAGIONE_SOCIALEe prospettazioni rivolte dall’imputato a COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente negli incontri di fine agosto e ottobre 2017.
In particolare, la censura fa leva sulla circostanza che fosse stato disatteso il tema se le prospettazioni rivolte dall’imputato ai NOME COGNOME (connesse all’ingresso di questi ultimi nel mercato ittico di Salerno) potessero assumere valenza di minaccia in quanto non dipendenti dalla sua volontà, né da lui stesso realizzabili, posto che era la stessa sentenza impugnata ad avere rappresentato che il male futuro poteva essere realizzato da persone che frequentavano il mercato ittico.
5.3. Erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 629 cod. pen. nella parte in cui si sono
ravvisate due condotte di tentata estorsione nei due episodi ascritti all’imputato al capo 1) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione.
Si era dato rilievo, a fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà del reato, alla distan temporale RAGIONE_SOCIALEe due condotte, di circa un mese una dall’altra e alla diversità dei soggetti destinatari, dovendosi, invece, valorizzare il parametro RAGIONE_SOCIALE‘unicità del fine sottostante alle plurime minacce, tanto più che la COGNOME NOME non era la diretta destinataria RAGIONE_SOCIALEa minaccia, bensì solo un veicolo per far recapitare il messaggio agli effetti destinatari (COGNOME NOME e COGNOME NOME).
5.4. Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrente nei reati di cui ai capi 2) e 3) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
Memoria con motivi nuovi nell’interesse di NOME COGNOME presentata dall’AVV_NOTAIO (nominato a seguito di revoca RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO).
6.1. Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione tra esclusione del metodo mafioso e incongruenze argomentative in relazione alla tentata estorsione di cui al capo 1) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
In particolare, si era esclusa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante del metodo mafioso sul rilievo che NOME non aveva pronunciato alcuna minaccia mafiosa, essendosi piuttosto limitato ad avvertire i COGNOME che l’ingresso nel mercato di Salerno non sarebbe stato affatto conveniente, in quanto la malavita locale gli avrebbe richiesto il pagamento di un obolo idoneo a condizionare l’economicità RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa. L’esclusione in parola si poneva, però, in manifesto contrasto con la conferma RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi estorsiva: l’editto accusatorio è infatti formulato in modo circolare, vale a dire che la presunta intimidazione ex art. 629 cod. pen. si risolve nella contestazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante mafiosa, e viceversa, e quindi ritenere integrata l’estorsione, escludendone il carattere mafioso, priva inesorabilmente la minaccia RAGIONE_SOCIALEa “mafiosità” in cui però si sostanzia la vis costrittiva per cui è condanna.
Inoltre, le sentenze di merito offrivano due valutazioni inconciliabili: nell’escludere l’aggravante, le parole del COGNOME assumono la consistenza di una denuncia accorata sul malcostume del “pizzo” che i mercanti erano costretti a pagare, mentre con riferimento alla tentata estorsione gli stessi epiteti acquistano nuovamente la sinistra dignità di una minaccia mafiosa, come tale idonea a condizionare la scelta del COGNOME di fare ingresso nel mercato.
Il male minacciato (pagare il pizzo) era rappresentato come gestito autonomamente dalla malavita, senza alcun apporto – reale o millantato – da parte del NOME. Quindi l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa minaccia non dipendeva dalla volontà del ricorrente. In tale dinamica posto che l’imposizione del pizzo non dipendeva dalla volontà del ricorrente, si sarebbe dovuto ricondurre il fatto nell’alveo di fattispecie meno gravi quali la cd. truffa vessatoria aggravata.
Gli avvertimenti del ricorrente, poi, erano privi di reale efficacia coercitiva per come riscontrato dal fatto che i NOME decisero comunque di entrare nel mercato, nonché di nesso eziologico con il danno che quest’ultimi avrebbero subito, in quanto il detrimento – consistente nel pagamento del pizzo – non sarebbe dipeso dalla volontà del ricorrente.
Si lamenta, infine, l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 629 cod. pen. nella parte in cui si sono ravvisate due condotte di tentata estorsione nei due episodi ascritti all’imputato al capo 1) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione (sul punto può farsi integrale riferimento all’analogo motivo speso sub 5.3. dal codifensore).
6.2. Violazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento ai motivi rispettivamente numero 4 ricorso AVV_NOTAIO e 3, 4 e 5 ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Il motivo attiene alla riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria con riguardo alla vicenda relativa all’agguato che avrebbe subito la p.o. il 5 dicembre 2017 ed oggetto RAGIONE_SOCIALEe contestazioni di cui ai capi 2) e 3) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
Richiamati gli argomenti in forza dei quali il primo giudice era pervenuto ad un giudizio assolutorio (v. pagg. 10-13) si lamenta la violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa motivazione rafforzata per come sancito dalla giurisprudenza di legittimità espresso anche a Sezioni unite.
In particolare, la Corte d’appello, anziché operare un puntuale confronto con gli esiti conseguiti dal Tribunale al fine di metterne in luce le carenze argomentative, era ricorsa all’elaborazione di ipotesi inedite e congetturali non solo prive di riscontro indiziario, ma financo operando una alternativa ricostruzione accusatoria del fatto non assentita dal capo di imputazione.
Passata in rassegna l’assenza di decisività indiziaria degli elementi additati dalla Corte di merito a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘overturning sfavorevole, la memoria affronta anche la mancanza di decisivo rilievo attribuito all’esistenza del movente economico pure accertato dal primo giudice, in ipotesi valorizzare quale epilogo RAGIONE_SOCIALEa valutazione probatoria ma mai il punto di partenza.
6.3. Violazione degli artt. 81, 629 e 513-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e del settimo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Il motivo attiene alla riconosciuta sussistenza del delitto di illecita concorrenza con violenza e minaccia di cui al capo 4) e al concorso formale con l’estorsione.
La censura attiene al mancato assorbimento del delitto estorsivo nel reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. tenuto conto che la vicenda, per come descritta dai giudici di merito, rivela una dinamica concorrenziale già tutelata da quest’ultima disposizione.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘estorsione, in particolare, si evidenzia come
non sia sufficiente individuare la presenza del comune segmento di condotta che realizza l’allontanamento coattivo di un concorrente, ma è necessario che sia ravvisabile in concreto l’ulteriore elemento rappresentato dal verificarsi di un evento pregiudizievole per il patrimonio RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, in conseguenza di un atto dispositivo o, comunque, del trasferimento di un bene o di un’altra utilità dal soggetto passivo a quello attivo.
Ben diverso è, invece, il caso oggi sub iudice, nel quale all’evidenza non ricorrono gli estremi del delitto di estorsione – e quindi il concorso tra le du fattispecie – perché difetta l’evento del profitto ingiusto con altrui danno.
Orbene, nella facoltà di acquistare le quote RAGIONE_SOCIALEa società Gioemar non può ravvisarsi un elemento attivo del patrimonio dei NOME, che a fronte RAGIONE_SOCIALEa condotta del NOME non subivano la necessaria deminutio patrimoniale utile a integrare, oltre al reato di illecita concorrenza, anche il delitto di estorsione.
L’allontanamento coatto di un potenziale acquirente non realizza un atto di disposi-zione patrimoniale con il trasferimento di un bene o altre utilità dal soggetto passivo a quello attivo.
Né la vicenda estorsiva può tradursi nella perdita di chance che avrebbe avuto il COGNOME nel vedersi impedito l’acquisto del banco al mercato, con il conseguente e ipotetico maggiore profitto che NOME avrebbe potuto conseguire in assenza del concorrente, trattandosi di eventi astratti e ipotetici, condizionati da innumerevoli ulteriori variabili e come tali insuscettibili di integrare il precetto criminoso.
Queste ultime, poi, sono dinamiche concorrenziali già tutelate dall’art. 513bis cod. pen.
Ricorso di NOME (in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria, condanna in relazione ai capi 2 e 3).
7.1. Inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari indicati a corredo RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di responsabilità e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 603-comma 3-bis, cod. proc. pen., stante la mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALEe prove dichiarative ritenute decisive di cui era stata operata una differente valutazione.
La censura investe anzitutto il rilievo che la Corte d’appello aveva attribuito al dato – costituito dalla presenza del ricorrente, unitamente al NOME, a distanza di 537 metri dal /ocus commissi delicti la sera del fatto – che era stato ricavato dal dichiarato testimoniale del COGNOME NOME, del COGNOME NOME e del COGNOME NOME (in particolare, i testi avrebbero dichiarato di avere visto l’auto degli imputati pochi minuti prima del passaggio di quella RAGIONE_SOCIALEa vittima).
In realtà, posto che il Tribunale di Salerno aveva escluso che tali prove dichiarative confermassero la presenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato e del COGNOME in prossimità del luogo ove è avvenuto il fatto, ciò avrebbe imposto la riassunzione RAGIONE_SOCIALEa prova,
avendo proceduto la Corte d’appello ad una diversa valutazione del portato di tali testimonianze.
Si lamenta, altresì, la violazione dei canoni valutativi RAGIONE_SOCIALEa prova con riguardo alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa p.o., posto che il NOME, pur avendo riferito di avere notato un’Audi TT di colore grigio chiaro e con i cerchioni scuri parcheggiata circa 500 metri prima del luogo in cui la sua auto sarebbe stata attinta da colpi di arma da fuoco, aveva specificato al dibattimento, contrariamente a quanto riferito nelle prime s.i. (poi subito corrette in un verbale successivo), di non essere in grado di identificare le persone che si trovavano a bordo.
Si segnalano, poi, altre aporie nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova: la Corte di appello aveva attribuito valenza determinante ai risultati dei tabulati telefonici, pu ammettendo implicitamente che tali dati non fornivano indicazioni precise sulla posizione degli imputati; si era ignorato il dato a discarico costituito dall’assenza di tracce evidenti nelle riprese RAGIONE_SOCIALEe telecamere di sorveglianza.
7.2. Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità che era stata ricavata sulla scorta di elementi indiziari oggetto di una valutazione contraria all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché col ricorso ad argomentazioni di carattere apodittico.
Si era dato risalto all’esito degli accertamenti sulle celle telefoniche al fine d collocare l’imputato ed il correo sul luogo del fatto (precisamente a 537 metri dalla rotatoria incriminata), nonostante gli stessi testi di P.G. avessero attribuito a quel dato valenza non univoca al fine di stabilire l’esatto percorso compiuto e gli imputati avessero dichiarato di trovarsi nelle vicinanze (presso il mercato ittico di Salerno) in quelle circostanze di tempo. Sul punto maggiormente persuasive e aderenti alle emergenze processuali erano state le conclusioni in termini di assenza di decisività di tale indizio operate dai giudici di primo grado.
Anche il riferimento contenuto nella sentenza agli esiti restituiti dalla visione RAGIONE_SOCIALEe immagini tratte dagli impianti di video sorveglianza, citato dalla Corte d’appello a riscontro RAGIONE_SOCIALEa presenza degli imputati sul luogo del fatto, si prestava a rilievi non solo per i riferimenti approssimativi contenuti nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova (dalle immagini si intravede tutt’al più la sagoma di un’auto), tenuto conto che la valenza di tale prova ai fini RAGIONE_SOCIALEa certa individuazione RAGIONE_SOCIALE‘auto in uso agli imputati era stata esclusa dal giudice di primo grado previo esame del video e RAGIONE_SOCIALEe immagini estrapolate nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti. Peraltro, il dato probatorio era stato anche travisato, posto che l’autovettura per quanto statuito dalla Corte di merito si dirigeva in direzione opposta alla telecamera, ovvero verso Capaccio, e non invece verso Salerno, così ponendosi in insanabile contrasto con l’ulteriore dato RAGIONE_SOCIALE‘arrivo degli imputati, come da costoro ammesso, presso il mercato ittico alle ore 4:00 del mattino.
Del tutto assertiva, poi, era la ricostruzione che, dinanzi al deficit probatorio in ordine al ruolo di esecutori materiali che il ricorrente ed il COGNOME avrebbero svolto, vede invece attribuir loro quello di vedette, individuando in un terzo ignoto colui che avrebbe fatto ai danni RAGIONE_SOCIALE‘auto RAGIONE_SOCIALEa p.o.
Parimenti, si sostiene, in ordine alla lacuna relativa alla mancata registrazione di chiamate al momento del fatto – che sarebbe stato logico attendersi tra soggetti a cui è attribuito il ruolo di vedette – sull’utenza telefonica RAGIONE_SOCIALE‘imputato, che Corte d’appello aveva colmato facendo riferimento al dato del tutto indimostrato RAGIONE_SOCIALE‘uso di walkie talkie.
Analogamente con riguardo al motivo per cui i due si erano recati dal NOME, presso il mercato ittico di Salerno, ricondotto alla richiesta del versamento di quanto pattuito per l’operazione estorsiva, disattendendo il dato pure favorevole che gli imputati, pure avendo scorto il COGNOME che li si era subito portato dopo l’agguato, anziché allontanarsi permanevano al cospetto RAGIONE_SOCIALEe telecamere.
Ricorso di NOME
8.1. Carenza di motivazione rafforzata.
Nel ripercorrere gli esiti assolutori cui era giunto il Tribunale (indicati in be quattrodici ragioni), si lamenta l’assenza nella motivazione dotata di una forza persuasiva superiore resa dalla Corte d’appello a sostegno del ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, rilevandosi l’inconferenza degli elementi ritenuti decisivi dalla Corte di merito, quali la certa presenza RAGIONE_SOCIALE‘auto in uso agli imputati al momento del fatto e all’essersi recati, dopo l’agguato, presso il mercato ittico ove erano stati visti colloquiare con il NOME, indicato quale presunto mandante.
8.2. Inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 521, comma 2, cod. proc. pen. stante l’assenza di correlazione tra l’imputazione e il fatto per come ricostruito nella sentenza impugnata, sulla scorta di fatti nuovi mai rilevati dal dibattimento o dai gravami presentati.
8.3. Inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 526 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta presenza di un terzo ignoto quale autore materiale RAGIONE_SOCIALE‘esplosione dei colpi, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘assoluta insussistenza di una discendenza dibattimentale RAGIONE_SOCIALEa già menzionata circostanza, in quanto mai sottoposta previamente alla dialettica processuale e, dunque, inutilizzabile a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME.
9.1. Inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella declinazione del metodo, in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
In particolare, si sostiene che anche la sentenza impugnata, nell’escludere l’aggravante speciale in relazione ai due episodi estorsivi, abbia fatto mal governo
dei principi affermati in materia dalla Corte di legittimità in ordine ai presuppost per affermarne la sussistenza e alla natura oggettiva da riconoscersi a detto elemento circostanziale. Si rappresenta, inoltre, che l’evocazione RAGIONE_SOCIALEa destinazione dei profitti che il NOME conseguiva alla criminalità organizzata per il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe famiglie dei carcerati era elemento idoneo ad ingenerare nella persona offesa quel particolare assoggettamento e coartazione psicologica e, dunque, quegli stati soggettivi tipici RAGIONE_SOCIALE‘aggravante del cd. metodo mafioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va esaminato il primo motivo sollevato dalla difesa di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO), avente carattere pregiudiziale, in quanto si deduce la tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello presentato dal pubblico ministero con riferimento all’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato dai reati di cui ai capi 2) e 3) RAGIONE_SOCIALEa rubrica (motivo estensibile ai presunti correi COGNOME NOME e COGNOME NOME analogamente destinatari RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa pubblica accusa).
La difesa, infatti, assume la tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello sul rilievo che il dies a quo per impugnare dovrebbe cominciare a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza e non dal giorno successivo in applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola dies a quo non computatur.
La censura è manifestamente infondata alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di computo dei termini processuali, ai fini RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in virtù del principio generale di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874 – 01; in termini con riferimento al caso di specie, con imputato presente al dibattimento e con riserva del termine di deposito, vedi anche Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S., Rv. 281683 – 01).
In ordine logico e seguendo il capo di imputazione vanno esaminati i motivi, sviluppati anche mediante la memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, relativi all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME in ordine alla tentata estorsione continuata di cui al capo 1) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
2.1. Manifestamente infondate sono le censure articolate dalle difese nei motivi principali dei ricorsi (in particolare sub 4.6 e 5.2), dedotte anche sotto il profilo del travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, con riguardo all’esistenza di una valida ed attendibile base probatoria a corredo RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di responsabilità.
Le doglianze, infatti, tendono, anche mediante una lettura parcellizzata RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova richiamate dai giudici di primo e secondo grado a sostegno del
giudizio di attendibilità del narrato svolto dalla principale persona offesa (COGNOME NOME), a sollecitare una rivalutazione del risultato RAGIONE_SOCIALEa prova, preclusa alla Corte di legittimità, a fronte di una motivazione che ha apprezzato in modo penetrante e congruo le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘offeso e ne ha ricercato elementi di conforto, rinvenendoli:
nelle altre fonti di prova dichiarative, anche ulteriori rispetto alle propalazion RAGIONE_SOCIALE‘altra parte offesa COGNOME, le quali non debbono essere dotate di valenza ‘autosufficiente’, altrimenti la prova si fonderebbe su tali elementi e non sulla testimonianza principale;
nel contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, da cui si è ricavato che l’imputato avesse risentimento e fastidio per l’attivismo del NOME a fare ingresso nel mercato ittico e, dunque, non fosse affatto vero che l’ingresso di un nuovo potenziale concorrente era per lui neutro o addirittura vantaggioso (v. pag. 46 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado). Tale giudizio è stato anche condotto alla luce RAGIONE_SOCIALEe spiegazioni fornite dall’imputato, ritenute non esaustive e inattendibili.
Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare, quindi, conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, RAGIONE_SOCIALEa credibilità soggettiva del dichiarante e RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).
Infine, non va trascurato che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa credibilità RAGIONE_SOCIALEa persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241).
2.2. Infondate risultano le censure relative alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto estorsivo di cui al capo 1), su cui si è compiutamente diffusa la memoria RAGIONE_SOCIALEa difesa.
Invero, contrariamente a quanto prospettato, la minaccia rivolta dal ricorrente non si esaurisce nel ‘mero’ avvertimento RAGIONE_SOCIALEe conseguenze che il COGNOME (e il suo socio COGNOME) avrebbero subito laddove il primo avesse omesso di pagare il pizzo a cui erano, per come rappresentato dall’imputato, tenuti tutti coloro che lavoravano all’interno del mercato ittico del pesce di Salerno, ma si nutre, sia negli accadimenti modali che in punto di disvalore, di un quid pluris che ne sancisce piena autonomia rispetto alla prospettata necessità di mantenere le famiglie dei carcerati.
In particolare, l’intimazione si sostanzia anche nella declinazione “vedi che la zappa nell’orto degli altri non si mette, altrimenti ti possono capitare RAGIONE_SOCIALEe cose non buone” e, dunque, persegue anche il primario obiettivo – attraverso la prospettazione di un male ingiusto direttamente rivolto alla persona del COGNOME – di scansare un concorrente dalla vendita del congelato che era il settore di primario interesse del COGNOME, per come ricavato dall’elemento – perfettamente logico rispetto alle conclusioni raggiunte – che fu reiteratamente il NOME a sollecitare dapprima un incontro con la p.o. e, successivamente anche con la sorella di questi che era fidanzata con l’altro socio (il COGNOME), coinvolto ne progetto del RAGIONE_SOCIALE di acquisire la totalità RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa società di NOME COGNOME che già operava all’interno del mercato ittico.
Peraltro, precisano i giudici di merito, all’iniziale prospettazione minacciosa rivolta dal NOME al NOME NOME si accompagnò anche quella, avente carattere del tutto conseguenziale, contro la sorella, ove l’intimazione di riferire al fratello di ritirarsi e di non completare l’acquisto RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, accompagnata anche dal richiamo, senza ragione alcuna, alla circostanza che la donna e l’altro socio erano prossimi a sposarsi, affermazione dal chiaro contenuto minatorio, per come inteso dalla COGNOME che l’ha riferita alla possibilità che accadesse qualcosa anche al COGNOME in caso di acquisto RAGIONE_SOCIALEe quote (sull’idoneità di tale riferimento a concretizzare la minaccia, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui non va trascurata la rilevanza da attribuire al contesto in cui le frasi sono proferite, in ordine alla loro potenzial capacità ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo; cfr. Sez. 5, n. 8193/2019; Sez. 6, n. 35593/2015; Sez. 5, n. 392 del 16/12/2019, dep. 2020, Di COGNOME, Rv. 278664 – 01).
Di conseguenza non si registra alcun corto circuito motivazionale nell’avere il giudice del merito escluso l’aggravante del metodo mafioso a corredo RAGIONE_SOCIALEa minaccia inizialmente rivolta dal ricorrente al NOME NOME, in quanto la circostanza che alcuni dei proventi RAGIONE_SOCIALEa p.o. sarebbero stati destinati alla RAGIONE_SOCIALE non esaurisce i profili di disvalore e di danno alla persona a cui la minaccia era rivolta, in quanto eziologicamente diretta, in via primaria ed antecedente, a precludere l’ingresso e la permanenza del COGNOME in quel settore del mercato, con conseguente pregiudizio a carattere più ampio che avrebbe investito il valore RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa società che la p.o. ed il suo socio si apprestavano a rilevare, unitamente al progetto di riuscire comunque a vendere il pescato che avevano in precedenza acquistato per il Natale.
La minaccia, dunque, si nutre anche di propositi ingiusti che sono direttamente riferibili al ricorrente e dipendenti dalla sua volontà e, come tali prospettati e percepiti dalle persone offese con dirette ricadute nella loro sfera
giuridica e personale, a nulla valendo che queste abbiano continuato nel loro proposito, non solo e non tanto perché si è contestato il tentativo, ma perché, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del delitto di cui all’art. 612 cod. pen., che costituisce re di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario neppure che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale RAGIONE_SOCIALEa vittima (ex multis, v. Sez. 2 , n. 21684 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275819 – 02; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, COGNOME, Rv. 268289 – 01).
2.3. Infondata è anche la censura volta a ricondurre i due episodi di cui al capo 1) ad un unico fatto estorsivo in virtù RAGIONE_SOCIALE‘unicità del fine che li accomuna.
Al riguardo, va precisato – e in ciò può concordarsi con la difesa – che in tema di tentativo di estorsione, il ripetersi RAGIONE_SOCIALEe minacce da parte RAGIONE_SOCIALE‘estortore non dà luogo, di per sé, ad una pluralità di reati, occorrendo prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla stregua del duplice criterio: finalistico e temporale. Azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di “atti” che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento RAGIONE_SOCIALE‘azione, una modalità esecutiva RAGIONE_SOCIALEa condotta delittuosa. L’unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all’azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta contestualità, vale a dire l’immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l’azione unica (in termini, v. Sez. 6, n. 2070 de 10/11/1994, dep. 1995, Pagliarulo, Rv. 200554 – 01).
Ne consegue che, in caso di estorsione tentata, i diversi conati posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili con il vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all’elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità. Mentre si ha un solo tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi, alla stregua dei criteri so enunciati, costituiscono singoli momenti di un’unica azione.
Nel caso in esame le minacce, seppur unitariamente riconducibili allo stesso disegno criminoso, sono state non solo rivolte contro due soggetti differenti (COGNOME NOME e NOME), ma neppure può ritenersi che quelle indirette ventilate ai danni RAGIONE_SOCIALEa sorella del NOME fossero unicamente strumentali a coartare la volontà di costui, in quanto, per come spiegato dai giudici di merito, l’obiettivo avuto di mira passava anche attraverso la compromissione RAGIONE_SOCIALE‘area decisionale attribuita al COGNOME, socio del NOME nell’impresa e fidanzato, all’epoca dei fatti, con colei che risulta essere stata destinataria RAGIONE_SOCIALE‘ulterior
condotta minacciosa RAGIONE_SOCIALE‘imputato. La minaccia profferita nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si ammanta, pertanto, di connotati di disvalore propri che escludono trattarsi di un mero segmento di un’unitaria condotta tentata.
Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto concorrere autonome ipotesi di reato, tentate, unificabili con il vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione, facendo applicazione del principio a mente del quale «quando le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all’elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità» (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513 – 01; Sez. 2, n. 23396 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 270310 – 01, nell’ipotesi in cui le condotte minacciose siano dirette nei confronti di diverse persone offese. In termini, da ultimo, Sez. 2, n. 41822 del 19/04/2024, COGNOME, n.m.).
Fondati risultano, invece, sotto diversi profili, i motivi dedotti dalle difese in ordine al ribaltamento del giudizio assolutorio a cui era giunto il Tribunale all’esito del processo di primo grado.
3.1. Anzitutto la sentenza impugnata incorre nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione rafforzata a cui è tenuto il giudice di appello nel caso di ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa decisione assolutoria di primo grado.
Al riguardo, è necessario ripercorrere le argomentazioni che hanno condotto il Tribunale a ritenere l’assenza di elementi di prova univocamente dimostrativi RAGIONE_SOCIALE‘attribuibilità agli imputati RAGIONE_SOCIALE‘agguato ai danni del NOME verificatosi il 5 dicembre 2017.
Nella specie, il primo giudice, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, ha rappresentato che: a) gli accertamenti balistici avevano escluso che i fucili trovati a casa di NOME COGNOME, originario coimputato additato di avere fornito al COGNOME e al COGNOME l’arma utilizzata per l’agguato ai danni del COGNOME, erano stati impiegati nell’attentato del 5 dicembre 2017;
b) gli unici indizi a carico di COGNOME erano deboli, come contatti telefonici con gli imputati prima e dopo l’attentato, ma senza riscontri concreti sull’impiego del fucile o sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attentato, tanto che se ne è fatta conseguenzialmente derivare, in assenza di altri decisivi elementi di congiunzione, l’assoluzione di tale coimputato (confermata dalla sentenza impugnata che ha rigettato l’appello del p.m.);
le immagini e i video prodotti dall’accusa – il cui contenuto in termini di inconferenza era stato anche direttamente saggiato dai giudici nel corso del processo – non permettevano di identificare con certezza l’auto ripresa nel luogo RAGIONE_SOCIALE‘attentato come l’Audi TT di COGNOME, «ameno non senza un accertamento di natura tecnica, che però nel caso di specie non è stato eseguito» (accertamento
in prima battuto disposto in sede di rinnovazione dalla Corte d’appello, ma successivamente revocato, perché ritenuto superfluo, dal collegio in diversa composizione che ha deliberato la sentenza impugnata);
dal luogo in cui l’accusa contesta si trovassero COGNOME e NOME per l’appostamento, risultava impossibile identificare l’auto del COGNOME mentre questa percorreva a forte velocità la litoranea, prima di giungere – e decelerare – alla rotonda dove venivano esplosi i colpi;
il posizionamento RAGIONE_SOCIALE‘Audi TT (ad oltre 500 metri dalla rotatoria, e parcheggiata in un punto visibile dalla carreggiata) e l’assenza di prove su di un contatto telefonico tra NOME e NOME per coordinare l’attentato sollevavano ulteriori dubbi sulla esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘agguato da parte degli imputati;
dopo la sparatoria, NOME e NOME si recavano dal NOME presso il mercato ittico, mettendosi in una posizione vulnerabile e ben visibile, cosa che appariva illogica per due presunti esecutori di un attentato e il loro mandante, tanto che la loro presenza era stata anche percepita da diversi testimoni;
non era chiaro perché NOME COGNOME, una persona additata di avere presunti legami con la RAGIONE_SOCIALE, avrebbe incaricato per un attentato così complesso proprio NOME e NOME, due sprovveduti (alla luce dei precedenti penali annoverati del tutto distonici rispetto ad un’inclinazione ad assolvere compiti di tal fatta entrambi certamente estranei al circuito criminale a cui veniva accostato il NOME);
l’intercettazione n. 9901 del 9 marzo 2018 – che secondo la prospettazione accusatoria doveva costituire una sorta di confessione da parte del NOME di essere stato il mandante RAGIONE_SOCIALE‘attentato a NOME – aveva tutt’altro tenore letterale rispetto a quello desumibile dalla trascrizione del perito del Tribunale: NOME non aveva detto “L’ho sparato io, l’ho fatto sparare io”, come sostenuto dall’accusa, bensì “il fatto che lui è andato dicendo che l’ho sparato io, l’ho fatto sparare io”;
il Tribunale si era premurato in camera di consiglio di ascoltare direttamente l’audio RAGIONE_SOCIALEa conversazione e «ha potuto constatare attraverso un ascolto ripetuto e attento, che effettivamente l’imputato pronunci la frase – più estesa – riportata da COGNOME [consulente RAGIONE_SOCIALEa difesa, n.d.r.], e peraltro in un contesto del quale si può apprezzare, se così si può dire, un tono sostanzialmente canzonatorio ed irridente […] NOME non ammette affatto in questa telefonata di avere organizzato un attentato ai danni di NOME»;
anche le intercettazioni del 20 dicembre 2017 e del 4 gennaio 2018, quelle relative a colloqui tra NOME e NOME, non contenevano elementi a riscontro RAGIONE_SOCIALEa paternità RAGIONE_SOCIALE‘agguato fatto del 5 dicembre 2017; anzi, le due captazioni venivano interpretate come «idonee, di contro, a depotenziare l’argomento»;
l’intercettazione ambientale eseguita il 12 ottobre 2018 all’interno RAGIONE_SOCIALEa
INDIRIZZO tra COGNOME e NOME non conteneva nulla di compromettente, anzi, gli imputati rappresentavano «esattamente ciò che li scagionerebbe» quando ipotizzano di essere stati convocati “per essere andati a comprare il pesce da NOME“;
n) il fatto che i cellulari di NOME e NOME, il 5 dicembre 2017, avevano agganciato RAGIONE_SOCIALEe celle compatibili con il luogo e l’orario RAGIONE_SOCIALE‘agguato non era dirimente, in quanto la rilevazione de qua, per sua natura, non è sufficientemente precisa, per come conclamato anche mediante l’esame dei testi di p.g. che quelle rilevazioni avevano operato.
o) nessun decisivo elemento a sostegno RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione accusatoria poteva trarsi dalle dichiarazioni rese nell’interrogatorio di garanzia dal COGNOME, al di là dei profili di utilizzabilità di tale propalato nei confronti del COGNOME e del COGNOME ex art. 513, comma 1, cod. proc. pen. (v. pag. 54).
L’analisi condotta dal Tribunale aveva quindi esaminato tutte le fasi RAGIONE_SOCIALE‘attentato, evidenziando – per ognuna – la non univocità (e la non idoneità) degli elementi indiziari raccolti dall’accusa: il ruolo di mandante del COGNOME, smentito dalle intercettazioni; la fornitura RAGIONE_SOCIALE‘arma, esclusa dalla consulenza balistica (l’assoluzione di COGNOME, peraltro, è divenuta cosa giudicata); la partecipazione di COGNOME e COGNOME, che è stata respinta per le diverse ragioni fattuali sopra riportate.
Di contro la Corte territoriale, lungi dall’affrontare i temi sopra indicati al fi di sconfessarli sotto il profilo logico-deduttivo e conseguenzialmente conferire ai fatti di riferimento una piena efficacia probante, ha invece imposto l’utilità discriminante di alcune circostanze empiriche, peraltro non processualmente emerse, omettendo di fornire qualsiasi valutazione giustificativa RAGIONE_SOCIALEa relativa proficuità.
Da ciò ne deriva un primo vizio di legittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, correttamente ravvisato anche dal P.G. di udienza nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di fornire una motivazione rafforzata.
In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanzial processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (ex multis, Sez. 6, n. 51898 RAGIONE_SOCIALE’11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679 – 01)
Non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa
valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia dì colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.
Occorre, quindi, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riforma proceda a confutare specificamente i più rilevanti argomenti RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, dando conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato, dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione RAGIONE_SOCIALEe difformi conclusioni.
Nulla di tutto ciò si ricava dalla sentenza impugnata. La Corte distrettuale, infatti, non solo ha omesso di prendere in disamina tutti i passaggi argomentativi in forza dei quali il primo giudice era pervenuto all’epilogo assolutorio, saggiandone la portata dimostrativa, ma, dando per assodate le lacune probatorie asseverate da quel giudice, ha ritenuto di porvi rimedio attraverso il ricorso ad informazioni probatorie non tanto sfuggite al Tribunale, ma neppure mai raccolte nel corso del lungo dibattimento di primo grado.
Così, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘aporia costituita dal fatto che gli esecutori materiali avevano lasciato l’autovettura parcheggiata ad oltre 500 mt di distanza e non erano inquadrati dalla telecamera, né nel tragitto auto-azione di fuoco, né al ritorno verso la macchina e che dai tabulati telefonici non si ricavavano contatti tra i due in quel frangente, il giudice di appello congegna, senza neppure tener conto RAGIONE_SOCIALE‘effetto devolutivo RAGIONE_SOCIALE‘appello del pubblico ministero e RAGIONE_SOCIALEe parti civili c neppure si erano spinte a tanto, l’intervento di un terzo ignoto autore materiale, capace di sfuggire all’occhio RAGIONE_SOCIALEa telecamera ‘posizionandosi’ in una posizione nascosta, teorizzando un precedete (e indimostrato) sopralluogo.
A questo punto, al fine di non relegare gli altri due al ruolo di meri compartecipi che sarebbero rimasti nell’auto parcheggiata, il giudice di appello colloca nelle loro mani dei walkie-talkie, con i quali avrebbero avvisato l’ignoto complice del sopraggiungere del NOME.
E tanto con buona pace del capo di imputazione secondo cui il mandato ad eseguire l’azione di fuoco sarebbe stato dato dal NOME – che in origine aveva potuto contare sulle armi che lo COGNOME, assolto, avrebbe fornito ai due esecutori – e i due coimputati avrebbero eseguito l’ordine impartito realizzando l’azione intimidatoria ai danni del COGNOME.
Non si è, pertanto, al cospetto di una reinterpretazione RAGIONE_SOCIALEa medesima
piattaforma probatoria – e tanto basterebbe a configurare il vizio denunciato – ma di una motivazione di condanna che finisce per ‘arricchirsi’ di alternative del tutto ipotetiche, nemmeno esplorate nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini, né tantomeno vagliate nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti e non supportate da elementi processualmente accertati.
3.3. Fondato è anche il vizio di violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si ricava che i giudici di appello hanno ritenuto di superare l’assenza di una prova che collochi esattamente un’auto del moRAGIONE_SOCIALEo di quella in uso ai due imputati al momento del fatto (posto che gli stessi giudici di secondo grado danno atto che dalle immagini tratte dalle telecamere si intravede una “sagoma di un’auto”), facendo ricorso al dichiarato testimoniale RAGIONE_SOCIALEa p.o. e di altri tre testi (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Hanno, però, ritenuto non necessario procedere alla riassunzione RAGIONE_SOCIALEa prova, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto credibili i suddetti testimoni.
Si tratta di una conclusione che collide con l’esigenza di garanzia sottesa alla disposizione processuale in oggetto. Nel caso in esame, infatti, la sentenza impugnata, a differenza di quella di primo grado, ha utilizzato la prova dichiarativa per mettere in discussione le premesse fattuali e ricostruttive a cui era pervenuta in senso favorevole agli imputati la sentenza di primo grado. La rinnovazione, pertanto, si imponeva in quanto occorreva riesaminare quelle fonti di prova alla luce del nuovo dato ricostruttivo che il giudice di appello ha ritenuto di dare alla vicenda proprio in forza di una valorizzazione di tali dichiarati che il primo giudice, invece, aveva escluso.
Peraltro, la differente ricostruzione in peius a cui è pervenuta la Corte di appello si nutre anche di una differente valutazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dai due coimputati COGNOME e NOME nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini. Di conseguenza, occorreva procedere anche su tale aspetto, al fine di assicurare il compiuto esercizio del diritto di difesa e al contraddittorio, alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa prova i ossequio al principio affermato dalla Corte di legittimità a mente del quale «nel caso di riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello ha l’obbligo di procedere all’esame RAGIONE_SOCIALE‘imputato, anche se non sia comparso e non abbia chiesto di essere sentito, nel solo caso in cui effettui un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni decisive dallo stesso rese in precedenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta e in linea con la giurisprudenza convenzionale la decisione dei giudici di appello che, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado e senza procedere al suo esame, avevano condannato l’imputato, che era rimasto assente e non aveva mai reso dichiarazioni)» (Sez. 5, n. 47794 RAGIONE_SOCIALE’11/11/2022, Salih, Rv. 283981 – 01).
E tanto, in conclusione, a prescindere dall’ulteriore rilievo che può muoversi all’ordinanza di revoca RAGIONE_SOCIALE‘unica prova che aveva formato oggetto in prima battuta di rinnovazione istruttoria da parte del giudice di appello e relativa alla necessità di esplorare la possibilità tecnica di identificare compiutamente quella ‘sagoma’ di autovettura che sarebbe stata ripresa dalle telecamere al momento del fatto.
Alla revoca, infatti, si sarebbe potuto giungere laddove il giudice di appello, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, avesse ritenuto l’assenza di decisività degli argoment prospettati dalle parti appellanti rispetto alle conclusioni raggiunte dal primo giudice e, dunque, superflua la prova, ma non allorché l’espunzione del dato tecnico oggetto RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione fosse destinato a riverberarsi ai danni degli imputati.
3.4. Manifestamente infondate, invece, sono le censure poste con i motivi di ricorso in ordine alla rinnovazione istruttoria a cui la Corte d’appello avrebbe dovuto ricorrere con riguardo agli esiti RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica RAGIONE_SOCIALEa difesa (su cui ha riferito al processo il consulente), volta a dimostrare l’insussistenza di un agguato ai danni RAGIONE_SOCIALE‘auto RAGIONE_SOCIALEa p.o. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all’imputazione.
Sul punto, infatti, nessuna discrasia vi è tra le sentenze di merito che hanno concordemente escluso qualsiasi paventata verosimiglianza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi alternativa sostenuta dalla difesa che esclude si sia financo verificato un agguato nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all’imputazione.
Nel caso in esame, poi, le doglianze difensive finiscono per attaccare, con richiami di merito, il risultato RAGIONE_SOCIALEa prova, non scrutinabile in questa sede alla luce RAGIONE_SOCIALEa congrua motivazione che ha supportato l’esito confermativo del fatto a cui è pervenuto il giudice del merito con doppia conforme.
Infondati sono i rilievi RAGIONE_SOCIALEe difese in punto di qualificazione giuridica de fatti di cui ai capi 1) e 4) con particolare riguardo al mancato assorbimento nella fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen. RAGIONE_SOCIALEe condotte estorsive di cui al capo 1) RAGIONE_SOCIALEa rubrica, essendo stato ritenuto da entrambe le sentenze di merito il concorso formale di reati.
Al riguardo, va anzitutto premesso che l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione alla tentata estorsione di cui capo 2) RAGIONE_SOCIALEa rubrica determina che anche il relativo tema legato alla sussistenza del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., contestato in relazione a tale episodio criminoso gdel 5 dicembre 2017), sia devoluto alla Corte di rinvio.
Venendo alla questione relativa all’assorbimento RAGIONE_SOCIALEe due ipotesi estorsive di cui al capo 1) nell’ambito del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., la censur difensiva è infondata.
Per come affermato dalle Sezioni unite Guadagni (sentenza n. 13178 del
28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278735 – 01), la descritta tipicità del reato di illecita concorrenza impedisce di ritenerne la condotta esecutiva assorbita nella più grave fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità (art. 15 cod. pen.). I due reati, aventi diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi: la libera concorrenza nel primo caso; il patrimonio del singolo soggetto passivo nel secondo caso. Di tal che, ove siano realizzati in modo contemporaneo gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘uno e RAGIONE_SOCIALE‘altro reato (come nella vicenda per cui è processo), gli stessi reati sussistono entrambi secondo i consueti canoni del concorso apparente di norme (ex pluribus, Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263165 – 01; e per l’affermazione del principio, seppur in fattispecie differente, Sez. 2, n. 5793/14 del 24.10.2013, COGNOME, Rv. 258200 – 01).
Ciò premesso, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito risulta che la condotta minacciosa attribuita al ricorrente fu volta a far desistere il COGNOME ed il suo soci COGNOME dal fare ingresso nel mercato ittico di Salerno per la vendita del congelato, mediante l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe quote di maggioranza RAGIONE_SOCIALEa società di NOME COGNOME che conduceva uno stand all’interno del mercato (v. pagg. 12-17 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado).
Ciò ha sicuramente determinato una lesione RAGIONE_SOCIALE‘oggettività giuridica propria del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., da ravvisarsi anche nella libertà d illecite interferenze e condizionamenti che ne contrastino od ostacolino l’esercizio, alterando la dimensione concorrenziale di uno spazio produttivo che i protagonisti utilizzano anche in favore RAGIONE_SOCIALEa collettività, e dove quella libertà non solo viene generalmente regolata e promossa, ma deve anche lecitamente attuarsi.
Quanto, poi, agli ulteriori effetti di ricaduta sul patrimonio RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, le minacce, depurate dall’ulteriore segmento relativo all’episodio del 5 dicembre 2017, si collocano nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘insuccesso commerciale che si deve al ‘ripensamento’ del socio di maggioranza RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME), il quale dopo un’avviata trattativa, proprio a cavallo RAGIONE_SOCIALEe minacce rivolte al NOME e alla sorella, si tirò indietro dalla cessione RAGIONE_SOCIALEa maggioranza RAGIONE_SOCIALEe quote che avrebbe consentito al COGNOME e al suo socio COGNOME di controllare una società già avviata nelle forniture del pesce all’interno del mercato ittico.
La sentenza del Tribunale precisa, poi, che il progetto del COGNOME e del COGNOME di fare ingresso a tutto tondo nel mercato ittico mediante l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa totalità RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME era diffusamente noto nell’ambiente e certamente anche all’imputato che all’interno del mercato ricopriva una posizione dominante. La teste COGNOME NOME, nel riferire sulla minaccia larvata ricevuta dal NOME, ha precisato che costui le riferì di essere a conoscenza che COGNOME, all’epoca suo fidanzato e successivamente divenuto suo marito,
aveva formulato una proposta di acquisto RAGIONE_SOCIALEe quote di COGNOME (v. pag. 13).
Di conseguenza, la minaccia rivolta dall’imputato alle persone offese non solo è diretta a precludere loro l’ingresso nel settore di mercato ove egli aveva una posizione consolidata, ma anche ad incidere sull’esito del progetto negoziale volto all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEe società che avrebbe loro consentito di fargli concorrenza.
Vi è, pertanto, una diretta ricaduta, in termini di pregiudizio e alla stregua di una valutazione di idoneità ed univocità degli atti (essendosi al cospetto di un tentativo di estorsione), sul patrimonio RAGIONE_SOCIALEe persone offese che, in conseguenza di ciò, vedono deprezzarsi il valore RAGIONE_SOCIALEe quote di minoranza (pari al 45%) che le stesse avevano già acquistato dal fallimento RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il quale, invece, ne deteneva in bonis (non essendo state oggetto di apprensione fallimentare) il restante 55% oggetto di contrattazione.
Inoltre, può anche ravvisarsi un ulteriore pregiudizio, in termini di perdita di chance, che avrebbero sofferto il NOME ed il suo socio nel vedersi impedito l’acquisto del banco al mercato, con il conseguente maggiore profitto che NOME avrebbe conseguito in assenza del nuovo concorrente, tenuto conto che si era al cospetto di un mercato ove gli equilibri commerciali nella fornitura del pesce sia fresco che congelato erano ben definiti.
Escluso, quindi, l’assorbimento, va anche sottolineato – seppur non oggetto di specifica censura – che correttamente le sentenze di merito hanno ravvisato due episodi di illecita concorrenza con minaccia in relazione alla vicenda di cui al capo 1) RAGIONE_SOCIALEa rubrica, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale «Il reato di cui all’art. 513 bis cod. pen. è un reato complesso di pericolo che può essere integrato anche da un solo atto di concorrenza illecita caratterizzato da violenza o minaccia perché il nucleo fondamentale del suo elemento oggettivo è costituito dalla realizzazione di un atto di illecita concorrenza. Ne consegue che, quando gli atti di concorrenza illecita siano plurimi e sussista l’identità del disegno criminoso, trova applicazione l’istituto RAGIONE_SOCIALEa continuazione e il termine di prescrizione decorre dalla data di consumazione di ciascuno dei reati che compongono la sequenza». (Sez. 3, n. 39784 del 16/05/2013, Trabujo, Rv. 257417 – 01; in termini Sez. U, Guadagni, cit., in motivazione a pag. 22).
5. Il ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte civile è inammissibile.
Il motivo, scrutinabile in relazione al capo 1) RAGIONE_SOCIALEa rubrica in quanto per il capo 2), in accoglimento dei ricorsi degli imputati, si è pervenuti ad un annullamento idYna rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, è generico.
Seppur si registra nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità un contrasto in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEa parte civile a dolersi del mancato riconoscimento a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato di elementi circostanziali del fatto al
medesimo addebitato, vuoi affermandosi che quest’ultima, pur determinando un aggravamento RAGIONE_SOCIALEa pena, non influisce sull’entità del risarcimento del danno (Sez. 5, n. 36045 del 09/07/2024, COGNOME, Rv. 286894 – 01; Sez. 1, n. 31843 del 01/03/2011, COGNOME, Rv. 250769 – 01), vuoi sostenendosi che, trattandosi di elementi direttamente incidenti sulla concreta dimensione offensiva del fatto, assumono rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile (Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283392; Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, Tocci, Rv. 278492 – 01), resta il dato, di carattere dirimente che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 568, comma 3, cod. proc. pen., la parte, per proporre impugnazione deve avervi interesse.
Nel caso in esame, il motivo di ricorso è unicamente incentrato sul richiamo ad orientamento di legittimità e su profili di merito in forza dei quali la Cort d’appello avrebbe dovuto riconoscere l’aggravante speciale, ma privo RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEe dirette ricadute che tale riconoscimento opererebbe ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile e, in particolare, sul quantum di risarcimento che la parte civile potrebbe esigere nella competente sede a seguito del maggior patema d’animo conseguente alla minaccia così caratterizzata, le cui ricadute nella sfera soggettiva RAGIONE_SOCIALEa parte civile vengono implicitamente ricavate in re ipsa.
Si è, quindi, al cospetto di un motivo di doglianza che finisce per essere incentrato unicamente sugli effetti penali RAGIONE_SOCIALEa condanna pure assentita dalla sentenza impugnata di cui poteva dolersi, in questa sede, unicamente il pubblico ministero.
E tanto a prescindere dall’assenza nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata di manifeste illogicità che hanno condotto i giudici di merito ad escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante speciale, essendosi precisato come l’evocazione RAGIONE_SOCIALEa necessità del mantenimento RAGIONE_SOCIALEe famiglie dei carcerati non costituiva l’oggetto diretto RAGIONE_SOCIALEa minaccia estorsiva, quanto piuttosto fosse un espediente per far desistere il suo interlocutore dall’ingresso nel mercato ittico, rappresentando che egli stesso era costretto a sottostare alle richieste RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Di conseguenza la prospettazione minacciosa, seppur corredata da quel riferimento, si appalesa priva, in ragione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto enunciate dal giudice del merito (che ha escluso che il ricorrente avesse in qualche modo rappresentato ai NOME un contiguità con un’associazione di RAGIONE_SOCIALE camorristico operante su quel territorio, adducendosi, invece, come lo stesso ricorrente si fosse presentato come vittima RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata), di quella connotazione finalistica di maggior disvalore che richiede la circostanza in esame.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, con orientamento citato dal Tribunale (alle cui motivazioni rinvia la sentenza impugnata), l’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è configurabile
nel caso di condotte eziologicamente collegate all’azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole commissione del reato e non in
quello di mera connotazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE‘azione o mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione mafiosa (Sez. 1,
n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 – 01).
Si è al cospetto, pertanto, di una valutazione che traducendosi in un accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità allorché, come
osservato, sia resa con una motivazione congrua e scevra da vizi logici.
6. In conclusione:
– va annullata la sentenza impugnata nei confronti di NOME, NOME
NOME e NOME (alias NOME) in ordine reati di cui ai capi 2) e 3) RAGIONE_SOCIALEa rubrica e nei confronti di NOME anche con riguardo al capo 4) limitatamente
ai fatti di cui al 5 dicembre 2017, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su detti capi;
– va rigettato il ricorso di NOME COGNOME nel resto, dichiarandosi irrevocabile l’affermazione di responsabilità in ordine ai capi 1), 5) e 4) limitatamente agli
episodi di cui al capo 1);
va dichiarato inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte civile, con condanna di COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati;
vanno rimesse al definitivo le statuizioni sulle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME, NOME e NOME con riguardo ai reati di cui ai capi 2) e 3) e nei confronti del NOME anche con riguardo al capo 4) limitatamente ai fatti di cui al 5.12.2017 con rinvio per nuovo giudizio su detti capi alla Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso di NOME COGNOME dichiarando irrevocabile l’affermazione di responsabilità con riguardo ai capi 1), 5) e 4)- limitatamente agli episodi di cui al capo 1)-.
Dichiara inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso, l’11 aprile 2025.