Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTErAPPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa in data 18 aprile 2023 dal Tribunale di Roma, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 629 cod. pen. a lui ascritto, per non avere commesso il fatto.
Avverso questa decisione, la Procura Generale presso la Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di
impugnazione, con cui lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva.
L’Ufficio impugnante censura, in primo luogo, la prevalenza data a una circostanza minimale (come il fatto che l’autore dell’estorsione fosse chiamato “NOME” e non “NOME” o “NOMENOME da alcuni soggetti presenti sul posto) rispetto alla insuperabile prova diretta costituita dal riconoscimento fotografico, «senza ombra di dubbio», da parte della persona offesa. Eventuali perplessità, nel caso, avrebbero dovuto essere superate in via officiosa dalla Corte, procedendo a ricognizione, previo accompagnamento coattivo dell’imputato.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.
In via generale, innanzitutto, la motivazione rafforzata, richiesta anche nel caso di riforma di un primo provvedimento sfavorevole all’imputato, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far attribuire alla decisione la maggiore solidità possibile, nel rispetto del principio del ragionevole dubbio (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, secondo cui, anche nel caso di ribaltamento assolutorio di una precedente sentenza di condanna, il giudice di appello è tenuto a un preciso onere argomentativo, dovendo offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata). «La motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un’attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento a una “motivazione rafforzata” significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell’attività di giudizio» (Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, COGNOME, non massimata).
Nel caso di specie, la rilettura da parte della Corte capitolina della piattaforma istruttoria non appare esente da contraddittorietà e manifesta illogicità.
Risulta, in primo luogo, non conforme a tradizionali massime di esperienza (e ad altrettanto consolidati principi di diritto che ne costituiscono il precipitato logico giuridico) la mancata piena valorizzazione del contributo istruttorio offerto dalla persona offesa, non costituita parte civile e non incisa da valutazioni di inattendibilità, sia nella narrazione della vicenda che lo ha visto involontariamente coinvolto, sia nell’individuazione fotografica dell’imputato. Entrambi i mezzi di prova varrebbero di per sé a costituire, previo rigoroso controllo di attendibilità, solidi elementi a sostegno della pronuncia di condanna (cfr., ex pluribus, da ultimo Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070, quanto alla possibilità di ritenere la deposizione della persona offesa, anche da sola, prova della responsabilità dell’imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie che richiedono la presenza di riscontri esterni, nonché Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437, in ordine all’efficacia probatoria dell’individuazione fotografica compiuta nel corso delle indagini preliminari).
Le considerazioni in ordine alla scarsa credibilità del dichiarante NOME COGNOME, che avrebbe tentato di sminuire la gravità della condotta delittuosa (e solo in base all’indicazione del medesimo COGNOME, che aveva accennato al soprannome di NOME con il quale era conosciuto in borgata l’autore del fatto, si era proceduto ad individuazione fotografica, ad oltre un mese dai fatti) e alla asseritamente insufficiente rappresentazione nell’album fotografico delle fattezze tipiche dell’aggressore (descritto dalla persona offesa come tatuato in maniera vistosa sulle braccia e sul collo, senza che tali pregnanti caratteristiche emergessero nell’immagine sottopostagli) non si confrontano appieno con la portata dimostrativa delle dichiarazioni di NOME COGNOME e, in particolare, del riconoscimento in effigie a breve distanza dai fatti. Per superare tali perplessità e contemperare non superficialmente i vari contributi dichiarativi, sarebbe stato necessario o comunque grandemente opportuno procedere a mirate verifiche, tali da dirimere ogni dubbio sull’identificazione e da “rafforzare” l’apparato argomentativo alla base dell’overtuming favorevole. D’altronde, la possibilità di procedere, anche in via officiosa, alla rinnovazione di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. postula proprio che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività («se il giudice la ritiene assolutamente necessaria». Cfr. anche Sez. 3, n. 44171 del 19/09/2023, M., Rv. 285289-03, secondo cui la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, disposta d’ufficio, a seguito di sentenza di condanna in primo
grado, non implicherebbe comunque che l’affermazione di responsabilità possa essere confermata solo se gli elementi acquisiti ex novo siano anch’essi ulteriormente indicativi della colpevolezza dell’imputato e che, ove quest’evenienza non si verifichi, sussista una situazione di ragionevole dubbio, tale da consentire il ribaltamento della decisione; invero, la condanna è suscettibile di conferma anche nel caso in cui gli elementi nuovi siano serviti a escludere che le prove già assunte nel primo giudizio fossero lacunose o potessero essere smentite da ulteriori risultanze).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza dei motivi di ricorso.
Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Roma, nel procedere ad un nuovo giudizio, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 2 luglio 2024
Il Co igliere estensore
Il Pr side te