Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8395 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8395 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FLORESTA il 09/07/1969 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in manca di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispo dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Messina, su appello presentato dal Procuratore della Repubblica di Patti e dalla parte ci procedendo alla integrale riforma della sentenza assolutoria pronunciata Tribunale di Patti il 12 dicembre 2020, ha condannato NOME COGNOME al pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione (oltre alla pena pecuni per il reato di tentata estorsione commessa ai danni della parte civile NOME COGNOME
Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell’imputato ha formulato un unico motivo.
Specificamente, l’imputato deduce violazione di legge, vizio di motivazione travisamento della prova e del fatto (art. 606, lett. b, d ed e, cod. proc. Corte d’appello, gravata del duplice obbligo, in caso di ‘ribaltamento’ sentenza assolutoria di primo grado, della riaudizione delle testimonia rilevanti e della motivazione rafforzata, ha proceduto a sentire la parte civi non ha poi dato atto di tale incombente nella motivazione, limitandosi a fond solo parzialmente la propria decisione su quanto da costui riferito. sorprende quindi che quanto sostenuto nella sentenza non trovi addentell nell’istruttoria dibattimentale, essendo frutto di un’elaborazione parzi errata.
Ed anche in relazione alla ‘quantità’ della motivazione ‘rafforzata’, non fornita alcuna confutazione della motivazione della sentenza di primo grad essendosi la Corte limitata a sostituire la propria decisione a quella preceden
Con memoria inviata per PEC, la difesa della parte civile ha rassegnato proprie conclusioni nel senso della conferma della sentenza di appello, pre rigetto o inammissibilità del ricorso, nonché nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato per l’infondatezza del motivo su cui si incentrato sulla mancanza della ‘motivazione rafforzata’ e, ancor prima, s mancata utilizzazione della riassunta prova Aichiarativa decisiva, avendo la Co proceduto al ribaltamento della assoluzione dell’imputato.
Come noto, nel caso di overturning della decisione di assoluzione da parte del giudice d’appello, quelli delineati dall’imputato (riassunzione della dichiarativa controversa e motivazione rafforzata) sono obblighi che posson concorrere e non sono alternativi. Infatti, l’onere motivazionale raffo sussiste in ogni caso, destinato com’è a soddisfare lo standard dell’oltre ragionevole dubbio a fronte di una sentenza assolutoria di primo grad delineando le linee portanti dell’alternativo ragionamento probatorio seguit appello e confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazion della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezz incoerenza, tali da giustificarne la riforma (S.U, n.33748 del 12/07/20 COGNOME, Rv.231679 – 01; il principio è stato poi ribadito in innumerevo occasioni, ad esempio, cfr. Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, P, Rv. 284493 03).
2.1 L’obbligo di rinnovazione istruttoria risponde, invece, ad una dist necessità che può concorrere, come nel caso di specie, ma che -come detto- no connota necessariamente ogni ipotesi di ribaltamento in appello della assoluzio avvenuta in primo grado.
2.2 Funzionale all’oralità e all’immediatezza, e sviluppato in applicazione principi processuali di matrice convenzionale europea (art. 6 comma 3, lett CEDU), diretti ad assicurare lo stesso contraddittorio nella formazione d prova, l’obbligo di origine giurisprudenziale (Sez. U, n. 27620 del 28/04/ 2 Dasgupta, Rv. 267487-01, esteso anche all’ipotesi di rito abbreviato da Sez. U 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01) ha trovato piena attuazione anche sul piano legislativo con la riforma introdotta dalla legge n. 1 03/2 (entrata in vigore il 3.8.2017), con cui all’art. 603 c.p.p. è stato ag comma 3-bis, a sua volta novellato dalla c.d. Riforma Cartabia, nel senso che ” caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimen per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, f disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruz dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel cors giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probat disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 44 comma 5″.
Infatti, solo tale opzione ermeneutica consente, in maniera conforme al ratio legis degli interventi riformatori dell’ultimo decennio e alle pronun giurisprudenziali nazionali e sovranazionali, di assicurare il princi immediatezza, onde consentire al decidente di secondo grado – come già al primo giudice – di apprezzare personalmente l’atteggiamento del dichiarante, cogliere ogni sfumatura nelle risposte fornite alle domande formulate dalle pa nonché di interrogarlo, se del caso, direttamente, pervenendo in tal mod quella “valutazione logica, razionale e completa” imposta dal canone dell’ol ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286306 01).
2.3 Fermo quanto precede, è possibile ora passare a verificare l’applicazi di tali principi nel giudizio che ha portato alla pronuncia della sen impugnata.
Ebbene, dopo un’ampia esposizione dei principi che governano l’ overturning (esposizione corretta ma inevitabilmente generica), venendo allo specifico ed particolare al tema della rinnovazione istruttoria, la difesa dell’imputato la da pg. 11, che essa sia stata solo parziale, essendosi il convincimento del gi di secondo grado basato “sulla diversa interpretazione di risultanze probat già acquisite nel corso del giudizio di primo grado, nella specie la registr
della conversazione intervenuta tra l’imputato… e la persona offesa…. riapertura è stata solo formale e non sostanziale” (pg. 11).
Nel prosieguo, si contesta lo scarso utilizzo cle+lc-€1-i-cla-iarerrierri da parte Corte d’appello, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel c dell’istruttoria d’appello.
Su tali premesse, risulta destituita di fondamento la deduzione di manca rinnovazione istruttoria, a fronte di una fonte non rinnovabile, perché dichiarativa (l’intercettazione), e di una prova orale (la deposizione della p offesa) che è bensì dichiarativa, ma che è stata rinnovata ed il cui man ‘utilizzo’ da parte della Corte viene contestato sul piano esclusivam motivazionale.
D’altro canto, a corollario, non può sfuggire che pur deducendo l’insufficienza della rinnovazione istruttoria, non si è concretamente indicat ricorso per cassazione, quale ulteriore attività istruttoria in appello p dovesse essere svolta per soddisfare lo standard richiesto.
In conclusione, sul punto, va ribadito che non è affatto necessaria, nel di overturning di condanna, la rinnovazione integrale dell’istruzione svolta primo grado, ogni qualvolta l’appello del pubblico ministero attenga valutazione della prova dichiarativa. In tal senso si è affermato, in osseq principi di economia processuale e di logica euristica (pluralitas non fit sine necessitate), che il giudice d’appello, che intenda riformare il giudizio assoluto di primo grado, non è tenuto sempre e comunque a disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, sussistendo siffatto obbligo soltanto nel cui si tratti di prove orali decisive, di cui valuti diversamente l’atte rispetto a quanto ritenuto in primo grado (tra le altre: Sez. 5, n. 64 16/9/2014, Preite, Rv. 262674 – 01; Sez. 5, n. 25475 del 24/2/201 Prestanicola, Rv. 263903 – 01). E si è altresì sottolineato (Sez. 2, n. 139 21/02/2020, lacopetta, Rv. 279146 – 01), in linea con quanto già ritenuto Sez. U. Dasgupta, che è decisiva la prova che, sulla base della sentenza di pr grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esi assolutorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa nat espunta dal complesso del materiale probatorio, si riveli potenzialmente idone incidere sull’esito del giudizio di appello, nell’alternativa “prosciogli condanna”.
Calando tali principi nel caso concreto, e considerato che l’intera vic estorsiva si è svolta e risolta nella relazione tra l’imputato e la parte civ tutto logico che la rinnovazione istruttoria abbia avuto un ambito ristretto.
Esaminata la motivazione della sentenza d’appello, che ha valorizzato l dichiarazioni della persona offesa nell’ottica della valutazione e della con
del contenuto estorsivo già desumibile dall’intercettazione di una conversazi tra il COGNOME ed il COGNOME (su cui si ritornerà fra poco), si deve concludere correttezza e la sufficienza dell’approccio adottato dalla Corte d’appe soddisfare lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza di questa Cor
2.4 Quanto al tema della motivazione rafforzata, occorre preliminarmente ribadire il principio enunciato da lungo tempo dalla giurisprudenza della Cort cassazione secondo la quale la decisione del giudice di appello, che compo totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazio dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle rela argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da complet convincente dimostrazione che, sovrapponendosi in toto a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elemen prova diversi o diversamente valutati (Sez. 2, n. 41571 del 20/06/201 COGNOME, Rv. 270750 – 01). Inoltre, il giudice di appello, allorché pro ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice d istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazi astratta del ragionamento. disancorata dalla realtà processuale, ma deve rife a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti quelle prospettate da altro giudice di merito.
2.5 Anche i principi ora esposti vanno calati nel caso concreto, ciò consente di rilevare che il revfrement sulla responsabilità è avvenuto, nel caso specifico, all’esito della rivalutazione non tanto e non solo della attendibi testimone principale, la persona offesa poi costituitasi parte civile, quan contenuto della comunicazione intercettata, idonea di per sé (si legge all’ini pg. 5) ad integrare una “vera e propria minaccia già più che larvata”.
Quanto poi all’onere motivazionale rafforzato che deve sostanziarsi nel puntuale contestazione e superamento delle valutazioni assolutorie poste d giudice di primo grado a base della propria decisione favorevole all’imputa questa Corte evidenzia che in poche occasioni come in quella oggett dell’odierno esame capita di osservare una così precisa identificazione del ‘p debole’ della decisione appellata ed una critica così ‘sradicante’ come quell si legge a pg. 3 della motivazione d’appello, ove, nell’introdurre il confronto valutazione espressa dal giudice di primo grado e la lettura fatta dalla d’appello si parla di “clamoroso ed evidente … errore tecnico-giuridico, fatt valutativo” commesso nel ritenere neutro l’intervento del COGNOME nei confron del COGNOME. Nelle pagine seguenti, poi, si illustra con motivazione articola certamente adeguata, perché la ‘rilettura’ dell’atteggiamento del COGNOME f confermato non solo dalle rinnovate dichiarazioni di NOME COGNOME, ma anche
da elementi quali le modalità della denuncia, il cambiamento del percorso di ga la presenza, nonostante questo, di ostacoli sul tracciato, la richiesta prev da parte del Magro di informazioni all’Autorità sulla regolarità amministrativa tracciato e della competizione, il (modesto) ruolo del COGNOME nelle precede edizioni della manifestazione.
Si è tratta, a tutti gli effetti, di una motivazione del tutto con adeguata che, centrato fin dall’esordio il punto critico della decisione di grado, che aveva prodotto il deragliamento dell’intero processo valutativo d vicenda dedotta, ha proceduto, in aderenza ai sovraesposti princ giurisprudenziali e lungi dal ‘condannare senza confutare’, come si legge a pg. del ricorso, ad una compiuta disarticolazione del ragionamento assolutorio.
Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 616 proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes del procedimento.
Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legi in caso di ricorso dell’imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione dell processuali, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attrave memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tut propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4,. n. 36535 del 15/09/2 281 923 – 01). Nel caso concreto la difesa della parte civile ha presen conclusioni con richiesta di rigetto del ricorso, conferma della senten liquidazione di spese ulteriori, limitandosi, con formulazione di stile, a fondamento al ricorso dell’imputato, senza fornire alcun reale suppo argomentativo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa mento delle spese processu Nulla per la parte civile.
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Così deciso il 15 gennaio 2024
Il Con igliere, relatore
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