Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39732 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39732 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE Fossato di Vico avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di Perugia.
visti gli atti del procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a Foligno il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Perugia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Bastia Umbra il DATA_NASCITA
visto il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese.
lette le conclusioni del difensore dell’imputato COGNOME, AVV_NOTAIO, che chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 27 luglio 2020, il Tribunale di Perugia ha condanNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per aver commesso i reati di truffa tentata e truffa consumata descritti alla lettera E) del
capo di imputazione ed al contempo ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi A), B), C), D), F) e G) in quanto est intervenuta prescrizione.
I predetti imputati hanno proposto appello avverso detta sentenza lamentando l’insussistenza degli elementi costitutivi dei reati di tru relazione ai quali erano stati condannati alla pena di anni 2 e mesi reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
Con sentenza deliberata in data 6 luglio 2021, la Corte di Appello Perugia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, ha asso gli imputati perché il fatto non sussiste.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, parte civile costitu propone ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore, avverso dett sentenza di assoluzione.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazion dell’art. 640 cod. pen.
Il giudice di primo grado, con motivazione approfondita ed ineccepibile i punto di logica, avrebbe correttamente ritenuto la consumazione del reato truffa di cui al capo E) dell’imputazione in considerazione del fatto c condotte dilatorie poste in essere dagli imputati avrebbero avuto l’effet ritardare le azioni di recupero che avrebbero scongiurato l’emissione del decr ingiuntivo in danno della parte civile e di impedire l’ammissione del cre vantato dal RAGIONE_SOCIALE nella procedura di concordato preventivo attivata dall ditta RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 160 legge fallimentare.
La Corte territoriale avrebbe ritenuto insussistente il reato in questione indicare le prove poste a fondamento della propria decisione.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, travisamento della prova nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazio in relazione alla pronuncia assolutoria per il reato di tentata truffa descri capo E) dell’imputazione
La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che i pagamenti parziali effettuati dalla parte civile non rientrerebbero nel reato contestato al ca senza tener conto che detta contestazione contiene un espresso riferimento capo D) della rubrica.
Secondo la ricostruzione difensiva, la condotta posta in essere dagli impu (attivazione di un decreto ingiuntivo nella piena consapevolezza dell’assol infondatezza RAGIONE_SOCIALE proprie pretese creditorie) costituirebbe una strat
processuale abusiva idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reat cui all’art. 640 cod. pen.
La piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE proprie inadempienze contrattuali e della insussistenza di pretese creditorie lecite nei confronti della parte comproverebbe inequivocabilmente la sussistenza del dolo del reato di truffa; condotte posta in essere gli imputati sarebbero, /d’i/ ()culi, finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto consistente nel ritardare l’esercizio RAGIONE_SOCIALE legali di recupero da parte della persona offesa, come argomentato in mod esaustivo ed ineccepibile dal primo giudice.
Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, travisament della prova, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazion violazione del principio della motivazione rafforzata.
La Corte di merito si sarebbe limitata ad offrire una diversa let complessiva del materiale istruttorio, senza una specifica indicazione d evidenze ritenute decisive e senza confutare in alcun modo le pluri emergenze istruttorie poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione
La motivazione impugnata non sarebbe connotata dalla necessaria intensità persuasiva idonea a superare le argomentazioni della pronuncia di primo grado rappresentando al più una discutibile ipotesi alternativa.
La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazion dell’art. 537 cod. proc. pen.
La Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la falsità dei documenti indi ai capi B) e C) dichiarati prescritti dal primo giudice, in considera dell’univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è comunq necessario procedere all’accertamento dell’eventuale falsità del documento fini previsti dall’art. 537 cod. proc. pen.
La difesa ha sottolineato l’evidente interesse vantato dalla parte civile declaratoria di falsità in considerazione del fatto che i predetti documenti stati posti a fondamento del decreto ingiuntivo e della procedura di concord preventivo attivata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In data 13 marzo 2023 il difensore dell’imputato COGNOME ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
In data 8 giugno 2023 il difensore del ricorrente ha depositato compars conclusionale e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere tratt congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro collegate inerenti al ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio, sono ge e non consentiti in quanto articolati esclusivamente in fatto e, quindi, prop di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri de di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondam della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri ricostruzione e valutazione dei fatti.
2.1. L’apparato argonnentativo del provvedimento impugNOME è immune da vizi logici rilevabili nella sede di legittimità. La Corte territori motivazione articolata, congrua rispetto alle risultanze processuali nonché pr di illogicità, contraddizioni ed aporie, ha ritenuto le condotte poste in degli imputati inidonee a perfezionare gli artifici e raggiri necessari sussistenza dell’elemento materiale del reato di truffa; i giudici di appello correttamente sottolineato, con percorso argomentativo convincente, la natur prettamente civilistica della controversia, sfociata in un «contenzi giudiziario» (vedi pagg. da 15 a 17 della sentenza impugnata).
2.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adott giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il cos argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità de enunciati.
Il ricorrente, invocando in modo generico una rilettura di elementi proba estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e c emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello.
Va, in proposito, ricordato che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, che è giudice d motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice d contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consent alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità d
motivazione (ex pluribus, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, 270628-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.; Rv. 280601 – 01).
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Collegio intende dare seguito al consolidato orientamento del giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che rif totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee por del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamen i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dan conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustif la riforma del provvedimento impugNOME. In ipotesi di progressione processual non conforme il giudice di appello ha, quindi, l’onere di motivazione rafforz assumendo carattere generale il principio della necessaria ostensione di percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679 – 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430- 01; Sez. 4, n. 24439 de 16/06/2021, COGNOME, Rv. 281404 – 01).
Diversamente da quanto affermato in modo del tutto generico ed apodittico dal ricorrente, la decisione di riforma oggetto di ricorso ha confu specificamente le ragioni poste dal Tribunale a sostegno della condanna degl imputati ed ha dimostrato puntualmente l’insostenibilità sul piano logic giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza riformata. La Co territoriale ha analiticamente scandito i segmenti logico-fattuali complessiva vicenda idonei a dimostrare l’insussistenza del reato di cui al c E) dell’imputazione con un percorso motivazionale convincente e privo di evidenti illogicità.
La COGNOME completa COGNOME ed COGNOME approfondita COGNOME motivazione COGNOME oggetto COGNOME di COGNOME ricorso, sovrapponendosi integralmente alla sentenza di primo grado, contiene una dettagliata indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui le prove raccolte, alla luc rinnovazione istruttoria, possano assumere una valenza dimostrativ completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grad così conferendo alla decisione una forza persuasiva superiore (vedi pagg. da a 17 della sentenza impugnata).
Il quarto motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità pe tardivamente proposto.
Dall’accesso agli atti emerge, infatti, che la doglianza con la quale il rico lamenta la violazione dell’art. 537 cod. proc. pen. conseguente alla manc dichiarazione da parte del primo giudice della falsità dei documenti descritti
capi B) e C) dell’imputazione è stata eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile.
L’acquiescenza della parte civile, che non ha proposto specifico appello sul capo della sentenza relativo alla mancata declaratoria di falsità dei documenti in questione da parte giudice di primo grado, ha determiNOME, pertanto, un giudicato parziale interno che non consente di proporre la questione in sede di legittimità, né di rilevare d’ufficio la violazione dell’art. 537 cod. proc. pe (Sez. 2, n. 55947 del 20/07/2018, Trisorio, Rv. 274687 – 02).
Deve essere, peraltro, ribadito il principio di diritto secondo cui la dichiarazione della falsità di atti o documenti, omessa nella sentenza divenuta irrevocabile, può essere pronunciata in sede di incidente di esecuzione, a condizione che l’accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza (vedi Sez. 1, n. 20237 del 22/04/2013, Abate, Rv. 256175 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 14 giugno 2023
Il Con COGNOME estensore COGNOME COGNOME
La Presidente