Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 810 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 810 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2022
SENTENZA
su ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di L’Aquila nel procedimento a carico di 1.COGNOME NOME, nato a San Benedetto del Tronto il DATA_NASCITA 2.COGNOME NOME, nata a Tivoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio;
lette le memorie difensive depositate dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, in cui chiedono il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Teramo, ha assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di detenzione a fini di spaccio di 36,159 g di cocaina, custoditi sotto il materasso, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ritenendo lo stupefacente è destinato a fini personali.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di L’Aquila, proponendo un unico motivo di ricorso a sua volta sottoarticolato nei termini che seguono.
Rileva motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata, nel ritenere che la cocaina sequestrata fosse destinate all’uso personale, aveva travisato o erroneamente valutato le emergenze probatorie, per come accertate del giudice di primo grado, assolvendo gli imputati in assenza di una motivazione rafforzata e con argomenti apodittici. In particolare, la pronuncia impugnata aveva dato atto che gli imputati da un lato non fossero noti per attività di spaccio, in contrasto con le dichiarazioni dell’operante e con i loro certificati penali; dall’altro lato fosse dipendenti dalla sola eroina e in cura metadonica ma ciò non escludesse anche l’assunzione di cocaina.
Inoltre, per escludere l’uso a fini personali la Corte di appello non aveva tenuto conto che: a) lo stupefacente fosse stato trovato in “pezzo unico”, ben occultato sotto il materasso ed avvolto con nastro adesivo; b) il bilancino di precisione non era “non funzionante” come asserito nella sentenza, ma solo privo momentaneamente di batterie; c) la quantità dello stupefacente (pari a 139 dosi) e il grado di purezza (pari all’ 84,4%); d) le precarie condizioni economiche della coppia non consentissero l’acquisto della cocaina detenuta, sebbene la sentenza impugnata lo avesse giustificato grazie ad un risarcimento ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE due anni prima.
Con memoria difensiva dell’Il novembre 2022 NOME COGNOME ha chiesto di rigettare il ricorso e confermare la sentenza impugnata in quanto, al di là dell’assenza di qualsiasi elemento dimostrativo di eventuale cessione a terzi, lo stupefacente sequestrato era nella esclusiva disponibilità di NOME COGNOME. Peraltro, al ricorrente, ospite della donna, non a conoscenza dell’esistenza di droga nel suo appartamento e privo delle chiavi di questo, non si può attribuire la responsabilità della detenzione della cocaina, trovata nascosta sotto il materasso della camera
da letto di COGNOME, per il solo fatto che vi fossero i suoi effetti personali, anch considerando che non è mai stato uno spacciatore.
Con memoria difensiva del 18 novembre 2022 NOME COGNOME ha chiesto di rigettare il ricorso alla luce dei puntuali argomenti sostenuti nella sentenza impugnata, avuto particolare riguardo: alle modalità di conservazione dello stupefacente che escludeva la destinazione allo spaccio; alla condizione di assuntrice abituale di stupefacenti, anche del tipo cocaina, della ricorrente da molti anni; alla condotta collaborativa tenuta nel corso della perquisizione e successivamente a questa; alla documentata capacità economica, conseguente al risarcimento di oltre 220.000 C per la morte del proprio coniuge.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dal AVV_NOTAIO di L’Aquila è fondato.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, ricorrente Troise, Rv. 272430, hanno affermato il principio secondo il quale quando il giudice di appello riforma, in senso assolutorio, la sentenza di condanna di primo grado sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata cioè dando puntuale ragione delle difformi conclusioni a cui perviene. In detto caso, la Corte di secondo grado è tenuta a confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della sua incompletezza o incoerenza, tali da giustificarne la riforma. Per fare questo vanno messe in luce le carenze, le aporie, le inadeguatezze di quella decisione, con una motivazone capace di confrontarsi in modo puntuale con lo sviluppo del decisum impugnato tanto da proporre una nuova e compiuta struttura argomentativa che dia ragione delle difformi conclusioni.
La Corte distrettuale, con la succinta sentenza impugnata, non assolve all’ obbligo di motivazione rafforzata in quanto esclude la destinazione a terzi della droga sequestrata non solo omettendo di esaminare, come sostenuto dal
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella requisitoria scritta, i parametri stabiliti a tal fine nel art. 75, comma 1 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, cioè le circostanze di fatto sintomatiche dell’auto assunzione, ma addirittura non tenendo conto che tutti convergano verso la rilevanza penale della condotta, a partire dal dato quantitativo, pari a 139 dosi, che risulta superiore ai limiti massimi indicati con decreto del AVV_NOTAIO della salute. Inoltre, mentre la sentenza del Tribunale di Teramo ha dato atto, con precisione e completezza, delle modalità dell’azione; della condizione di assuntori di sola eroina degli imputati; del ritrovamento di siringhe con ago disseminate in tutto l’appartamento; della presenza in casa di un quantitativo rilevante invece di cocaina, sostanza diversa da quella da cui sono dipendenti; del livello di purezza dello stupefacente e del suo accurato occultamento in confezione sigillata. Si tratta di elementi valutati, in primo grado, in modo complessivo e non non parcellizzato, a fronte dei quali la Corte di appello, al contrario, si è limitata ad asserire, apoditticamente, che non costituissero elementi tali “da essere di per sé indice assoluto di destinazione allo spaccio”.
La stessa assenza di doverosa motivazione rinforzata risulta anche con riferimento a tre decisivi elementi: la disponibilità economica degli imputati; la presenza del bilancino di precisione; la tipologia dello stupefacente rinvenuto.
Con riferimento al primo, la sentenza di primo grado aveva sottolineato come entrambi fossero privi di attività lavorativa e di fonti reddituali lecite, tanto da non potersi impegnare nell’acquisto di un quantitativo considerevole di cocaina in un’unica soluzione, e ciò a prescindere dal risarcimento ottenuto dalla COGNOME quasi due anni prima, la Corte di appello si è limitata a richiamare, genericamente, solo l’avvenuto incasso del risarcimento.
Con riguardo al bilancino di precisione, la pronuncia di condanna, in una lettura complessiva degli elementi di fatto, aveva spiegato che gli imputati non ne avessero menzionato impieghi alternativi alla pesatura della droga, mentre la Corte di appello aveva erroneamente sostenuto che non fosse funzionante benchè mancante momentaneamente delle batterie.
Infine, circa la diversa tipologia di stupefacente rinvenuto (cocaina) rispetto a quello normalmente consumato dagli imputati (eroina), elemento di particolare valenza per argomentare la destinazione a terzi, la Corte di appello, con una valutazione meramente soggettiva, non fondata su alcun elemento di fatto, si è limitata ad asserire, in modo assiomatico, che l’essere assuntori abituali di eroina “non esclude l’uso della diversa sostanza, essendo sempre più diffusi casi di pluridipendenze e, comunque di uso sia di eroina che cocaina” e ciò a fronte dell’argomento logico del Tribunale di primo grado che aveva rilevato che COGNOME, nonostante la disponibilità di un quantitativo considerevole di cocaina,
il giorno prima della perquisizione si era attivato, unitamente alla compagna, per ben due volte, per procurarsi ulteriori modesti quantitativi di stupefacente.
In base alle considerazioni che precedono, in nessun modo disarticolate dalle memorie difensive depositate, che si sono limitate a ribadire il contenuto degli argomenti usati dinnanzi alla Corte di appello che li ha fatti propri in termini apodittici, la sentenza impugnata è inficiata dalle denunciate aporie di ordine logico e va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 24 novembre 2022
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La Consigliera estensora
Il Presidente