Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18113 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18113 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile
COGNOME NOME nato a Cassano Ionio 1’11/01/1949
nel procedimento a carico di
NOMECOGNOME nato a Corigliano Calabro il 10/04/1968
avverso la sentenza dell’11/07/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile, avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
sentite le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di condanna emessa in data 27 gennaio 2022 dal Tribunale di Castrovillari nei suoi confronti, ha assolto NOME COGNOME dai reati di cui agli artt. 622, 623 e 646 cod. pen. a lui ascritti, revocando le statuizioni civili.
Ricorre per cassazione la parte civile NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce travisamento delle prove, in merito alla nozione di know-how, fraintesa – secondo il ricorrente – a seguito della non corretta valorizzazione della consulenza tecnica presentata dall’imputato. Tale contributo, viziato dalla non calibrata qualificazione professionale dell’estensore (che non è un chimico), offrirebbe una ricostruzione della questione di senso contrario a quello delineato dalla consolidata giurisprudenza, secondo cui è sufficiente la conoscenza di un solo segmento del processo produttivo per integrare l’indebito utilizzo di segreti industriali. L’istruttoria dibattimen avrebbe palesemente dimostrato che COGNOME sfruttò, per fini di profitto personale, il patrimonio di conoscenze tecniche fraudolentemente acquisite, facendo leva sulla sua posizione in azienda.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l’illogicità della motivazione e la mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale, dolendosi del mancato espletamento di una perizia che superasse i dubbi avanzati in ordine alla identità dei prodotti (perplessità derivanti dall’apprezzamento, asseritamente errato, della testimonianza di COGNOME, che si limita ad affermare una mera similarità tra i prodotti, e all’illogico ragionamento che pone in non cale il diverso contenuto delle schede tecniche “interne” rispetto a quelle esibite ai clienti, la necessità di NOME di acquisire ogni dato utile, non avendo a disposizione laboratori attrezzati per replicarne in autonomia la produzione, e, in genere, la correlata tempistica delle sue dimissioni).
Sarebbero stati, altresì, trascurati gli esiti del parallelo giudizio civile e genere, mancherebbe quella solida oggettività probatoria che sola può fondare la totale riforma della pronuncia di primo grado.
Il difensore di Santella, avv. NOME COGNOME ha depositato una memoria scritta, con cui rileva l’indeducibilità di entrambi i motivi di ricorso, p mancanza di autosufficienza e per aspecificità in relazione agli asseriti vizi motivazionali.
L’altro difensore, avv. NOME COGNOME ha depositato ulteriore memoria, insistendo per l’inammissibilità del ricorso, asseritamente presentato in assenza di rituale mandato.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo con riguardo alla carenza di motivazione rafforzata ed è inammissibile nel resto.
Il difensore della parte civile ricorrente, in via preliminare, contrariamente alla stringata eccezione sollevata della difesa dell’imputato, risulta fornito di adeguato mandato difensivo (cfr. la «Nomina e Procura speciale per proporre ricorso per Cassazione» allegata all’atto di impugnazione).
Il primo motivo non è fondato, non potendosi ravvisare alcun errore revocatorio. L’atto processuale ha esattamente il contenuto attribuitole dalla Corte di appello e le doglianze del ricorrente, in effetti, ricadono piuttosto sul su significato, non condiviso nel merito. Il travisamento della prova, che solo consente, nel giudizio di legittimità, la contestazione dell’accertamento peritale sussiste unicamente nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di «evidente incontestabilità» (Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, COGNOME, Rv. 274478-01; Sez. 1, n. 47252 del 17/11/2011, COGNOME, Rv. 251404-01).
I profili di censura, articolati nel secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. non tengono conto della eccezionalità della rinnovazione istruttoria nel giudizio di secondo grado, costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275114-01; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741-01).
Viceversa, risulta fondata l’eccezione di difetto di motivazione cosiddetta “rafforzata”.
4.1. Il Tribunale era pervenuto alla pronuncia di condanna, all’esito di una scrupolosa disamina dell’intera piattaforma istruttoria. In particolare, era stata fortemente valorizzata la pregnanza dimostrativa della certosina precostituzione,
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in un lungo arco di tempo, dell’opportunità di futuro sfruttamento commerciale con finalità schiettamente concorrenziale – dei processi di produzione della RAGIONE_SOCIALE, ponendo in evidenza che:
COGNOME aveva ricoperto la carica di amministratore delegato di Star Asphalt dal 2003 sino alle dimissioni rassegnate («in tronco e senza preavviso») nel 2017;
nel 2014, acquistò il 55% di RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore del commercio di materiali da costruzione, che, quattro giorni, dopo modificò il proprio oggetto sociale, divenuto sovrapponibile a quello di Star Asphalt;
successivamente, operando per conto di RAGIONE_SOCIALE, aveva applicato una scontistica incongrua in favore di SIPE;
cinque giorni prima delle dimissioni, si recò in Ucraina, a spese di RAGIONE_SOCIALE, per incontrare un cliente di quest’ultima, il quale successivamente prese a rifornirsi da RAGIONE_SOCIALE;
poco prima della cessazione dell’incarico apicale, fingendosi verosimilmente malato, si fece consegnare a casa nove campioni di prodotti di Star Asphalt;
il giorno stesso in cui avrebbe poi presentato le dimissioni, si fece inviare anche schede tecniche dei prodotti di Star Asphalt;
subito dopo le dimissioni, costituì un’ulteriore società, RAGIONE_SOCIALE, anch’essa con il medesimo oggetto sociale di RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano commercializzato prodotti, almeno a detta di alcuni testi, del tutto identici a quelli di RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi di cataloghi pubblicit analoghi.
4.2. La motivazione rafforzata della decisione di appello, richiesta nel caso di riforma della sentenza di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo d conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «la motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un’attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento a una “motivazione rafforzata” significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell’attività di giudizio» (Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, COGNOME non mass.; cfr. anche Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679-01; Sez. 2, n. 33544 del
30/05/2023, G., non mass.; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082-01).
Questo irrigidimento dell’onere GLYPH motivazionale in capo al giudice dell’impugnazione discende dai principi generali del sistema (cfr. Sez. U, COGNOME; Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, COGNOME, Rv. 275112-03; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01; Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01). La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione “rafforzata” sussiste, pertanto, anche nel caso di riforma ai soli effetti civili (Sez. 4, n. 42868 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277624-01) e di overtuming in senso assolutorio della condanna di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272430-01).
4.3. La Corte di merito si è limitata a valorizzare «l’insufficienza intrinseca delle informazioni» acquisite dall’imputato rispetto alla possibilità di replicar l’intero processo produttivo, concludendo per una semplice competizione nel medesimo settore di mercato, penalmente lecita, e derivante dal bagaglio curricolare direttamente già posseduto da Santella.
4.3.1. Le considerazioni dei giudici di appello, in primo luogo, muovono da una premessa non corretta in punto di diritto.
Invero, il delitto di rivelazione di segreti scientifici o commerciali configurabile ogni qualvolta sia indebitamente rivelato un segreto riguardante anche una sola parte del processo produttivo (ivi compresi i prototipi degli impianti), non essendo necessario che la rivelazione stessa attenga a tutte le componenti del prodotto (Sez. 5, n. 3211 del 20/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285847-01; Sez. 5, Sentenza n. 25174 del 07/06/2005, COGNOME, Rv. 231913 01). Il concetto di notizia destinata al segreto, infatti, va elaborato, sotto l’aspet soggettivo, con riferimento all’avente diritto al mantenimento del segreto stesso (il titolare dell’azienda) e, sotto l’aspetto oggettivo, all’interesse a che n vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale e il patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale, a tutela di quell’insieme di conoscenze riservate in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione (Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, COGNOME, Rv. 219471-01).
4.2. Inoltre, lungi dal mettere in luce specifiche carenze motivazionali o aporie ricostruttive della decisione di primo grado, tali da giustificarne l’integrale riform nella sentenza impugnata, si omette un compiuto confronto con il complessivo apparato argomentativo, che invece colora negativamente, anche per quanto attiene alle dinamiche del foro interno, l’intera vicenda.
L’intero contesto fattuale, di inequivoca pregnanza dimostrativa, è
completamente obliterato dai giudici di appello, sulla sola base di un’inesatta non correttamente ritenuta dirimente.
riflessione in iure,
5. Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza, ai soli effetti civili, per art. 622 cod. proc. pen., al
la fondatezza delle suddette doglianze, con rinvio, ex
giudice civile competente per valore in grado di appello.
In quella sede, si provvederà anche al governo delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui
rimette anche la liquidazione delle spese anche per questo grado di giudizio.
Così deciso il 19 marzo 2025.