Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48522 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48522 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. NOME
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME NOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori:
avvocato COGNOME AVV_NOTAIO del foro di PARMA, anche in sostituzione del codifensore COGNOME NOME, nell’interesse delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso, depositando nomina ex art. 102 cpp, conclusioni e nota spese.
avvocato COGNOME NOME del foro di ANCONA, anche in sostituzione per delega orale del codifensore COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME, che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento depositando memoria difensiva di resplica ex art. 611 c.p.p.
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RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME, insieme ai coimputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 40 cpv, 81 comma 1, 113, 449 (in relazione al 434) e 589 cod. pen. perché nelle rispettive qualità il COGNOME di liquidatore pro tempore della impresa RAGIONE_SOCIALE del gas RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME di titolare pro tempore della impresa RAGIONE_SOCIALE a cui la RAGIONE_SOCIALE affidava la fornitura di gpl, e il tarozzi di dipendente incaricato della RAGIONE_SOCIALE che si occupava del trasporto e del travaso relativi all’impianto da cui scaturiva l’esplosione e il conseguente crollo, in cooperazione colposa, cagionavano per colpa il crollo dell’immobile sito in INDIRIZZO, disastro determiNOMEsi a seguito di una esplosione da fuga di gas che procurava il decesso di NOME COGNOME, il quale si era recato in garage ed aveva acceso la luce innescando la nube tornante del gas di gpl concentratasi per le condotte di seguito descritte
Secondo la prospettazione accusatoria il predetto disastro e la morte del COGNOME sarebbero stati, in particolare, cagionati da COGNOME, COGNOME e COGNOME, secondo la articolazione del capo di imputazione, sia per colpa generica, in quanto non avevano correttamente scelto, formato e vigilato sui comportamenti dei soggetti delegati alla fornitura mediante trasporto e travaso del gas, alla verifica dei rispetti alle norme dell’impianto di stoccaggio ed erogazione, omettendo così di verificare che l’impianto fosse a norma, sia sotto il profilo della colpa specifica per non avere osservato le prescrizioni cautelari riportate nelle norme richiamate in imputazione.
Si procedeva previa costituzione di parte civile delle persone danneggiate NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, con sentenza del 26/11/2013 assolveva gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sull’appello delle costituite parti civili, con sentenza del 19/11/2021, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha dichiarato la responsabilità civile degli imputati e ha rimesso al separato giudizio civile per la liquidazione del danno. Ha condanNOME, inoltre, gli imputati in solido tra loro al pagamento in favore di ciascuna delle parti civili costituite di una provvisionale liquidata in euro 30.000 e alla rifusione delle spese legali alle parti civili, con conferma nel resto.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Vengono impugnati i seguenti capi della sentenza, nello specifico in relazione ai punti indicati:
Affermazione della responsabilità dell’imputato NOME COGNOME, ai soli effetti civili, per il reato di cui agli artt. 40 cpv., 81, comma 1, 113, 449 (in relazi all’art. 434) e 589 c.p., per la ritenuta integrazione della fattispecie attravers l’asserita omessa manutenzione del riduttore di secondo stadio dell’impianto di distribuzione del gas; estensione del perimetro dell’obbligo di controllo e di manutenzione del fornitore di gpl anche alla componentistica accessoria del serbatoio.
Sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva ascritta al COGNOME di aver consentito il riempimento del serbatoio in assenza delle certificazioni previste dalla legge e l’evento del reato, come descritto in imputazione.
Sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’odierno ricorrente rispetto all’attività di riempimento del serbatoio svolta dal coimputato COGNOMECOGNOME autista della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a cui era affidata la fornitura di GPL presso l’utente finale COGNOME.
Con il primo motivo si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché all’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 40 cpv, 81 comma 1, 113, 449 (in relazione all’art. 434) e 589 c.p.; inosservanza da parte del giudice dell’appello dell’obbligo di motivazione rafforzata richiesto in caso di riforma della decisione assolutoria di primo grado; travisamento della prova; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata individuazione del nesso causale tra la condotta omissiva contestata e l’evento.
In particolare, si lamenta che la Corte di appello avrebbe errato nel non considerare che l’esplosione avvenne a causa di un difetto di tenuta del riduttore di secondo stadio, installato da un soggetto terzo rispetto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, incari cato dagli utenti stessi al momento in cui, ricevuto il serbatoio in comodato, si era reso necessario allacciare l’impianto al riscaldamento domestico. Nessun obbligo di controllo, dunque, gravava sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tanto più che i giudici avrebbero del tutto trascurato la relazione tecnica di parte dell’ing. COGNOME sulla quale si era per altro formato il convincimento assolutorio dei giudici di primo grado. Del tutto sbrigativo sarebbe stato poi il riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi le cu dichiarazioni erano senz’altro favorevoli alla tesi del ricorrente.
Ricorda il ricorrente che il decesso del COGNOME è avvenuto in seguito all’esplosione ed al crollo della propria abitazione, causata da una saturazione di gas nel locale garage, adibito a laboratorio di tappezzeria, collocato a distanza e ad una
quota inferiore rispetto al vano sottoscala dove era allocata la caldaia per il riscaldamento. In particolare, la dispersione del gas che ha provocato l’esplosione sarebbe avvenuta, con accertamento peraltro non univoco, in conseguenza di un difetto di tenuta del “riduttore di secondo stadio”, collocato a valle del “riduttor di primo stadio” e che adduce il gas gpl dall’impianto alla utenza costituita dalla caldaia per uso domestico, riducendo la pressione a quella di esercizio richiesta dalla stessa. Detto accessorio si trovava ubicato in un pozzetto a valle dell’impianto costituito dal serbatoio e dal riduttore di primo stadio su di esso posizioNOME ed era stato installato da soggetto terzo rispetto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (presumibi mente un idraulico di fiducia dei coniugi COGNOME e COGNOME), incaricato dagli utenti stessi al momento in cui, ricevuto il serbatoio in comodato d’uso gratuito dalla RAGIONE_SOCIALE di gas, si era reso necessario provvedere l’allaccio dello stesso all’impianto di riscaldamento domestico.
Già da tali considerazioni, si evincerebbe con chiarezza come il serbatoio di gpl, costituito dalla sola cisterna da rifornire e dal riduttore di primo stadio sul stesso posizioNOME, sia l’unica strumentazione su cui grava l’obbligo di controllo del fornitore di gas, esulando dal perimetro dei doveri manutentivi di costui quelli relativi alle strumentazioni accessorie delle utenze che rimangono in capo agli utenti.
Ebbene, secondo quanto ritenuto dal giudice di prime cure (il richiamo è a pag. 10 della sentenza di primo grado), spettava contrattualmente in via esclusiva all’utente della fornitura la manutenzione dell’impianto che dal serbatoio conduce all’utenza domestica, in cui è ricompreso il riduttore di secondo stadio, non sussistendo in relazione a tale accessorio alcun dovere di garanzia in capo all’imputato.
Per il ricorrente il vizio di illogicità della motivazione fornita sul punto da Corte territoriale, che opererebbe un riferimento sbrigativo ed essenziale in ordine alle dichiarazioni dei testi presenti in atti, sì da disattenderle attraverso una lettu laconica del quadro normativo in materia e sulla scorta dell’assenza di certificazioni a corredo della realizzazione e manutenzione del riduttore di secondo stadio; assenza di certificazioni, peraltro, che certamente non si pone in rapporto causale con l’evento del reato contestato.
Tale opzione decisoria, connotata da una erronea e manchevole valutazione integrale delle evidenze probatorie, che si è riflessa sulla coerenza dell’apparato motivazionale, viene ritenuta censurabile dal ricorrente, non avendo la pronuncia impugnata ad avviso dello stesso fatto applicazione del criterio che doveva guidare il Giudice nel rendere una motivazione rafforzata a sostegno della propria decisione a giustificazione della difforme conclusione adottata; ne consegue che la sentenza impugnata dovrà essere annullata
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, nella duplice prospettiva della violazione di legge e del travisamento della prova, l’errore commesso dalla Corte emiliana che avrebbe trascurato che nel contratto avente ad oggetto la concessione in comodato del serbatoio era stata pattuita una clausola che poneva a carico del comodatario la manutenzione dell’impianto, sicché il distributore non aveva altri obblighi se non quello di rifornire il serbatoio, tanto più che, interpretando quadro normativo di riferimento, ciò sarebbe avvenuto conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 10 del d.lgs. n. 32 del 1998. Tale norma, poi, nulla aggiungerebbe in relazione agli accessori di collegamento collocati a valle del serbatoio, sicché se da un lato la manutenzione e certificazione da parte del distributore doveva riguardare per legge solo i serbatoi, dall’altro l’utente aveva esonerato la controparte da ogni responsabilità a riguardo.
Con il terzo motivo il ricorrente si sofferma, nella prospettiva della violazione di legge e del difetto di motivazione, sull’asserita inesistenza del nesso causale, tornando ad evidenziare come l’evento si sia verificato non a causa della cattiva manutenzione del serbatoio, unico elemento sottoposto ai poteri di controllo del distributore, ma a causa di un accessorio collocato nel c.d. secondo stadio, sotto la diretta responsabilità dell’utente.
Con il quarto motivo , sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ascritto alla responsabilità colposa dell’imputato anche specifici fatti contestati al dipendente di altra RAGIONE_SOCIALE incaricata di provvedere in concreto al rifornimento.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 17/2/2023 sono stati depositati motivi aggiunti ai sensi degli artt. 585 co. 4 e 611 cod. proc. pen. a firma degli AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente con cui si lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello e l’inosservanza della disciplina di cui all’art. 603 cod. proc. pen.
Si lamentano violazione, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 603, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., in ordine all’affermazione della responsabilità, ai fini civili, per il reato di cui agli artt. 40 cpv, 81, comma 1, 113, 449 (in relazi all’art. 434 e 589 cod. pen.
Ci si duole che la Corte di Appello di Bologna abbia riformato la pronuncia assolutoria del Tribunale di Reggio Emilia – impugnata soltanto dalle parti civili costituite -, fondando la propria decisione esclusivamente su una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte nel dibattimento di primo grado, senza tuttavia procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Ci si duole che la Corte di Appello di Bologna abbia disatteso l’approdo assolutorio di prime cure, con una pronuncia certamente censurabile, poiché ha riformato il giudizio liberatorio di primo grado, sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive in primo grado, senza procedere alla previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in palese contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22065/2021, ove si legge che «il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di pri grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione di battimentale, anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla I. 23 giugno 2017, n. 103».
In proposito, è assunto incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che l’obbligo di rinnovazione istruttoria, che discende dalla disposizione normativa di cui all’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 58, legge 23.06.2017, n. 103), concernente i casi in cui l’appello è proposto dalla Pubblica Accusa, vada ritenuto applicabile anche al caso in cui il rovesciamento della decisione sia stato sollecitato nella prospettiva degli interessi civili, a segui dell’impugnazione della parte civile, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta.
Dunque, alla luce di tali superiori insegnamenti, apparirebbe evidente come la Corte territoriale abbia violato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice del gravame che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione è tenuto a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione.
Ne consegue che, anche per tali ragioni, unitamente a quanto già dedotto ed 1, articolato con i motiviWicorso per cassazione proposto da questa difesa, la sentenza impugnata dovrà essere annullata, dovendosi disporre la rinnovazione ad opera del giudice dell’appello delle prove dichiarative qui sopra richiamate. –
Pertanto, il ricorrente chiede annullarsi, con o senza rinvio, con ogni conseguente effetto di ragione e di legge, la sentenza impugnata.
Il PG in data 2/10/2023 ha depositato una memoria scritta con cui ha anticipato le proprie conclusioni e in data 19/10/2023 è stata depositata memoria scritta a firma degli AVV_NOTAIO che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di natura procedurale sopra illustrati sono fondati ed assorbenti rispetto alle altre doglianze proposte.
Ed invero, in punto di procedura, fondata ed assorbente è la doglianza per cui la Corte emiliana, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, procedendo ad una rivalutazione in distonia con le dichiarazioni testimoniali su cui il giudice di primo grado aveva fondato la propria pronuncia (e, in particolare, con quelle dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME), abbia ritenuto di non dover riassumere la prova dichiarativa.
Ciò venendo a confliggere con il dictum delle Sezioni Unite secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grad sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del co. 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228 – 02).
Già precedentemente all’introduzione della nuova norma, peraltro, questa Corte di legittimità aveva chiarito che la necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone “puro”; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l’eventuale rifiuto di sottoporsi all’esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l’imputato); e) per il soggetto “vulnerabile” (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l’imputato che abbia reso dichiarazioni “in causa propria”, dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all’accoglimento della impugnazione (Sez. U., n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267488).
Nel provvedimento impugNOME, inoltre, manca in ogni caso la c.d. motivazione rafforzata.
La decisione del giudice di primo grado era assunta sulla scorta di una articolata e ponderata valutazione del quadro istruttorio tenuto in considerazione nella sua ampiezza; in particolare, sulla scorta delle testimonianze in atti fornite dai testi escussi in dibattimento, della Relazione di consulenza tecnica del consulente tecnico di parte, AVV_NOTAIO, del 22.10.2010 (in atti) e dell’interpretazione delle norme tecniche che sovraintendono la materia trattata.
La Corte di Appello di Bologna, al contrario, ribalta la decisione assolutoria di prime cure, senza passare in rassegna in maniera articolata, puntuale e persuasiva
gli elementi istruttori che hanno fondato la prima pronuncia, con la scarna quanto apodittica motivazione in base alla quale: «I testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, escussi in primo grado, hanno affermato che l’obbligo di verificazione e collaudo insiste sull’impresa comodante solamente fino al riduttore di primo stadio; dopo di esso, insiste sull’idraulico impiantista l’obbligo di proseguire nella collocazione del ridut tore di secondo stadio e nell’allacciamento all’impianto bruciatore e nella redazione della certificazione. I richiami normativi sopra articolati inducono questo ‘ollegio a dissentire da tali affermazioni, nondimeno esse – quali espressioni di un convincimento radicato in operatori professionali del ramo – appaiono insuscettibili di generare un affidamento di buonafede in capo agli imputati, allorché si osservi come comunque nella fattispecie fa difetto certificazione alcuna, da qualsivoglia soggetto rilasciata, attestante la regolare realizzazione e manutenzione del riduttore di secondo stadio» (così la sentenza impugnata pag. 8).
La sentenza impugnata, peraltro, non opera alcun riferimento alla relazione tecnica di parte dell’AVV_NOTAIO (in atti), sulla quale si era invece formato, tr gli altri elementi istruttori, il convincimento del giudice di primo grado.
Appare evidente, pertanto, il vizio motivazionale che inficia la sentenza impugnata, per l’assenza dello standard di c.d. “motivazione rafforzata” richiesto al giudice dell’appello per riformare, sulla base del medesimo materiale istruttorio valutato dal primo giudice di merito, il giudizio liberatorio di primo grado, pervenendo ad una decisione difforme.
Costituisce, infatti, ius receptumia far tempo dalla pronuncia delle Sezioni Unite Mannino del 2005 /che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679).
Tutta la giurisprudenza successiva di questa Corte di legittimità si è poi collocata nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Mannino.
Così, pur affermando che / in tema di impugnazioni, il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento, obbligo che, nell’ipotesi di decisione difforme da quella assunta dal giudice di primo grado, impone anche l’adeguata confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata (Sez. 4, n. 28583 del 9/6/2005 Baia Rv. 232441) ha ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di
primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/4/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083).
E, ancora, si è affermato che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata ha il dovere di indicazione specifica delle ragioni giustificative della decisione, specie nel caso in cui valuti diversamente il materiale istruttorio rimasto inalterato non potendosi limitare alla citazione formale delle fonti di prova (Sez. 2, n. 746 del 11/11/2005, dep. 2006, Vagge, Rv. 232986) E che la sentenza di appello, che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 242330; conf. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013. COGNOME, Rv. 254638 che ha posto l’accento sulla necessità per il giudice di appello di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugNOME; Sez. 6, n. 46742 del 8/10/2013, COGNOME, Rv. 257332; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005 che ha ulteriormente chiarito che il giudice di appello non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni; Sez. 6, Sentenza n. 39911 del 4/6/2014, Scuto, Rv. 261589; Sez. 2, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 10130 del 20/1/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, D.L. , Rv. 269523).
Fino ad arrivare alle recenti Sez. 4, n. 14586/2021 e Sez. 4, n. 23594/2020, che hanno ribadito che quando il giudice dell’appello riforma la pronuncia assolutoria del primo grado di giudizio, viene richiesta l’adozione di una “motivazione rafforzata”, che consiste nella precisa e completa indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. In altri termini, la sentenza di seconde cure deve risultare munita di un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina delle questioni controverse, i modo da conferire alla decisione una forza persuasiva tale da superare il corollario dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Orbene, nel caso in esame la Corte bolognese non ha fatto buon governo di tali principi, limitandosi ad offrire una diversa lettura, peraltro, del tutto sommar del materiale istruttorio, senza fornire né una specifica indicazione delle evidenze probatorie ritenute decisive a sovvertire la sentenza di primo grado, né una precisa e specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto ad un differente apprezzamento del compendio probatorio formatosi nel giudizio di prime cure.
I giudici del gravame del merito non hanno delineato nel provvedimento impugNOME le linee portanti del proprio diverso ragionamento sul materiale probatorio e, per altro verso, hanno omesso di confutare specificamente gli argomenti della motivazione della decisione di primo grado e di dare conto in maniera compiuta delle ragioni che hanno determiNOME la riforma del provvedimento impugNOME e della insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti i contenuti.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui va demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità.
Ciò in quanto le già ricordate Sez. U. COGNOME hanno chiarito che, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condanNOME l’imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 COGNOME Rv. 281228).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civ competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolament zione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimit
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2023
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