Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18879 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4451/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Napoli il 09/01/1956
avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte d’appello di Perugia
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza in data 21 gennaio 2022 del Tribunale di Terni che aveva assolto l’imputato con la formula ‘per non avere commesso il fatto’, ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al contestato reato di concorso in truffa (artt. 110 e 640 cod. pen.) consumato in data 3 agosto 2017.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo:
vizi di motivazione della sentenza impugnata non avendo prodotto la Corte territoriale una ‘motivazione rafforzata’ idonea a spiegare le ragioni di ribaltamento della decisione di primo grado, in particolare non avendo in alcun passaggio spiegato le ragioni per le quali si Ł ritenuto di non condividere il decisum del Tribunale che aveva sostanzialmente evidenziato che il Vitrano non fosse l’autista del furgone con il quale era stata ritirata la merce provento dell’azione delittuosa;
violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo – oltre che di quello oggettivo – del reato in contestazione non essendovi prova che il COGNOME fosse a conoscenza della falsità del titolo di credito utilizzato per il pagamento della merce acquistata.
Considerato che il ricorso Ł manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni. Nessun
dubbio, innanzitutto, che nel caso in esame ci si trova in presenza di una cd. ‘motivazione rafforzata’ avendo la Corte di appello (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza) dettagliatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere le argomentazioni della sentenza di primo grado emergendo così, contrariamente a quanto contestato, una piena conformità della motivazione del provvedimento impugnato all’obbligo di ‘motivazione rafforzata’ ( ex multis: Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, COGNOME Rv. 282612 – 01; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01);
A ciò si aggiunge che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente ivi compreso quello dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputato. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
Considerato poi che , quanto all’elemento soggettivo del reato in contestazione, la valutazione di tale elemento costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quando sia sorretto, come nel caso in esame, da logica e adeguata motivazione; trattasi, infatti, di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di appello ed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua, logica e conforme ai consolidati principi di diritto in materia già stabiliti da questa Corte Suprema;
che , infine, i giudici di appello (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 dell’impugnata sentenza) hanno adeguatamente indicato tutti gli elementi di fatto, dai quali, sulla base di corrette e logiche argomentazioni, si evincono l’intento truffaldino e gli artifizi e raggiri ascrivibili all’odierno ricorrente, elementi determinanti sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo la corretta configurabilità del reato per il quale Ł intervenuta la pronuncia di condanna.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME