Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39772 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Bari nel procedimento a carico di:
NOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l’udienza a trattazione scritta, non essendo stata richiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 2, cod. proc. pen., del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e dell’AVV_NOTAIO che con memoria del 10/11/2025 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del PG di Bari.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bari, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall’imputato NOME COGNOME, con la sentenza in epigrafe ha riformato, assolvendolo perché il fatto non sussiste, la sentenza con cui il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, all’esito di giudizio ordinario , lo aveva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 350 di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. -così riqualificata l’originaria imputazione ex att. 56 e 628, comma 2, cod. pen. -perché compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad assicurarsi l’impunità, mediante minaccia, subito dopo il tentativo di impossessarsi della borsa di NOME COGNOME; e ciò in quanto dopo aver cercato di sfilare la borsa che NOME COGNOME portava sulla spalla sinistra, non riuscendo nel suo intento perché la ragazza tratteneva la borsa e per l’intervento del nonno della COGNOME, NOME COGNOME, proferiva espressioni di minaccia all’indirizzo del COGNOME che lo inseguiva, dicendo, per più volte, in dialetto viestano: “vi taglio la testa “; in Vieste, il 9 giugno 2017.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Evidenzia il PG ricorrente che la Corte di Appello di Bari ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste ravvisando tra le prove dichiarative rese dalla persona offesa e dai nonni della stessa delle contraddizioni che non si rinvengono nei verbali del processo. Ed offre una possibile ricostruzione del fatto che appare frutto di una mera ipotesi dei giudicante, non poggiata sulle testimonianze raccolte nel dibattimento di primo grado, solo che si leggano integralmente.
Ciò perché la persona offesa, COGNOME, ha dichiarato che mentre era per strada in compagnia dei suoi nonni, aveva avvertito “qualcuno dietro come un’ombra”, si era girata e aveva visto NOME, da lei già conosciuto, che aveva tentava di sfilargli la borsa senza riuscirci, perché lei la teneva stretta. Il nonno, in sua difesa, aveva detto delle parole contro il NOME e tra i due vi era stato un breve alterco, le cui espressioni precise lei non ricordava bene; salvo dire, a seguito di contestazione del P.M. che il NOME aveva forse pronunciato proprio la frase “vi taglio la testa” che le era stata letta dal P.M. dal verbale di s.i.t. in atti.
L’esame testimoniale della persona offesa -prosegue il PG ricorrente – era proseguito lungamente per stabilire il punto esatto in cui tale azione era stata
compiuta e il punto del corpo in cui si era sentita toccare, finché la ragazza, per il ricorrente comprensibilmente incerta nel ricordo di un fatto avvenuto due anni prima, aveva comunque ribadito che il NOME aveva tentato di sfilarle la borsa, ma non vi era riuscito “perché io ce l’avevo così”. Ed è verosimile che abbia rappresentato il gesto di stringere la borsa, benché il giudice non ne dia atto (pag. 19 del verbale stenotipico del 12.2.2019). E pure alle domande insistenti del difensore sul punto ella aveva ribadito sostanzialmente questo concetto.
Si ricorda ancora nel ricorso della parte pubblica che alle medesime domande, il teste COGNOME NOME, nonno della COGNOME, presente al fatto, ha dichiarato: “Ha tirato la borsa a mia nipote, non ce l’ ‘ha fatta comunque, l’ha tenuta la borsa e lui è scappato”. Non avendo riferito subito di averlo rincorso (ma la persona offesa non aveva menzionato un inseguimento da parte del nonno), alla relativa contestazione sulle frasi di minaccia (“ti tagghi’ la testa”) ha detto che non ricordava; aveva comunque chiamato i Carabinieri e, quando il PAVV_NOTAIO gli aveva ribadito che durante le indagini, aveva detto di aver rincorso il NOME, ha risposto che lo aveva inseguito solo per pochi metri (” … no roba di metraggio, poco”). Nel prosieguo dell’esame il COGNOME aveva ribadito di avere visto questo tentativo di scippo della borsa che la nipote aveva sventato trattenendo la borsa a sé e dicendo che il NOME aveva messo le mani sulla borsa.
La Corte territoriale ravvisa, secondo il PG ricorrente, un’ insussistente, quasi risibile contraddizione tra le parole del testimone e quelle della ragazza, mettendo in bocca a quest’ultima che il NOME l’aveva toccata sulla spalla e non sulla borsa. Sfugge ai giudici della Corte territoriale che in un’azione che deve essere stata a dir poco fulminea, il contatto fisico tra lo scippatore e la borsa portata a tracolla ha dato anche alla vittima la sensazione di qualcosa che si è mosso sulla sua spalla, dove poggia la cinghia e che sicuramente si è mossa nei momento dei tentativo di furto, dando alla persona offesa la sensazione di un contatto diretto con il proprio corpo. Non a caso il Tribunale aveva derubricato il delitto di tentata rapina in tentato furto con strappo, cogliendo proprio questa incertezza sui punto in cui era stata esercitata la forza ed interpretandola in bonam partem .
La testimone NOME. nonna della COGNOME, anch ‘ella presente al fatto, dopo una lunga serie di domande miranti ad altro e comunque a circostanze di contorno non inerenti all’evento delittuoso in sé, sulla dinamica del fatto ha affermato, che mentre stavano rientrando a casa, lei, suo marito e la nipote: “Ho visto che mia nipote all’improvviso si è girata … ho visto che lui gli tirava la borsa, però mia nipote ha avuto lo strappo di tenerla la borsa, non ce l’ha fatta a tirarla”.
Dunque, le valutazioni espresse in maniera succinta e superficiale dalla Corte di Appello di Bari in ordine alla assenta contraddittorietà delle testimonianze
esaminate, sarebbero in netto contrasto con le reali risultanze istruttorie, risolvendosi in un vero e proprio travisamento delle prove.
Per il PG ricorrente le deposizioni in argomento, al contrario, appaiono conformi e coerenti, per quanto possibile e pretendibile in ordine ad una scena consumatasi in qualche decimo di secondo, quasi due anni prima.
La coerenza tra tali fonti dichiarative appare evidente soprattutto nel dato incontrovertibile di tutti e tre i testimoni hanno dichiarato di avere assistito ad un tentativo di furto con strappo, come tale vissuto dalla vittima e dai due testimoni oculari (e come tale poi raccontato), per avere tutti e tre rilevato che l’atto di forza compiuto dal NOME era stato esercitato sulla borsa per strapparla di dosso a COGNOME NOME. Se la mano dell’imputato abbia toccato la cinghia, la fibbia o la sacca della borsa apparirebbe davvero di scarsissimo rilievo, ma soprattutto si tratterebbe di una circostanza che non è specificata in maniera certa nemmeno dai testimoni esaminati.
Inoltre, la credibilità di questi ultimi è dimostrata -secondo la tesi propugnata in ricorso- anche dalle circostanze riportate nel verbale di arresto formalmente acquisito agli atti sull’ accordo delle parti. In particolare, da quanto scrivono i Carabinieri intervenuti nell’immediatezza sul luogo del fatto, la COGNOME aveva subito riferito loro che qualche istante prima un ragazzo da lei riconosciuto in NOME NOME aveva tentato di strapparle via la borsa, e i nonni della ragazza avevano denunciato sostanzialmente la medesima cosa. Dunque, nessun accordo tra i dichiaranti, né alcun intento calunnioso o mistificatorio può essere insorto in quella fase in cui al contrario la condotta dei tre testimoni deve essere ritenuta assolutamente genuina.
La Corte di Bari – lamenta il PG ricorrente – ha omesso ogni valutazione doverosa sulle risultanze di causa, riportandole in modo parziale, in termini non conformi a quelli risultanti dagli atti, travisandone di fatto il significato e giungendo per tale via ad una sentenza assolutoria che si chiede a questa Corte di legittimità di annullare per difetto di motivazione e travisamento della prova, con le conseguenti statuizioni di legge.
Le parti hanno reso le conclusioni scritte per l’udienza camerale senza discussione orale, non essendo stata da alcuna delle parti chiesta la trattazione orale in pubblica udienza, riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
Alla motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del deficit motivazionale lamentato dal PG ricorrente va premessa la ricostruzione dello stato della giurisprudenza di legittimità in relazione all’onere di motivazione che è imposto al giudice di appello che si trovi, come nel caso che ci occupa, a riformare in termini assolutori la sentenza di condanna di primo grado.
In via preliminare, occorre richiamare la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, che ha evidenziato come l’obbligo della motivazione rafforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. A prescindere dalla previsione del comma 3 bis dell’art. 603 cod. proc. pen, quando il giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza deve spiegare “in modo rafforzato” perché ritiene di ribaltarla, deve cioè indicare le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272480; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679).
Tuttavia, l’obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativo diverso e contorni specifici a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante del diritto vivente.
Un obbligo siffatto non opera, invece, nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare- quasi sempre- un unico complesso argomentativo.
Come affermato da AVV_NOTAIOCOGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME, per il ribaltamento della sentenza di condanna, anche se non è necessaria la rinnovazione delle prove dichiarative, il giudice d’appello deve comunque giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza, strutturando la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. In altri termini, è necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo.
Tutta la giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 3, n. 17112 del 13/12/2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Rv. 282612, Sez. 4,
n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056; Sez. 2, n.57765 del 20/12/2018, non massimata; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, Rv. 270149; Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 dell’08/10/2013, COGNOME, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell11/07/2012, Rv. 254617; Sez. 6, n. 2004 del 16/01/ 2019, non mass.) parla di un “obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da una completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati e, dunque, ha fatto propri tali principi, ribadendo reiteratamente che il giudice di appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto tuttavia a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera “rafforzata”, dando cioè puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. In definitiva, la motivazione “rafforzata”, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado a prescindere dall’eventuale rinnovazione dell’istruttoria, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.
Come afferma condivisibilmente Sez. 6, n. 36432 del 19/06/2024, non mass.: «Fare riferimento ad una “motivazione rafforzata” significa attendersi un apparato giustificativo più vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi. Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni e al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell’accertamento penale. Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d’appello, del principio del contraddittorio e della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, della inesistenza di una regola in ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia “per posizione” migliore, più corretto, più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota acutamente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull’aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l’esistenza di decisioni radicalmente
difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione rispetto alla quale l’ordinamento non ha una risposta generale e preventiva, ma predispone una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata. Questo spiega l’esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza – di assoluzione o di condanna-, adotti una “motivazione rafforzata”. Dunque, si fa notare, “il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l’intera vicenda”. Il ragionamento del giudice d’appello deve svilupparsi sulla sentenza impugnata perché esiste “un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall’impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata”. Assolvere l’obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti – a livello logico e probatorio la nuova decisione assunta. Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa 4 al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679) per poi procedere a formare una nuova struttura motivazionale che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME Rv. 191229)».
Il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame deve fondarsi non su una critica tra giudici posizionati “orizzontalmente” rispetto allo stesso materiale di prova, ma nella diversa prospettiva dell’accertamento di un “errore” di giudizio che il giudice dell’impugnazione ritiene che il giudice di primo grado abbia commesso alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione
dello specifico tema devoluto. Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente un altrettanto plausibile – ma diversa – “ricostruzione operata in sede di impugnazione”; la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata” (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, COGNOME, Rv. 281404; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268948).
Sulla base di tali principi è allora possibile verificare se ed in che limiti nel processo in esame la Corte di appello abbia adempiuto l’obbligo di motivazione a lei imposto e dunque se ed in che limiti la motivazione della sentenza impugnata sia viziata.
Ebbene, come fondatamente rileva il PG ricorrente, tale obbligo non risulta adempiuto. Ed invero, disattendendo i principi sopra ricordati, il giudice di appello, nella sua scarne considerazioni, si è limitato ad inserire nella struttura argomentativa della propria pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso rispetto alle rilevate contraddizioni tra le dichiarazioni rese dalle persone offese prima in sede di indagini preliminari e, poi, in dibattimento.
I giudici del gravame del merito, tuttavia, paiono non considerare che, nel più complessivo ed articolato quadro probatorio che il giudice di primo grado aveva illustrato nella propria pronuncia lo stesso aveva tenuto conto di tali contraddizioni, così come pure dei rapporti conflittuali tra l’odierno ricorrente e i nonni della persona offesa, ritenendo, tuttavia, che le dichiarazioni della persona offesa e dei nonni fossero state sostanzialmente confermate in dibattimento, con una ricostruzione in termini analoghi, dando logicamente conto di come il fatto che gli stessi non ricordassero più alcuni punti dell’accaduto in dettaglio, per via del tempo trascorso, fosse indice di genuinità della testimonianza. E come l’imprecisione dei due testimoni circa il punto preciso in cui era avvenuto il tentativo di presa della borsa da parte del NOME (la fibbia o la borsa stessa), fosse da considerarsi irrilevante.
Per contro, la Corte territoriale, che pure non nega che sia provata la circostanza che il NOME abbia avvicinato la COGNOME e l’abbia toccata sulla spalla, ma non ne spiega il possibile perché, ritiene apoditticamente che tale situazione possa essere stata male interpretata dalla persona offesa. E ciò lo fa
discendere proprio dalla discordanza tra i racconti della persona offesa e dei nonni sul punto in cui tale toccamento ci sarebbe stato.
Il giudice di secondo grado, senza confrontarsi con il tenore complessivo dell ‘ articolata e capillarmente motivata sentenza di primo grado, finisce per dare specifica rilevanza, ai fini del ragionevole dubbio che l’ha portato all’assoluzione, proprio alla circostanza che il primo giudice aveva logicamente ritenuto irrilevante, ovvero il riferito punto in cui c ‘è stato il contatto tra l’odierno ricorrente e la borsa della persona offese. Attribuisce, altresì, specifica valenza ai ‘ non ricordo ‘ che ci sono stati in sede di discussione dibattimentale da parte della persona offesa e dei nonni, senza confrontarsi con il logico rilievo del primo giudice secondo cui è del tutto normale che a distanza di anni dai fatti delle persone anziane possano non ricordare la vicenda in alcuni particolari secondari.
Soprattutto, poi, la sentenza di secondo grado pone l’accento sul fatto che tali contraddizioni investirebbero il tema dell’inseguimento da parte del COGNOME all’imputato, inseguimento e fuga che sarebbero secondo i giudici d’appello incompatibili con la presenza degli imputato nei pressi del luogo dei fatti all’arrivo dei carabinieri.
Tuttavia, anche tale affermazione finisce con lo stridere, senza un reale confronto critico, con quella di segno opposto che si legge a pagina 16 della sentenza di primo grado dove si afferma che la prova del fatto che l’imputato si era dato alla fuga è venuta proprio dalle indicazioni del COGNOME e dal fatto che i carabinieri avevano rintracciato il COGNOME in un luogo è vero poco distante da quello dei fatti, ma corrispondente a quello verso il quale era stato riferito essere la fuga dell’odierno ricorrente.
Diversamente da quella impugnata, la sentenza di primo grado, alle pagg. 16-17 dà conto di tutto il compendio testimoniale, ivi compreso il narrato della madre dell’imputato, che l’ha portata a ritenere di disattendere la linea difensiva anche oggi riproposta.
Sarà onere, pertanto, del giudice del rinvio provvedere ad una rivalutazione del fatto con lo specifico ed approfondito confronto motivazionale con la sentenza di primo grado di cui ai principi giuridici ricordati in precedenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso il 26/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME