Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10988 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10988 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a San Polo di Piave il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d’appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito, per la parte civile costituita, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’ accoglimento delle conclusioni, in precedenza depositate, unitamente alla nota spese; udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha ritenuto responsabile NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen. e, pur dichiarando la prescrizione degli stessi, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalla decisione impugnata, il COGNOME avrebbe commesso il delitto di cui all’art. 473 cod. pen. perché, nella veste di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, aveva contraffatto marchi tridimensionali registrati
a livello comunitario sin dalla data del 26 marzo 2014, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, a tutela della forma e della colorazione monocroma specchiata oro e rosa di particolari bottiglie commercializzate quali contenitori di vino.
Inoltre, in conformità al capo b) della rubrica, la sentenza censurata, ancora una volta in riforma di quella di primo grado, ha ritenuto responsabile l’imputato del delitto di cui all’art. 517 cod. pen.,in quanto, nella medesima veste, aveva posto in vendita o comunque posto in essere atti diretti in modo non equivoco alla messa in circolazione, un grande quantitativo di prodotti industriali, come bottiglie di colore argento specchiato contenenti vino, idonei ad indurre in inganno il co mpratore sull’origine, provenienza e qualità del prodotto, trattandosi di bottiglie che imitavano per forma, colore e contenuto il marchio (non registrato) tridimensionale caratteristico di quelle commercializzate dalla società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la richiamata sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi di impugnazione , di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, il ricorrente deduce che la Corte d’Appello di Venezia ha riformato in senso assolutorio la decisione di primo grado violando l’obbligo di motivazione rafforzata, limitandosi ad effettuare una lettura alternativa delle risultanze processuali. Sottolinea che ciò sarebbe evidente dalla mancata indicazione delle ragioni per le quali è stata attribuita prevalenza a valutazioni tecniche, confermate dai periti in sede di esame, e ad altre prove dibattimentali, sminuendo la portata di altre.
2.2. Con il secondo motivo il COGNOME lamenta inosservanza dell’art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto, pur a fronte dell’ overturning sfavorevole, non è stato rinnovato l’esame dei consulenti tecnici, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nella pronuncia ‘Pavan’.
2.3. Con il terzo motivo assume , rispetto all’affermazione della sua responsabilità penale per il reato di cui all’art. 473 cod. pen., erronea applicazione di tale disposizione e illogicità manifesta della motivazione.
Al riguardo pone in rilievo che: la pronuncia impugnata, nel rispetto delle regole in tema di motivazione c.d. rafforzata, non ha superato con argomentazioni adeguate quelle della decisione primo grado che, valorizzando la consulenza tecnica della difesa, aveva escluso la contraffazione; non era stata considerata la rilevanza significativa del contesto temporale perché, in ragione dell’incertezza sulla circostanza relativa al se al momento dei fatti il marchio fosse stato già registrato ; l’eventuale preuso delle forme e della colorazione delle
bottiglie da parte della società RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto assumere rilievo, semmai, per la configurabilità della tutela di cui all’art. 517 cod. pen.
Il ricorrente lamenta, inoltre, sia l’assenza di un adeguato accertamento, per come ritraibile dalle argomentazioni sottese alla decisione impugnata, sulla possibilità di confusione tra i prodotti, sia della considerazione che quello della parte civile dovrebbe considerarsi un marchio c.d. debole.
2.4. Con il quarto motivo il COGNOME denuncia erronea applicazione dell’art. 517 cod. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione per carente accertamento da parte della decisione di merito in ordine alla possibilità di ritenere che il colore argento utilizzato dalla società RAGIONE_SOCIALE potesse costituire un marchio c.d. di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I primi due motivi di ricorso sono fondati, con rilevanza assorbente rispetto agli altri.
2.Occorre innanzi tutto rammentare, al riguardo, che, come chiarito da lungo tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).
Tale principio è stato disatteso dalla pronuncia impugnata, la quale si è limitata ad affermare che dalle risultanze istruttorie, ritenute sul punto univoche e prive di margini di incertezza, poteva desumersi la responsabilità penale del COGNOME. In sostanza, la Corte d’Appello di Venezia si è limitata a effettuare una differente lettura delle predette risultanze rispetto a quanto avvenuto da parte della decisione di primo grado, senza effettuare alcun riferimento, neppure sintetico, alle argomentazioni attraverso le quali il Tribunale era giunto a conclusioni diverse e, dunque ( a fortiori ) senza confutarle con argomentazioni più persuasive.
3.Per altro verso, le medesime Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale,
costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, purché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l ‘ obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l ‘ esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico. Di talché l’omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).
Nella fattispecie in esame, nel dibattimento di primo grado erano stati esaminati tre dei quattro periti che avevano effettuato una consulenza rispetto alla vicenda per cui è processo (ossia, il consulente del Pubblico Ministero dottor COGNOME, ed i consulenti delle parti, mentre non era stato possibile esaminare il dottor COGNOME, altro consulente del Pubblico Ministero perché deceduto), pervenendo ad esiti difformi rispetto alla sussistenza della responsabilità penale del ricorrente per il delitti ascritti. Invero, vi è che il Tribunale ha assolto il ricorrente valorizzando le conclusioni, confermate dalle relative dichiarazioni dibattimentali, del perito COGNOME e di quello del COGNOME, mentre la pronuncia della Corte d’Appello ha fondato il proprio convincimento sugli (opposti) esiti delle perizie del dottor COGNOME e di quella della parte civile.
Pertanto, non rinnovando l’istruttoria dibattimentale con i periti esaminati nel giudizio di primo grado, la decisione impugnata è affetta da nullità.
4.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così è deciso, 20/01/2026
Il Consigliere Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME