Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39567 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39567 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.COGNOME NOME n. a Bari il DATA_NASCITA
2.COGNOME n. a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 8/6/2021
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23,comma 8,D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO.G., AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza dell’8 giugno 2021 la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell’impugnazione della p.c. NOME COGNOME e in riforma della decisione del locale Tribunale in data 15/6/2016, dichiarava la responsabilità degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ai soli fini civili in relazione all’ipotesi di truf
aggravata in rubrica loro ascritta con condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese del doppio grado in favore del COGNOME.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:
L’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME
2.1 La violazione degli artt. 125, 603 cocl.proc.pen. e 6 CEDU in quanto la Corte territoriale ha operato la reformatio in pejus della sentenza di primo grado in accoglimento dell’appello della parte civile senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e alla riassunzione della prova dichiarativa. Mancanza di motivazione sul punto.
La difesa sostiene che i giudici d’appello hanno ribaltato la pronunzia assolutoria del Tribunale esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa senza, tuttavia, rinnovare l’istruttoria dibattimentale e senza giustificare in alcun modo detta omissione;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al ribaltamento dell’esito decisorio del primo grado in assenza di motivazione rafforzata. Il difensore, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità che richiede in caso di ribaltamento di una decisione assolutoria che l’apparato giustificativo sia dotato di una forza persuasiva superiore, censura la sentenza impugnata in quanto i giudici distrettuali hanno reso una motivazione solo apparente in ordine all’asserita sussistenza degli estremi costitutivi della fattispecie, limitandosi all’apodittica affermazione secondo cui la parte civile sarebbe stata indotta in errore dalle dichiarazioni ” serie, credibili e verosimili” degli imputati senza alcuna ulteriore specificazione a fronte dell’analitico scrutinio delle fonti di prova dichiarative e documentali effettuato dal primo giudice.
L’AVV_NOTAIO nell’interesse de COGNOME NOME
Il vizio di motivazione in relazione ai profili di inammissibilità dell’impugnazione della parte civile. Il difensore lamenta la mancata considerazione della memoria difensiva dell’imputata depositata a mezzo EMAIL il 7/6/2021 con la quale si era eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione della p.c. per difetto dei requisiti normativi, risultando omessa l’enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell’appello mentre sotto il profilo formale l’at risulta privo di timbro o, comunque, dell’annotazione di avvenuto deposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Entrambe le censure formulate nel ricorso dell’imputato COGNOME sono fondate e meritevoli d’accoglimento.
La Corte d’appello ha ribaltato la pronunzia assolutoria, nella sostanza fondata sulla affermata assenza di diligenza della p.o., senza provvedere alla riassunzione della prova dichiarativa e senza rendere una motivazione rafforzata. La sentenza impugnata si è limitata a sostenere che le dichiarazioni “serie, credibili e verosimili” degli imputati sono state idonee a trarre in inganno la p.o. falsandone il processo volitivo, richiamando un arresto giurisprudenziale in tema di truffa contrattuale.
1.1 Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di pr grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228 – 02;Sez. 5 , n. 15259 del 18/02/2020, Rv. 279255-01). Nel caso a giudizio la fonte privilegiata della ricostruzione della fase precontrattuale è costituita dalla p.c, impugnante,NOME COGNOME, che la Corte di merito era tenuta ad esaminare al fine del sovvertimento dell’esito decisorio di primo grado anche nell’ottica della dovuta motivazione rafforzata.
1.2 Infatti la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di giudizio di appello, l’obbligo di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, è concorrente, e non alternativo, con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell’imputato, postula l’adozione di una motivazione rafforzata e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284493 – 03; in ipotesi di impossibilità di rinnovazione della prova dichiarativa, Sez. U n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 – 01).
1.3 Non potendo nella specie trovare applicazione l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a decorrere dal 30/12/2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, alla luce dei contenuti dell’informazione provvisoria del 25/5/23 delle Sezioni Unite (proc. 16076/22 PC, in proc. D.P.D.), deve aversi riguardo al principio secondo cui in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l’imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065/21, COGNOME, Rv. 281228 – 01).
Il ricorso della COGNOME è inammissibile quanto ai motivi proposti giacché la questione relativa all’inammissibilità dell’appello della p.c., formulata in sede di gravame dalla sola difesa del COGNOME, è stata esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con una motivazione giuridicamente corretta E! puntali richiami giurisprudenziali. Il mancato riferimento alla memoria difensiva inoltrata dal difensore con Pec del 7/6/21 non ha, dunque, alcuna significativa ricaduta sulla posizione della ricorrente alla luce dello scrutinio operato dalla Corte di merito (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578 – 01). Del pari destituita di fondamento è l’eccezione relativa alla pretesa irregolarità formale dell’impugnazione della p.c. per assenza del timbro di avvenuto deposito, attestazione invero esistente, come risulta dalll’accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, riportante la data del 7/10/2016 e la sottoscrizione del Cancelliere mentre alcuna rilevanza può riconnettersi in punto di tempestività dell’appello alla, peraltro generica, deduzione difensiva secondo cui la copia notificata fosse priva degli estremi del deposito.
2.0sserva, nondimeno, la Corte che nella specie deve farsi applicazione del disposto di cui all’art. 587, comma 1, cod.proc.pen. in ordine all’effetto estensivo dell’impugnazione del coimputato COGNOME, in forza del quale l’accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. 3, GLYPH n. 55001 del 18/07/2018, Rv. 274213-02; Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258393 – 01).
3.Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili nei confronti di entrambi gli imputati, con rinv ex art. 622 cod.proc.pen. al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per il giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente