Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39833 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39833 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CIRIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il AVV_NOTAIO conclude per l’inammissibilità per tutti e due i ricorsi.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di MATERA in difesa di:
COGNOME NOME
Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME P. P. del foro di TARANTO in difesa di:
COGNOME NOME
Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 7 aprile 2025, pronunciando su rinvi della Terza sezione di questa Corte di legittimità, in riforma della sentenza del Tribun di Matera del 5 aprile 2017, ha condanNOME COGNOME NOME alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione ed euro 121.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. p 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Al COGNOME era stato contestato di aver detenuto, all’interno di un immobile abbandoNOME adiacente alla sua proprietà, kg. 6,960 di NOME, da cui era possibile ricavare n.3.083 dosi; kg. 6.020 di eroina, da cui possibile ricavare 8.695 dosi e kg. 2,536 di hashish, da cui era possibile ricavare 3.694 dosi ( fatto del 24 settembre 2016).
Il Tribunale di Matera aveva pronunciato sentenza di assoluzione sulla base della incertezza circa la sicura attribuibilità al COGNOME dello stupefacente, posto che, sec i rilievi del consulente di parte ( eseguiti tra il novembre e il dicembre 2016) era em che il locale all’interno del COGNOME era stata ritrovata la droga ( ex salsificio indu disuso) non era accessibile soltanto dalla proprietà del COGNOME, ma aveva una apertura anche dal lato strada, e non poteva pertanto essere escluso che altri soggetti vi si foss introdotti e vi avessero occultato lo stupefacente ivi rinvenuto. La Corte di appel COGNOME aveva invece ribaltato il giudizio assolutorio, considerando che gli operanti c avevano eseguito la perquisizione nel settembre del 2016 ( e quindi prima dei rilie eseguiti dal consulente di parte) avevano riferito che nel locale non vi erano a aperture, per aver constatato che era totalmente privo di illuminazione, mentre, avendo effettuato un secondo sopralluogo cinque mesi dopo ( febbraio 2017), avevano invece rilevato che il locale si presentava illumiNOME dalla luce naturale. Vi sarebbe pertanto un mutamento dello stato dei luoghi, che non smentiva quanto appurato dalle Forze dell’ordine al momento della perquisizione. La Terza sezione di questa Corte di legittimi ha poi annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di COGNOME per difetto di motivazione rafforzata, e, all’esito del giudizio di rinvio, la Corte di a Salerno ha nuovamente riformato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, per il tramite di due difensori, AVV_NOTAIO.
Ricorso AVV_NOTAIO
Con un primo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) cod. pro pen. La Corte territoriale, contravvenendo alle indicazioni della sentenza rescinden non aveva assolto l’obbligo di motivazione rafforzata in ordine alle ragioni poste alla b della pronuncia di responsabilità penale a suo carico riguardo all’attribuzione d sostanza stupefacente rinvenuta nel magazzino, ed in particolare riguardo alla accessibilità del suddetto magazzino da parte di terzi. Non era stato dato soddisfacent ed adeguato conto dell’asserito mutamento dello stato dei luoghi intervenuto in epoca
successiva alla perquisizione, come invece richiesto dalla sentenza di annullamento della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, né la Corte d’appello di Salerno, nel giudizio di rinvio, av approfondito la tematica della presenza di tracce di terzi nel locali del fabbrica abbandono ove era stata rinvenuta la droga, omettendo di confutare le risultanze delle deposizioni dei testi COGNOME NOME e COGNOME NOME. Inoltre, non era stato accerta in sede di rinvio, se i pannelli di legno che chiudevano gli accessi dall’esterno fosse meno facilmente amovibili.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett. cod.proc.pen. La Corte d’appello di Salerno non aveva confutato, con motivazione rafforzata, gli specifici argomenti della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale Matera. La motivazione era meramente apparente e del tutto assertiva, e perciò doveva considerarsi COGNOME motivazione del tutto omessa.
Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione avendo il giudice del rinvio del t tralasciato la valutazione di tutti gli elementi di prova riportati nel corpo del (deposizione degli operanti marescialli COGNOME e COGNOME; dei testi COGNOME e COGNOME; teste geom. COGNOME, consulente tecnico della difesa; dei testi COGNOME e COGNOME) o comunque avendoli valutati in modo palesemente illogico e contraddittorio; infatti, complessivo esame del materiale probatorio indicato, era emerso in modo inconfutabile che il locale ove era stata rivenuta la sostanza stupefacente era accessibile a te attraverso aperture sul retro, e non era accessibile esclusivamente dalla proprietà ricorrente. Pertanto,la sentenza impugnata aveva avvalorato un ragionamento del tutto congetturale, senza nemmeno ottemperare all’obbligo di motivazione rafforzata.
Ricorso AVV_NOTAIO COGNOME
Con il primo motivo, lamenta vizio di mancanza di motivazione. La sentenza rescindente aveva indicato analiticamente i temi che avrebbero dovuto essere oggetto di motivazione rafforzata, ossia la presenza di tracce di terzi all’interno del fabbricato nel COGNOME er ritrovata la droga; il fatto che sul lato nord del fabbricato vi fosse una apertura chi un pannello facilmente rimuovibile e non era dimostrato che, al momento del sequestro, l’apertura fosse murata; se l’accesso fosse o meno protetto dai cani del COGNOME. Su ta questioni la Corte territoriale non si era espressa con motivazione rafforzata, valorizza ancora il punto della mancanza di luce al momento della perquisizione, e del successivo mutamento dello stato dei luoghi. Tale tema, però, non era stato ritenuto decisivo dal sentenza rescindente, né idoneo a dotare di maggiore forza persuasiva la motivazione con la COGNOME si perveniva al ribaltamento di una sentenza assolutoria. La sentenza pronunciata in sede di rinvio, invece, aveva di nuovo riproposto il medesimo argomento senza affrontare le questioni controverse indicate dalla terza Sezione di questa Corte. tema inerente alla scarsità della luce al momento della perquisizione, inoltre, era mes in discussione da altri elementi fattuali acquisiti, quali l’esistenza di aperture d crollato, da cui la luce penetrava; nonché il fatto che, poco tempo dopo la perquisizio
i rilievi eseguiti dal consulente COGNOME danno conto di uno stato dei luoghi c presentava varie aperture esterne, le quali non avrebbero potuto essere state realizzat dal ricorrente che, all’epoca, era in stato di detenzione. Inoltre la Corte salernitan rinnovando l’istruttoria, aveva trascurato le risultanze della deposizione dell’ compagna del COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME aveva riferito che presso la stazione di servizio in disus sita a un centinaio di metri dalla proprietà dell’imputato, si radunavano tossicodipend o comunque soggetti poco raccomandabili; ed aveva altresì trascurato il materiale fotografico prodotto dalla difesa a documentazione della circostanza. I giudici di mer avevano fondato la decisione sulle dichiarazioni del maresciallo COGNOMECOGNOME che aveva ammesso di non essersi mai recato sul posto perché non vi era stata la necessità di intervenire su situazioni di pericolo, e dunque non aveva mai constatato di persona se luogo fosse frequentato o meno. Ancora, contravvenendo al dictum della RAGIONE_SOCIALEzione, la Corte salernitana aveva mancato di fornire motivazione rafforzata sul fatto, decisi secondo il Tribunale di Matera che aveva assolto il COGNOME, che la chiusura del lato Nor fosse assicurata da un pannello facilmente rimuovibile, permettendo a tutti l’accesso. Corte di appello di Salerno era addirittura andata oltre il perimetro tracciato dalla di RAGIONE_SOCIALEzione, secondo cui era accertato che l’accesso dal lato Nord dell’edificio fos protetto da un pannello rimuovibile, ed aveva ritenuto, sulla base della deposizione d marescialli COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME entrare nel fabbricato in quanto g accessi erano sprangati con assi di legno e che gli accessi erano stati aperti solo in epo successiva. Infine, con riferimento all’ulteriore punto da approfondire, secondo indicazioni della sentenza rescindente, la Corte salernitana aveva statuit contraddittoriamente, che i cani del COGNOME erano posti a guardia dello stupefacente rilevando però che l’ingresso nel fabbricato era sbarrato da un pannello in compensato facilmente amovibile, alto circa un metro. Pertanto, i cani non potevano entrare all’int del fabbricato e conseguentemente, non poteva affermarsi che erano posti a guardia dello stupefacente. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3 GLYPH
Con il secondo motivo denuncia vizio di cui all’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. Le risultanze delle prove espletate in sede di rinnovazione dell’istruttoria non erano s valutate adeguatamente; in particolare, il maresciallo COGNOME non aveva escluso che v fossero altre aperture nel fabbricato, e il maresciallo COGNOME COGNOME aveva accertato se dall’esterno vi fossero delle entrate che permettessero l’accesso nei locali, come pote evincersi dalla lettura delle testimonianze, riportate nel motivo di ricorso. L’esiste ben due aperture era invece emersa dalla consulenza di parte redatta dal geom COGNOME e dal materiale fotografico acquisito dalla Corte salernitana: i carabinieri escussi ave dichiarato di non aver compiuto alcun sopralluogo esterno al fabbricato; sicchè no avevano eseguito alcun accertamento circa l’esistenza delle aperture suddette. Inoltre la Corte aveva definito la deposizione di NOME COGNOME, compagna del COGNOME, poco significativa, nonostante la predetta avesse confermato la presenza di aperture esterne
i,
la presenza di terzi nei pressi dell’opificio e avesse dichiarato che il COGNOME era usci carcere il 4 settembre e fino al 24 settembre, data della perquisizione e dell’arr avesse vissuto da lei e non nella casa attigua al fabbricato ove era stato rinvenuto stupefacente. La Corte salernitana non aveva poi considerato il materiale fotografic prodotto dalla difesa, che dimostrava la presenza di terzi sul posto. Infine, la Corte, base delle deposizioni dei Carabinieri, aveva concluso che le aperture del fabbricato no fossero chiuse da materiale facilmente amovibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con i motivi proposti, che possono essere congiuntamente esaminati poiché tutti attinenti alla dedotta violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata sui evidenziati dalla sentenza rescindente, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello Salerno non avrebbe rispettato il dictum della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, continuando a trascurare l’esame di alcune prove acquisite nel giudizio di merito e fornen argomentazioni frammentate, nonchè illogiche e contraddittorie, sugli aspett controversi indicati nella pronuncia di annullamento.
Al fine di esaminare la fondatezza delle doglianze avanzate nei ricorsi, va innanzi t chiarito per quali ragioni la sentenza rescindente ha ritenuto insufficienti le motiva della sentenza annullata, in termini di inidoneità a costituire una trama argomentati ” rafforzata” tale da poter ribaltare la decisione assolutoria. Al riguardo, dalla della pronuncia della Terza sezione di questa Corte si evince chiaramente che non è stato considerato esaustivo il richiamo al mutamento dello stato dei luoghi solo considerazione di una maggiore luminosità degli ambienti rispetto al primo accesso eseguito dalle Forze dell’ordine al momento della perquisizione, non essendovi prova circa l’esistenza di un muro che chiudeva l’apertura del lato nord. Nella senten rescindente, inoltre, si invitano i giudici di merito a rendere motivazione l’affermazione, da parte di alcuni testi, della presenza di tracce di terze persone pressi dell’immobile abbandoNOME. Ancora, si indica che non era stato chiarito il tem della accessibilità del magazzino ove si era rinvenuta la droga, se attraverso l’a recintata occupata dai cani del COGNOME (lato Sud) in maniera diretta o, piuttosto, mediata, attraverso una struttura di delimitazione tra la predetta area recintata locale ove si rinvenne lo stupefacente.
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha reso esaustiva motivazione in ordine ai punti sopra evidenziati, fondando le valutazioni espresse sugli esiti della prova dichiarat oggetto di rinnovazione e su elementi aggiuntivi rispetto al riscontro della maggio luminosità degli ambienti da parte dagli operanti che erano tornati in l successivamente alla perquisizione. Nella sentenza impugnata si evidenzia, innanzi tutto, che il sopralluogo eseguito dal consulente di parte geom. COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME avev
constatato l’esistenza di una apertura dal lato nord del fabbricato chiusa da un panne facilmente amovibile) era successiva di almeno due mesi rispetto all’accesso delle forze dell’ordine all’atto delle perquisizione. I giudici di merito richiamano dunque l’am concorde deposizione resa dai marescialli COGNOME . e COGNOMECOGNOME COGNOME avevano effettuato l’operazione di perquisizione e successivo ritrovamento della sostanza stupefacente, seguita dall’arresto del COGNOMECOGNOME i quali avevano riferito che le aperture ch affacciavano sul muro esterno dell’ex salsificio verso la campagna erano murate con mattoni forati ovvero sprangate con assi di legno, giudicando del tutto impossibi l’accesso all’immobile abbandoNOME dai terreni esterni, anche a causa del dislivello d terreno tra la parete esterna e il piano di calpestio dell’edificio. I testi hanno a che al momento del secondo sopralluogo, compiuto cinque mesi dopo allo scopo di eseguire una notifica al ricorrente che si trovava ristretto agli arresti domiciliari, a notato che le aperture della parete esterna, che prima erano chiuse da assi o cementate, erano state smantellate e che, per tale ragione, nel locale penetrava molta più lu rispetto all’epoca della perquisizione, in cui avevano constatato che il locale era tanto che le ricerche della droga erano state eseguite con l’ausilio di torce. E’ q agevole rilevare che la sentenza impugnata valorizza il contenuto delle deposizioni non solo riguardo alla mera impressione circa la maggiore o minore luminosità dell’immobile abbandoNOME, medin considerazione del diverso al dato fattuale relativo all constatazione che tutte le aperture dell’immobile, al momento del primo accesso, risultavano sprangate e murate, e quindi inaccessibili ( pag. 21 della senten impugnata). I giudici di merito osservano inoltre che le deposizioni dei marescialli COGNOME COGNOME COGNOME erano perfettamente collimanti tra loro, coerenti nel tessuto narrat provenienti da persone particolarmente qualificate e, come tali, pienamente attendibil
Quanto al secondo punto da approfondire, ossia la possibile presenza di terzi nell’immobile abbandoNOME, la Corte salernitana motiva diffusamente, osservando: 1) la circostanza era emersa dalla deposizione della teste NOME COGNOME, compagna dell’imputato, la COGNOME aveva riferito di aver visto persone poco raccomandabil probabilmente ex tossicodipendenti, aggirarsi nell’area della vecchia pompa di benzina in disuso distante un centinaio di metri dalla abitazione del COGNOME; 2) il maresciallo COGNOME aveva smentito la teste COGNOME, riferendo che in molti anni d servizio anche come comandante della locale Stazione dei carabinieri non aveva mai avuto notizia di ragioni di pericolo riguardo ai luoghi della vecchia pompa di benzi ove non aveva eseguito neppure un sopralluogo; 3) era maggiormente attendibile la deposizione del COGNOME, anche in considerazione del rapporto affettivo che legava l teste COGNOME al COGNOME.
Può dunque concludersi che, in relazione ad ambedue i punti evidenziati, la Corte salernitana fornisce argomentazioni non manifestamente illogiche e come tali incensurabili nel giudizio di legittimità, anche perché attinenti alla valutazi
attendibilità GLYPH del GLYPH testi, GLYPH propria GLYPH del GLYPH giudizio GLYPH di GLYPH merito (Sez. 4 – n. 10153 del 11/02/2020, GLYPH Rv. 278609 GLYPH 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575 – 01).
Stesse considerazioni possono ripetersi in ordine all’aspetto riguardante l’accesso locale ove era stata rinvenuta la droga dalla proprietà del COGNOME. La Corte territor dà atto che, sempre dalla compiuta descrizione dello stato dei luoghi effettuata d marescialli che avevano eseguito la perquisizione, emergeva che l’accesso era custodito da due cani di grossa taglia e che, per consentire agli inquirenti l’ingresso all’i del locale ( attraverso una apertura parzialmente chiusa da un pannello di circa u metro) il COGNOME aveva dovuto collaborare facendo allontanare i cani. A ciò dev aggiungersi che anche la sentenza assolutoria del Tribunale di Matera ( i cui passagg sono riportati dalla sentenza rescindente della Terza sezione di questa Corte legittimità) rileva come “il nascondiglio delle sostanze stupefacenti era facilm raggiungibile anche dal COGNOME che dalla sua parte dell’immobile aveva posto dei cani da guardia”. E’ dunque evidente che l’ingresso nel locale ex salsificio che insisteva ne proprietà del COGNOME era custodito dai due cani. In tale contesto, non è affetta da alc aporia logica la valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie descr compiutamente dalla Corte salernitana che ha condotto all’attribuibilità de stupefacente al COGNOME NOME (precisamente, anteriorità dell’epoca della perquisizion ai rilievi del consulente tecnico di parte; attendibilità degli operanti di PG quan descrizione dello stato dei luoghi e alla inaccessibilità dell’ex salsificio; ragi esclusione della frequentazione della zona da parte di terzi; particolare cura e accorte del COGNOME nel custodire l’accesso al locale con cani di grossa taglia.)
Ribadita la tenuta logica della sentenza impugnata, è allora evidente che i moti proposti tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Pur deducendo la mancanza di congrua risposta della Corte territoriale ai motivi di appello, le doglianze si sostanziano in c di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorr più favorevole – ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze e dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della pro ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merit cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico segui dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996 Clarke, Rv. 20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue p legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma
ulteriore, che si liquida equitativamente in euro tremila, in favore della RAGIONE_SOCIALE d Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 ottobre 2025