Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11115 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11115 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Shijak il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Elbasan il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Pompei il DATA_NASCITA
NOME, nato a Precenicco il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Castelnuovo Banano il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME, nato a Tirana il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Bitetto il DATA_NASCITA
NOME, nato a L’Isola Della Scala il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
GLYPH
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di: dichiarare inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; annullare senza rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di NOME COGNOME; annullare senza rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui al capo 2) e annullare con rinvio in relazione ai restanti delitti; annullare con rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; annullare l’impugnata sentenza nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90 con restituzione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso sul punto e con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione ai contestati reati;
uditi l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, difensori di NOME l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME e NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, e dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei ricorsi dei loro assistiti.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite i loro difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della decisione emessa all’esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 20 dicembre 2021, – escluso il bilanciamento delle circostanze attenuanti con le circostanze aggravanti relative ai reati satelliti, esclusa l circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 in relazione ai delitti di cui ai capi 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) a carico di NOME COGNOME delitti di cui ai capi 4) e 9) a carico di NOME COGNOME, ritenuta sussistente l circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 in relazione al reato contestato al capo 12) a NOME COGNOME e NOME COGNOME, riconosciute le attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti nei confronti di NOME COGNOME – ha assolto NOME dai reati a lui contestati ai capi 4), 6), 7), 8), 10), 11) e 12), per non aver commesso il fatto, e, ritenuta a
lui imputata la fattispecie di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione; ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, rispettivamente, in anni quattro e mesi sei di reclusione e in anni tre, mesi dieci di reclusione e 24.000 euro di multa; ha revocato l’interdizione dai pubblici uffici applicata a NOME COGNOME e NOME COGNOME; ha dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 (capo 1) e NOME COGNOME per il reato contestato sub 14), commesso il 9 febbraio 2018, e, per l’effetto, ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni otto di reclusione, tenuto conto della riduzione per il rito, NOME COGNOME alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, previo riconoscimento della continuazione tra il medesimo reato e gli altri già accertati, e NOME COGNOME, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e tenuto conto della riduzione per il rito, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa. Ha applicato ad NOME l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e a NOME COGNOME l’interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque; ha disposto a carico di NOME COGNOME l’espulsione dal territorio dello Stato, una volta espiata la pena ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui al capo 2), in relazione alla detenzione di 14 chilogrammi di cocaina nel dicembre 2017, e, ritenuta la continuazione con i reati già accertati, ha rideterminato la pena in anni dieci e mesi otto di reclusione.
Secondo entrambi i Giudici di merito, le indagini effettuate avevano consentito di accertare l’esistenza di un’RAGIONE_SOCIALE per delinquere con base a Rotterdam e, in particolare, presso l’autofficina NOME di COGNOME NOME, dedita allo spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, dal compendio istruttorio era emerso che la droga, dopo essere stata caricata su alcune vetture, modificate a tale scopo nell’officina di COGNOME NOME, era venduta ai clienti del sodalizio, presenti in Italia. I corrieri, una volta ceduta la sostanza, facevano rientro in Olanda, ove consegnavano i denari sempre all’interno della medesima officina.
Il gruppo criminale era stato operativo dall’estate del 2017 sino a giugno 2018, sebbene con composizioni diverse. A dicembre 2017, infatti, alcuni degli originari componenti dell’RAGIONE_SOCIALE erano stati estromessi dalla medesima (come, ad es., NOME COGNOME), mentre altri erano subentrati. I correi non erano mai stati più di quattro.
A fondamento di tale ricostruzione, relativa alle caratteristiche e all’operatività del sodalizio, sono state poste le dichiarazioni dei chiamanti in correità NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché le conversazioni telefoniche
intercettate, i rilievi del g.p.s. e i servizi di osservazione, svolti dalla Pol giudiziaria.
Al fine di agevolare la lettura della presente sentenza, l’esposizione dei motivi dei ricorsi di ciascuno dei ricorrenti sarà effettuata congiuntamente alla risposta ad essi data.
4. COGNOMErso di NOME.
NOME COGNOME, ritenuto responsabile, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice dell’udienza preliminare, del reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) e condannato alla pena di otto anni di reclusione, tramite gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha dedotto i motivi di seguito indicati.
La Corte territoriale, inoltre, non si sarebbe confrontata con le specifiche censure, formulate dalla difesa sull’ammissibilità dell’appello nella memoria depositata in occasione dell’udienza del 4 giugno 2021, nonché con le
considerazioni contenute nelle successive memorie del 29 maggio 2024 e del 2 luglio 2024. In tali memorie si era evidenziato che:
l’atto del Pubblico ministero era inammissibile, poiché, essendo il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 una fattispecie autonoma e non attenuata rispetto all’ipotesi di cui al comma 1, il Giudice di primo grado non aveva l’obbligo di motivare in ordine alla sussistenza di una condotta partecipativa mai contestata dalla Procura;
il Pubblico ministero non ha impugnato l’assoluzione dai reati fine, contestati cumulativamente nel capo sub 2), con l’evidente difficoltà di riconoscere una condotta partecipativa anche senza la commissione degli anzidetti reati;
il Giudice dell’udienza preliminare, nella propria sentenza, aveva spiegato le ragioni per cui con riferimento a NOME aveva ritenuto di divergere dalle argomentazioni riprodotte nei provvedimenti cautelari, perché «i racconti di NOME e di NOME riguardo a NOME sono poco dettagliati e precisi, onde risulta impossibile definire con certezza il ruolo di capo», richiamando espressamente per relazionem le deduzioni difensive della memoria di primo grado;
il Pubblico ministero non aveva compiutamente indicato sulla base di quali elementi era risultata provata la diversa condotta partecipativa in capo al ricorrente.
4.2. Con il secondo motivo ha censurato la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Premesso che elementi cardine del presente procedimento sono le chiamate in correità di COGNOME e di COGNOME, il ricorrente ha dedotto che la Corte distrettuale avrebbe omesso di confrontarsi con gli elementi esposti nell’atto di appello e nelle memorie depositate. Non avrebbe effettuato il vaglio di attendibilità dei dichiaranti e, quanto alla spontaneità del racconto, avrebbe trascurato che COGNOME aveva reso interrogatori sempre su delega del Pubblico ministero e versioni contrastanti, come indicate alle pagine 23, 24, 25, 26 del ricorso. Peraltro, la difesa aveva provato che il pestaggio non era avvenuto a Rotterdam ma a Dusseldorf. Anche le dichiarazioni rese da COGNOME presenterebbero discrasie (v. f. 30 e 31) e le dichiarazioni dei due dichiaranti non si supporterebbero l’una con l’altra. Sarebbe errato affermare che le discrasie dei due dichiaranti in merito al pestaggio non erano rilevanti nella determinazione del fatto: ciò perché l’unico elemento fondante la pronuncia di responsabilità del ricorrente era la chiamata in correità di NOME e NOME, che lo avevano identificato solo in quanto presente al pestaggio. La Corte di appello aveva cercato di giustificare la valutazione di attendibilità nonostante le numerose discrasie e gli altrettanto numerosi ripensamenti dei due correi, avendo sostenuto, da un lato, che COGNOME temeva per la propria incolumità
(valutazione che non solo non trova riscontro esterno, ma che inficia al contrario l’attendibilità stessa) e che COGNOME non aveva avuto tempo di preparare la propria versione per supportare quella del coimputato; circostanza smentita dal fatto che tra i due interrogatori cambiava versione con riferimento sia al pestaggio che alla sua attività e all’identificazione di NOME.
4.3. Con il terzo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge e vizi della motivazione riguardo all’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE dedita al narcotraffico. L’unica circostanza su cui NOME COGNOME e NOME COGNOME si erano soffermati è stata la descrizione del trasporto della sostanza stupefacente da Rotterdam in Italia, senza specificare alcuna ulteriore divisione di ruoli e profitti e senza indicare la presenza di basi logistiche, oltre all’officina (peraltro, aperta a distanza di almeno due mesi rispetto alla contestazione dell’inizio dell’RAGIONE_SOCIALE). Da tali affermazioni non si sarebbe potuto ricavare l’esistenza del vincolo associativo e dell’unitarietà del programma criminoso, necessari per l’applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello non si sarebbe poi confrontata con elementi dedotti dalla difesa, che si ponevano in netto contrasto con la tesi del gruppo associativo, quali l’insussistenza del profilo soggettivo e numerico del reato associativo, della struttura organizzata, dell’a ffectio societatis (da non confondere con il mero reciproco affidamento nelle operazioni di scambio), dello scopo comune.
Anche quanto ai ruoli rivestiti dai sodali, la sentenza impugnata avrebbe solo descritto ruoli ontologicamente necessari per l’esistenza delle fattispecie delittuose di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (fornitore, corriere, cessionario).
4.4. Con il quarto motivo ha lamentato l’erronea applicazione della legge e motivazione apparente in punto di ritenuta partecipazione del ricorrente al reato associativo.
Secondo la Corte di appello, gli elementi acquisiti, letti unitariamente, consentivano di ritenere accertato il ruolo attivo svolto da NOME, che era presente nei momenti importanti per la vita dell’RAGIONE_SOCIALE, era intervenuto a porre fine al pestaggio di COGNOME, concordando una soluzione risarcitoria.
Le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME sul punto, però, secondo il ricorrente, erano contraddittorie e imprecise. COGNOME il 20 gennaio 2018 aveva dichiarato che a capo dell’organizzazione vi era NOME COGNOME e aveva individuato NOME solamente nelle s.i.t. del 23 gennaio 2018, dichiarando che quest’ultimo era il capo dell’organizzazione, che vive in Olanda, ma NOME, come da accertamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria, non è mai vissuto in Olanda. NOME, nel corso del suo interrogatorio del 13 giugno 2020, aveva affermato di conoscere altri correi, ma non aveva menzionato il nome di NOME e, inoltre, non aveva indicato il ricorrente come uno dei tre soggetti albanesi che gli avevano proposto di prendere il posto
di COGNOME. Aveva confermato poi di non aver mai visto NOME, poiché era stato arrestato.
Le dichiarazioni, generiche anche nell’ipotesi di una posizione del ricorrente non più apicale, come riqualificata dal Pubblico ministero e dalla Corte del merito, non erano supportate da riscontri esterni.
La Corte d’appello non ha reso, poi, una motivazione rafforzata. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME riguardo al ricorrente, pur se credibili, erano poco dettagliate e precise, onde risultava impossibile definirne con certezza il ruolo di capo del sodalizio. La Corte di appello si era limitata a riaffermare la pregnanza probatoria delle chiamate in correità, non fornendo prova alcuna del ruolo di NOME. Né si sarebbe confrontata con gli specifici elementi raffigurati dalla difesa nelle memorie.
4.5. Con il quinto motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge e motivazione illogica in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo stato valorizzato il comportamento processuale dell’imputato (assente nel processo), che integra un post factum, estraneo al disvalore del reato e alla dimensione della colpa, ed essendo stato trascurato che non vi è prova che, dopo l’arresto del 2018, a cui ha fatto riferimento la Corte di appello, l’imputato avesse riportato condanna definitiva per il fatto per cui era stato arrestato.
Il ricorso va accolto.
Il primo motivo è fondato.
Il Giudice di primo grado, in relazione alla contestazione di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90, formulata nei confronti del ricorrente, aveva affermato: «Ad avviso di questo Giudice, il materiale probatorio acquisito non consente di ritenere gravi, precisi e concordanti gli indizi a carico di NOME nemmeno in relazione al delitto associativo, nella scontata considerazione che una pronuncia di colpevolezza, richiede qualcosa di più pregnante rispetto ai gravi indizi, previsti dall’art. 273 cod. proc. pen. per l’applicazione di una misur coercitiva. Ebbene, le chiamate in correità di NOME e NOME, se bastano a collocare l’imputato come presente nell’episodio del pestaggio di NOME per la cocaina trafugata a Rotterdam, non sono tuttavia sufficienti a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la posizione apicale di NOME nell’RAGIONE_SOCIALE criminosa, che gestiva (anche) le attività di spaccio italiane di NOME prima, di NOME dopo. I racconti di NOME e di NOME riguardo ad NOME, pur se credibili, sono tuttavia poco dettagliati e precisi, onde risulta impossibile definirne con certezza il ruolo d “capo” del sodalizio, addirittura sovraordinato a NOME e a NOME. Dai racconti di NOME e di NOME non emergono precise condotte, dalle quali potersi desumere per NOME il ruolo di capo dell’RAGIONE_SOCIALE criminosa. Sul punto specifico
ci si riporta alle esaustive e chiare argomentazioni contenute nella memoria difensiva, depositata all’udienza del 4/6/2021».
Il Pubblico ministero, nell’atto di appello, ha richiamato il provvedimento cautelare, emesso nei confronti dell’imputato, e ha aggiunto che la motivazione della sentenza impugnata «riguarda esclusivamente la ritenuta impossibilità di confermare, per il Giudice dell’udienza preliminare, la posizione apicale di NOME nell’RAGIONE_SOCIALE, ma non la sua partecipazione alla stessa…; per essere più precisi, per il noto principio secondo il quale “nel più sta il meno” il fatto che il G abbia ritenuto che gli indizi non siano sufficienti per provare la posizione apicale dell’imputato, non esclude che gli stessi consentano di affermare, comunque, la partecipazione di NOME nell’RAGIONE_SOCIALE, ma su questa subordinata la sentenza impugnata non si pronuncia minimamente».
Alla luce di quanto precede va rilevato che la Parte pubblica appellante, nel sostenere la sua richiesta di riforma della sentenza assolutoria, ha fatto rinvio al provvedimento cautelare, emesso nei confronti del ricorrente, ma non ha indicato specificamente le ragioni per cui la valutazione, compiuta in relazione a tale provvedimento dal Giudice di primo grado, pur adeguatamente motivata, fosse viziata e non idonea a superare quella effettu,ata in sede cautelare, peraltro basata, in considerazione della natura del giudizio, sui gravi indizi di colpevolezza e non sull’accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Né ha indicato specificamente perché le richiamate argomentazioni del Giudice cautelare, incentrate sul contestato ruolo apicale del ricorrente, potessero supportare l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90, che costituisce figura di reato autonoma.
In tale situazione è evidente che l’atto di appello difettava di specificità.
Al riguardo va allora ricordato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio, integralmente recepito dal legislatore ne testo attualmente in vigore dell’art. 581 cod. proc. pen., secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Il massimo Consesso di questa Corte ha evidenziato che, sul piano sistematico, la necessità della specificità dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all’introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare
uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. E in un processo accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull’esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel momento della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l’oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto.
Per completezza, va aggiunto, che, in ragione dell’autonomia delle figure criminose dettate dal primo e dal secondo comma dell’art. 74 cit. e del principio della necessaria correlazione tra i fatti provati e quelli oggetto di contestazione, con i correlati profili di nullità della sentenza, in caso di violazione (cfr. Sez n. 43336 del 09/09/2016, COGNOME, Rv. 268441 – 01), il Pubblico ministero appellante avrebbe dovuto anche porsi il problema del se l’imputazione formulata nei confronti di NOME COGNOME contenesse, sia pure in fatto, la descrizione di condotte sussumibili nell’alveo dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90.
Queste ultime condotte, invero, non si evincono dall’imputazione, incentrata esclusivamente sul ruolo apicale del ricorrente.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
COGNOMErsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME (esaminabili congiuntamente per la sovrapponibilità di alcuni motivi proposti).
NOME COGNOME, condannato per il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 (capo 1) e i reati di cui ai capi 2), 4), 6), 7), 8), 10), 11) e 12) alla p di anni dieci e mesi otto di reclusione, tramite gli AVV_NOTAIO, ha dedotto i motivi di seguito indicati.
6.1. Con il primo motivo ha censurato sia l’erronea applicazione della legge in tema di valutazione delle chiamate in correità effettuate dai coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione alla partecipazione con ruolo apicale dell’odierno ricorrente nel sodalizio di cui al capo 1) della rubrica sia l’omessa considerazione delle doglianze difensive contenute nell’atto di appello e il travisamento di numerosi elementi di prova.
Dopo avere richiamato le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alle dichiarazioni di COGNOME COGNOME COGNOME e aver ripercorso i principi di diritt enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sui criteri di valutazione della chiamat
in correità ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il ricorrente ha censurato la valutazione della Corte territoriale in relazione all’attendibilità intrinseca NOME COGNOME. La Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze contenute nell’atto di gravame, ove si era osservato che il narrato del dichiarante era inverosimile, perché intrinsecamente contraddittorio e smentito da elementi di prova in relazione a una serie di fatti e circostanze relativi alla vita associativa e alla posizione del ricorrente. In particolare, nei va interrogatori resi, il racconto di NOME COGNOME divergeva nettamente in ordine:
alle modalità e alle circostanze di tempo e luogo nelle quali avrebbe fatto la conoscenza del ricorrente e a chi fosse il capo dell’RAGIONE_SOCIALE;
allo svolgimento degli accadimenti relativi alla sparizione dei 14 chili di cocaina nel dicembre 2017 e alle successive interlocuzioni del gennaio 2018 con il gruppo degli albanesi nonché al presunto pestaggio subito;
alla collocazione temporale del suo coinvolgimento nei traffici di droga per conto dell’RAGIONE_SOCIALE.
Contraddittoria e persino auto-confutante sarebbe la motivazione della sentenza impugnata laddove ha richiamato un ulteriore frammento delle dichiarazioni di COGNOME e, segnatamente, quello nel quale il propalante aveva accusato NOME di aver sottratto all’RAGIONE_SOCIALE il carico di 14 chilogrammi di cocaina. Fermi i contrasti tra la versione di COGNOME e quella di COGNOME in relazione a chi si fosse assunto le responsabilità dell’ammanco, la supposta condotta dell’odierno ricorrente risulterebbe distonica rispetto al preteso ruolo di unico capo della consorteria. A voler dar credito al racconto di COGNOME, NOME avrebbe sottratto il carico di stupefacente alla consorteria di cui egli stesso sarebbe stato al vertice dovendo, peraltro, far fronte anche al debito con i propri fornitori per la partita stupefacente scomparsa. La Corte di appello, dopo aver richiamato questa parte del racconto di COGNOME, non si sarebbe confrontata con le implicazioni logiche della stessa in ordine al supposto ruolo dell’odierno ricorrente nella consorteria.
Sarebbe viziata anche la valutazione dell’attendibilità di NOME COGNOME.
Sul punto il ricorrente ha evidenziato che la Corte distrettuale non si è confrontata con i motivi di appello, con cui erano state ricordate le valutazioni del Giudice della cautela e di quello di primo grado in relazione alla scarsa credibilità soggettiva di NOME e alla condotta processuale del medesimo, volta ad attenuare la propria posizione processuale a spregio delle risultanze istruttorie acquisite. Il Giudice per le indagini preliminari, nel corso dell’interrogatorio di garanzia del 13 giugno 2020, aveva apostrofato COGNOME come un furbo, che tentava in tutti i modi di accreditarsi come una persona umile e priva di un livello basilare di istruzione allo strumentale scopo di alleggerire la sua posizione (cfr. allegato 6). Quanto alla ritenuta impossibilità per il medesimo di avere contezza già in sede di
interrogatorio di garanzia del contenuto delle accuse rivolte da COGNOME, la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in esame quanto riferito dallo stesso COGNOME, che, nel corso dell’interrogatorio del 13 giugno 2020 davanti al Giudice per le indagini preliminari, aveva affermato espressamente di aver letto le dichiarazioni dell’altro chiamante in correità. La difesa aveva segnalato tale circostanza nei motivi di appello e, inoltre, aveva evidenziato che sussisteva un evidente contrasto tra le dichiarazioni rese il 13 giugno 2020 e quelle successive. Nel primo caso, chiamato dal Giudice per le indagini preliminari a riferire su chi fossero i capi del sodalizio, COGNOME aveva fatto espresso riferimento a tre soggetti diversi dall’odierno imputato; nel successivo verbale del 22 luglio 2020 dinanzi alla Polizia giudiziaria il propalante aveva riconosciuto in foto il ricorrente e affermato che si trattava d uno dei capi dell’RAGIONE_SOCIALE assieme ad NOME e NOME COGNOME. La Corte territoriale ha affermato che NOME aveva riconosciuto NOME come uno dei capi del sodalizio anche nel corso del primo interrogatorio, ma dalla lettura del foglio 20 del verbale del 13 giugno 2020 si evince che NOME era stata individuato come titolare capo dell’officina Autokasa e non quale capo dell’RAGIONE_SOCIALE. Quando il Giudice per le indagini preliminari aveva chiesto a COGNOME chi fosse il capo dell’RAGIONE_SOCIALE, il chiamante aveva fatto il nome di tre soggetti, tra i quali non rientrava NOME. La Corte di appello, quindi, non solo non avrebbe considerato il contrasto interno al narrato di NOME con specifico riguardo al ruolo associativo di NOME, che nel primo verbale di interrogatorio non era stato declinato mentre nel secondo era stato riconosciuto tra quelli apicali del sodalizio, ma aveva travisato anche le dichiarazioni rese da NOME.
Secondo la Corte di appello, le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME convergevano tra loro nella parte sostanziale e principale, non solo avuto riguardo all’esistenza e all’operatività di un sodalizio dedito al narcotraffico, ma anche e soprattutto in relazione alle condotte e al ruolo associativo di NOME. Ciò non troverebbe conferma nelle dichiarazioni dei dichiaranti: mentre COGNOME aveva riferito che al vertice dell’RAGIONE_SOCIALE vi era un unico individuo, indicato in un primo momento in NOME e successivamente in NOME, NOME aveva, invece, dichiarato che l’RAGIONE_SOCIALE era capeggiata da una vera e propria triarchia, composta da NOME, NOME e NOME nella prima versione del 13 giugno 2020, e da NOME, NOME e NOME in quella successiva del 22 luglio 2020. Non solo, pertanto, in relazione a un punto nevralgico della ricostruzione del fatto e della condotta dell’odierno ricorrente i racconto dei due propaganti divergeva apertamente, ma ciascuna chiamata in correità risultava intimamente contraddittoria, posto che sia COGNOME che COGNOME avevano attribuito un ruolo apicale a soggetti via via diversi.
La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con ulteriori doglianze difensive, che dimostravano l’assoluta inconciliabilità del racconto dei due
chiamanti in correità. Nell’atto di appello si era evidenziato che il racconto di COGNOME divergeva da quello di NOME in relazione alle tempistiche e alle modalità di reclutamento di quest’ultimo all’interno del sodalizio. Mentre, infatti, COGNOME aveva riferito che NOME era stato coinvolto nel gennaio del 2018, NOME aveva affermato di aver iniziato a lavorare per l’organizzazione già nel 2017 e che era stato proprio COGNOME a reclutarlo. Inoltre, mentre COGNOME aveva dichiarato di non aver avuto alcun ruolo nel furto dei 14 chilogrammi di stupefacente e aveva incolpato NOME, NOME aveva riferito che era stato lo stesso COGNOME ad avergli confidato di essere responsabile della sottrazione in discorso. Inoltre, è sfuggito alla Corte territorial che NOME COGNOME, anch’egli partecipe del consesso criminale in esame, non aveva mai nominato né riconosciuto in fotografia l’odierno ricorrente, così confutando le dichiarazioni dei due correi COGNOME e NOME.
La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto che a conforto delle dichiarazioni d NOME vi fossero gli accertamenti degli inquirenti, che, per l’appunto, avevano verificato che tra NOME NOME NOME vi è un legame di parentela e che quest’ultimo era stato visto all’interno dell’autofficina e aveva dichiarato il proprio domici presso l’abitazione di NOME. Tali elementi, però, ad avviso della difesa, non possiedono i requisiti richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità i tema di riscontri.
Ulteriore elemento di riscontro, secondo la Corte di appello, era costituito dalla titolarità in capo a NOME dell’autofficina all’interno della quale veniva caricato stupefacente e venivano poi portati i denari, derivanti dalla cessione del medesimo in Italia. La mera titolarità formale da parte dell’odierno imputato dell’officina no può in alcun modo costituire un elemento dimostrativo del suo coinvolgimento nei traffici di cui alla presente vicenda giudiziale, né della sua supposta consapevolezza e neppure un riscontro al narrato dei chiamanti in correità. Tale argomentazione, invero, si risolverebbe in una mera responsabilità da posizione e, dunque, di carattere prettamente oggettivo. La sentenza impugnata non avrebbe indicato alcun elemento a dimostrazione della presenza dell’odierno imputato durante il compimento delle operazioni di carico della merce e di consegna del denaro. Per di più, la difesa aveva prodotto la consulenza tecnico fonica a firma dell’AVV_NOTAIO, che escludeva con nettezza che la voce del soggetto, che si ascoltava nelle captazioni telefoniche ed ambientali all’interno dell’autofficina al momento dell’esecuzione delle condotte criminose, appartenesse effettivamente ad NOME COGNOME.
Nel ritenere che «il fatto che la voce, che era stata attribuita a NOME, potesse non essere effettivamente la sua non significa che lo stesso non fosse presente senza parlare o fosse distante dall’auto, in cui erano posizionate le microspie, oppure fosse un altro degli interlocutori dell’intercettazione», la Corte territoria
sarebbe arrivata a ipotizzare che l’imputato si trovasse a distanza dalle microspie o comunque fosse rimasto in silenzio: il tutto in assenza di qualsivoglia spunto probatorio atto a suffragare l’illazione. Inoltre, la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che l’AVV_NOTAIO. COGNOME aveva escluso che la voce del ricorrente potesse essere presente nei dialoghi di preteso rilievo investigativo e, dunque, non solo aveva escluso che la voce, che gli inquirenti attribuivano a NOME, fosse proprio quella dell’odierno imputato, ma aveva anche affermato che nessuna altra voce presente nei dialoghi intercettati poteva essere ricondotta a quest’ultimo.
Secondo la Corte territoriale, ulteriore riscontro sarebbe dato dalla circostanza che, in sede di perquisizione domiciliare da parte della Polizia olandese nei confronti del ricorrente NOME e del coimputato COGNOME, erano stati rinvenuti due telefoni cellulari criptati marca BQ. Nei motivi di appello la difesa aveva, però, evidenziato che il Giudice di primo grado era incorso in errore, laddove aveva ritenuto che fosse stato sequestrato anche a NOME un telefono criptato. Dall’esame dei verbali di sequestro della Polizia olandese si ricava, infatti, chiaramente che era stato rinvenuto esclusivamente un telefono criptato nella disponibilità di COGNOME. Al contrario nessun telefono criptato era stato rinvenuto e sequestrato all’odierno ricorrente. L’equivoco, in cui era incorso il Giudice di primo grado, trovava fondamento nell’erronea indicazione contenuta nella successiva annotazione della Polizia giudiziaria italiana del 15 luglio 2020, nella quale si faceva riferimento a due telefoni; tuttavia, la disamina dell’atto originale di perquisizione e sequestro, redatto dalla Polizia olandese, escludeva che l’odierno imputato avesse un simile apparecchio per le comunicazioni criptate. Anche in tal caso la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con la doglianza difensiva.
Parimenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le circostanze dedotte nei motivi di appello in merito al contenuto delle telefonate (progressivi n. 638 e 1001 rit nn. 21/s/18 e 26/s/18), in cui, secondo la menzionata Corte, COGNOME avrebbe più volte fatto riferimento a NOME e al suo ruolo nella gestione del caso relativo alla sparizione dei 14 chilogrammi di cocaina.
Inoltre, non sarebbe stata offerta motivazione sulle ragioni per cui, dopo aver sostanzialmente affermato che le posizioni di NOME e di NOME erano perfettamente sovrapponibili, la Corte territoriale ha diversificato le relative posizioni, statuen che NOME era l’unico capo dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre NOME un mero partecipe.
Ferme restando le doglianze sopra evidenziate, secondo il ricorrente la sentenza impugnata merita censura anche laddove ha ritenuto che egli rivestisse un ruolo verticistico nel sodalizio di cui al capo 1) della rubrica. Sulla base del ricostruzione effettuata in sentenza, l’imputato aveva coinvolto nei traffici NOME e NOME, ma tale condotta era stata posta in essere, secondo il concorde racconto dei dichiaranti, anche da NOME e da NOME, sebbene nei confronti di questi ultimi
fosse stato escluso un ruolo apicale. Ciò che differenzia la posizione di NOME rispetto a quella degli altri sodali sarebbe unicamente il fatto che egli era titola dell’autofficina ritenuta la base operativa del sodalizio, ma imputare al ricorrente il ruolo apicale del sodalizio per effetto della titolarità dell’autoff significherebbe riconoscere tale ruolo in ragione di una circostanza di carattere oggettivo, ricorrendo così a un indebito criterio di attribuzione oggettivo della penale responsabilità. Peraltro, la sentenza non avrebbe dettagliato in ordine a qualsivoglia ulteriore condotta dell’imputato che manifestasse l’esercizio di un potere di carattere gestorio o organizzativo: condotte che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, sono al contrario imprescindibili per il riconoscimento del ruolo in parola. Del pari, nessuna argomentazione sarebbe stata offerta in entrambe le decisioni di merito in ordine all’esistenza di un rapporto gerarchico o di subordinazione degli altri sodali rispetto al ricorrente.
La decisione, inoltre, sarebbe inficiata da una marchiana erroneità in punto di diritto, poiché ha ritenuto che non vi fosse interesse dell’imputato a censurare il ritenuto ruolo di capo in virtù dell’inoperatività di alcun bilanciamento tr circostanze. L’ipotesi delittuosa di cui al comma 1 dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è autonoma rispetto a quella di cui al comma 2 della medesima disposizione di legge, relativa alla mera partecipazione del sodalizio: vi è, dunque, l’interesse all’esclusione del ruolo di vertice indipendentemente da ulteriori circostanze aggravanti.
6.2. Con il secondo motivo ha dedotto l’inosservanza di norma stabilita a pena di inammissibilità con riferimento all’appello proposto dal Pubblico ministero, con il quale si era chiesta la riforma della decisione assolutoria di primo grado dell’odierno ricorrente in relazione al reato di cui al capo 2) della rubrica. Il Giudi di primo grado aveva affermato l’assenza di riscontri esterni individualizzanti a carico dell’odierno ricorrente. Il Pubblico ministero si sarebbe limitato ad asserire che la prova del coinvolgimento preesisteva alle dichiarazioni di COGNOME, rinvenendosi nell’ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari, così non avvedendosi che neppure quest’ultimo provvedimento menzionava alcunché con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente.
6.3. Con il terzo motivo ha lamentato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al reato di cui al capo 2) della rubrica. La Corte territoriale non avrebbe adottato una motivazione rafforzata in ordine a una condanna intervenuta dopo una pronuncia di assoluzione. Ha posto a base della responsabilità dell’imputato le dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha ritenuto convergenti, ma non ha considerato le ragioni di malanimo che agitavano COGNOME nei confronti del chiamato e la gravissima frode che proprio COGNOME aveva ordito in danno dell’odierno ricorrente, allo scopo di allontanare da
sé i sospetti del furto di stupefacenti per farli convergere sull’ignaro meccanico COGNOME. La difesa aveva anche lamentato che il contributo di COGNOME, tardivo e orientato dalla lettura degli atti, non poteva essere valutato. La lacunosità della motivazione della sentenza impugnata risulterebbe confermata anche dal fatto che neppure in sede cautelare era stata riconosciuta la gravità indiziaria in capo all’odierno imputato per il reato in parola, avendo lo stesso Giudice per le indagini preliminari rigettato la primigenia richiesta cautelare sul punto. La Corte di appello ha richiamato il contenuto dei provvedimenti cautelari a sostegno della penale responsabilità di COGNOME, ma ha dimenticato che proprio quei provvedimenti escludevano l’esistenza di un quadro indiziario significativo a carico del medesimo.
6.4. Con il quarto motivo ha dedotto l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione ai reati di cui ai capi 4), 6), 7), 8), 10 e 12), per avere il Giudice di primo grado non già effettuato una motivazione per relationem ma rinunciato a motivare.
Nella premessa della motivazione, il Giudice dell’udienza preliminare ha dichiarato che, data la mole degli atti del procedimento e i plurimi impegni, era costretto a richiamare precedenti atti e provvedimenti presenti nel fascicolo e attingere a un parco di provvedimenti censurati, cassati e, in ultima, rimasti privi di una riconoscibile stabilità decisoria. La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale non è appagante, in quanto si scontra con il principio del doppio grado di giurisdizione, riconosciuto anche a livello sovranazionale.
6.5. Con il quinto motivo ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 604, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la nullità della sentenza in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla lett. e) dell’art. 546, comma 1 cod. proc. pen. Nell’ipotesi in cui non dovesse accogliersi il motivo che precede, ritenendosi di ostacolo l’orientamento delle Sezioni unite n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118, sarebbe necessario uno scrutinio di costituzionalità, imposto oggi da derive applicative quali il caso in esame, afflitto da uno svilimento degli specific oneri motivazionali, tale da far ritenere come meramente apparente l’esercizio della giurisdizione di primo grado nel suo fondamentale momento motivazionale. L’assetto attuale dell’interpretazione della norma, che permette al primo giudice di motivare poco o nulla, riversando ogni onere nell’intervento palingenetico della Corte di appello, ha l’effetto di esporre l’imputato alla sottrazione del suo giudice naturale (art. 25 Cost.), del diritto di effettivo accesso alla giurisdizione (art. Cost. in relazione all’art. 6 § 1 della Convenzione EDU), del diritto di difesa (art 24 comma 1 Cost.). Il ricorrente ha evidenziato che la questione è sia rilevante ai fini del decidere, atteso che la Corte di appello di Trieste ha riconosciuto la carenza della decisione di primo grado, ma ha contestualmente rivendicato i propri poteri
di supplenza, facendovi ricorso e negando l’invocata declaratoria di nullità, sia non manifestamente infondata.
6.6. Con il sesto motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione, per avere il Giudice affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di cui ai capi 4), 6), 7), 8), 10), 11) e 12) rubrica, pur avendo omesso di individuare un effettivo contributo materiale, eziologicamente funzionale al perfezionamento dei reati fine, non potendosi considerare tale la titolarità dell’autofficina, che è un dato neutro, che, comunque, per assumere rilievo in chiave accusatoria, dovrebbe necessariamente presupporre che il ricorrente sapesse non già di generici traffici illeciti ivi svo ma di ciascuna delle operazioni che hanno fondato le singole contestazioni. Peraltro, nella consulenza tecnica fonica a firma dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO era stato escluso la riferibilità all’odierno ricorrente delle voci captate nelle intercettazioni ambien e telefoniche, svoltesi nell’officina. Inoltre, neanche la sentenza di primo grado potrebbe sorreggere l’affermazione di responsabilità del ricorrente, avendola desunta dalla posizione di vertice del ricorrente all’interno del sodalizio, nel cu interesse sarebbero stati compiuti i reati fine. Ciò è, però, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
6.7. Con il settimo motivo ha dedotto violazione di legge in punto di sussistenza della circostanza di cui all’art. 80 d. P.R. n. 309 del 90, contestata al capo 2) della rubrica, riconosciuta in difetto della necessaria impugnazione del Pubblico ministero.
6.8. Con l’ottavo motivo ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione della sentenza riguardo alla sussistenza della circostanza di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 90, contestata al capo 2) della rubrica. Per un verso, la Corte di appello ha accolto i motivi di gravame intesi ad escludere la ritenuta aggravante dell’ingente quantitativo con riferimento a tutte le contestazioni di c.d. droga parlata, non seguita da alcuna attività di sequestro e campionamento, per altro verso e all’opposto, l’ha riconosciuta con riguardo al capo in esame, in palese elusione delle stesse cautele interpretative adottate per tutti gli altri casi analogh Peraltro, il riferimento al quantitativo di droga è stato solo dichiarato da COGNOME e in nessuna misura riscontrato.
6.9. Con il nono motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere più grave il reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90, mentre sono più gravi i reati di cui ai capi 2) o 12) (art. 73 aggravato dall’ingen quantità); reati che, avendo un minimo edittale più basso, avrebbero lasciato un più ampio margine di valutazione nella determinazione della pena.
NOME COGNOME, assolto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dai reati a lui contestati ai capi 4), 6), 7), 8), 10), 11) e 12) per non aver commesso il fatto e, ritenuta la fattispecie di cui all’art 74 comma 2, d.P.R. n. 309 del 9 condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, tramite l’AVV_NOTAIO ha dedotto i motivi di seguito indicati.
7.1. Con il primo motivo ha censurato la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità dei coimputati COGNOME e COGNOME. Premesso che elementi cardine del presente procedimento sono state le chiamate in correità di COGNOME e di COGNOME, il ricorrente ha ricordato che la Corte di appello, al pari del Giudice di primo grado, ha ritenuto che i racconti resi da COGNOME fossero precisi, circostanziati e coerenti in relazione al nucleo essenziale dei fatti, mentre fossero inattendibili nella parte relativa al cognato e alla mogli avendo il dichiarante dimostrato una certa resistenza a coinvolgerli, frutto della volontà di protezione. Secondo la Corte territoriale, trattasi, però, di una parte specifica del racconto che non influenza la restante ricostruzione, non essendovi una interferenza fattuale e logica tra le dichiarazioni relative al cognato e alla moglie e quelle riguardanti gli altri correi. Secondo il ricorrente, la Corte territori avrebbe omesso di confrontarsi con gli elementi esposti nell’atto di appello e nelle memorie depositate. Non avrebbe effettuato il vaglio di attendibilità e quanto alla spontaneità del racconto avrebbe trascurato che COGNOME aveva reso interrogatori sempre su delega del Pubblico ministero e versioni contrastanti, come indicate alle pagine 6, 7, 8 e 9. Peraltro, l’inattendibilità del dichiarante con riguardo al luog del pestaggio subito era stata provata dalla difesa. Neanche le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME avrebbero confermato le modalità operative per portare la droga esposte da COGNOME. Anche le dichiarazioni rese da COGNOME presenterebbero discrasie (v. f. 11 e 12) e le dichiarazioni dei due dichiaranti non si supporterebbero l’una con l’altra. La Corte di appello ha affermato che le discrasie dei due dichiaranti in merito al pestaggio non erano rilevanti nella determinazione del fatto, ma ciò sarebbe errato, considerato che per NOME l’unico elemento fondante la pronuncia di responsabilità è la chiamata in correità di NOME e COGNOME, che lo avevano identificato solo in quanto presente al pestaggio. Peraltro, entrambi i chiamanti in correità avevano semplicemente affermato che NOME aveva un ruolo verticistico, senza specificare alcuna condotta allo stesso riferibile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7.2. Con il secondo motivo ha lamentato l’erronea applicazione della legge e vizi della motivazione riguardo all’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE dedita al narcotraffico. L’unica circostanza su cui NOME COGNOME e COGNOME si erano soffermati è stata la descrizione del trasporto della sostanza stupefacente da Rotterdam in Italia, senza specificare alcuna ulteriore divisione di ruoli e profitti e senza indica la presenza di basi logistiche, oltre all’officina (peraltro, aperta a distanza
almeno due mesi rispetto alla contestazione dell’inizio dell’RAGIONE_SOCIALE). Da tali affermazioni non si sarebbe potuto ricavare l’esistenza del vincolo associativo e dell’unitarietà del programma criminoso, necessari per l’applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 90. La Corte di appello non si sarebbe poi confrontata con elementi dedotti dalla difesa che si ponevano in netto contrasto con la tesi del gruppo associativo, quali l’insussistenza del profilo soggettivo e numerico del reato associativo, della struttura organizzata, dell’a ffectio societatis (da non confondere con il mero reciproco affidamento nelle operazioni di scambio), dello scopo comune. Riguardo al profilo soggettivo, secondo la sentenza impugnata, l’RAGIONE_SOCIALE per delinquere, contestata al capo 1), era formata da soli 4 soggetti, ma, tanto più è esiguo il numero dei soggetti convolti nel traffico di sostanze stupefacenti, tanto meno strutturata è la compagine criminale, al punto di potersi ragionevolmente dubitare che ci possa essere quel salto qualitativo tra concorrenti nel reato e RAGIONE_SOCIALE per delinquere.
7.3. Con il terzo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge e motivazione apparente in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio. Secondo la Corte di appello, NOME e COGNOME erano concordi nell’identificare i due cugini, ossia NOME e NOME COGNOME come componenti del gruppo che operava a Rotterdam. La partecipazione del ricorrente è stata ritenuta poiché è stato presente al pestaggio di NOME e ad alcuni momenti importanti per la vita dell’RAGIONE_SOCIALE; momenti però non individuati, non circostanziati né a livello spaziale né a livello temporale. Non sarebbero però state specificate attività, episodi, condotte e comportamenti attribuibili al predetto e che possano avvalorare la condanna quale partecipe. Peraltro, l’imputato è stato assolto da tutti i reati fine, poiché mancavano precisi elementi al riscontro delle accuse rivolte in relazione ai singoli reati.
7.4. Con il quarto motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge e motivazione illogica in ordine alla determinazione della pena, essendo stati trascurati gli elementi offerti dalla difesa.
8. I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME vanno accolti.
8.1. Entrambi i ricorrenti, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, han censurato la valutazione, compiuta dalla Corte distrettuale, in ordine alle chiamate in correità, formulate da NOME COGNOME e NOME COGNOME, e hanno lamentato la mancata risposta ai motivi di gravame relativi all’attendibilità di tali dichiarant alla carenza di riscontri esterni.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145 – 01), nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice deve verificare la sussistenza di t
requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua elementi personali, quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l’accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e complici; 2) l’attendibilità intrinseca de contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni, rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarant attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata, onde evitare il fenomeno della c.d. “circolarità” probatoria.
Tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibili oggettiva del suo racconto possono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica tassativa sequenza logicotemporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 – 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348 – 01).
Quanto ai riscontri, si è precisato che essi devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell’incolpato, in relazione agli specifici reati a lui addebitati (Sez. 6, n. 7240 16/04/1998, Civardi e altro, Rv. 210734 – 01). Invero, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirs individualizzante quando non consiste semplicemente nell’oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato (Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, Genna, Rv. 245867 – 01; Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2001, COGNOME e altri, Rv. 219889 – 01).
La chiamata in correità o in reità, quindi, non può di per sé sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità, purché totalmente autonome e purché la conoscenza del fatto da provare non sia stata appresa dalla fonte che occorre riscontrare. Non è, invece, richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente”, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260607 – 01; Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, COGNOME e altri, Rv. 235800 – 01).
Per altro e correlato verso, va sottolineato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, si ha mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606,
lett. e), cod. proc. pen., non soltanto quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, dep. 2012, Casulli, Rv. 254102 – 01).
Né può ritenersi precluso alla Corte di legittimità, ai sensi della disposizione suddetta, l’esame dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell’apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge a questa Corte la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l’atto di appello quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 – 01; Sez. 5, n. 6945 del 09/05/2000, COGNOME, Rv. 216765 01; Sez. 2, n. 4830 del 21/12/1994, COGNOME, Rv. 201268 – 01).
È vero che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello può saldarsi con quella ‘precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, sicché risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello. E’ stato, però, più volte ribadito da questa Corte che manca di motivazione la sentenza d’appello che – nell’ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante – si limiti a riprodurre la decisione del giudice di primo grado, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione e senza argomentare sull’inconsistenza o non pertinenza degli stessi (cfr. Sez. 6, n. 6221/2005, Aglieri, Rv. 233082 – 01; Sez. 6, n. 12540/2000, Prescia, Rv. 218172 -01). In tal caso non può certamente parlarsi di motivazione per relationem, bensì di elusione dell’obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e direttamente imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., che fonda l’essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull’obbligo di “rendere ragione” della decisione, ossia sulla natura cognitiva del giudizio.
8.2. Di tali coordinate ermeneutiche non ha fatto buon uso la Corte di appello di Trieste.
Il Collegio territoriale ha affermato che NOME COGNOME, nel corso dell’interrogatorio del 13 luglio 2020, aveva riferito su come e in quali circostanze aveva conosciuto NOME COGNOME, asserendo che quest’ultimo, in tale occasione, gli aveva proposto di effettuare per conto dell’RAGIONE_SOCIALE di
stupefacente in cambio della somma di euro 1500 per ogni trasporto. COGNOME aveva inoltre riferito che era stato proprio NOME COGNOME a sottrarre 14 chilogrammi di cocaina all’RAGIONE_SOCIALE (episodio oggetto dell’addebito di cui al punto 2) della rubrica) e a cercare poi (NOME di far ricadere la relativa responsabilità sul medesimo propalante, così da causarne l’allontanamento.
La Corte territoriale ha ritenuto che il narrato di COGNOME fosse stato sempre coerente, nonostante le plurime audizioni svolte nel corso delle indagini preliminari e del processo. L’origine della chiamata in correità ne corroborava la credibilità: COGNOME si era infatti deciso a collaborare con l’autorità giudiziaria temendo per la propria incolumità, dopo essere stato accusato dagli altri componenti del gruppo della sparizione della sostanza stupefacente di cui al capo 2) della rubrica. COGNOME aveva, quindi, riferito agli inquirenti fatti e circostanze di cui questi ultimi avevano fino a quel momento alcuna cognizione, peraltro auto accusandosi di gravi ipotesi di reato.
Secondo la Corte territoriale una porzione del narrato del dichiarante non era attendibile, in quanto smentita da ulteriori acquisizioni istruttorie, ma tale porzione afferiva a tematiche prive di 1~ collegamento logico-fattuale con la posizione dei ricorrenti. Il racconto di COGNOME non era credibile esclusivamente in relazione alla posizione della moglie e del cognato del medesimo, rispetto ai quali aveva in effetti cercato di escluderne qualsiasi ruolo all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE o, comunque, di ridimensionarne il contributo.
Le dichiarazioni di NOME COGNOME, oltre che in alcune conversazioni e accertamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria, trovavano riscontro in quelle di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Anche NOME COGNOME aveva reso dichiarazioni attendibili prima ancora che sovrapponibili a quelle di NOME COGNOME. Lo stesso aveva riconosciuto l’effigie di NOME COGNOME sin dal primo , svoltosi a giugno 2020; nel secondo interrogatorio del luglio 2020, al di là di alcune correzioni su aspetti del tut marginali del narrato, aveva restituito agli inquirenti un quadro ben più approfondito ed articolato in ordine all’operatività del sodalizio e alla posizione d NOME, seppur perfettamente coerente con le prime dichiarazioni dal medesimo rese.
Non coglievano nel segno le obiezioni difensive in ordine alla scarsa credibilità del contributo dichiarativo di COGNOME, atteso che egli era stato sentito solo pochi giorni dopo l’esecuzione della misura custodiale e, pertanto, non aveva avuto il tempo materiale per leggere il contenuto delle dichiarazioni di COGNOME, a cui uniformarsi.
Secondo la Corte di appello, i racconti dei due chiamanti in correità erano confermati dagli accertamenti svolti dagli inquirenti, che avevano verificato che
effettivamente NOME e NOME erano cugini; che NOME aveva indicato il proprio domicilio presso l’abitazione di NOME e che in un’occasione i due uomini erano stati controllati a bordo della medesima autovettura. Il racconto di NOME e di NOME era riscontrato anche dal fatto che NOME era titolare dell’officina che costituiva la base dell’organizzazione criminale ed era stato presente nei momenti cruciali delle operazioni di carico della merce. A casa di NOME, inoltre, era stato trovato in sede di perquisizione un telefono cellulare criptato di marca TARGA_VEICOLO e nelle conversazioni telefoniche NOME aveva più volte fatto il nome di NOME ed avrebbe anche cercato di parlare con lui nei giorni successivi alla sua uscita dal sodalizio, al fine di risolvere i contrasti insorti a causa della sparizione dello stupefacente.
Il Collegio territoriale ha aggiunto che l’interpretazione data dalla difesa a verbali degli interrogatori di tutti gli imputati era «parcellizzat decontestualizzata», mentre le dichiarazioni rese dai collaboratori erano coerenti nella parte sostanziale e principale dei racconti.
Né rilevavano il tentativo di NOME COGNOME di fornire un tracciato del GPS dell’auto rubata falso e le bugie che aveva detto alla moglie, «poiché non può ritenersi che la condotta tenuta da una persona nella propria attività criminale influenzi automaticamente la valutazione di credibilità del soggetto che ha deciso di collaborare e rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria».
Inoltre, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano reso dichiarazioni concordanti quanto alle intestazioni delle due autovetture utilizzate per il trasporto e tali conversazioni trovavano conferma nei colloqui indicati tra NOME e la moglie e NOME e NOME.
Siffatta motivazione è viziata.
Le critiche difensive, articolate in sede di gravame, relative alla valutazione delle chiamate in correità non sono state oggetto di un congruo ed esaustivo apprezzamento nell’iter argomentativo dell’impugnata pronuncia; né è stata adeguatamente verificata l’attendibilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME e la qualità dei riscontri esterni delle stesse.
Nel valutare le dichiarazioni dei menzionati collaboratori, infatti, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le plurime eccezioni sollevate dagli appellanti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che, facendo riferimento a specifiche e non secondarie risultanze istruttorie, avevano evidenziato che dalle dichiarazioni di NOME COGNOME emergeva un diffuso quadro di incertezze e contraddizioni su aspetti essenziali del coinvolgimento e dei ruoli assunti dai predetti imputati nell’ambito dell’RAGIONE_SOCIALE descritta nel capo 1) dell’imputazione.
Le difese avevano, infatti, sottolineato che il racconto di COGNOME non era stato lineare e preciso in ordine a molte circostanze, quali, ad es.: il tempo e il luogo di avvenuta conoscenza di NOME COGNOME (nel 1998 oppure in epoca più recente; a Udine
oppure in Albania o a Rotterdam); l’individuazione del capo dell’RAGIONE_SOCIALE: NOME COGNOME oppure NOME COGNOME; il momento di ingresso nella RAGIONE_SOCIALE: giugno 2016 oppure febbraio-marzo 2017; l’individuazione dell’autore del furto del carico di 14 chilogrammi di cocaina: COGNOME oppure lo stesso COGNOME; il luogo in cui era avvenuto il pestaggio (Dusseldorf o Rotterdam); le modalità di gestione dell’attività illecita (sostanza stupefacente direttamente inviata da Rotterdam al luogo di destinazione e tramite lui e NOME o passaggio intermedio a Duino e consegna a un autista che provvedeva alla distribuzione).
Tali rilievi difensivi, pur se coinvolgenti elementi probatori posti a base dell’affermazione di responsabilità degli imputati, sono rimasti inevasi, non avendo la Corte di appello argomentato alcunché in ordine alla loro fondatezza o, di contro, alla loro inconsistenza.
Ulteriore vizio della motivazione investe, in particolare, l’apprezzamento frazionato delle dichiarazioni accusatorie rese dal su citato collaboratore.
Non si ignora che «in tema di chiamata di correo, l’esclusione dell’attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta “frazionabilità” della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita – per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara – in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull’attendibilità soggettiva del dichiarante» (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270153 – 01).
Nel caso in esame, pur in presenza di una doppia valutazione dei Giudici di merito sull’assenza di sincerità da parte di NOME COGNOME nel rendere le dichiarazioni nei confronti del cognato e della moglie, la Corte territoriale si limitata a sostenere, da un lato, che «le incongruenze, segnalate dalle difese, sembrano frutto della volontà di protezione che rende meno attendibili le dichiarazioni concernenti la moglie e NOME COGNOME» e, dall’altro lato, che «la parte delle dichiarazioni concernenti il coinvolgimento di NOME e NOME NOME non ha un’interferenza fattuale e logica con quella riguardante gli altri correi».
Così argomentando, però, la Corte distrettuale ha effettuato una valutazione presuntiva e non ha illustrato specificamente le ragioni che avevano indotto il dichiarante a non dire il vero. Né ha precisato perché l’esclusione dell’attendibilità
di una parte del narrato (investente il cognato e la moglie) non avesse avuto alcuna influenza su quella riguardante gli altri imputati.
La Corte di appello, quindi, non ha sciolto i nodi problematici relativi ai profili pur evidenziati in sede di gravame, dell’attendibilità di NOME COGNOME: valutazione, questa, che, come detto, deve essere positivamente effettuata, in particolare, sulla base dei criteri direttivi della specificità, della coerenza, d costanza e della spontaneità (v. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, cit.).
Anche riguardo alla valutazione dell’attendibilità del coimputato NOME COGNOME la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata.
Secondo la Corte di appello, NOME COGNOME, interrogato pochi giorni dopo la notifica della ponderosa ordinanza cautelare, non aveva avuto il tempo di assimilare il contenuto del compendio istruttorio e comprendere cosa avrebbe dovuto dire per confermare la versione di NOME COGNOME.
In tal modo, però, la Corte territoriale ha pretermesso il dato oggettivo, evidenziato dalla difesa di NOME COGNOME e risultante dal verbale dell’interrogatorio del 13 giugno 2020 innanzi al Giudice per le indagini preliminari, dal quale emergeva che COGNOME aveva letto le dichiarazioni rese dall’altro chiamante.
È evidente, quindi, che la segnalata risultanza documentale, del tutto trascurata, ha inficiato il ragionamento svolto dalla Corte di appello sulla base di un mero dato di esperienza.
Nessuna replica espressa è stata formulata in merito al rilievo censorio secondo cui COGNOME, nel descrivere il vertice dell’RAGIONE_SOCIALE nei due distinti interrogatori resi il 13 giugno 2020 ed il 22 luglio 2020, era incorso in una grave incongruenza. In particolare, nella prima occasione, innanzi al Giudice per le indagini preliminari, aveva menzionato tre persone, fra le quali non vi era NOME COGNOME; nella seconda occasione aveva indicato altre tre persone, del tutto diverse rispetto a quelle segnalate nell’interrogatorio del 13 giugno, fra le quali era ricompreso il ricorrente.
Né la sentenza impugnata ha dato risposta all’eccezione relativa alla diversità del racconto dei due collaboratori sui seguenti aspetti essenziali del narrato: COGNOME aveva riferito, peraltro con la già rilevata contraddittorietà interna, che il ca dell’RAGIONE_SOCIALE era uno solo (dapprima indicando NOME, poi NOME); COGNOME, con identica contraddittorietà interna sui soggetti indicati, aveva affermato che l’RAGIONE_SOCIALE era capeggiata da tre persone; COGNOME aveva dichiarato di non aver avuto alcun ruolo nel furto dei 14 chilogrammi di cocaina, laddove COGNOME aveva riferito che lo stesso COGNOME gli aveva confidato di essere stato l’autore della sottrazione.
La Corte di appello avrebbe dovuto dare atto di tali rilevanti discrasie nelle dichiarazioni dei due chiamanti in correità ed effettuare le conseguenziali
valutazioni, motivando, in ipotesi, sulla loro irrilevanza o, comunque, superabilità ovvero, in caso contrario, sulla loro capacità di influire sul giudizio di attendibil dei propalanti, rendendone il racconto privo di valenza probatoria in tutte le parti o solo in alcune.
Anche in ordine ai rilievi censori sui riscontri esterni la Corte territoriale n ha fornito adeguata motivazione.
Riguardo al dedotto travisamento dell’oggetto dell’accertamento tecnico, svolto dalla difesa di NOME COGNOME rispetto alle voci risultanti da conversazioni intercettate, la Corte di appello ha ritenuto l’irrilevanza dell’accertamento, da momento che il consulente aveva effettuato un raffronto «soltanto tra la voce del COGNOME e quella del soggetto che gli investigatori hanno ipotizzato appartenesse allo stesso, mentre non sono stati fatti raffronti con le altre voci captate». Con tale affermazione, però, come dedotto dai ricorrenti, si è trascurato che l’incarico conferito recava l’espressa richiesta di comparare la voce di NOME «con le voci umane catturate nel corso delle intercettazioni ambientali di cui ai sottoelencati progressivi…allo scopo di riferire se tra i loquenti è possibile rinvenire la v dell’imputato sig. NOME COGNOME».
Anche sulla disponibilità di un telefono cellulare abilitato alle chiamate criptate da parte del ricorrente, valorizzata quale elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie dei coimputati COGNOME e COGNOME, la difesa di COGNOME aveva segnalato un travisamento probatorio, effettuato dal Tribunale, lamentando l’omessa valutazione di tale eccezione, pur presente nell’atto di appello. Al riguardo si era rappresentato che dalla lettura dei verbali di sequestro, redatti dalla Polizia olandese, risultava che nessun telefono era stato rinvenuto nella disponibilità del ricorrente COGNOME con conseguente neutralizzazione del valorizzato riscontro esterno, emergendo, invece, che il dato contrario, valorizzato dalla Corte di appello, era inserito solo nell’annotazione redatta dalla Polizia giudiziaria italiana.
Sulla base delle considerazioni innanzi svolte si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste, essendo necessaria una nuova e più completa valutazione sulla credibilità soggettiva e sull’attendibilità estrinseca dei due chiamanti in correit nonché sugli elementi di riscontro esterni.
La fondatezza del primo motivo del ricorso di NOME COGNOME assorbe gli altri tre motivi del suo ricorso; parimenti, l’accoglimento del primo motivo del ricorso di NOME COGNOME assorbe il quarto, quinto, sesto e nono motivo, relativi ai reati fine di cui ai capi 4), 6), 7), 8), 10), 11), 12) e al trattamento sanzionatorio.
Residua l’esame del secondo, terzo, settimo e ottavo motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Va rilevata la fondatezza del secondo motivo, relativo alla dedotta inammissibilità dell’atto di appello del Pubblico ministero.
Riguardo al reato di cui al capo 2), il Pubblico ministero, nel proporre appello avverso la pronuncia assolutoria di primo grado, ha operato un mero rinvio all’ordinanza cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari, senza in alcun modo confrontarsi con le ragioni poste a base dell’assoluzione disposta dal Giudice di primo grado, consistite nella rilevata carenza di qualsiasi riscontro a carico di NOME COGNOME rispetto alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME.
Del pari, l’assenza di specificità dell’atto di appello emerge anche dalla generica affermazione secondo cui le ragioni del coinvolgimento di NOME nel delitto di cui al capo 2) erano preesistenti rispetto alle dichiarazioni rese da COGNOME. Di tali preesistenti ragioni, però, non è stata fornita indicazione.
Ne discende che l’appello proposto difettava della specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto fondanti il dissenso, così che non pu dirsi realizzata la funzione tipica dell’impugnazione, che è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce (Sez. U, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 – 01).
L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, settimo e ottavo motivo del ricorso di NOME e impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio anche in ordine all’affermazione della responsabilità di NOME per il reato di cui al capo 2) dell’imputazione.
NOME COGNOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90 (capo 14), tramite l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
12.1. Con il primo motivo ha censurato la mancata rinnovazione dibattimentale mediante l’acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità NOME COGNOME avanti al Tribunale di Udine nel procedimento R.G.N. 1589/21 a carico di NOME COGNOME e altri, ossia gli originari coimputati che hanno optato per il giudizio ordinario. In tale sede COGNOME, sentito ex art. 210 cod. proc. pen., ha dichiarato che il fornitore dello stupefacente, ceduto a NOME (capo 14), non era NOME COGNOME. La Corte di appello ha disatteso la richiesta, avendo affermato che, in ragione del rito abbreviato, la rinnovazione poteva essere disposta solo ex officio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. nei limiti dell’assoluta necessità ai fini del decidere, no ravvisata nel caso di specie. La richiesta, però, era stata presentata anche ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., in quanto relativa a un mezzo istruttorio del 7 marzo 2022, successivo alla sentenza di primo grado, pronunciata il 20 dicembre 2021. Il perimetro valutativo entro il quale muoversi, pertanto, non era
più quello dell’assoluta necessità ai fini del decidere, ma quello dell’ammissibilità, rilevanza e non superfluità ai sensi dell’art. 495 cod. proc. pen., come affermato anche dalla Corte di legittimità (Rv. 227022; Rv. 229452). Le dichiarazioni di COGNOME erano decisive, affrontando lo specifico tema della provenienza della cocaina di cui al capo 14) e risultando determinanti per la valutazione della posizione del ricorrente, ritenuto in tesi accusatoria il fornitore della sostanza, sua volta ceduta da NOME e dalla moglie ai coimputati NOME e COGNOME.
12.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto superflua una nuova audizione di COGNOME, in quanto lo stesso, oltre ai diversi verbali di dichiarazioni in atti, era stato sentito in sed giudizio abbreviato all’udienza del 21 maggio 2021 sui punti indicati. COGNOME, però, non era stato sentito all’udienza del 21 maggio 2021, ma si era limitato a rendere interrogatorio nel giudizio abbreviato, senza che fosse stato consentito l’esame da parte dei difensori degli imputati.
12.3. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione in relazione all’individuazione del ricorrente come il fornitore della cocaina di cui al capo 14, con particolare riferimento ai fatti contestati anteriormente al 9 febbraio 2018. La Corte territoriale ha ritenuto che i dialoghi intercettati nella vettura in us NOME COGNOME ed NOME COGNOME comprovassero che essi avevano un debito nei confronti del ricorrente per il pagamento di forniture di cocaina. La menzionata Corte, pur riconoscendo la sussistenza di ragioni di credito del ricorrente nei confronti di COGNOME, diverse dalla ritenuta fornitura di stupefacente, non ha spiegato perché anche le conversazioni intercettate nella vettura anzidetta non fossero riconducibili a queste ultime ragioni di credito. Nell’apprezzare l’effettiva valenza indiziaria delle conversazioni intercettate, si doveva tener conto del fatto che NOME COGNOME, nel corso dell’interrogatorio reso in sede di giudizio abbreviato il 14 maggio 2021, aveva negato che il fornitore dello stupefacente di cui al capo 14 fosse l’odierno ricorrente. Inoltre, la Corte territoriale non ha dato risposta alla censura sollevata nei motivi di appello relativa alla responsabilità del ricorrente per la totalità delle cessioni contestate. Secondo il ricorrente, l considerazioni espresse dalla Corte di appello circa l’inequivocabilità degli indizi ricavabili dalle conversazioni progr. 688 del 7 febbraio 2018 e 754 dell’8 febbraio 2018 potevano essere riferite unicamente alle cessioni verificatesi 1’8 e il 9 febbraio 2018 a NOME, in quanto specifico oggetto dei dialoghi intercettati. Per quanto riguarda gli altri episodi, non vi sarebbero elementi di riscontro.
12.4. Con il quarto motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del numero degli acquirenti di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90. Dal capo di imputazione n. 14 emerge
che il ricorrente aveva ceduto non modici quantitativi di droga alla sorella e al cognato. Nulla si dice in sentenza in ordine alla specifica censura, contenuta nei motivi di appello, relativa alla insussistenza dei requisiti di cui all’art. 110 cod. p per le ulteriori cessioni della filiera. La posizione dei ricorrente, ricostruita d medesima Corte d’appello, è quella del fornitore che deve essere saldato, ma che . , mantiene una posizione di sostanziale alterità rispetto alle ulteriori cessioni realizzate a valle dagli acquirenti.
13. Il ricorso va accolto.
13.1. Il primo motivo è fondato.
Il ricorrente ha dedotto che la richiesta di rinnovazione dibattimentale era stata formulata ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, il perimetro valutativo non doveva essere quello dell’assoluta necessità della prova ai fini del decidere, dovendosi solo considerare se non fosse vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante, pur se il giudizio di primo grado era stato celebrato con il rito abbreviato.
In linea generale, occorre premettere che con la riforma del 1999, nell’innovare radicalmente l’istituto disciplinato dagli artt. 438 e seguenti cod proc. pen., il legislatore ha previsto la possibilità di ampliare la piattaform probatoria a disposizione del decidente sia su richiesta condizionata dell’imputato ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. sia su iniziativa officiosa del giudice ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., esercitabile tanto nella forma “ordinaria” di abbreviato, quanto nella forma condizionata. In tale contesto normativo, che ha visto trasformare il rito da “giudizio allo stato degli atti” in un “giudizio a p contratta”, non possono ritenersi sussistenti preclusioni di natura strutturale o sistematica alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale anche del giudizio abbreviato di appello.
L’applicabilità del disposto dell’art. 603 cod. proc. pen. anche nel giudizio abbreviato di appello risulta, d’altra parte, confermata dall’espresso richiamo dell’art. 443, comma 4, all’art. 599 cod. proc. pen., norma che, al comma 3, si riferisce espressamente alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva evidenziato che la prova era sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado e aveva offerto al Giudice elementi per valutare l’effettiva sopravvenienza della prova (Sez. 3, n. 37917 del 27/06/2012, G., Rv. 253578 – 01).
La Corte di appello avrebbe dovuto effettuare la valutazione ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., che fissa come limite alla rinnovazione le ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue o irrilevanti, ossia prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum (Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, COGNOME e altro, Rv. 248437 – 01).
Va aggiunto che, ove pure la richiesta di integrazione istruttoria, formulata dal ricorrente, fosse da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., si sarebbe dovuto comunque considerare che la prova richiesta era sopravvenuta.
Al riguardo, questa Corte ha affermato che «nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all’esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della “novità” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave “prospettica” sopra indicata» (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 – 02).
Alla luce di quanto precede va rilevato, quindi, che la Corte territoriale ha omesso ogni riferimento alla novità del dato probatorio, pur in presenza di una dichiarazione resa da NOME COGNOME, nell’ambito del rito ordinario, in epoca successiva anche rispetto a quella rilasciata nel giudizio abbreviato e posta a fondamento dell’accertamento della responsabilità dell’imputato.
Ne consegue che, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.
NOME COGNOME, condannata per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 12), tramite l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
14.1. Con il primo motivo ha censurato violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso della ricorrente nei contestati delitti. Entrambi i Giudici del merito hanno posto a sostegno dell’affermazione della responsabilità dell’imputata fatti che si riferiscon evidentemente al reato descritto al capo 1), per il quale l’imputata è stata assolta, ma non hanno individuato un contributo nella detenzione di sostanza stupefacente.
14.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell’imputata, richiamandosi in maniera apodittica all’informativa finale e al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. In tal modo non avrebbe dato neanche risposta alle censure sollevate nel gravame sul punto. La motivazione è illogica, poiché, dapprima, si è affermato che l’imputata è responsabile dei reati ascritti per non aver impedito che nell’abitazione il marito detenesse lo stupefacente, mentre, poi, non sussistendo alcuna posizione di
garanzia in capo all’imputata, si è richiamata la condotta di spostamento ed occultamento della droga – da parte di quest’ultima, salvo poi, per giustificare la sussistenza, per lo meno, di un concorso morale, affermare che dello scarico e del carico se ne occupava esclusivamente NOME, ma l’imputata garantiva un supporto morale ai suoi viaggi. I fotogrammi in atti, però, ritraggono esclusivamente NOME intento ad eseguire operazioni di carico e scarico.
14.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, atteso che non si comprende a quale capo di imputazione si riferiscano le condotte individuate in sentenza, che oggettivamente e soggettivamente non rileverebbero ai fini della detenzione, ma, al più, in relazione al capo 1).
14.4. Con il quarto motivo (graficamente indicato in ricorso come quinto) ha censurato violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., pur avendo la Corte territoriale affermato che il ruolo dell’imputata era subalterno al marito, che si era sempre determinato autonomamente nella commissione dei reati, provvedendo di persona ad eseguire l’illecita attività.
15. Il ricorso va accolto.
I motivi, concernenti l’affermazione della responsabilità dell’imputata per i reati ascrittile, sono fondati.
Va premesso che, secondo il pacifico insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., non deve essere confusa con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà, dovendo il giudice motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione al reato e precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste i essere dagli altri concorrenti (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME ed altro, Rv. 226101 – 01; Sez. 6, n. 1869 del 01/07/2025, dep. 2026, COGNOME, Rv. 289272 01).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata non si è attenuta alle coordinate esegetiche indicate dalle Sezioni Unite, non potendosi desumere da essa l’individuazione di uno specifico contributo dell’imputata nella commissione dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti.
La Corte di appello ha richiamato alcune conversazioni intercettate, ma da esse emerge che, con ragionevole probabilità, NOME COGNOME fosse consapevole delle attività illecite poste in essere dal marito. Questa consapevolezza, tuttavia, non può essere interpretata come prova di una partecipazione attiva o di una collaborazione concreta nei reati contestati. In effetti, nessuna delle intercettazioni fornisce elementi precisi e determinati che
possano attribuire alla COGNOME un ruolo specifico riconducibile alla cosiddetta “fattiva collaborazione”.
Né tale lacuna può essere colmata facendo ricorso alla sentenza di primo grado, che si distingue per la caratterizzazione ancora più sintetica delle considerazioni relative al ruolo assunto dalla donna, lasciando il quadro probatorio sul concorso dell’imputata nei reati contestati sostanzialmente indefinito.
In difetto di motivazione adeguata in ordine alla definizione di un concreto contributo offerto dalla ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.
16. L’ultimo motivo del ricorso di NOME COGNOME è assorbito.
17. NOME COGNOME, condannata per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90 (capo 14), tramite l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di una motivazione rafforzata, necessaria per ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado. Il Giudice dell’udienza preliminare aveva ritenuto che, a prescindere dalla conoscenza da parte dell’imputata dell’attività delittuosa del marito, non emergessero sufficienti elementi circa un suo contributo materiale, efficiente per la realizzazione della fattispecie punibile a titolo di responsabilità concorsuale. In particolare, il Giudi di primo grado aveva affermato che, a fronte di elementi indiziari costituiti dalle intercettazioni del 26 gennaio 2018 e del 7 gennaio 2018, da cui emergevano dei contatti con NOME COGNOME per concordare un incontro, vi fossero, però, ulteriori elementi indiziari di segno opposto. A tale incontro, infatti, l’imputata non si era presentata e in quell’occasione non venne perfezionata alcuna cessione di stupefacente. Nei successivi contatti tra i fornitori COGNOME, COGNOME e il marito dell’imputata non era mai comparsa l’imputata. Nelle intercettazioni ambientali sul veicolo in uso ai cedenti non vi era alcun riferimento all’imputata, essendo individuato unicamente COGNOME come interlocutore e debitore negli acquisti di stupefacente. NOME COGNOME aveva chiamato in correità NOME COGNOME ed NOME COGNOME, senza mai far menzione dell’imputata. Anche NOME COGNOME, nel suo interrogatorio, non aveva chiamato in causa l’imputata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di appello ha fondato il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputata, avendo sostenuto che il ragionamento probatorio del Giudice dell’udienza preliminare era fondato su una lettura parcellizzata e non aveva valorizzato le conversazioni da cui emergeva che NOME COGNOME aveva sollecitato l’imputata al pagamento dei debiti pregressi.
In tal modo, però, secondo la ricorrente, la Corte di appello non ha affrontato l’argomento dirimente secondo cui dal compendio delle intercettazioni emergeva che la consegna di cocaina, avvenuta il 9 febbraio 2018, era stata programmata
da NOME in occasione di incontri avvenuti con NOME e NOME, a cui COGNOME non aveva partecipato in alcun modo. Avrebbe trascurato, inoltre, che NOME COGNOME si era rivolta all’imputata per il pagamento del proprio credito, perché NOME non rispondeva più.
Secondo la ricorrente, gli elementi acquisiti potevano dimostrare che l’imputata fosse a conoscenza dei traffici del marito, ma non erano idonei a dimostrarne un coinvolgimento diretto, materiale o morale.
18. Il ricorso va accolto.
Costituisce orientamento ormai consolidato quello secondo cui, quando il giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza, deve spiegare “in modo rafforzato” perché ritiene di ribaltarla (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679).
Si è precisato che per “motivazione rinforzata” si intende un apparato giustificativo che ha una “forza persuasiva superiore”, che è in grado, cioè, di conferire alla “nuova” decisione la maggior solidità possibile. Il giudice di appello deve costruire, quindi, un impianto argomentativo più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell’accertamento penale.
A tali criteri ermeneutici non si è conformata la Corte di appello nel caso in disamina.
Il Giudice di primo grado aveva affermato che, a fronte di elementi indiziari costituiti dalle intercettazioni del 26 gennaio 2018 e del 7 gennaio 2018, da cui emergevano dei contatti con NOME COGNOME per concordare un incontro, vi fossero, però, ulteriori elementi indiziari di segno opposto. A tale incontro, infatt l’imputata non si era presentata e in quella occasione non è stata perfezionata alcuna cessione di stupefacente. Nei successivi contatti tra i fornitori COGNOME e COGNOME e il marito dell’imputata non era mai comparsa l’imputata. Nelle intercettazioni ambientali sul veicolo in uso ai cedenti non vi era alcun riferimento all’imputata, essendo individuato unicamente COGNOME come interlocutore e debitore negli acquisti di stupefacente. NOME COGNOME aveva chiamato in correità NOME COGNOME ed NOME COGNOME, senza mai far menzione dell’imputata.
Anche NOME COGNOME, nel suo interrogatorio, non aveva chiamato in causa l’imputata.
A fronte di tale iter argomentativo, la Corte di appello ha valorizzato le conversazioni richiamate dal Giudice di primo grado come elementi positivi, ma non si è confrontata con gli elementi di segno contrario indicati dal medesimo Giudice.
7
Pur in presenza di una pronuncia di primo grado, che recava una precisa argomentazione sulle ragioni della ritenuta estraneità della ricorrente in relazione al contestato delitto, la Corte di appello non ha compiutamente indicato le ragioni per cui una determinata prova assumesse una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal Giudice di primo grado e non ha dato conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore”, che caratterizza la cosiddetta “motivazione rafforzata”.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.
19. NOME COGNOME, condannato per i reati di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 (capo 1) e all’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capi 2 e 4), tramite l’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
19.1. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge e contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla decisione di condanna per il delitto di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, assunta in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero. La Corte di appello, nell’affermare la penale responsabilità dell’imputato, ha richiamato di fatto il medesimo panorama probatorio, già menzionato dal Giudice dell’udienza preliminare, per giungere ad una conclusione diametralmente opposta, e avrebbe travisato una prova ritenuta decisiva, avendo affermato che l’imputato aveva acconsentito alla trasformazione della propria Peugeot 308 per il trasporto di droga; circostanza smentita per tabulas dalle dichiarazioni rese da COGNOME, che non aveva affatto affermato ciò. A fondamento della responsabilità dell’imputato, la Corte territoriale avrebbe poi valorizzato il fatto di aver accompagnato una volta COGNOME e una volta NOME a Rotterdam e di essere a conoscenza della presenza di correi in Olanda: si tratterebbe, però, di due condotte occasionali. Né è stato provato alcun contatto tra l’imputato e i correi olandesi, di cui non conosceva nemmeno i nomi. Di contro, sarebbero pacifici i riscontri delle dichiarazioni rese da COGNOME, COGNOME e COGNOME, richiamate dal Giudice dell’udienza preliminare e dalla Corte di appello, per le quali quest’ultimo era in contatto esclusivamente con il suocero NOME, che provvedeva a pagarlo per i RAGIONE_SOCIALE da effettuare in Italia alle cellule di cui ai capi 2) e 4). aveva neanche la consapevolezza dell’esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti e la volontà di aderire a tale programma.
19.2. Con il secondo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza
attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90, avendo la Corte di appello riconosciuto che le dichiarazioni dell’imputato avevano consentito di riscontrare quelle di COGNOME e COGNOME e, quindi, avevano contribuito allo sviluppo delle indagini e allo smantellamento dell’RAGIONE_SOCIALE.
20. Il ricorso va accolto.
20.1. Il primo motivo è fondato.
Come già detto in relazione al ricorso proposto da NOME COGNOME, le Sezioni unite di questa Corte hanno evidenziato che il giudice d’appello, che riformi la sentenza assolutoria di primo grado, è tenuto ad adottare una motivazione che si sovrapponga a quella della pronuncia riformata, confutandone specificamente e logicamente gli argomenti rilevanti, e abbia una forza persuasiva superiore a quella della pronuncia assolutoria (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480 – 01; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679 – 01).
Assolvere l’obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un’analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti – a livello logico e probatorio – la nuova decisione assunta.
Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez. U, n. 33748 de 12/07/2005, COGNOME, cit.) per poi procedere a formare una nuova struttura motivazionale che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME cit.).
Questa Corte ha anche precisato che l’obbligo della motivazione rinforzata per la riforma del giudizio assolutorio va commisurato al percorso giustificativo della sentenza (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S., in nnotiv.). Difatti, è evidente che, se la sentenza di primo grado è generica, il confronto con essa da parte del giudice dell’appello richiede uno sforzo motivazionale meno pregnante
rispetto a quello necessario nella diversa ipotesi di una pronuncia fondata su un iter argomentativo articolato.
Nel caso in esame, il Giudice di primo grado aveva affermato che dall’interrogatorio di COGNOME e dalle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME emerge che l’imputato ha collaborato con COGNOME, suo suocero, nella commissione dei reati c.d. fine, ma senza essere coinvolto e far parte del sodalizio criminoso, in cui, invece, era a pieno titolo inserito quest’ultimo.
La Corte di appello ha affermato che la motivazione del Giudice di primo grado era assertiva e ha sottolineato che il ruolo svolto stabilmente da NOME e il suo inserimento nell’organizzazione potevano ricavarsi anche da alcune conversazioni tra NOME e la moglie, laddove il primo aveva citato il periodo precedente quando erano in tre, mentre dopo era da solo a fare le consegne in Italia. NOME COGNOME, nel parlare del compenso ricevuto dal marito, aveva fatto un confronto al guadagno del periodo precedente iche comprendeva anche la remunerazione per NOMENOME Ha poi valorizzato alcune conversazioni tra NOME e NOME, intercorse dopo che il primo aveva ricevuto la proposta di prendere il posto di NOME, dalle quali emergeva che NOME era perfettamente a conoscenza di tutti gli accadimenti e della presenza dei correi in Olanda.
Così argomentando, tuttavia, il Collegio di secondo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati.
La Corte di appello, infatti, si è confrontata con la sentenza di primo grado e ne ha evidenziato le criticità, avendola definita generica, in quanto priva dell’esposizione degli elementi valutativi che giustificassero la decisione.
A tale critica, però, non è seguita una completa e convincente motivazione che desse ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
La lettura della sentenza di secondo grado evidenzia che la stessa si riduce all’esposizione del contenuto delle fonti di prova, in particolare di alcune conversazioni intercettate, seguita dalla conclusione, meramente assertiva, per la quale da tali risultanze emergeva la prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio.
In altri termini, la Corte distrettuale non ha illustrato le ragioni per cui da evidenziati elementi si potesse desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, non già che il ricorrente aiutasse il suocero, ma che avesse fornito un consapevole e proficuo contributo al sodalizio dedito al narcotraffico.
La genericità della conclusione cui è pervenuto il Collegio di secondo grado fa sì che il giudizio affermativo della responsabilità dell’imputato non è stato realmente argomentato e giustificato.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento delle censure in ordine all’affermazione della responsabilità del ricorrente.
NOME COGNOME, condannato per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90 (capi 6, 7 e 12); tramite l’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo difetto di motivazione in relazione al motivo di appello, con il quale era stata eccepita l’insussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90. Nelle cessioni contestate, NOME aveva svolto il ruolo di corriere/cedente e COGNOME quello di cessionario, incaricato dell smercio su strada dello stupefacente ricevuto. In occasione delle quattro consegne di sostanza stupefacente da NOME a Sinjar, la condotta tipica prevista dalla norma era stata posta in essere da non più di due soggetti, i quali avevano svolto il medesimo ruolo, così che l’aggravante doveva essere esclusa in ossequio ai criteri ermeneutici dettati dal Giudice di legittimità.
23. Il ricorso va accolto.
Effettivamente, nonostante lo specifico motivo di appello, non vi è motivazione sulla richiesta di eliminazione dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. contestata in relazione ai reati di cui ai capi 6), 7) e 12).
Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.
23.1. Visto l’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità del predetto in relazione ai reati di cui ai capi 6), 7) e 12).
NOME COGNOME, condannato per i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 1), all’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capi 2, 14, 15), all’art. 73, comm 1, d.P.R. cit. (capo 16), all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. (capo 16-bis) e agli artt. 4 e 7 L. n. 895/1967 (capo 3), tramite il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello accolto il motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla equivalenza fra le attenuanti e le aggravanti contestate, fra cui la recidiva. Secondo il ricorrente, non sarebbe stato considerato che i suoi precedenti penali sono risalenti nel tempo (essendo stati commessi, la truffa, nel 2010 e, i due episodi di bancarotta, nel 2006) e che il contributo, offerto dalla sua collaborazione, era stato importante.
25. Il ricorso è inammissibile.
Le censure, concernenti la determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, non sono consentite.
Poiché secondo il diritto vivente «le statuizioni relative al giudizio comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01), non è possibile in questa sede rimettere in discussione l’apprezzamento compiuto al riguardo dai Giudici di merito, i quali hanno congruamente e logicamente giustificato la decisione impugnata, avendo rilevato che, nonostante l’importanza della collaborazione fornita da NOME COGNOME, doveva «considerarsi che egli non aveva dimostrato un’effettiva volontà di modificare le sue abituali modalità di vita, così da considerare superata la sua pericolosità sociale. COGNOME, da un lato, non aveva inteso rendere dichiarazioni complete sulla posizione del cognato NOME COGNOME e, dall’altro, aveva proseguito nella commissione dei medesimi reati per i quali aveva fornito la collaborazione, dimostrando spregiudicatezza e una preoccupante inclinazione a delinquere».
In tale contesto, secondo la Corte distrettuale, «è condivisibile la valutazione effettuata dal Giudice di primo grado in ordine all’equivalenza delle circostanze, anche considerando che le attenuanti generiche hanno avuto modestissimo valore, in ragione della notevole gravità dei fatti accertati. In quest’ultimo senso non può non evidenziarsi che COGNOME non ha esitato a raggiungere un accordo stabile con un gruppo criminale di notevole spessore anche trasportando un’arma dall’Italia all’Olanda».
Va aggiunto, quanto alla determinazione della pena, che la graduazione di essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Risulta, quindi, non consentita la doglianza, quale quella del ricorrente, che miri a una nuova valutazione della sua congruità love la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142 – 01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851 – 01), come si riscontra nel caso di specie.
La Corte territoriale, infatti, condividendo anche le valutazioni del Giudice di primo grado sul punto, ha rimarcato che la pena base era stata determinata nel minimo e gli aumenti a titolo di continuazione, peraltro molto contenuti, avevano
/7
tenuto conto della gravità dei reati, in ragione della quantità e della qualità dell stupefacente ceduto /nonché della spregiudicatezza dimostrata nel trasporto anche di un’arma dall’Italia all’Olanda.
26. NOME COGNOME, condannato per i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 1), all’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 1 agli artt. 4 e 7 L n. 895/1976 (capo 13), tramite i difensori di fiducia AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione in relazione alla misura della riduzione della pena effettuata per le attenuanti di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90 e all’art. 62-bis cod. pen. Sarebbe illogico affermare la decisività delle dichiarazioni del ricorrente per fondare la responsabilità dei correi e, poi, sminuirne la pregnanza, non concedendo il massimo della riduzione.
27. Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale ha affermato che non erano state effettuate le diminuzioni di pena in misura massima, in quanto l’imputato aveva operato per un po’ di tempo con l’RAGIONE_SOCIALE e aveva prestato la sua collaborazione solo dopo l’esecuzione della misura cautelare, commettendo, peraltro, anche reati in via autonoma e dimostrando pervicacia nel delinquere. La Corte distrettuale ha aggiunto che il successivo peggioramento delle condizioni di salute dell’imputato non era valorizzabile ulteriormente rispetto alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Così argomentando, il Collegio del merito ha adeguatamente e correttamente dato risposta alle censure sollevate dal ricorrente, dovendosi ricordare che, secondo il consolidato di questa Corte, l’obbligo di motivazione in ordine alla misura della riduzione della pena, per effetto dell’applicazione di un’attenuante, è adempiuto attraverso l’adozione in sentenza di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 – 01).
A fronte della motivazione della sentenza impugnata, esente da vizi censurabili in questa sede, le censure del ricorrente sono protese a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito della decisione.
28. NOME COGNOME, condannato per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990 (capi 6 e 7), tramite l’AVV_NOTAIO, suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, avendo la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado, senza effettuare una autonoma disamina delle censure difensive e considerare elementi di rilievo, deponenti per una diversa qualificazione giuridica dei fatti e per un corretto
trattamento sanzionatorio. Inoltre, la pena non è stata contenuta nel minimo edittale, senza addurre alcuna motivazione.
29. Il ricorso è inammissibile.
Come già osservato (cfr. sentenza COGNOME citata), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento a cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con l argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Nel caso in esame, il ricorrente ha sollevato censure del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia di appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle doglianze.
30. NOME COGNOME, condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990 (capo 8), tramite l’AVV_NOTAIO, suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto le attenuanti generiche prevalenti rispetto all’aggravante contestata. La Corte di appello ha richiamato elementi indiziari in ordine alla presunta appartenenza dell’imputato al sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, per la quale, però, eg è stato assolto, e non ha considerato i dati evidenziati dalla difesa, quali i coinvolgimento dell’imputato in un unico episodio, peraltro risalente a 5 anni orsono, il radicamento nel territorio italiano, dove vive da anni con il suo nucleo familiare e svolge regolare attività lavorativa. Né la menzionata Corte ha spiegato perché ha dato prevalenza a un datato precedente penale dell’imputato rispetto al complessivo comportamento posteriore ai fatti oggetto di esame.
31. Il ricorso è inammissibile.
Il trattamento sanzionatorio – comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito, che, in base all’art. 13 cod. pen., deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere.
In sede di legittimità, invece, è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell’uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logi giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata sfugge a ogni rilievo consentito in questa sede, essendosi adeguatamente sottolineato, per motivare il diniego della
richiesta formulata, che non si ravvisavano ragioni concrete per modificare il bilanciamento effettuato dal Giudice dell’udienza preliminare, soprattutto in ragione del precedente, riportato dall’imputato per lo stesso reato, e dell’inserimento del medesimo in un circuito criminale internazionale.
Di contro, le censure del ricorrente mirano ad ottenere una nuova valutazione del merito della decisione, che non può essere svolta in sede di legittimità.
NOME, condannato per i reati di cui all’art. 73, comma 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990 (capi 6 e 7), tramite l’AVV_NOTAIO, suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
32.1. Con il primo motivo ha denunciato vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di rivalutare il compendio accusatorio alla luce delle doglianze della difesa, che avrebbero potuto far perdere i caratteri di gravità, precisione e concordanza agli elementi a carico dell’imputato.
32.2. Con il secondo motivo ha lamentato vizi della motivazione, per non avere la Corte d’appello argomentato in ordine alla mancata concessione in regime di prevalenza delle attenuanti generiche.
32.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge con riguardo alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, anche in considerazione dell’incertezza sulle effettive quantità e sul relativo principio attivo, come affermato nella sentenza impugnata con riguardo all’insussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. cit.
Il ricorso è inammissibile.
33.1. Il primo motivo è del tutto generico, non avendo il ricorrente neppure indicato quali doglianze aveva sollevato in appello e la loro decisività rispetto agli elementi valorizzati da entrambi i Giudici del merito.
Come imposto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorrente non può limitarsi a lamentare l’omessa motivazione in ordine a censure sollevate, ma deve indicare, con la necessaria specificità, il contenuto delle stesse e in qual modo l’omessa considerazione delle argomentazioni svolte abbia inficiato la complessiva tenuta dell’iter argomentativo seguito dal provvedimento impugnato
33.2. Il secondo motivo non è consentito.
Questa Corte è ferma nel ritenere che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).
Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha ravvisato elementi positivamente valutabili per ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulla grave circostanza di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/90, «in quanto, nel caso di specie, la stessa implica collegamenti con un ambiente criminale di certo spessore ed è indicativa di una consistente pericolosità sociale».
A fronte di siffatta motivazione le censure del ricorrente sono tese ad ottenere una nuova e non consentita rivalutazione della congruità della pena.
33.3. Il terzo motivo è privo di specificità.
Per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametr richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici, previsti dalla legge, risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 247911 – 01; Sez. U, n.17 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216668 – 01). Anche la più recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076 – 01) ha fatto applicazione di tali principi, avendo affermato che la diversità di sostanze stupefacenti, oggetto della condotta, non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici, previsti dalla disposizione.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche va rilevato che la Corte territoriale, nell’escludere l’ipotesi tenue del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ha valorizzato i quantitativi di droga acquistati e l’inserimento dell’imputato in un circuito di traffici internazionali. In particolare, la menziona Corte ha rilevato che «non sussistono i presupposti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, poiché, seppur non sia stata accertata con precisione la quantità dello stupefacente consegnato da NOME COGNOME a NOME e NOME, è certo che fosse droga rientrante nella tabella I e che COGNOME aveva ritirato dagli imputati la somma di C 37.000 il 29 maggio 2018 e di C 34.000 il 16 giugno 2018. Si tratta di cifre indicative di un acquisto rilevante, soprattutto se si considera ch sono state date a due settimane di distanza, e di cessioni non certamente minimali. I due imputati avevano un giro d’affari consistente ed erano inseriti in un circuito internazionale di traffici di stupefacenti, che, al di là della partecipazio all’RAGIONE_SOCIALE, si connota di una professionalità e un’abitualità incompatibile con la fattispecie di reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90».
In tal modo il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei criter interpretativi enunciati da questa Corte sul tema /mentre il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con le argomentazioni della pronuncia impugnata.
34. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME consegue la condanna di ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
A) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME; B) annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo 2) ed annulla altresì la medesima sentenza nei suoi confronti relativamente ai reati di cui ai capi 1), 4), 6), 7), 8), 10), 11) 12), rinviando per nuovo giudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste; C) annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste; D) annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Visto l’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità del predetto in relazione ai reati di cui ai capi 6), 7) e 12); E) dichiara inammissibili i ricorsi COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/02/2026.
Il Consigliere estensore
NOMECOGNOME
>
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
24
MAR 2026
FUN
Z1C’s
,
IL
tt.ssa
G I UD 1 ZI ARI
pina NOME
Il Presidente
NOME COGNOME, NOME
l
(