Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40432 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40432 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME COGNOME, nato a Milano il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA;
NOME, nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa il 25/01/2023 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso, chiedendo di rigettare il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALE parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese d
grado, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore
dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE; udito l’AVV_NOTAIO, difensore degli imputati, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per rispondere del deli di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dell’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra, commesso presso il RAGIONE_SOCIALE in Saint Christophe (AO) tra il 2013 ed il 2019 (capo 1), e di plurimi delitti esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione di medico odontoiatra, commessi in Saint Christophe (AO) tra il 2013 ed il 2019, (capo 2).
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza emessa in data del 11 giugno 2021, all’esito del giudizio abbreviato, ha assolto g imputati perché il fatto non sussiste.
Con la decisione impugnata, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado appellato dal Pubblico Ministero, ha condannato gli imputati per i soli delitti di cui al capo 2)
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore degli imputati, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, proponendo quattro motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione, in quanto la Corte appello non avrebbe rispettato il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio sancito dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Rileva il difensore che la Corte di appello illegittimamente avrebbe rilevato, alle pagg. 17 e 18 RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, come «i singoli episodi rappresentati al capo 2) abbiano una valenza meramente descrittiva RAGIONE_SOCIALE serie di condotte che, nella vicenda in esame, in concreto, hanno determinato l’integrazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie in termini di abitualità e quindi, in parte qua, non appare necessario procedere ad una pronuncia assolutoria né alla declaratoria di assorbimento di alcuni episodi per la relativa storica nnedesinnezza (cfr. lettera f – m, F- n, H)».
La Corte di appello, dunque, avrebbe illegittimamente omesso di accertare i singoli episodi delittuosi contestati nell’imputazione per argomentare di un indefinita e astratta abitualità delle condotte stesse.
Tale assunto, tuttavia, avrebbe comportato una lesione del diritto di difes e, comunque, la Corte di appello non si sarebbe confrontata analiticamente con le prove a discarico addotte dagli imputati.
Gli imputati, peraltro, sarebbero stati condannati per la condotta contestat alla lettera r) del capo 2 (e, segnatamente, per lo spostamento di un apparecchi odontoiatrico nell’arcata superiore di NOME COGNOME nel 2014), per il quale er stati già assolti dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 23 marzo 2017.
4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione e la violazione dell’art comma 1, e 546, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non sarebbe confrontata con le dichiarazioni di NOME COGNOME, assistente alla poltro dal 2014 al 2017 presso il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE dott.ssa NOME COGNOME, odontoiatra del RAGIONE_SOCIALE dal 2015 al 2020, e del dott. NOME COGNOME, odontoiatra del centro dal 2015 al 2018.
Tali dichiarazioni erano, invece, state utilizzate dal Giudice per l’udienz preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ritenere non comprovata la responsabilità degli imputati.
La Corte di appello aveva, dunque, pronunciato sentenza di condanna senza considerare le prove contrarie decisive raggiunte nel corso del giudizio.
4.3. Con il terzo motivo il difensore eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione RAGIONE_SOCIALE disciplina che regola la compet dell’igienista dentale (D.M. 15 marzo 1999, n. 137 e D.M. 14 settembre 1994, n. 669) e l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione nella parte in cui ha omesso qualsiasi verif in ordine alle attività consentite al COGNOME in qualità di igienista dentale.
La Corte di appello avrebbe, inoltre, assimilato le posizioni degli imputat NOME COGNOMECOGNOME igienista dentale, e NOME COGNOME, odontotecnico, negando ad entrambi la possibilità di svolgere una «visita parodontale», che non è vietat all’igienista.
4.4. Con il quarto motivo il difensore censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e, comunque, l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivaz nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente il concorso nel r del dottCOGNOME.
Rileva il difensore che la Corte di appello aveva affermato che l’COGNOME avrebbe agevolato i coimputati, timbrando e sottoscrivendo le ricevute rilasciate ai pazienti.
Dall’istruttoria svolta sarebbe, tuttavia, emerso che le fatture non eran rilasciate dall’RAGIONE_SOCIALE ma dal personale amministrativo del RAGIONE_SOCIALE.
Ad avviso del difensore, il dottor COGNOME, peraltro, oltre ad essere diretto
sanitario del centro, aveva svolto la funzione di medico curante per molti pazienti
La prova del concorso dell’COGNOME sarebbe, dunque, del tutto mancante e, comunque, manifestamente illogica nella sua fallacia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e aevono essere accolti nei limiti che di seguito precisano.
Con il secondo motivo, che assume valenza preliminare, il ricorrente deduce l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, in relazione alla mancata osservanza da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Torino del canone RAGIONE_SOCIALE c.d motivazione rafforzata.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il giudice di appello che riform totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portan del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE prima sentenza, dando conto delle ragioni RAGIONE_SOCIALE relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01; conf., ex plurimis: Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638 – 01).
Il principio, recepito dal costante orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito anche più recentemente dalle Sezioni unite, rilevan che l’introduzione nel codice di rito del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio inserito nel comma 1 dell’art. 533 cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE legge 20 febbraio 2006, n. 46, comporta che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenut inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pa o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, quanto occorre una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, COGNOME, Rv. 267489; da Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, COGNOME, Rv. 269787); infatti, «la condanna presuppone la certezza RAGIONE_SOCIALE colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza RAGIONE_SOCIALE colpevolezza» (Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, COGNOME, Rv. 269787).
La rivisitazione in senso peggiorativo da parte del giudice di appello RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione emessa in primo grado deve, dunque, essere sorretta da argomenti tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze RAGIONE_SOCIALE decisione assolutoria (Sez. 6, n. 34487 del 13/06/2012, Gobbi, Rv. 253434 – 01) e la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato, mettendo in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l’integrale riforma (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327 -01).
Il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può, pertanto, limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario ch egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giud considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti RAGIONE_SOCIALE prima sentenza no condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 (dep. 2014), COGNOME, Rv. 258005 – 01).
La c.d. motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma in grado di appello RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste, dunque, nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specific passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanz processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 272082 01; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013 (dep. 2014), COGNOME, Rv. 262261 – 01; Sez. 2, n. 11883 dell’08/11/2012 (dep. 2013), COGNOME, Rv. 254725 – 01).
3.2. La Corte di appello di Torino nella sentenza impugnata, tuttavia, non si è conformata a questo canone di giudizio, in quanto la rivisitazione RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado in ordine alla responsabilità penale degli imputati per i delitt esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione medica contestati al capo 2) non è sorretta d argomenti tali da evidenziare oggettive carenze e insufficienze RAGIONE_SOCIALE decisione assolutoria.
La Corte di appello di Torino, infatti, è pervenuta ad una lettura alternativ degli elementi di prova di accusa, limitandosi a giustapporre il propri convincimento a quello, opposto, espresso dalla sentenza di primo grado, senza
confrontarsi con le ragioni poste dalla sentenza di primo grado a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia di assoluzione degli imputati.
La Corte di appello, ad esempio, non ha considerato le dichiarazioni di NOME COGNOME, assistente alla poltrona dal 2014 al 2017 presso il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE dott.ssa NOME COGNOME, odontoiatra del RAGIONE_SOCIALE dal 2015 al 2020, e del dott. NOME COGNOME, odontoiatra del centro dal 2015 al 2018, ancorché tali dichiarazioni siano state utilizzate dal Giudice l’udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per confutare l’ipotesi di accusa.
La Corte di appello ha, inoltre, omesso di confrontarsi con le prove contrarie emerse nel corso del giudizio e con le censure formulate dalla difesa sul punto e dunque, manca nella motivazione una specifica disamina fondata sull’esposizione di circostanze di fatto o considerazioni logiche utili a superare i dubbi valuta espressi nella pronuncia riformata.
La Corte di appello di Torino, dunque, non essendosi conformata al canone RAGIONE_SOCIALE motivazione rafforzata, non ha dimostrato come il diverso apprezzamento sia l’unico prospettabile al di là di ogni ragionevole dubbio.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina, in ragione del proprio rilievo preliminare, l’assorbimento delle ulteriori censure dedotte d ricorrenti e l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Torino.
Nel procedere alla rinnovazione del giudizio la Corte di appello provvederà anche a motivare in ordine alle censure formulate dalla difesa in ordine all violazione del ne bis in idem, all’assorbimento delle condotte contestate, delineando specificamente le condotte poste in essere da ciascun imputato in relazione alla propria specifica qualifica professionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Torino.