Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32046 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 10 aprile 2024 dal Tribunale di Catania;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla
inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero per carenza di specificità dei motivi dedotti.
1.1 Con il secondo e terzo motivo che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere sposti congiuntamente, deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria in quanto fondato su conversazioni cui non partecipa il ricorrente, su condotte riferibili ad altri coindagati e su una valutazione superficiale delle dichiarazioni de collaboratore di giustizia. Assume il ricorrente che il Tribunale, nel ribaltare l decisione del Giudice per le indagini preliminari non ha assolto all’onere di motivazione rafforzata, ed ha affermato il coinvolgimento del ricorrente nelle attività del clan nel periodo in contestazione in assenza di gravi elementi indiziari a suo carico, non potendosi ritenere tale la conversazione relativa ad NOME COGNOME, unica cui partecipa il ricorrente, dal cui tenore si evince che costui non era a conoscenza dei particolari della vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo non risulta dedotto in appello e, in ogni caso, è formulato in termini aspecifici e meramente essertivi. Il ricorrente, infatti, si è limitato allegare l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello nei confronti del coindagato NOME COGNOME COGNOME. Va, peraltro, evidenziato che in tale provvedimento il Tribunale ha dato atto che l’atto di appello del Pubblico ministero era privo del requisito della specificità nei confronti del COGNOME, ma conteneva specifici rilievi in relazione alle posizioni di COGNOME e, tra gli altri, anche del ricor
Gli altri due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi relativi al giudizio di gravità indiziaria, sono infondati.
Va, innanzitutto, premesso che sull’onere di motivazione rafforzata dell’ordinanza emessa dal tribunale dell’appello cautelare, in caso di ribaltamento della decisione di rigetto della richiesta cautelare, esistono difformi indirizzi nell giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo indirizzo, la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (così, da ultimo, Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La
Rosa, Rv. 283784, in cui, in motivazione, si è precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale).
Altro indirizzo ha, invece, ritenuto che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello “de libertate”, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 04).
3.1 Ad avviso del Collegio, anche volendosi adottare la soluzione più rigorosa, l’ordinanza in esame appare fondata su una motivazione rafforzata, fondata su un confronto critico con le argomentazioni del primo Giudice e sul loro argomentato superamento sulla base di una approfondita analisi alle risultanze investigative (intercettazioni, riprese video, dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME). Ad avviso del Collegio, con siffatto percorso argomentativo, immune da vizi logici e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, in tema di partecipazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso (si veda, da ultimo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889), il Tribunale è riuscito a colmare le lacune dimostrative rilevate dal primo giudice.
Oltre a sottolineare il permanere del ruolo direttivo del sodalizio da parte di NOME COGNOME anche durante il periodo detentivo, il Tribunale, superando la diversa valutazione formulata dal Giudice per le indagini preliminari, ha evidenziato la sussistenza di plurimi elementi indiziari a carico del ricorrente (già condanNOME per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. fino al 2006) collocati nel segmento temporale dell’imputazione (dicembre 2020-maggio 2022) e altamente significativi della permanenza della sua “messa a disposizione” del clan, consistita, fattivamente, nell’assumere il ruolo di incaricato a riscuotere “estorsioni natalizie” e di recuperare i crediti del clan.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tali elementi hanno un contenuto individualizzato e sono stati analizzati alle pagine da 2 a 6 dell’ordinanza. In particolare, il Tribunale ha considerato particolarmente significativi della persistente intraneità di COGNOME: a) il colloquio in carcere 26/8/21 tra NOME COGNOME e la moglie in cui quest’ultima gli riferiva dei “saluti” inviati dal ricorrente, detto “u bassottu”; b) le immagini documentanti il prelievo del medesimo COGNOME in aeroporto, successivamente alla sua scarcerazione
(avvenuta 1’11/9/21), da parte del ricorrente e di COGNOME NOME; c) le tre conversazioni (progr. 6648 del 7/10/21, progr. 14499 del 14/12/2021, progr.20707 del 18/1/22 ) in cui, nella prima, COGNOME inviava il ricorrente a “convincere” un debitore del clan a restituire quanto rivenuto in prestito; nella seconda, il figlio di COGNOME inviava il ricorrente a prendere contatti con il capo d clan COGNOME per risolvere una vicenda che interessava la sorella; nella terza il figlio di NOME COGNOME si lamentava per l’imprudenza commessa dal ricorrente e da altri nel recarsi presso gli Uffici della Squadra Mobile per “salutare” NOME COGNOME, raggiunto, in data 11/1/22, da altra ordinanza custodiale; d) la partecipazione del ricorrente al summit del 14/12/2021 unitamente al capo clan NOME COGNOME (documentata dalle riprese delle telecamere di INDIRIZZO e di INDIRIZZO nonché dalla conversazione intercettata tra NOME COGNOME e la moglie); e) nel riconoscimento del ricorrente quale affiliato e uomo di fiducia di NOME COGNOME da parte del collaboratore di giustizia NOME COGNOME.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 25 giugno 2024