Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 525 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 525 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Gaiarine il DATA_NASCITA
NOME, nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letti i motivi nuovi depositati nell’interesse di NOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori dei ricorrenti: l’AVV_NOTAIO del Foro di Belluno, in difesa COGNOME NOME, e l’AVV_NOTAIO del Foro di Pordenone, in difesa di COGNOME NOME, che, illustrando i motivi di ricorso, hanno insistito per il l accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trieste – confermando il relativo capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone all’esito del giudizio abbreviato – ha ritenuto NOME COGNOME, funzionario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di Pordenone, responsabile del delitto previsto dall’art. 319-quater, primo comma, cod. pen. (capo 4). A seguito di appello proposto dal Pubblico ministero, la Corte di appello di Trieste – riformando la sentenza assolutoria di primo grado – ha invece ritenuto NOME COGNOME responsabile dei delitti previsti dagli artt. 81 secondo comma, e 319 cod. pen. (capo 5), ritenendo altresì la responsabilità di NOME COGNOME, cui si ascrive il ruolo di privato corruttore, in relazione ai del previsti e puniti dagli artt. 81, secondo comma, e 321, in relazione all’art. 319, cod. pen. (capo 6).
1.1. Con riferimento al capo 4), la Corte di appello di Trieste ha ritenuto dimostrato che: NOME COGNOME, nell’ambito di una verifica fiscale condotta nei mesi di giugno e luglio 2018 presso una RAGIONE_SOCIALE di capitali (verifica relativa all’anno di imposta 2015) – avendo rinvenuto elementi suggestivi di irregolarità fiscali (relative al pagamento di straordinari “in nero”), riferibili a successivi anni imposta (l’anno di imposta 2017) – abbia indotto l’amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di capitali (il sig. NOME COGNOME) a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione (a beneficio di una RAGIONE_SOCIALE, di cui il pubblico ufficiale e tesoriere), prospettandogli la possibilità di non formulare rilievi sulle irregolari rilevate. La sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione (per l’importo di 20.000 euro), avvenuta a dicembre 2019 (con una retrodatazione del contratto al luglio 2019), ha comportato l’esborso di una prima rata del corrispettivo pattuito (per l’importo di 5.000 euro, oltre IVA) in data 18 dicembre 2019.
Sennonché – stando alla ricostruzione effettuata dalla Corte di appello di Trieste (conforme alle statpizioni del giudice di primo grado) – la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione sarebbe: da un lato, lo strumento formale utilizzato dal pubblico ufficiale NOME per dissimulare l’elargizione di utilità parte del privato (NOME); dall’altro lato, il frutto non di una libera scelta del priv bensì l’effetto RAGIONE_SOCIALEa pressione morale esercitata sulla persona di NOME COGNOME da parte del pubblico ufficiale (pressione morale che NOME COGNOME avrebbe esercitato sul privato, abusando RAGIONE_SOCIALE sue qualità e dei suoi poteri, ossia prospettandogli la possibilità di non segnalare le irregolarità fiscali rilevate e di n estendere la verifica fiscale alle altre annualità). La scelta di NOME di sottoscrivere contratto di sponsorizzazione (pagando anche alcune tranche del corrispettivo indicato) sarebbe dunque la conseguenza RAGIONE_SOCIALEa pressione morale subita ad opera del pubblico ufficiale.
1.2. Con riferimento ai capi 5) e 6), come anticipato, la Corte di appello di Trieste ha riformato la decisione assolutoria di primo grado, condannando COGNOME e COGNOME per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.
La Corte di appello di Trieste ha ritenuto dimostrato – valorizzando prove dichiarative e documentali e il contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche – che il pubblico ufficiale NOME abbia commesso atti contrari ai doveri di ufficio (capo 5),
quale corrispettivo di utilità a lui date e/o promesse dall’imprenditore COGNOME, cui è attribuito il ruolo di privato corruttore (capo 6).
Nella sentenza impugnata si individuano – come atti contrari ai doveri di ufficio – tre accessi abusivi alle banche dati in uso all’RAGIONE_SOCIALE; dett accessi abusivi, ascrivibili a COGNOME, sarebbero avvenuti nell’interesse del privato e il pubblico ufficiale COGNOMECOGNOME dopo avere tratto dalle banche dati in uso all’ente d appartenenza le informazioni ritenute di interesse, le ha rivelate al privato COGNOMECOGNOME somministrando altresì consigli utili ad orientare le scelte imprenditoriali di quest’ultimo (sentenza di secondo grado, pag. 52-57). Nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Trieste, i tre accessi abusivi di cui si è detto non costituiscono un fenomeno isolato, bensì dimostrano lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali del privato (sentenza di secondo grado, pag. 5758); tale convinzione sarebbe ricavabile dal numero enorme di accessi abusivi a sistema informatico di cui si è reso responsabile NOME nel corso degli anni e il tenore di alcune intercettazioni, da cui si ricaverebbe la consuetudine del pubblico ufficiale a fornire tale genere di informazioni al privato corruttore.
Secondo la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, le utilità date o promesse dal privato COGNOME al pubblico ufficiale NOME – poste in relazione sinallagmatica con il compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto contrario, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘accordo illecito – sono, schematicamente, riconducibili a due tipologie di utilità.
In primo luogo, viene in rilievo la promessa di futura assunzione del pubblico ufficiale NOME, alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE amministrata dall’imprenditore COGNOME: al riguardo, la Corte di appello ha escluso che i riferimenti effettuati da NOME a tale futura assunzione – emergenti dalle intercettazioni telefoniche, e anche oggetto di alcune testimonianze indirette – siano stati meri auspici del pubblico ufficiale, come invece ritenuto dal giudice di primo grado. La sentenza impugnata spiega altresì che un elemento valorizzato in senso assolutorio dal giudice di primo grado – l’assenza di espliciti riferimenti a tale accordo nell conversazioni intercettate tra il privato e il pubblico ufficiale – può trova spiegazione nel fatto che quest’ultimo si recava spesso direttamente presso i locali RAGIONE_SOCIALE‘azienda condotta dal primo (sentenza di secondo grado, pag. 58-64).
In secondo luogo, l’utilità data al pubblico ufficiale dal privato COGNOME è rappresentata dalla fornitura di beni strumentali per la preparazione dei campi da gioco (acquistati direttamente da COGNOME o dalla RAGIONE_SOCIALE da lui amministrate) e assegnati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui il pubblico ufficiale NOME era tesoriere. La consegna di tali beni strumentali sarebbe la controprestazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo e non, invece, una attività di sponsorizzazione, né una erogazione liberale di COGNOME (sentenza di secondo grado, pag. 65-67).
Secondo la Corte di appello di Trieste, tra la promessa di assunzione e la consegna di beni strumentali all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – da un lato – e l’attività
contraria ai doveri di ufficio – dall’altro lato – è individuabile un ne sinallagmatico (sentenza di secondo grado, pag. 67-72).
A tale ultimo riguardo, la Corte di appello ha evidenziato che le elargizioni e le promesse del privato, in sé e per sé considerate, pur potendo – in astratto essere anche compatibili con una relazione amicale (come ritenuto dal primo giudice), non sono comunque incompatibili con l’esistenza di un accordo corruttivo. Ciò premesso, la Corte di appello valorizza alcuni elementi di prova che dimostrerebbero come il pubblico ufficiale COGNOME avesse un esplicito interesse ad acquisire meriti presso il proprio futuro datore di lavoro e valorizza la strett contiguità temporale che lega le promesse o la consegna di utilità alle attività illecite (peraltro, a pag. 67, la sentenza impugnata sottolinea che il nesso di contestualità cronologica tra dazioni e accessi abusivi è dato non solo dalla prossimità RAGIONE_SOCIALEa consegna dei beni rispetto alle attività contrarie ai doveri di uffici bensì anche dalla dimostrata disponibilità del privato a sostenere le spese per la manutenzione di detti beni strumentali).
Tali dati probatori – a giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello – dimostrano in modo univoco, l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘accordo illecito e l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio e la promessa o consegna di utilità dal privato al pubblico ufficiale.
I ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Trieste, articolando motivi di ricorso, qui di seguit sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex rt. 173 disp. att. cod. proc. pen. È da segnalare che i motivi di ricorso formulati da NOME COGNOME in relazione al capo 5) sono dichiaratamente sovrapponibili a quelli articolati da NOME COGNOME in relazione al capo 6) (lo si evidenzia nel ricorso proposto nell’interesse di NOME, pag. 18); sicché, nel darne conto, essi verranno sintetizzati in modo unitario.
Con il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME in relazione al capo 4), il ricorrente deduce vizio inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale (ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 31 e ss. d.P.R. 600/1973, 52 e ss. d.P.R. 633/72).
Il motivo di ricorso può essere schematicamente riassunto come segue: la sentenza impugnata individua, come strumento di pressione morale usato da NOME, per indurre il privato NOME alla elargizione indebita, la prospettazione di un possibile abuso dei propri poteri: in particolare, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fiscale relativo all’anno di imposta 2015, NOME avrebbe trovato elementi suggestivi di illeciti tributari relativi ad un diverso anno di imposta; ventilando la possibilità
estendere la verifica fiscale a tali irregolarità, egli – lasciando intendere che potev anche astenersi dal farlo – avrebbe indotto il privato ad erogare l’utilità.
Sennonché, il ricorrente esclude che NOME avesse il potere di cui – secondo la sentenza – avrebbe abusato.
Ciò in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa normativa che disciplina le verifiche fiscali e i poteri attribuiti ai funzionari che vi prendono parte. Il potere di verifica fiscale attrib al pubblico ufficiale COGNOME era limitato all’anno di imposta 2015; stando alle disposizioni che regolamento i poteri istruttori dei funzionari addetti ai controlli competenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria (artt. 32-33 d.P.R. n. 600/1973, artt. 51-52 d.P.R. n. 633/1972, art. 12 legge n. 212/2000, c.d. Statuto del contribuente), il pubblico ufficiale NOME – incaricàto RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘anno di imposta 2015 – non aveva invece alcun potere di accertamento (né istruttorio) in relazione all’anno di imposta 2017; in secondo luogo, nemmeno esisteva la possibilità di estendere la verifica fiscale in relazione all’anno di imposta 2017: una simile eventualità era preclusa dalla circostanza che, al momento del fatto, non era ancora scaduto il termine per presentare le dichiarazioni fiscali per l’anno di imposta 2017; in terzo luogo, nessuna disposizione attribuiva a NOME il potere (e tantomeno il dovere) di segnalare eventuali irregolarità fiscali da lui rilevate i relazione a periodi di imposta diversi (e eventuali indicazioni di segno contrario contenute in una circolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Friuli Venezia-Giulia – di cui si è discusso nei giudizi di merito – sarebbero illegittime).
Dunque, difetterebbe, già sul piano astratto, il potere di cui il pubblico ufficial avrebbe abusato. Del resto – osserva il ricorrente – è un dato di fatto che, poi, NOME non abbia segnalato le irregolarità rilevate per l’anno di imposta 2017; e, a riprova del fatto che egli . non aveva alcun dovere (né potere) di intervento su tale tema, si segnala che il ricorrente non è stato interessato da iniziative disciplinari da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di appartenenza.
La tesi è sostanzialmente ribadita nei motivi nuovi, ove si evidenzia altresì che nemmeno può ritenersi che NOME rivestisse la qualifica di operatore di polizia tributaria, posto che detta qualifica è da ritenere circoscritta al perimetr RAGIONE_SOCIALE‘attività di verifica fiscale, come delineato nella c.d. lettera di incarico che indica quale sia il mandato dei pubblici ufficiali che compongono il c.d. nucleo di verifica.
Con riferimento ai capi 5) e 6), i ricorrenti deducono due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente; come detto, si tratta di motivi dichiaratamente sovrapponibili.
4.1. Con un primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge processuale (ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett. b), c), d), cod. proc. pen.).
L’appello proposto dal Pubblico ministero avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità: l’atto di appello si risolverebbe in una mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE‘originaria ipotesi d’accusa, con critica apodittica rivolta al motivazione di primo grado, i cui argomenti non sarebbero stati sottoposti – se non in modo apparente – ad una rivisitazione critica.
L’impugnazione del Pubblico ministero sarebbe stata pertanto generica e la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello.
4.2. Con un secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono, cumulativamente, vizi per inosservanza RAGIONE_SOCIALEa legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art 319 cod. pen.) e vizio di manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).
Lamentano i ricorrenti che – nel ribaltare la sentenza assolutoria – la Corte di appello di Trieste sarebbe venuta meno al dovere di “motivazione rafforzata” con riferimento alla sussistenza: (i) di una promessa di utilità (l’assunzione di NOME da parte di COGNOME); (ii) di una dazione di utilità (la consegna dei beni strumentali alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); (iii) di un patto corruttivo e del rapporto sinallagmatic tra promessa/dazione di utilità e compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.
All’udienza del 12 novembre 2025, il procedimento è stato celebrato in pubblica udienza.
Il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.
I difensori dei ricorrenti – nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione orale – hanno illustrat i motivi di ricorso e i motivi nuovi depositati e hanno chiesto di annullare l sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME in relazione alla condanna per il delitto previsto dall’art. 319-quater cod. pen. contestato al capo 4) è infondato.
1.1. Si è detto quale sia il tenore del motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge (cfr., supra, ritenuto in fatto n. 3): il delitto non sussisterebbe, poiché la sentenza impugnata postula che l’induzione trovi fondamento in un abuso dei poteri che, tuttavia, nel caso in esame, il pubblico ufficiale non aveva nemmeno in astratto (sicché, in tesi, egli, non avendo quel potere, non avrebbe potuto abusarne, per indurre il privato ad erogare l’utilità).
1.2. Per quanto suggestivo, il motivo di ricorso è infondato. Nei gradi di merito – con duplice e conforme accertamento, con motivazione di cui nemmeno il ricorrente lamenta l’illogicità – si è accertato, in punto di fatto, che: (i) il pub
ufficiale COGNOME, nel corso di una verifica fiscale – condotta nel 2018, ma relativa all’anno di imposta 2015 – abbia rinvenuto tracce documentali suggestive di irregolarità tributarie ascrivibili al contribuente verificato (la RAGIONE_SOCIALE amministra da Faè), relative all’anno di imposta 2017; (ii) il pubblico ufficiale COGNOME abbia lasciato intendere al privato NOME che egli avrebbe potuto utilizzare tali irregolarità, segnalandole ai livelli competenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con la prospettiva di compiere ulteriori approfondimenti, eventualmente estendendo la verifica fiscale; (iii) il privato NOME volesse evitare l’eventualità RAGIONE_SOCIALE‘estensione RAGIONE_SOCIALEa verifica fiscale; (iv) il privato NOME si sia risolto a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione (per il valore di 20.000 euro, parte dei quali effettivamente corrisposti) in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui il pubblico ufficiale NOME era tesoriere; (v) vi sia stato nesso psicologico tra la decisione del privato NOME di sottoscrivere il contratto e la prospettazione di COGNOME di usare le notizie relative alle possibili irregolarità fisc rilevate; (vi) detto contratto di sponsorizzazione fosse unicamente lo strumento formale per dissimulare la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indebita utilità dal privato al pubblico funzionario (tant’è che, in alcun modo, la RAGIONE_SOCIALE amministrata da NOME ha “speso” il proprio nome per avere un ritorno di immagine da detta sponsorizzazione; ciò che, secondo i giudici di merito, dimostra che la “vera causa” del contratto e la vera giustificazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione era altrove).
Il ricorrente non contesta tale ricostruzione, nemmeno per dedurne l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che, del resto, risulta logica e congrua rispetto agli elementi di fatto in essa rappresentati.
Ne discende che, in questa sede di legittimità, si può dare per consolidato il risultato probatorio al quale sono giunti i giudici di merito: vi fu l’erogazione di un utilità da parte del privato (la sponsorizzazione, usata come simulacro RAGIONE_SOCIALEa corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘utilità); l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘utilità è posta in relazione di caus effetto con la prospettazione del pubblico ufficiale di potere esercitare o non esercitare un suo potere.
1.3. La Corte di appello qualifica l’attività di NOME quale abuso di potere in chiave omissiva (il non segnalare – come ritenuto doveroso dal giudice di secondo grado – le irregolarità rilevate per l’anno di imposta 201) e rimarca che NOME «aveva evidenziato a NOME che proprio grazie al suo intervento era riuscito ad evitare un approfondimento RAGIONE_SOCIALEa prassi RAGIONE_SOCIALEo “straordinario fuori busta”, così garantendogli un risparmio immediato in termini di costi, ma soprattutto evitando la possibilità che l’approfondimento venisse esteso ad ulteriori dipendenti ed annualità» (sentenza di secondo grado, pag. 44).
Per sottrarsi a tale conseguenza sfavorevole, il privato NOME «finiva col prestare acquiescenza alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa prestazione non dovuta (la sponsorizzazione), perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale dalla condotta omissiva di NOME» (sentenza di secondo grado, pag. 45);
l’imprenditore, infatti, «a seguito RAGIONE_SOCIALEa scoperta si trovava in una condizione di seria “difficoltà” (…) e, pertanto, facilmente “suggestionabile” dalla pretesa d danaro rivoltagli dal COGNOME per definire al meglio la pratica, pretesa che il privato era ben consapevole fosse del tutto indebita» (sentenza di secondo grado, pag. 48).
1.4. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che l’impostazione data dal ricorrente al motivo di ricorso finisca con il risolversi in una question nominalistica.
Deve, anzitutto, osservarsi che – in imputazione – si ascrive a NOME di avere abusato «RAGIONE_SOCIALEa sua qualità e dei suoi poteri», essendo dunque contestato tanto il c.d. abuso soggettivo, quanto il c.d. abuso oggettivo.
Vanno, a questo punto, ricordati – per la loro chiarezza analitica – gli insegnamenti RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite Maldera.
L’abuso RAGIONE_SOCIALEa qualità «consiste nell’uso indebito RAGIONE_SOCIALEa posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì RAGIONE_SOCIALEa propria qualifica soggettiva – senza alcuna correlazione con atti RAGIONE_SOCIALE‘ufficio o del servizio – così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 – 01, considerato in diritto 10.1). Si tratta di una forma di abuso soggettivo che deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato, che «deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli».
L’abuso dei poteri «consiste invece nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel senso che questi sono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti e in violazione RAGIONE_SOCIALE regole giuridiche di legalità, imparzialità buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 – 01, considerato in diritto 10.2).
Il nucleo del motivo di ricorso del ricorrente è, come già evidenziato, teso a contestare che vi possa essere stato uso distorto del potere da parte di NOME, perché, quel potere, il ricorrente non lo aveva.
Ma sotto tale profilo, occorre ancora richiamare l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite: «tale abuso va individuato (…) in relazione al tipo di deviazione dalla causa tipica dei poteri conferiti al soggetto pubblico e deve essere ricondotto alle seguenti ipotesi: a) esercizio dei poteri fuori dei casi previsti dalla legge; mancato esercizio di tali poteri quando sarebbe doveroso esercitarli; c) esercizio dei poteri in modo difforme da quello dovuto; d) minaccia di una RAGIONE_SOCIALE situazioni descritte» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 01, considerato in diritto 10.2).
In tale linea interpretativa, dunque, si deve ritenere che la condotta ascritta al ricorrente sia stata legittimamente qualificata come condotta di abuso RAGIONE_SOCIALEa qualità e dei poteri.
1.5. Va, infatti e anzitutto, evidenziato che la tesi del ricorrente – che postula l’assenza di qualsiasi potere, da parte di NOME, di segnalare (e tantomeno utilizzare) le notizie relative ad irregolarità fiscali di un anno di imposta diverso d quello in verifica – non risulta del tutto convincente.
Se è vero che il potere ispettivo è limitato all’annualità in verifica (nel caso i esame, l’anno 2015), occorre considerare che, tuttavia, non si rinviene, nel tessuto normativo, una disposizione che vieti al pubblico ufficiale accertatore di segnalare all’Amministrazione di appartenenza quel dato (suggestivo di irregolarità), per avviare future verifiche. Non sembra, in altri termini, preclusa la possibilità d “recuperare” l’elemento di sospetta irregolarità (pur relativo al diverso anno di imposta 2017), per avviare una futura verifica fiscale.
Anzi, in giurisprudenza, si è persino escluso che «l’imprecisa indicazione fornita al contribuente circa l’estensione temporale RAGIONE_SOCIALEa verifica comportasse l’automatica invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto», laddove l’effetto invalidante non si espressamente previsto dalla legge (Sez. civ. 5, 21/01/2015, n. 992, Rv. 634407 – 01). A ciò si deve aggiungere che, solo successivamente ai fatti oggetto di questo giudizio, il legislatore ha qualificato come inutilizzabili «ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamen amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termi di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge» (così l’art. 7-quinquies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000, c.d. Statuto del contribuente, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219).
Ne discende che – quantomeno a livello potenziale – non si poteva escludere in astratto che NOME potesse fare uso RAGIONE_SOCIALEa notizia di quella sospetta irregolarità (pur relativa all’anno 2017), per stimolare il compimento di ulteriori verifiche su anni di imposta diversi da quello in verifica.
Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno valorizzato in chiave probatoria il fatto che NOME abbia prospettato la possibilità di fare (o non fare) uso di quel potere amministrativo.
1.6. Ma, soprattutto, occorre considerare che – sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa asimmetria di posizioni – questa eventualità poneva NOME in grado di esercitare una attività di pressione psicologica sul privato NOME.
1.6.1. L’attività induttiva consiste in una «alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 – 01, considerato in diritto 14.4). Essa si può concretizzare «nella persuasione, nella suggestione, nell’allusione, nel silenzio, nell’inganno (sempre che quest’ultimo non verta sulla doverosità RAGIONE_SOCIALEa
dazione o RAGIONE_SOCIALEa promessa, del cui carattere indebito il privato resta perfettamente conscio; diversamente, si configurerebbe il reato di truffa), anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 – 01, considerato in diritto 14.5).
1.6.2. Il riferimento all’attitudine ingannatoria RAGIONE_SOCIALE‘attività di induzione por altresì a ritenere persino non decisivo stabilire quale uso potesse fare il pubblico ufficiale NOME COGNOME notizie relative alle irregolarità fiscali riferibili ad un an imposta diverso da quello in verifica. È sufficiente considerare che si trattava di una prospettazione che, comunque, faceva riferimento al possibile uso di poteri in astratto attribuiti al ricorrente (e, comunque, connessi alla qualità di pubblico ufficiale da lui rivestita) ed è sufficiente considerare altresì l’effetto di pression suggestione psicologica che tale prospettazione ha esercitato sul privato.
La disposizione incriminatrice pone su un piano di equivalenza l’abuso di qualità e l’abuso di poteri posto che – ove una di tali forme di abuso sia ravvisabile – uno dei nuclei di disvalore del fatto di reato si pone, oltre che sul piano degl interessi pubblicistici coinvolti, sul piano RAGIONE_SOCIALEa «alterazione del processo volitiv altrui». Quando, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa prospettazione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di abuso RAGIONE_SOCIALEa qualità o del potere, si è in presenza di uno «squilibrio di posizione», i “privato indotto” accede alla illecita pattuizione, poiché «condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri pubblicistici» (Sez. 6, n. 53436 del 06/10/2016, Vecchio, Rv. 268791 – 01). Del resto, in giurisprudenza si è già chiarito che la fattispecie incriminatrice postula che «la qualità od i poteri del pubblico agente siano avvertiti come fonte di iniziative pregiudizievoli, tali da determinare e rafforzare la posizione di assoggettamento del privato» (Sez. 6, n. 41726 del 14/06/2019, Pg, Rv. 278332 – 03).
Per altro verso, l’abuso RAGIONE_SOCIALE qualità o dei poteri può esercitare sul privato indotto all’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘utilità una «spinta motivante di natura utilitaristica [. nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 – 01, considerato in diritto 14.5).
1.6.3. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno esattamente ritenuto che – prospettando il possibile esercizio di un potere che, osservato dall’angolo visuale del privato indotto, il pubblico ufficiale NOME aveva la possibilità di esercitare il ricorrente abbia esercitato su NOME una forma di «prevaricazione abusiva» capace di produrre l’evento finale RAGIONE_SOCIALEa indebita dazione o promessa. (Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, P., Rv. 280439 – 01). I giudici di merito hanno infatti ritenuto che NOME si sia determinato a contrarre le obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione, perseguendo l’interesse dì evitare che la scoperta RAGIONE_SOCIALE irregolarità tributarie relative al pagamento di straordinari “fuori busta” potesse determinare conseguenze pregiudizievoli per la RAGIONE_SOCIALE da lui amministrata. Tale
giudizio è sviluppato dai giudici di merito con argomenti (sintetizzati supra, considerato in diritto 1.3) che muovono da dati di fatto di cui non si assume il travisamento e che vengono valutati con argomenti non manifestamente illogici.
Ne discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Con riferimento ai capi 5) e 6), vengono anzitutto in rilievo le censure dei ricorrenti relative alla ritenuta inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal Pubblico ministero nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria di primo grado (cfr., supra, ritenuto in fatto, n. 4.1.).
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’appello «è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata» (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
Nondimeno, la stessa giurisprudenza ha altresì messo in evidenza la diversità strutturale del giudizio di appello (che ha ad oggetto la rivisitazione integrale de punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo) rispetto a quello del giudizio di legittimità (a critica vincolata); proprio tale diversità strutt «deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello»; purché, comunque, l’appellante proponga «motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, considerato in diritto n. 8).
2.2. Nel caso in esame, la lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello a suo tempo proposto dal Pubblico ministero (cui questa Corte ha accesso, considerata la natura del vizio dedotto; per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), permette di verificare che l’impugnazione soddisfa i requisiti di specificit delineati nei termini anzidetti.
Infatti, l’atto di appello proposto dal Pubblico ministero – per la parte che qui interessa – non si risolve in una mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi d’accusa sconfessata dal Giudice per l’udienza preliminare, ma si caratterizza: (i) per una diffusa critica alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative e del significato del intercettazioni utilizzate e in una – altrettanto diffusa – critica agli argomenti lo utilizzati dal primo giudice (tutto l’atto di appello del Pubblico ministero ne costellato, alle pagine 18-38 e ciò solleva questa Corte da indicazioni maggiormente puntuali); (il) per la proposizione di una eccezione di inutilizzabilità di una prova dichiarativa valorizzata dal primo giudice in senso assolutorio (atto u di appello, pag. 28); (iii) per la richiesta di rinnovazione parziale RAGIONE_SOCIALE‘istrutt
dibattimentale, con richiesta di assumere la deposizione di tre testimoni, uno dei quali mai esaminato nel corso del procedimento (atto di appello, pag. 38).
2.3. Tanto basta a far ritenere che correttamente la Corte di appello di Trieste abbia ritenuto ammissibile l’atto di appello proposto dal Pubblico ministero. Ne discende che il motivo di ricorso è infondato, ai limiti RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza manifesta.
Con l’ulteriore motivo di ricorso formulato in relazione ai capi 5) e 6), i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del fatto che – nel ribaltare la sentenza assolutoria – il giudice di secondo grado sarebbe venuto meno al dovere di motivazione rafforzata in relazione a tre aspetti cruciali RAGIONE_SOCIALEa vicenda corruttiva descritta nelle citate imputazioni (con riferimento alla promessa di utilità – la ipotizzata promessa di futura assunzione del pubblico ufficiale alle dipendenze del privato corruttore; alla consegna di beni dal privato corruttore in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di cui il pubblico e tesoriere; alla ritenuta esistenza del nesso sinallagmatico tra promessa e dazioni, da un lato, e compimento di atti contrari ai doveri di ufficio).
3.1. Va premesso che la Corte di appello, non accogliendo le richieste istruttorie formulate dal Pubblico ministero appellante, non ha rinnovato l’istruttoria, se non limitatamente all’ammissione di una rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME, limitatamente ai fatti oggetto di contestazione ai capi 5) e 6)
Al riguardo, si osserva che – essendosi il giudizio di primo grado celebrato nelle forme del giudizio abbreviato ed avendo la Corte di appello celebrato il giudizio di secondo grado nel 2024 – non vi era il dovere di procedere alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; ciò in ragione RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate a tale disposizione dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in vigore a far data dal 30 dicembre 2022).
Come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, tale disposizione trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio “tempus regit actum” (conf. Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 – 01, che ha precisato che tale ultimo principio va riferito non al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa impugnazione, ma al tempo in cui l’atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto).
Sicché, sotto tale profilo, non possono rilevarsi vizi nella sentenza oggetto di ricorso.
3.2. Tuttavia, la modifica del dato normativo – sulla non indispensabilità RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria in caso di appello del pubblico ministero avverso
sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato – non fa venire meno il dovere di motivazione rafforzata che grava sul giudice di secondo grado, nel caso di ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria emessa all’esito del giudizio di primo grado.
Restano tuttora attuali gli insegnamenti resi dalle Sezioni unite nella sentenza Troise, ove si è evidenziato – sul piano dei principi – che «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia RAGIONE_SOCIALE‘epilogo decisorio: la certezza RAGIONE_SOCIALEa colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l’assoluzione» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 – 01, considerato in diritto n., 4). Dal che discende – sul piano empirico – che «per la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma occorre invece una “forza persuasiva superiore”, tale da far venire meno “ogni ragionevole dubbio”» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 – 01, considerato in diritto n. 2); il che, su piano RAGIONE_SOCIALE‘estensione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione, comporta che «nell’ipotesi di sovvertimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria , al giudice d’appello si impone l’obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 – 01, considerato in diritto n. 4).
I principi di diritto scolpiti nella citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite sono p stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva (anche successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022).
Tra le molte, Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 – 01 che ha affermato che lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato non può limitarsi all’utilizzo «di criteri alternativi giudizio, quali “la consistente verosimiglianza” o la forte plausibilità” del ricostruzione adottata», essendo viceversa necessario che il giudice sottoponga «nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese» (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 – 01, considerato in diritto 6.1).
Secondo Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 – 01 «il giudice di appello che riformi la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, dando conto RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALEa relativa incompletezza o incoerenza, tali da
giustificare la riforma del provvedimento impugnato . Qualora ad essere sovvertita sia una pronunzia assolutoria, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione non è più chiamato ad argomentare il dubbio processualmente plausibile RAGIONE_SOCIALE‘innocenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, bensì la certezza RAGIONE_SOCIALEa sua colpevolezza, che gli impone di giustificare per quale motivo il diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali deve ritenersi come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio» (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 – 01, considerato in diritto n. 3.1).
3.3. Nel caso in esame, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di appello non ha assolto in modo adeguato al dovere di motivazione rafforzata.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, infatti, esplicita in modo chiaro la ragione per cui i giudici di secondo grado ritengono di dovere affermare come “maggiormente plausibile” la prospettazione accusatoria (rispetto alla tesi assolutoria); tuttavia, difetta – nella sentenza impugnata – una adeguata spiegazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui la sentenza assolutoria di primo grado sarebbe affetta da vizi logici o inadeguatezze probatorie, tali da inficiare «la permanente sostenibilità del primo giudizio» (per usare l’espressione di Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, cit.).
3.4. L’ipotesi d’accusa è chiaramente formalizzata: in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo, NOME avrebbe compiuto atti contrari ai doveri di ufficio (erogando informazioni a COGNOME, a seguito di accessi abusivi a banche dati RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), accettando la promessa o la consegna di utilità (la promessa di assunzione e la consegna dei beni strumentali in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui NOME era tesoriere).
3.4.1. Con riferimento al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, il giudice di primo grado ha evidenziato che – su una moltitudine di accessi abusivi alle banche dati RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che risultano ascrivibili a COGNOME (oltre 2.000, relativi a 93 soggetti) – le prove dimostrerebbero quelli che possono essere ricollegabili al rapporto tra COGNOME e COGNOME ammontano a tre soli accessi (quelli sopra indicati tra dicembre 2019 e gennaio 2020; cfr. sentenza di primo grado, pag. 57-58).
Si tratta di un elemento di rilievo, posto che l’individuazione di quei tre accessi colloca il compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio solo nel periodo dicembre 2019-gennaio 2020 (quando la consegna di due RAGIONE_SOCIALE utilità che il privato avrebbe erogato al pubblico ufficiale si colloca in epoca significativamente precedente, ossia nel 2016 e nella primavera del 2018). Si tratta, dunque, di un elemento che il giudice di primo grado ha valorizzato, con argomentazioni non implausibili, per dubitare – «in difetto di un chiaro nesso di contestualità
cronologica» – RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un rapporto sinallagmatico tra l’erogazione di tali utilità e il compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio.
Rispetto a tale argomento, la Corte di appello offre una risposta che non soddisfa i requisiti che deve avere la c.d. motivazione rafforzata.
In primo luogo, la Corte di appello reputa che i tre accessi abusivi del dicembre 2019-gennaio 2020 non costituiscano un fenomeno isolato, bensì dimostrino lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali del privato (sentenza di secondo grado, pag. 57-58, punto 1.9).
Sennonché, la Corte di appello non si fa carico di corroborare tale affermazione con puntuali considerazioni in fatto o con approfondimenti istruttori utili a comprendere se – tra gli altri duemila accessi abusivi ascrivibili a NOME ve ne siano stati altri ricollegabili in qualche modo agli interessi di COGNOME; s tratta di approfondimenti che, da un lato, avrebbero indebolito l’efficacia argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata; e, dall’altro lato, avrebbero corroborato in modo più efficace e meno assertivo l’ipotesi accusatoria (posto che un simile approfondimento potrebbe consentire di ottenere il risultato probatorio di avvicinare cronologicamente due RAGIONE_SOCIALE consegne di utilità che si assumono componente del patto corruttivo – avvenute nel 2016 e nel 2018 – al compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio, il cui compimento è positivamente dimostrato solo a partire a dicembre 2019).
In secondo luogo, la Corte di appello tenta di smentire il ragionamento del giudice di primo grado, evidenziando che, con riferimento alla terza utilità consegnata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (l’acquisto di un bene strumentale a fine ottobre 2019), era possibile individuare – tra utilità e atti contrari ai doveri ufficio -un nesso di contestualità cronologica (tanto più, aggiunge la Corte di appello, in considerazione del fatto che il privato COGNOME si era anche reso disponibile a pagare un intervento di manutenzione su detto attrezzo, proprio pochi giorni prima del compimento degli accessi abusivi; cfr. sentenza di secondo grado, pag. 67, punto 4.6).
Sennonché, il giudice di primo grado aveva posto in dubbio la possibilità di collegare questa consegna di utilità (come le precedenti) al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio con un argomento: alcuni elementi di prova, a giudizio del primo giudice, hanno dimostrato che COGNOME aveva consuetudine a sponsorizzare, effettuare donazioni o anche elargire aiuti informali a piccole realtà sportive gravitanti nel territorio (e non solo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui NOME era tesoriere); le elargizioni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui NOME era componente, poi, non erano incoerenti con il rapporto amicale tra NOME e COGNOME (si vedano, in particolare, le pag. 67-69 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado).
La Corte di appello offre una diversa interpretazione di tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa vicenda, senza però proporre argomenti di pregnanza tale da fare emergere
«evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio» (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, cit.).
Da un lato – ma in modo eccessivamente assertivo – la Corte di appello (sentenza di secondo grado, pag. 65-67) si limita ad escludere: che le erogazioni di COGNOME in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE potessero essere una sponsorizzazione (perché la RAGIONE_SOCIALE amministrata da COGNOME non ne ha avuto alcun ritorno di immagine); che le dette erogazioni di COGNOME fossero manifestazione di spirito di liberalità (posto che alcune di tali dazioni furono poste economicamente a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da lui amministrata).
Tuttavia, la Corte di appello non si sofferma in modo sufficientemente efficace – se non per poche righe a pag. 65 – sulle dichiarazioni rese nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari da alcune persone informate sui fatti (membri di altre RAGIONE_SOCIALE sportive), che ricevettero da COGNOME erogazioni paragonabili a quelle effettuate in favore di NOME (donazioni “non manifeste”, erogate per liberalità, o vere e proprie sponsorizzazioni, regolarmente formalizzate). Dichiarazioni che, viceversa, il giudice di primo grado aveva ampiamente – e non illogicamente – valorizzato in senso assolutorio, osservando che «COGNOME non si era prodigato solo per la RAGIONE_SOCIALE» (ossia, l’RAGIONE_SOCIALE di cui NOME era tesoriere), ma anche di altre RAGIONE_SOCIALE sportive del territorio (sentenza di primo grado, pag. 67-69).
Sul punto, la Corte di appello non ha adeguatamente confutato – né assumendo prove di segno contrario, né portando argomenti logici capaci di ribaltare quello (non manifestamente illogico) del primo giudice – la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria di primo grado.
3.4.2. Anche con riferimento alla promessa di assunzione – secondo l’accusa: l’altra utilità “promessa” dal privato al pubblico ufficiale – la Corte di appello no porta argomenti capaci di sovvertire la decisione di primo grado in modo adeguato a soddisfare il dovere di motivazione rafforzata.
La Corte di appello – schematizzandone la motivazione – valorizza in tal senso i seguenti argomenti: in numerose intercettazioni telefoniche, emergono riferimenti di NOME a COGNOME, come suo («forse») futuro datore di lavoro; le indagini hanno documentato che NOME si prestava a fare anche RAGIONE_SOCIALE commissioni in favore di COGNOME, così dimostrando una disponibilità assimilabile a quella di un dipendente; una persona informata sui fatti ha riferito che NOME gli aveva confidato che COGNOME gli aveva offerto un lavoro; altra persona informata sui fatti ha riferito che NOME aveva manifestato voglia di cambiare lavoro; un dipendente di COGNOME era prossimo al pensionamento e rivestiva una figura professionale che avrebbe potuto essere di interesse proprio per NOME.
Sennonché, tali argomenti – che certo non sono privi di coerenza rispetto all’ipotesi d’accusa – non sono di pregnanza tale da disarticolare l’interpretazione che, di quegli stessi elementi di prova, ha offerto il giudice di primo grado (che,
anche sotto tale profilo, ha svolto un ragionamento non manifestamente illogico o implausibile).
Il giudice di primo grado, infatti, aveva ritenuto non vi fosse prova univoca RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un patto – intercorso tra COGNOME e COGNOME – che contemplava l’assunzione del primo alle dipendenze del secondo. Al riguardo, la sentenza di primo grado rileva che, effettivamente, una serie di elementi di prova (intercettazioni telefoniche o sommarie informazioni testimoniali rese da persone informate sui fatti), conferma che NOME aveva ripetutamente prospettato la possibilità di cambiare lavoro e andare a lavorare alle dipendenze di un suo amico, da alcune fonti esplicitamente individuato in COGNOME; sennonché – evidenzia il G.i.p. – la fonte di tali informazioni probatorie è sempre individuabile nel solo COGNOME; nessun elemento di prova, viceversa, dimostrerebbe che COGNOME abbia fatto quella promessa al pubblico ufficiale (solo in un’occasione – stando alle fonti di prova – COGNOME e COGNOME, parlando tra loro al telefono, avrebbero in qualche modo lambito il tema RAGIONE_SOCIALEa futura assunzione: in una conversazione, tra le molte registrate, a fronte di un cenno di COGNOME alla possibilità di andare a lavorare per lui, COGNOME si sarebbe limitato a tacere, sorridendo, senza però respingere esplicitamente l’eventualità).
Secondo la valutazione del primo giudice, dunque, è possibile che i riferimenti di NOME alla possibilità di lavorare in futuro per COGNOME costituiscano la manifestazione di un suo progetto o di un suo desiderio; detti riferimenti, tuttavia, non dimostrano però, che COGNOME abbia fatto quella promessa di assunzione.
Anche la disponibilità di COGNOME a fare commissioni a beneficio di COGNOME sarebbe in sé scarsamente significativa: essa potrebbe trovare plausibile spiegazione nel rapporto di amicizia che lega i due ricorrenti.
La sentenza di primo grado, per corroborare tali argomentazioni, svolge due ulteriori considerazioni: da un lato, vi sono alcune fonti di prova dichiarativa che confermerebbero che – tra NOME e COGNOME – si era instaurata un legame di amicizia; dall’altro lato – aggiunge il primo giudice – è singolare che, nelle 122 telefonate intercettate tra NOME e COGNOME (per tre ore complessive di registrazione), mai vi sia stato un riferimento esplicito di COGNOME alla possibilità che NOME andasse a lavorare alle sue dipendenze.
Sicché, verrebbe meno la solida dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa promessa di utilità (dal privato al pubblico ufficiale), da porre in relazione sinallagmatica con il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio (si veda la sentenza di primo grado, in particolare, pag. 58-64, in particolare, pag. 63-64).
A tali argomenti, la Corte di appello non oppone censure decisive: da un lato, osserva che – RAGIONE_SOCIALEa promessa di assunzione – COGNOME e COGNOME avrebbero ben potuto parlare nei non rari incontri di persona che avevano; dall’altro, dubita RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un rapporto di amicizia (posto che, dalle intercettazioni tra i due,
non emergono riferimenti ad appuntamenti per passare insieme del tempo, per attività di svago, et similia). Ma tali argomentazioni si limitano a proporre una versione alternativa (non spetta a questa Corte dire se più o meno probabile rispetto a quella offerta dal primo giudice), senza però destrutturare uno degli argomenti spesi dal primo giudice per spiegare i rapporti tra COGNOME e COGNOME (cioè: l’ipotizzato legame di amicizia, di cui, come detto, riferiscono alcune persone informate sui fatti).
3.4.3. La sentenza impugnata, dunque, non confuta in modo adeguato gli argomenti spesi dalla sentenza assolutoria di primo grado, non riuscendo a mettere in luce «evidenti vizi logici»; né essa porta argomenti dotati di efficacia persuasiva decisiva, tali da imporre di individuare, come unica soluzione processualmente sostenibile, quella RAGIONE_SOCIALEa responsabilità dei due ricorrenti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 5) e 6).
Si impone pertanto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, limitatamente ai capi 5) e 6). Il giudice del rinvio dovrà farsi carico – se necessario, anche assumendo ulteriori prove – di riesaminare almeno i profili evidenziati ai punti 3.4.1-3.4.3 RAGIONE_SOCIALEa motivazione che precede (sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di altri elementi sintomatici RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di COGNOME a compiere atti contrari ai doveri di ufficio, oltre ai tre accessi abusivi indicati in imputazione; sotto il profi RAGIONE_SOCIALEa esistenza – o meno – di una consuetudine amicale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa consuetudine – o meno – di COGNOME di erogare aiuti, con sponsorizzazioni o in altra forma, in favore di realtà associative del territorio).
Il rigetto del motivo di ricorso relativo al capo 4) comporta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 624 cod. proc. pen., che deve essere dichiarata l’irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza con riferimento alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato in relazione a detta imputazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento ai reati di cui ai capi 5) e 6) RAGIONE_SOCIALEa contestazione nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME e rinvia ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio su tali capi.
Rigetta il ricorso proposto da NOME in relazione al reato di cui al capo 4), dichiarando per tale capo l’irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza con riferimento alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Così deciso il 12/11/2025