Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35954 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35954 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a OSTUNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COPERTINO il DATA_NASCITA MALA) NOME NOME in Albania il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; uditi:
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;
AVV_NOTAIO, difensore di NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lAVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, NOME e COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17/4/2018 il GUP del Tribunale di Lecce ritenne: COGNOME NOME responsabile dei reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 ascritto al capo B) e del reato di cui all’art. 378 c.p. ascritto al capo C) “e per l’effetto, unificati predetti reati nel vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione tra loro e con quelli già oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenza irrevocabile di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena emessa il 19/6/2014 dal GIP del Tribunale di Brindisi (irrevocabile il 19/3/2015), esclusa la contestata recidiva e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE diminuente del rito, lo condannò alla pena di anni 8 di reclusione ed C 22.000 di multa;
COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili del reato di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 loro ascritto al capo B), e per l’effetto, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE diminuente del rito, li condannò alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed C 20.000 di multa ciascuno;
NOME, COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME furono mandati assolti dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 contestato al capo A) dell’imputazione.
Con sentenza in data 19/4/2024, la Corte d’appello di Lecce ha ritenuto NOME, NOME e NOME, “esclusa per quest’ultimo l’operatività RAGIONE_SOCIALE recidiva”, colpevoli del delitto associativo contestato al capo A) e:
unificati sotto il vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione i reati di cui al capo A) e al capo B), condannò COGNOME alla pena complessiva di anni sette, mesi quattro di reclusione;
unificati sotto il vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione i reati di cui capo A) e al capo B) tra loro e con quelli oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del Tribunale di Brindisi in data 19/6/2014 (irr. il 19/3/2015), dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo C), condannò COGNOME alla pena complessiva di anni quindici di reclusione;
unificati sotto il vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione i reati di cui al capo A) e quelli oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del Tribunale di Brindisi in data 19/6/2014 (irrevocabile il 19/3/2015) e RAGIONE_SOCIALE sentenza del GIP del Tribunale di Brindisi in data 12/4/2016 (irrevocabile il 7/7/2016), condannò COGNOME alla pena complessiva di anni quindici di reclusione.
Fu, infine, ridotta la pena irrogata a COGNOME ad anni quattro, mesi quattro di reclusione, restando immutata la pena pecuniaria.
Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno proposto, per il tramite dei difensori, ricorso per Cassazione, articolando i motivi di seguito sintetizzati.
3.1 Il ricorso proposto da COGNOME NOME, con primo motivo, denuncia il vizio motivazionale, in tutte le sue declinazioni, con riferimento alla sussistenza del reato associativo e alla responsabilità dell’imputato quale “promotore, organizzatore, dirigente e finanziatore del sodalizio”.
Il motivo muove dall’argomentazione che sorreggeva il verdetto assolutorio per l’associazione per poi metterla a confronto con gli elementi che erano stati valorizzati dalla Corte territoriale per configurare il delitto.
Ognuno degli elementi costituenti le premesse del ragionamento inferenziale sono quindi contestati deducendosi:
in relazione al continuo approvvigionamento di sostanze stupefacenti, che vi era evidenza di non più di due/tre possibili episodi di cessione nel periodo oggetto di imputazione e che ogni operazione doveva essere “programmata da capo”;
che la disponibilità di risorse economiche da parte “del gruppo” è smentita dalle intercettazioni richiamate, che provano che nessun affare poteva essere definito in assenza di “una provvista certa”;
che non vi era alcuna base logistica, vivendo COGNOME e NOME a 1000 km di distanza né vi era una cassa comune, risultando “l’eventuale interessamento del COGNOME volto a procacciare un’auto al NOME accadimento del tutto slegato dallo smercio RAGIONE_SOCIALE droga, mentre le due schede telefoniche dedicate e la disponibilità di documenti falsi circostanze sintomatiche dell’illiceità delle attività cui erano dediti i predetti e non anche RAGIONE_SOCIALE sussistenza del reato associativo”;
che l’esistenza di contatti fra i ricorrenti era un dato del tutto neutro risultando spiegabile con le transazioni di droga che, secondo l’ipotesi accusatoria; li avevano visti coinvolti e comunque con i rapporti di amicizia esistenti fra NOME e NOME e con la relazione sentimentale esistente fra NOME e NOME;
che nelle telefonate, eccezion fatta per alcuni termini particolari, non spicca l’utilizzo di un linguaggio criptico o in codice; si aggiunge che non si era tenuto conto delle spiegazioni date dagli imputati in sede di interrogatorio, in ordine agli affari leciti che avevano gestito;
che la ripartizione dei compiti era imposta dall’esigenza di trasferire la droga dall’Italia settentrione alla Puglia, per cui vi era la necessità che qualcuno la trasportasse e qualche altro la ricevesse.
Si lamenta, ancora, che la sentenza impugnata non spiega la ragione per la quale dovesse ritenersi “superata” la linea argomentativa del GUP né indica sulla base di quali elementi erano stati desunti:
la sussistenza di un accordo proiettato verso la commissione di più illeciti a carattere duraturo, risultando NOME e NOME mossi esclusivamente dalla volontà di far prevalere i propri interessi personali;
l’esistenza di un vincolo stabile e solido, risultando le forniture determinate da “contatti spot” senza che vi sia traccia di un vincolo fra i soggetti.
Con il secondo motivo, si denuncia il vizio motivazionale, in tutte le sue declinazioni, in relazione al trattamento sanzioNOMErio, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all’aumento applicato per la continuazione.
Si lamenta che tanto il diniego delle attenuanti generiche quanto i vari segmenti di pena sono privi di un’effettiva motivazione.
3.2 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione anche NOME le cui censure risultano sovrapponibili a quelle di NOME.
3.3 Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME ripropone, in ordine alla sussistenza dell’associazione, gli stessi argomenti esposti nei ricorsi di COGNOME e COGNOME. Solo nella parte finale del primo motivo si rinviene un argomento autonomo, lamentandosi che la sentenza non aveva mai affrontato i temi relativi alla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE donna di “far parte di un accordo criminale, di lavorare per una consorteria illecita, di essere vincolata a restare e far parte del gruppo senza possibilità di uscita spontanea”.
Con il secondo motivo, si denuncia il vizio motivazionale, in tutte le sue declinazioni, in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo B) e al concorso dell’imputata. Si assume che la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, secondo cui “nel corso dell’incontro del 28 maggio fu raggiunto l’accordo funzionale” alla cessione del successivo 31 maggio, non trovava nel compendio probatorio sufficienti riscontri.
Con il terzo motivo, si denuncia il vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzioNOMErio con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e agli aumenti di pena per la continuazione. Si assume che la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale era apparente.
3.4 Ha proposto ricorso per Cassazione De COGNOME NOME che, con il primo motivo, denuncia il vizio di motivazione e il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova. Si lamenta che i giudici di merito avevano ritenuto che la somma di C 21000,00 recuperata da COGNOME e destinata a COGNOME doveva essere stata consegnata da COGNOME, senza considerare che sino al 27/5/2015 COGNOME aveva chiesto insistentemente a COGNOME di mandargli i documenti non ancora ricevuti e che non vi era indizio alcuno che consentisse di ricostruire le modalità di pagamento, atteso anche che il GUP aveva ipotizzato che anche altri potessero essere interessati “all’illecito in divenire”. In particolare, si osserva che proprio dopo l’incontro con NOME COGNOME, avvenuto il 24/5/2015, NOME aveva scritto a NOME dicendogli che aveva racimolato la somma di C 21.000,00. Ancora si deduce che la Corte territoriale, discostandosi dal GUP, avevaprir ritenuto che il 25/5/2015 fossero stati consegnati C 40.000,00 e non C 21.000,00 e che la conversazione riportata a pag. 27 RAGIONE_SOCIALE sentenza fosse relativa a un debito contratto due mesi prima e non al fatto che la droga era stata prenotata due mesi prima. Indimostrato, ancora, era rimasto il collegamento di COGNOME con COGNOME non potendosi escludere che quest’ultimo avesse deciso di occuparsi del
trasporto dell’intera partita di droga per guadagnare qualcosa in più rispetto al quantitativo di C 3000,00 che COGNOME voleva acquistare, importo che avrebbe giustificato la qualificazione in termini di fatto lieve o, comunque, un trattamento sanzioNOMErio meno severo.
3.5 L’AVV_NOTAIO, codifensore di COGNOME, ha fatto pervenire note illustrative con le quali ha dedotto, ribadendo e approfondendo quanto già esposto nel ricorso dell’AVV_NOTAIO, che la Corte territoriale era incorsa in una palese violazione del principio RAGIONE_SOCIALE “motivazione rafforzata”, limitandosi a proporre una lettura alternativa degli stessi elementi probatori utilizzati dal GUP senza però dimostrarne la fallacia del ragionamento che sorreggeva l’assoluzione. In particolare, il difensore deduce che : non era stato confutato il rilievo dato dal giudice di primo grado ai dialoghi che dimostravano i contrasti economici e la mancanza di un interesse condiviso; le conclusioni del collegio giudicante in ordine all’esistenza di una cassa comune, alla suddivisione dei compiti e alla sussistenza di una struttura organizzata erano assertive e prive di un solido riscontro probatorio.
Va, infine, dato atto che il processo, chiamato all’udienza del 7/5/2025, è stato rinviato a oggi per l’adesione dei difensori all’astensione proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I morivi dei ricorsi proposti da COGNOME, COGNOME e COGNOME volti a contestare la configurazione del reato associativo sono fondati.
Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, in tema di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di “esaminare tutti gli elementi acquisiti, di valutare la loro valenza probatoria e di spiegare le ragioni sottese a un diverso epilogo decisionale” Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262907 – 01Sez. 1,n. 17004 dek 23/3/2015), “mettendo alla luce le carenze e le contraddizioni di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugNOME” (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327 e Sez. 2, n. 57765 del 20/12/2018, RAGIONE_SOCIALE), per poi provvedere a “delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE prima sentenza dando conto delle ragioni delle relative incompletezze o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugNOME ( Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 46847 del 10/07/2012 Ud. (dep. 04/12/2012), Rv. 253718; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 45203 del 22/10/2013 Ud. (dep. 08/11/2013), Rv. 256869)” (Sez. 4, n. 19748 del 13/5/2015, COGNOME).
La sentenza di appello, che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, pertanto, per non incorrere nel vizio di motivazione deve confutare specificamente, le ragioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE decisione riformata, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella RAGIONE_SOCIALE decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e RAGIONE_SOCIALE maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, evidenziando così l’incompletezza ovvero l’incoerenza RAGIONE_SOCIALE precedente valutazione, tale da giustificare la riforma del provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, COGNOME, Rv. 268948; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523).
Come autorevolmente evidenziato, invero “il canone “oltre ogni ragionevole dubbio” pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze od insufficienze RAGIONE_SOCIALE decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare aperti residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza. Ciò significa, come evidenziato nella sentenza Dasgupta, che per riformare un’assoluzione non basta una diversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice, occorrendo invece “una forza persuasiva superiore”, capace, appunto, di far cadere ogni ragionevole dubbio, perché, mentre la condanna presuppone la certezza RAGIONE_SOCIALE colpevolezza, l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, bensì la mera non certezza RAGIONE_SOCIALE colpevolezza. La regola “oltre ogni ragionevole dubbio” pretende dunque (ben al di là RAGIONE_SOCIALE stereotipa affermazione del principio del libero convincimento del giudice) percorsi epistennologicannente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative RAGIONE_SOCIALE prova, giustificazione razionale RAGIONE_SOCIALE decisione, standards conclusivi di alta probabilità logica, dovendosi riconoscere che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale RAGIONE_SOCIALE prova. In questa prospettiva risulta chiara la stretta correlazione, dinamica e strutturale, tra tale regola basilare e le coesistenti garanzie proprie del processo penale: presunzione di innocenza dell’imputato, onere RAGIONE_SOCIALE prova a carico esclusivo dell’accusa, obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e giustificazione razionale delle stesse” (così testualmente Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787, nello stesso senso Sez. U, n. 27620 del
28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).
Venendo ai ricorsi in valutazione, il GUP ha ritenuto che NOME e NOME, da una parte, e NOME dall’altra erano accomunati dall’interesse a immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo sfruttando le opportunità che potessero di volta in volta presentarsi. Ha, però, ritenuto che le due parti agivano “autonomamente”, muovendosi “da contrapposti punti di interesse”, “concordando i dettagli economici delle operazioni a seconda RAGIONE_SOCIALE propria personale convenienza”. Nella ricostruzione del giudice di primo grado, quindi, non vi era un accordo associativo originante il vincolo permanente che induceva ciascuno degli associati defornire un contributo personale alla realizzazione di un programma criminale.
A dimostrazione dell’insussistenza del pactum sceleris si indicano le conversazioni del 3 e 4 maggio 2015 (pag. 47 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado) che rivelano il disappunto di NOME per le pressioni esercitate da COGNOME per ottenere la riduzione del prezzo concordato in relazione a una partita di droga già ricevuta e l’intenzione del primo di non effettuare ulteriori forniture al secondo a causa di una tale condotta.
Le medesime conversazioni sono prese in considerazioni dalla Corte territoriale che le collega a quelle del 2 maggio e del 18 maggio 2015 e le utilizza per dimostrare la stabilità del rapporto di collaborazione, l’indeterminatezza del programma criminoso perseguito, rappresentato dall’ “incremento” del traffico di sostanze stupefacente, e l’erroneità dell’affermazione del primo giudice, secondo cui “due agivano autonomamente”.
Sennonché il GUP non aveva disconosciuto che il rapporto di affari fra NOME e NOME fosse iniziato ben prima delle intercettazioni e che vi era la comune intenzione di non interromperlo, ma aveva individuato le singole forniture come operazioni a sé stanti, che necessitavano ogni volta di nuovi accordi volti a definirne le condizioni e le modalità di esecuzione, e, quindi, che la stabilità del rapporto non potesse assurgere a prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’associazione.
La sentenza di appello non indica elementi probatori che smentiscono una tale ricostruzione ma, mediante i richiami giurisprudenziali, sembra sostenere che la continuità dei rapporti e il reciproco affidamento costituissero prova dell’esistenza del vincolo associativo, obliterando le osservazioni del GUP circa l’insussistenza di criteri di ripartizione delle perdite fra gli imputati o l’autonomia
decisionale di ognuna delle parti contrattuali in ordine all’esecuzione di nuove forniture di stupefacente.
6. Il ragionamento probatorio RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale impone delle precisazioni. E’ stato affermato che la frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore è un indizio in sé privo di inequivoca capacità dimostrativa RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’associazione e, quindi, necessita di trovare combinazione con altri elementi che rivelino che tali rapporti si inseriscono “nell’ambito di esecuzione del programma associativo di commissione di una serie indeterminata di reati… Come chiarito dalla giurisprudenza che ha affrontato il tema RAGIONE_SOCIALE differenza in concreto tra la associazione per delinquere ed il concorso di persone nel reato continuato, la prima si distingue proprio per la presenza di un “accordo”…, quindi, un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati… Se, invece, con riferimento alla droga, il venditore si riserva il diritto di offrire o meno in vendita la sostanza e il secondo di comprarla o meno ovvero di comprare da altri alla ricerca del miglior prezzo di acquisto, si potrà avere una catena di reati commessi in concorso (e probabilmente in continuazione) ma, a fronte di tale libertà di contrarre, non si potrà parlare del reciproco impegno che integra l’accordo stabile che costituisce il reato associativo. Per fare un paragone, è come dire che non è sufficiente la reiterazione di contratti di compravendita in ragione RAGIONE_SOCIALE generica preferenza del compratore che, però, decide di volta in volta in tutta libertà di recarsi dal medesimo negoziante, ma va dimostrata la sussistenza di una sorta di contratto di somministrazione in cui la reiterazione delle singole condotte di compravendita si colloca nel programma di impegno reciproco…” (Sez. 6, n. 28252 del 6/4/2017, COGNOME). “Occorre, dunque, non una mera reiterazione RAGIONE_SOCIALE fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini RAGIONE_SOCIALE “novazione” del rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio e per la ‘sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato” ( Sez. 6, n. 47576 del 3/12/2024, COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La reiterazione di condotte è, quindi, un indizio dell’esistenza dell’associazione da valutare unitamente agli altri elementi che valgano a dimostrare che si sia creato un vincolo sociale destiNOME a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti al fine di dare attuazione al programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti.
Tali altri elementi dimostrativi sono stati ricercati dalla Corte territoriale che li ha, però, individuati in circostanze che il GUP aveva ritenuto irrilevanti o la cui stessa valorizzazione presta il fianco alle censure difensive.
7.1 In particolare, in relazione alla struttura organizzativa volta al perseguimento del fine comune, la Corte territoriale ha attribuito al gruppo di sodali ingenti risorse economiche che consentivano di finanziare le attività illecite e l’acquisto di vetture di grosse cilindrata.
I ricorsi, però, muovendo dalle intercettazioni riportate nella sentenza appellata e al significato a esse date dai giudici di merito, hanno sottolineato che ogni nuova operazione necessitava RAGIONE_SOCIALE riscossione del prezzo RAGIONE_SOCIALE precedente non disponendo i soggetti coinvolti di risorse economiche tali da permettere di finanziare l’acquisto di più partite di droga da immettere sul mercato pugliese.
7.2 L’acquisto dell’auto A3 e l’intenzione di sostituirla con un’Audi Q5 ricorre più volte nella motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale che utilizza tali informazioni per attribuire all’associazione ingenti risorse economiche e la disponibilità di strumenti operativi idonei a consentire la realizzazione del programma delinquenziale e per desumere l’esistenza di una cassa comune.
Il GUP, tuttavia, aveva escluso che l’auto che COGNOME aveva procurato a NOME avesse un qualche collegamento con il sodalizio spiegando che non fu mai utilizzata in operazioni legate al traffico di droga e che non esisteva una cassa comune.
La Corte d’appello, perviene a conclusioni opposte senza spiegare, tuttavia, da quali elementi ha tratto la conclusione che vi fosse un collegamento fra le vetture e il trasporto di sostanza stupefacente. Non è dato neanche capire da quali elementi il collegio giudicante trae la conclusione che vi era una cassa comune e il collegamento con l’acquisto delle vetture. In tal senso va rilevato che nell’intercettazione n. 140 dec. 633/15 RIT del 18/5/2015, riportata alla pag. 13 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, NOME si giustificò con COGNOME per la cattiva riuscita dell’Audi A3 esortandolo” a non pensare mai male”, espressione che mal si concilia con l’impiego di risorse appartenenti all’associazione in funzione dell’acquisto di un bene strumentale all’attuazione dei fini del sodalizio.
7.3 La Corte d’appello rileva ancora l’esistenza di due “basi logistiche”, ossia l’abitazione di COGNOME a Senego e quella di COGNOME a Carovigno, senza però spiegare la ragione per la quale le dimore degli imputati fossero sintomatiche del pactum sceleris.
7.4 Ancora nei mezzi predisposti per l’attuazione del programma associativo vengono inseriti i “documenti falsi” e le schede telefoniche dedicate”. Il GUP, tuttavia, non aveva ignorato l’utilizzo delle “schede dedicate” ritenendolo un dato neutro, trattandosi di due sole sim che NOME, peraltro, aveva utilizzato anche per mantenere i contatti con altri. Il collegamento fra i documenti contraffatti in uso
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a NOME, all’epoca latitante, e l’associazione non è in alcun modo esplicitato nella sentenza di appello.
Non può che concludersi che la sentenza impugnata non si conforma ai principi che regolano il ribaitamento nel giudizio di appello RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria né alle coordinate ermeneutiche in forza delle quali può ritenersi che il rapporto fra fornitore e acquirente sia andato al di là del rapporto sinallagmatico venditore compratore per dare vita a una struttura organizzata volta all’attuazione di un programma criminale condiviso avente a oggetto una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti necessaria per la configurazione del reato associativo.
Restano assorbiti nell’accoglimento del primo motivo il secondo motivo dei ricorsi proposti nell’interesse di NOME e di NOME e il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Venendo al secondo motivo proposto nell’interesse di COGNOME, i giudici di merito hanno ritenuto che l’imputata aveva concordato con COGNOME e COGNOME e NOME nel corso RAGIONE_SOCIALE sua permanenza a Carovigno la quantità, la qualità e il prezzo dello stupefacente che poi, il 31/5/2015, sarebbe stato sequestrato dalle forze di polizia indicando anche le intercettazioni che fondavano una tale ricostruzione ( pag. 43 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e pagg. 35, 36 e 37 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello).
Tale apparato motivazionale è contestato in maniera del tutto apodittica dalla ricorrente che dissente dalla conclusione cui i giudici di merito pervengono senza però individuare salti logici e contraddizioni per processo inferenziale che la sorregge.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
Venendo al ricorso di COGNOME, il primo motivo è tutto incentrato a dimostrare che il prezzo RAGIONE_SOCIALE partita di droga sequestrata il 31/5/2015 che, come si evince dalla intercettazione delle ore 11,49 del 31/5/2015, era pari a C 24.000,00, era stato raccolto nelle giornate precedenti da COGNOME da acquirenti rimasti ignoti mentre solo nella misura di C 3000,00 era da riferirsi a COGNOME.
La ricostruzione alternativa RAGIONE_SOCIALE difesa, tuttavia, confligge:
con l’intercettazione del 18/5/2015 (n. 140 dec. 633/15 RIT), che prova che: a quella data NOME disponeva di “18” e che “mancano quindici documenti”, che “sabato” prevedibilmente si sarebbero ridotti a “una decina”; COGNOME si lamentava per il fatto che era “già un mese e mezzo”;
con l’intercettazione del 25/5/2015 (n. 885 decr. 569/15 R.I. riportata a pag. 24 RAGIONE_SOCIALE sentenza del GUP), che rivela che quel giorno NOME consegnò a NOME la somma di C 40.000,00.
Trova, quindi, conferma la conclusione, cui è pervenuta la Corte territoriale, secondo cui i € 21.000,00 detenuti da COGNOME il 18/5/2015 non erano legati alla partita di droga sequestrata il 31/5/2015 ma costituivano il prezzo di pregresse forniture.
La Corte territoriale, ancora, spiega, alle pagg. 27 e 28, perché COGNOME dovesse essere considerato, unitamente ad NOME, l’unico interessato alla partita di cocaina consegnata da COGNOME a NOME COGNOME e perché potesse escludersi che NOME operasse anche nell’interesse di ulteriori acquirenti rimasti ignoti.
Tale conclusione trova riscontro nelle modalità di confezionamento RAGIONE_SOCIALE cocaina, che si trovava racchiusa in un unico involucro sottovuoto, e nell’assenza di qualunque traccia di collegamenti fra NOME e COGNOME NOME o altri soggetti che potessero essere interessati all’operazione.
Non è superfluo a questo punto ricordare che la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo, e non a’elementi meramente ipotetici, privi di alcun riscontro probatorio, quali quelli indicati dalla ricorrente (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409).
Principio che ben si attaglia al caso di specie nel quale l’ipotesi alternativa difensiva è addirittura smentita dagli elementi probatori valorizzati dalla Corte territoriale.
11. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito l’onere delle spese del procedimento. Tenuto conto, infine, RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso di COGNOME sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di, inammissibilità”, si dispone che il predetto versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni delle inammissibilità stesse come sopra indicate.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente al reato di cui al capo A RAGIONE_SOCIALE rubrica (assorbiti i motivi relativi al trattamento sanzioNOMErio), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOME COGNOME. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/9/2025