Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11081 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal:
AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE;
Comune RAGIONE_SOCIALE, quale parte civile;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE il 12/04/2023 nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA;
visti gli atti ed esaminati i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile, Comune di RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati;
uditi gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME dai reati di frode nelle pubbliche forniture e falso i atto pubblico.
Agli imputati è contestato, nelle rispettive qualità, COGNOME a COGNOME, di vi comandante – prima – e – successivamente – di comandante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di presidente della commissione aggiudicatrice dell’appalto per l’affidamento del servizio di regia, sceneggiatura e nnonitoraggio di n. 3 filmati divulgativi de sicurezza stradale, e, COGNOME a COGNOME, di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, di aver commesso frode nella esecuzione del contratto relativo al servizio in questione.
Gli imputati, in concorso, avrebbero in mala fede omesso la esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto, in particolare la realizzazione di un corso teori pratico di 200 ore che costituiva attività di supporto pratico – teorico a 50 istrut formatori.
COGNOME, in accordo con COGNOME, avrebbe, in particolare, omesso di adempiere ai doveri di verifica e controllo, simulando la regolarità della prestazione e in tal mod sottoscrivendo la delibera n. 461 del 2016 con cui attestava falsamente il regolare adempimento del servizio (capi a – c); ciò avrebbe consentito il pagamento rispettivamente di circa 53.000 e 9.700 euro in favore della impresa aggiudicatrice.
Identica struttura hanno anche i capi b – d) che attengono alla pubblica fornitura complementare di cui al capo a).
La frode nelle pubbliche forniture sarebbe nella specie aggravata ai sensi dell’art. 355, comma 2, cod. pen., richiamato dall’art. 356 cod. pen., perché avrebbe riguardato opere destinate ad ovviare ad un comune pericolo, quale la tutela della sicurezza stradale, educazione stradale dei giovani e la prevenzione degli infortuni per strada.
Ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE articolando molteplici motivi.
Vi è una premessa introduttiva in cui si afferma che i fatti per cui si proced integrerebbero il reato di truffa aggravata perché l’attestazione della regolar esecuzione del contrato da parte di COGNOME costituirebbe un artificio che avrebbe determinato la decisione di pagare l’importo indicato nella fattura in favore dell impresa.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al capo a).
La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui si afferma, da una parte, che la proposta della impresa prevedesse 200 ore di formazione in favore di 50 istruttori della polizia RAGIONE_SOCIALE, ma, dall’altra, che quelle ore di formazione non fossero necessarie all’appalto perché di esse non sarebbe stato fatto cenno nel disciplinare di gara.
Secondo il ricorrente, quella indicata, sarebbe un’affermazione smentita in punto di fatto e in tal senso vi è una indicazione degli atti da cui emergerebbe che invece anche quelle prestazioni fossero richiamate.
Sotto altro profilo, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto provato che un parte di attività – cioè una parte delle ore destinate alla formazione – fosse stata effettivamen compiuta e che la restante parte, invece, non lo fosse stata solo a causa della indisponibilità della polizia RAGIONE_SOCIALE; in tal senso la prova sarebbe stata fornita contenuto di alcune deposizioni (testi COGNOMECOGNOME, COGNOMECOGNOME soggetti ritenuti invece inattendibili dal Tribunale) le quali avrebbero trovato riscontro nelle deposizio di COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonché nel contenuto di alcune mail intercorse tra COGNOME e COGNOME.
Il AVV_NOTAIO ripercorre il dichiarato dei testi “usando le stesse parole della sentenz impugnata” (così il ricorso) e aggiunge che le mail del 11.1.2016 non riscontrerebbero nulla- riferendosi alle attività di cui al capo b) – e che i testi valorizzati dall sarebbero “sbugiardati” da un documento datato 1.4.2016, rinvenuto nel computer di COGNOME e non correttamente valutato, che, pur elencando i costi sostenuti per una serie di attività, non farebbe affatto riferimento- in un momento prossimo alla fatturazione al costo relativo all’attività formativa di cui si discute.
Sotto ulteriore profilo la motivazione sarebbe stata omessa COGNOME alla valutazione delle dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, ritenuti inattendibili Tribunale e ritenute, invece, attendibili senza adeguata spiegazione dalla Corte, che, peraltro, nemmeno avrebbe spiegato il motivo per cui di detta attività formativa non vi sarebbe stata traccia documentale.
2.2. Con il COGNOME motivo si deduce, sempre COGNOME al capo a), violazione di legge per avere la Corte ritenuto necessario, ai fini della configurabilità del reato, la pr dell’accordo fraudolento tra gli imputati e quella del vantaggio conseguito da COGNOME.
La norma incriminatrice non richiederebbe l’accordo – che pure nella fattispecie vi sarebbe – ma solo una condotta fraudolenta; nel caso di specie, si aggiunge, vi sarebbe stato un vero artificio rappresentato dalla falsa attestazione di esecuzione del contratto.
Né, diversamente dagli assunti della Corte, la norma richiederebbe la prova del vantaggio del pubblico ufficiale.
2.3. Con il terzo motivo, COGNOME al capo a), si deduce vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto non provato l’accordo fraudolento tra le parti; si sostiene che tu fossero a conoscenza dell’inadempimento e in tal senso si valorizza la deposizione di COGNOME che, su indicazione di COGNOME, autorizzò il pagamento della fattura perchè “altrimenti avrebbe compromesso tutto il bando”.
2.4. Con il quarto motivo si deduce, COGNOME ai capo a), vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto che il parziale inadempimento non dipese da una dolosa volontà dell’appaltatore ma da una indisponibilità dell’appaltante.
Si tratterebbe di un assunto non provato e fatto “forse” discendere dalla deposizione del teste COGNOME– ritenuto motivatamente inattendibile dal Tribunale-; in tal senso si valorizzano una serie di dati probatori.
2.5. Con il quinto motivo, si deduce, COGNOME al reato di falso di cui al capo b), viz di motivazione per avere la Corte ritenuto che la determina n. 348 del 2016 emessa da COGNOME nulla prevedesse in materia di formazione: si richiama la determina in questione e si assume che questa avrebbe invece fatto richiamo al progetto complementare che prevedeva a pag. 4 un’attività di formazione: né sarebbe provato, diversamente da COGNOME stabilito dalla Corte, che COGNOME nella controproposta accettò solo una parte dell’offerta di RAGIONE_SOCIALE.
2.6. Con il sesto motivo, COGNOME ai capi a- b), si deduce violazione di legge per avere la Corte ritenuto non idonee a ingannare la Pubblica amministrazione le determine dirigenziali con cui COGNOME attestò la esatta esecuzione dei contratti.
2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione dell’art. 479 cod. pen. per avere la Corte ritenuto non provato il dolo COGNOME al reato di falso di cui al capo C); l’assunto che sarebbe irrilevante la circostanza, valorizzata dalla Corte, che COGNOME, dopo il perfezionamento del reato di falso, autorizzò i pagamenti solo quando la parte preponderante della prestazione era stata eseguita.
2.8. Con l’ottavo motivo si lamenta, COGNOME al capo d), vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto insussistente il fatto di falso in ragione della avvenuta esecuzione dell prestazione.
Ha proposto ricorso per cassazione anche il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituito parte civile, articolando tre motivi.
3.1. Con il primo si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto, da una parte, accessoria e non necessaria la fornitura del corso pratico di 200 ore di cui si è detto (capi a – c), e, dall’altra, non eseguita perché non previst prestazione di i cui ai capi b) e d).
Quanto ai capi a- c) si sostiene che, diversamente dal Tribunale – il quale, sulla base della valutazione dell’intero compendio probatorio, era giunto alla conclusione che la prestazione, pur essenziale ed espressamente prevista dal contratto, non fosse stata eseguita – la Corte avrebbe invece ribaltato l’esito del giudizio con una motivazione apparente, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado e senza nemmeno fornire i riferimenti probatori posti a base delle proprie considerazioni.
Quanto ai capi b-d), la Corte avrebbe invece erroneamente ritenuto che la prestazione non fu eseguita per non essere prevista dall’appalto; in realtà, si argomenta, detta prestazione era espressamente prevista nella determina n. 348 del 4.4.2016 che richiamava l’offerta complementare di RAGIONE_SOCIALE.
Sarebbe destituita di supporto probatorio l’affermazione della Corte COGNOME cui vi sarebbe stata una controproposta di COGNOME COGNOME avrebbe escluso dall’appalto la parte di prestazione relativa alla formazione degli istruttori. Si tratterebbe di un argomen contraddittorio, non essendo stato spiegato perché la Pubblica amministrazione avrebbe controproposto di ricevere un servizio ridotto versando tuttavia la stessa somma dell’offerta iniziale; in realtà la stessa fattura farebbe riferimento alla realizzazione percorso educativo degli istruttori.
Argomenta la parte civile che, accertate il mancato adempimento della prestazione, la Corte avrebbe erroneamente applicato l’art. 356 cod. pen.
A differenza degli assunti della sentenza impugnata, – COGNOME cui l’ omessa esecuzione del corso di formazione sarebbe stata poco rilevante nell’economia del programma contrattuale e non vi sarebbe stato profitto – si evidenzia invece come la fattispecie in questione non richiederebbe né il totale inadempimento e neppure il conseguimento di un profitto per i soggetti agenti.
La fornitura dei corsi, si aggiunge, sarebbe stata espressamente prevista (vi è una indicazione di atti confermativi di detta previsione), valutata e rientrava nella somma da corrispondere all’appaltatore.
Anche l’assunto COGNOME cui non sarebbe stato conseguito nella specie profitto dall’appaltatore – perché COGNOME avrebbe posto in essere attività extra non richiesta dall’appalto nella realizzazione dei c.d. per compensare la fornitura non eseguita dei corsi di formazione- sarebbe viziata perché irrilevante.
Assume il Comune ricorrente che le prestazioni aggiuntive sarebbero state eseguite prima dell’inadempimento sicchè, si argomenta, o vi sarebbe stato un accordo preventivo ovvero quelle prestazioni aggiuntive non potevano avere una valenza connpensatoria.
Sarebbe errata anche l’affermazione della Corte COGNOME cui nella specie non vi sarebbe male fede contrattuale.
3.2. Con il COGNOME motivo si deduce violazione di legge penale COGNOME alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 355 cod. pen., richiamata dall’art.356 cod pen.; sul punto la motivazione sarebbe viziata.
In subordine i fatti sarebbero comunque riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 3 cod. pen.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge COGNOME ai reati di falso.
Si evidenza che, COGNOMEmeno in relazione al capo c), anche COGNOME la Corte di appello, COGNOME sarebbe stato consapevole della falsa attestazione COGNOME cui il servizio era stato eseguito in modo conforme; l’imputato, si aggiunge, in tal modo avrebbe ingenerato un affidamento incolpevole nel Comune di RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe corrisposto l’intera somma, non potendo contestare né l’inadempimento, né gli asseriti diversi accordi presi.
È pervenuta un’ampia memoria nell’interesse dell’imputato COGNOME da parte dell’AVV_NOTAIO con cui si richiamano i principi affermati dalle Sezioni unite de Corte di cassazione con la sentenza “Troise”, in tema di oneri motivazionali in caso di riforma di condanna emessa in primo grado, e si evidenzia come i ricorsi siano fondati solo su rivisitazioni fattuali.
In tal senso, COGNOME al capo a), si rivisitano alcuni temi di prova rilevanti come:
il carattere accessorio della prestazione relativa alla formazione degli istruttori fa riferimento ai punteggi previsti nel disciplinare di gara, alla genericità del contenu della prestazione, al fatto che l’appalto non prevedesse affatto una prestazione di 200 ore);
l’insussistenza dell’inadempimento e comunque la sua attribuibilità al committente e non alla impresa appaltatrice.
Si richiamano alcune testimonianze volte a comprovare, da una parte, che erano state tenute alcune conferenze sugli “elementi portanti del progetto” da parte di COGNOME, cioè del direttore di COGNOME, e, dall’altra, che una parte delle prestazioni, qu relative alla parte pratica della formazione, avevano subito uno slittamento in realtà non imputabile alla società appaltatrice (vengono indicate una serie di ragioni);
la fornitura di altre prestazioni economicamente più significative di quelle che sarebbero state omesse e non previste dal contratto comprovanti la buona fede e la correttezza della società aggiudicatrice.
Quanto al capo b) e all’affermazione dei ricorrenti, COGNOME cui sarebbe viziata l’affermazione della Corte per cui nella delibera n. 348 del 2016 non si sarebbe fatto riferimento alla formazione, atteso che quella delibera avrebbe invece richiamato il progetto complementare proposto da COGNOME che faceva riferimento alla formazione, assume l’imputato che quella dei ricorrenti sarebbe un’affermazione errata, essendo la motivazione coincidente con il testo della determina e che l’indicazione contenuta in fattura – che fa riferimento ad attività di supporto ad istruttori di educazione strad della polizia stradale – sarebbe stata solo frutto di un errore.
Sotto altro profilo, si assume che la Corte avrebbe correttamente applicato l’art. 356 cod. pen., escludendo la sussistenza del reato in COGNOME necessario alla sua configurazione sarebbe non un semplice inadempimento ma la mala fede contrattuale, cioè un espediente malizioso o ingannevole.
Nella specie sarebbe stata al più omessa una parte della prestazione e sostituita con una prestazione alternativa e non sarebbe configurabile nemmeno la fattispecie meno grave di cui all’art. 355 cod. pen., non essendo le prestazioni non eseguite “necessarie ad un pubblico servizio”.
Nel caso di specie la formazione degli istruttori non era una prestazione obbligatoria (testi COGNOME e COGNOME) e, si aggiunge, il carattere non obbligatorio non sarebbe stato messo in discussione nemmeno dal Tribunale.
Sul punto il ricorso della parte civile sarebbe del tutto infondato perchè “l prevenzione portata avanti” dal RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto nessuna limitazione per effetto della riduzione di formazione degli istruttori (si fa riferimento al rapporto RAGIONE_SOCIALE Locale del 2017).
Sotto ulteriore profilo, si rivisita l’affermazione del AVV_NOTAIO ricorrente COGNOME c i fatti dovrebbero essere ricondotti al delitto di truffa e si segnala come la stessa Procur in appello avesse chiesto che i fatti fossero ricondotti all’art. 355 cod. pen.
Sarebbe corretta l’affermazione della Corte COGNOME cui le inadempienze contestate sarebbero state accessorie e note alla stazione appaltante.
GLYPH È stata presentata una memoria dall’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’imputato COGNOME in cui si affronta il tema della riqualificazione in truffa dei fat GLYPH e della violazione del contraddittorio che ne discenderebbe, non essendo mai stato l’imputato posto in condizioni di dibattere la “nuova” accusa.
Per il resto si ripercorrono gli stessi temi già evidenziati e si assume che non sarebbe omessa la motivazione relativa alla valutazione della attendibilità dei testi ritenuti inve inattendibili dal Tribunale (COGNOME, COGNOME, COGNOME).
I ricorsi inoltre prescinderebbero dalle deposizioni di COGNOME e COGNOME, che avrebbero fornito riscontri a quelle dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
I ricorsi, al di là di specifiche deduzioni relative al vizio di violazione di leg , ,’ -szyno ,. strutturattl; su un assunto costitutivo fondante e cioè che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di condanna, sarebbe incorsa in vizi di motivazione in ordine ad alcuni temi decisivi, omettendo di confrontarsi con il ragionamento probatorio che aveva portato il Tribunale ad affermare la penale responsabilità degli imputati
È utile allora ripercorrere il ragionamento probatorio compiuto dal Tribunale e la ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell’affermazione della responsabilità.
3.1. Il Tribunale aveva chiarito sul piano fattuale che:
nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE – che prevedeva tra gli obiettivi quello d sensibilizzare il pubblico giovanile al rispetto delle regole della circolazione stradaleDirezione centrale sicurezza urbana del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– nella persona di NOME
COGNOME – aveva autorizzato, all’esito di apposita procedura, l’affidamento del servizio per cui si procede; il capitolato di appalto prevedeva espressamente, quale parte della prestazione oggetto di affidamento, il supporto teorico ai 50 istruttori formatori educazione stradale della RAGIONE_SOCIALE;
il capitolato di appalto prevedeva espressamente inoltre che le prestazioni fossero eseguite entro la fine del 2015 e in tal senso era stata fissata una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo;
l’offerta di RAGIONE_SOCIALE, che aveva dichiarato di aver preso visione di impegnarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste nel disciplinare di gara e n capitolato speciale di appalto, conteneva l’impegno ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti nel capitolato speciale e prevedeva espressamente il supporto a cinquanta istruttori della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE attraverso la realizzazione di un percor formativo teorico pratico;
il servizio fu aggiudicato il 26.8.2015 alla società RAGIONE_SOCIALE e nel contratto, sottoscr l’8 e il 12 ottobre 2015, vennero espressamente richiamati, da una parte, al fine di individuare le prestazioni da compiere, il capitolato speciale di appalto e, dall’altr termini per l’adempimento e la penale prevista, di cui si è detto;
1’1.4.2016 RAGIONE_SOCIALE aveva emesso la fattura n. 5 del 2016 e in relazione ad essa COGNOME attestò l’avvenuta esatta esecuzione del contratto in esito alla quale determinò di liquidare all’appaltatore il compenso pattuito di circa 53.000 euro;
il 29.7.2020, a seguito di una perquisizione presso la sede legale della società RAGIONE_SOCIALE, veniva rinvenuta un’offerta complementare di servizi – datata 3.2.2016 – ad integrazione dell’affidamento di cui si è detto;
con successiva determinazione, COGNOME aderì alla proposta integrativa e 1’11.4.2016 fu emessa una nuova fattura a seguito della ulteriore attestazione di COGNOME di esatto adempimento del programma contrattuale;
per entrambe le fatture non solo non era stata rinvenuta nessuna documentazione relativa all’effettivo svolgimento della prestazione relativa alla formazione (elenco de partecipanti, del personale docente, attestazione di partecipazione, foglio di prenotazione dell’aula), ma neppure i costi di tale attività erano stati annotati tra que sostenuti.
3.2. Sulla base di tale quadro di riferimento, il Tribunale, riportato analiticamente contenuto della prove dichiarative, aveva spiegato come la formazione degli agenti istruttori costituisse parte del programma obbligatorio affidato a RAGIONE_SOCIALE e ave inoltre indicato con precisione le ragioni per cui tale inferenza probatoria potess ritenersi acquisita nonostante le dichiarazioni di alcuni testi – come NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME – che dovevano considerarsi probatoriamente inattendibili.
Il Tribunale aveva inoltre specificamente indicato i plurimi elementi di prova dimostrativi del fatto che “quella” prestazione non fosse stata eseguita al momento in cui fu liquidato l’importo indicato nella fattura n. 5 del 2016 (cfr., pagg. 35 e ss. sente di primo grado).
Si era puntualmente spiegato perché le dichiarazioni rese da COGNOME (pagg. 37), NOME COGNOME e NOME COGNOME (pag. 38 e ss. sentenza di primo grado) dovessero considerarsi del tutto inattendibili e perché invece dovesse essere attribuita una elevata capacità dimostrativa dei fatti rappresentati alle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME (pagg. 40 e ss.); si erano soprattutto evidenziate le ragioni per cui le argomentazioni difensive non potessero essere condivise COGNOME: a) alla non obbligatorietà delle iniziative formative concernenti il “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” per gli agenti di polizia; b) esistenza di un accordo per la posticipazione della esecuzione del contratto, non essendo verosimile che, a fronte di un accordo formale in cui era previsto il pagamento di una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del programma obbligatorio, si potesse addivenire a rinegoziare il termine per l’adempimento in modo orale e in termini assai vaghi; c) alla irrilevanza di una ipotetica decisione della Poli Locale di sospendere, all’indomani della stipula del contratto, l’attività di formazio degli agenti rispetto all’obbligo per la parte privata di dare attuazione agli impegni pres d) alla irrilevanza della presenza di alcuni agenti della polizia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al Giffo Experience del luglio del 2016, essendo detta presenza del tutto scissa dall’attività di formazione di cui alla gara e in ragione della quale si stipulò il contatto per cui si proce e) alla non decisiva valenza della tesi COGNOME cui COGNOME avesse sostenuto costi per la realizzazione di filmati divulgativi.
Si era inoltre spiegato il ruolo e la valenza della condotta di NOME COGNOME, che, rispetto ad un contratto il cui programma obbligatorio era stato in parte non adempiuto, aveva invece attestato, contrariamente al vero, con la delibera 461 dell’11.5.2016 che il servizio fosse stato effettuato “entro i termini, nella qualità e con caratteris richieste nell’ordine” con ciò consentendo la liquidazione dell’intero compenso pattuito.
Sotto ulteriore profilo, il Tribunale aveva compiutamente evidenziato, COGNOME al capo b), come anche con riguardo alla offerta complementare datata :3.2.2016 fosse stata inadempiuta l’attività di formazione degli istruttori di polizia (pagg. 47 e ss. senten e come anche per tale segmento obbligatorio COGNOME attesto diversamente il falso.
4. Due questioni dunque devono essere verificate.
La prima è quella relativa al contenuto dell’obbligo di motivazione rafforzata, cioè in cosa esso consista e come esso si parametri e si sviluppi nel caso di riforma di sentenza di condanna con conseguente assoluzione.
La seconda, derivante dalla prima, attiene a ciò che in concreto ha fatto la Corte di appello e, in particolare, alla verifica della “tenuta” del ragionamento probatorio e dell
motivazione rispetto all’obbligo di motivazione rafforzata, tenuto comunque conto, come meglio si dirà, del principio dell’oltre ragionevole dubbio, che solo consente la pronuncia di una sentenza di condanna.
Quanto al primo profilo, le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l’obbligo della motivazione rafforzata si imponga per il giudice di appello tutte le vol in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che condanna.
5.1. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell’ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare- quasi sempre- un unico complesso argomentativo.
Quanto all’obbligo di motivazione rafforzata – che prescinde dalla previsione del comma 3 bis dell’art. 603 cod. proc. pen.- quando il giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza, egli deve spiegare “in modo rafforzato” perché ritiene di ribaltarla, deve indicare l ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma anche, in precedenza, Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679).
Il tema è allora cosa debba intendersi per “motivazione rafforzata”.
Si nota correttamente che una motivazione rafforzata è quella che abbia una “forza persuasiva superiore”, in grado cioè di conferire alla “nuova” decisione la maggior solidità possibile.
Fare riferimento ad una “motivazione rafforzata” significa attendersi un apparato giustificativo più vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi.
Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazio alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell’accertamento penale.
Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali, quali quelle del ragionevole dubbio dei lineamenti e delle finalità del giudizio d’appello, del principio del contraddittor della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, della inesisten2:a di una regola in ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio de COGNOME giudice sia “per posizione, migliore”, più corretto, più affidabile di quello d primo.
Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota acutamente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull’aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato
alla verità, l’esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi.
Si tratta di una questione rispetto alla quale l’ordinamento non ha una risposta AVV_NOTAIO e preventiva, ma predispone una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che, con la seconda decisione, si realizzino eff regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata.
Questo spiega l’esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza – di assoluzione o di condanna-, adotti una “motivazione rafforzata”.
Dunque, si fa notare, “il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l’intera vicenda”.
Il ragionamento del giudice d’appello deve svilupparsi sulla sentenza impugnata perché, si fa notare, esiste “un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità de ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall’impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decision impugnata”.
Assolvere l’obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un’analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti – a livello logico e probatorio i lleda nuova decisione assunta (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679; Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME Rv. DATA_NASCITA).
Il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame deve fondarsi cioè non su una critica tra giudici posizionati “orizzontalmente” rispetto allo stesso materiale prova, ma nella diversa prospettiva dell’accertamento di un “errore” di giudizio che il giudice dell’impugnazione ritiene che il giudice di primo grado abbia commesso alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema devoluto.
Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente un altrettanto plausibile – ma diversa – “ricostruzione operata in sede di impugnazione (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sz. 3, n. 46455 xel 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268948).
5.2. Come già detto, l’obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativo diverso e contorni specifici a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva.
Il tema attiene al rapporto tra motivazione rafforzata e principio dell’oltre og ragionevole dubbio.
Mentre infatti per pronunciare nel giudizio di appello una sentenza di condanna, a fronte di una pronuncia assolutoria in cui sia emerso un dubbio ragionevole, è necessario rimuovere il dubbio con un ragionamento che ne dimostri l’infondatezza ovvero l’inesistenza, nel caso, come quello di specie, di sentenza di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna, nonostante l’obbligo di motivazione rafforzata, è in realtà sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l’esistenza del dubbio ragionevole.
Si è condivisibilmente notato come, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione, il giudice di appello debba prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi strutturare un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata- nel senso indicato-, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l’esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, COGNOME, in motivazione).
5.3. È possibile allora indicare alcuni parametri di riferimento a cui il giudice di appe deve attenersi nel caso in cui decida, a fronte di una sentenza di condanna, di pronunciare una sentenza di assoluzione.
Il giudice, per assolvere in tal caso l’obbligo di motivazione rafforzata, deve:
dimostrare di avere compiuto un’analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato;
spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro devoluto, perché non si è condiviso il decisum contestato;
chiarire quali sono le ragioni fondanti – a livello logico e probatorio – la nuo decisione assunta;
argomentare sul perché sussista un dubbio ragionevole originato dalla plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella recepita da giudice di primo grado.
Sulla base di tali principi è allora possibile verificare se ed in che limiti nel proc in esame la Corte di appello abbia adempiuto l’obbligo di motivazione a lei imposto e
dunque se ed in che limiti la motivazione della sentenza impugnata sia viziata e sia stata fatta corretta applicazione della legge penale.
Dopo aver ricostruito nelle prime ventisette pagine lo sviluppo del processo, il contenuto della sentenza di primo grado e i motivi di appello, la Corte ha ritenuto che:
la parte “preponderante” della prestazione oggetto del contratto fosse altra rispetto a quella di formazione (pag. 29 sentenza impugnata);
la parte della proposta di COGNOME relativa alle 200 ore di formazione “non era sicuramente necessaria all’appalto”;
l’inadempimento dunque sarebbe parziale e accessorio;
non vi sarebbe prova dell’accordo fraudolento tra gli imputati (pag. 29 e ss. sentenza impugnata);
In tale contesto, la Corte ha ribaltato il giudizio di responsabilità ritenen contrariamente a COGNOME fatto dal Tribunale, attendibili le dichiarazioni dei testi COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME parzialmente riscontrate da quelle di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME cui sarebbero state tenute alcune lezioni teoriche presso la sede del Comando di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la Corte, la parte residua della prestazione non sarebbe stata eseguita in COGNOME, da una parte, “la RAGIONE_SOCIALE non poteva partecipare perché impegnata in Expo 2015,” e, dall’altra, perché non aveva dato la disponibilità “affinchè gli agen recuperassero le ore mancanti partecipando al RAGIONE_SOCIALE festival del 2016″
Si è aggiunto che “in un’ottica di disponibilità tra i contraenti”, si era deciso di formalizzare il mancato rispetto del termine del 31.12.2005 perché “le parti, in ragione di pregresse occasioni di proficua collaborazione, avevano provato a cercare soluzioni amichevoli e bonarie, ai disguidi che si erano verificati” (così testualmente la Corte pagg. 31).
Ha ancora affermato la Corte che del reato contestato mancherebbe anche la “mala fede”, atteso che anche la falsa attestazione della conformità delle prestazioni eseguite da parte di COGNOME non costituirebbe un elemento di frode, essendosi questi limitato ad attestare “che il servizio è stato effettuato entro i termini, nelle qualità e c caratteristiche richieste”, atteso che le inadempienze erano note. (così la Corte a pag. 33 e ss.).
Discorso non dissimile viene compiuto per le altre imputazioni.
Si tratta di un ragionamento gravemente viziato e obiettivamente inosservante deglitbbblighi di motivazione rafforzata, cui la Corte era invece tenuta.
Non è stato innanzitutto spiegato, a fronte di una motivazione specifica da parte del Tribunale, perché le dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME sarebbero attendibili, non potendo certo essere considerata rafforzata la motivazione nella parte relativa al rinvio a ipotetici elementi di riscontro.
Nella specie si è operato un recupero delle dichiarazioni in questione del tutto assertivo perché sganciato dalla valutazione del tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, con cui la Corte non si è confrontata.
Né la Corte ha spiegato perché quelle prestazioni sarebbero state accessorie e perché pur non essendo state adempiute, il Comune avrebbe dovuto liquidare, come accaduto, l’intero compenso che invece era subordinato alla esecuzione dell”intero programma contrattuale.
Né, ancora, la Corte si è confrontata con le specifiche argomentazioni del Tribunale volte a comprovare documentalmente perchè quelle prestazioni, pur previste,non furono eseguite e perché, pur volendo ragionare con gli imputati- cioè c:he quelle prestazioni erano state in qualche modo eseguite – di esse non vi sarebbe stata nessuna documentazione.
Su tali decisivi profili, la sentenza è del tutto silente.
Il ragionamento probatorio posto a fondamento del giudizio di assoluzione è del tutto monco e inappagante anche in relazione al prospettato differimento del termine entro il quale le prestazioni avrebbero dovuto essere eseguite.
Rispetto ad un contratto che prevedeva il pagamento di una penale di 50 euro per ciascun giorno di ritardo nella sua esecuzione, non è stato affatto spiegato: a) in cosa consistessero le ” soluzioni amichevoli e bonarie, ai disguidi che si erano verificati” cui la Corte ha fatto riferimento; b) quale sarebbe stata la valenza di dette soluzioni come esse potessero incidere sulla previsione del pagamento di una penale per il ritardt nell’adempimento; c) come la previsione formale di un termine per l’adempimento potesse essere surrogata da dette soluzioni “amichevoli”, informali, di cui non è chiaro alcunchè.
Né, sotto ulteriore profilo, è obiettivamente rafforzato il ragionamento della Corte sui reati di falso; non è stato spiegato nulla sulle ragioni per cui la attestazioni di NOME non sarebbero false e perché non avrebbero avuto rilievo per la liquidazione delle somme pattuite, pur in assenza della esecuzione di una parte del programma obbligatorio
Argomentazioni non dissimili possono essere compiute anche COGNOME al ragionamento del Tribunale relativo alla irrilevanza della partecipazione di una parte della polizia loca al festival 2016.
Una motivazione sincopata e una sentenza che deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame.
La Corte, farà applicazione dei principi indicati’ e verificherà se e in che termini sentenza di primo grado debba essere o meno confermata.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2023.