Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44780 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME nato il 20/07/1975 in Marocco avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per la parte civile NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna alla rifusione delle spese del grado di giudizio, come da nota spese allegata;
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha insistito nell’atto di impugnazione depositato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, in riforma della pronuncia emessa in data 7 luglio 2021 dal Tribunale di Cagliari, ha dichiarato NOME COGNOME ai soli effetti civili, responsabile del fatto a lui ascritto in imputazione (reato di cui all’art. 646 cod. pen.).
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la mancanza di adeguata motivazione, dal momento che la riforma della sentenza assolutoria di primo grado non sarebbe sorretta da una compiuta confutazione di tutti i rilevanti argomenti a discarico esposti dal primo giudice.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo, la difesa censura, sotto il profilo della violazione di legge
e del vizio di motivazione, la declaratoria di responsabilità, a cui la Corte di appello sarebbe pervenuta travisando talune prove (in particolare, la deposizione del maresciallo COGNOME) e con una valutazione palesemente illogica (che non terrebbe conto, tra l’altro, del totale difetto di identificazione dell’oggetto materiale del reato, ad eccezione di una singola trapunta, e della conseguente insussistenza quanto meno dell’elemento soggettivo).
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei termini di seguito illustrati.
Il Tribunale Ł pervenuto alla pronuncia di assoluzione, all’esito di una scrupolosa disamina dell’intera piattaforma istruttoria. In particolare, Ł stata ritenuta fortemente incerta l’attendibilità della parte civile COGNOME (le cui dichiarazioni avrebbero, pertanto, avuto bisogno di conferme oggettive, non emerse in alcun modo nel processo), ponendo in evidenza:
COGNOME aveva riferito di un comodato d’uso in realtà inesistente, laddove Ł emersa al contrario la conclusione di un contratto di locazione ‘in nero’;
l’immobile, pervenuto in proprietà a Pinna per successione ereditaria, era rimasto disabitato per molti anni, prima di venire consegnato a Haouari;
l’assoluta incertezza, in difetto di un inventario al momento della consegna e a quello del rilascio, su quanto realmente contenuto all’interno (nonostante la parte civile avesse riferito che vi si ritrovassero beni che, oltre al valore economico, rivestivano per lei anche un importante significato affettivo);
l’ammissione di non avere alcuna notizia di prima mano su tale circostanza da parte del teste COGNOME, dedotto dalla parte civile sul presupposto che avesse, invece, personalmente frequentato l’immobile;
le plausibili dichiarazioni dell’imputato in merito all’allagamento dei locali a seguito di un’alluvione e il conseguente smaltimento di una parte degli arredi e corredi da parte di COGNOME, prima ancora dell’inizio della locazione.
La motivazione rafforzata della decisione di appello, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonchØ in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «la motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioŁ un’attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento a una ‘motivazione rafforzata’ significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice Ł tenuto a compiere nell’attività di giudizio» (Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021,
COGNOME, non mass.; cfr. anche Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679-01; Sez. 2, n. 33544 del 30/05/2023, G., non mass.; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 272082-01).
Questo irrigidimento dell’onere motivazionale in capo al giudice dell’impugnazione discende dai principi generali del sistema (cfr. Sez. U, COGNOME; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01; Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, COGNOME, Rv. 275112-03; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01; Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01). La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione ‘rafforzata’ sussiste, pertanto, anche nel caso di riforma ai soli effetti civili (Sez. 4, n. 42868 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277624-01).
La Corte sarda, in poche righe, si Ł limitata a valorizzare, sinteticamente e in maniera fondamentalmente congetturale, solo la presunta malafede del ricorrente, il quale avrebbe esibito ai Carabinieri una serie di beni analoghi a quelli mancanti (ricostruzione, peraltro, non sovrapponibile a quanto esposto nella sentenza del Tribunale e basata anche su un’acritica ricezione della narrazione di COGNOME), e la disponibilità in capo a Haouari quantomeno di una coperta (circostanza non completamente scrutinata nelle sue conseguenze inferenziali).
Da questo stringato confronto con il discorso giustificativo di primo grado dovrebbe, dunque, ritenersi accertata la consapevole e deliberata appropriazione da parte di Haouari.
Le sintetiche considerazioni dei giudici di appello, lungi dal mettere in luce carenze motivazionali o aporie della sentenza assolutoria di primo grado, tali da giustificarne l’integrale riforma, sia pure solo per quanto riguarda le statuizioni civili, si muovono – nel confutare gli argomenti alla base della pronuncia liberatoria – su un piano di mera plausibilità, privo di quella cogente forza logica che si richiede, invece, per l’ overturning sfavorevole.
Oltre a questo difetto di stringente consequenzialità della motivazione rafforzata, occorre altresì puntualizzare – in quanto questione strettamente correlata, nella medesima ottica della indispensabile certezza alla base di ogni decisione di condanna – come, nel giudizio di appello che abbia ribaltato una sentenza assolutoria, il dubbio sull’innocenza dell’imputato possa essere superato solo impiegando, per la formazione delle prove rivelatesi decisive, il metodo dell’oralità. Sulla scorta dell’insegnamento del massimo consesso nomofilattico, il giudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, Ł tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228-02). Proprio in ciò, peraltro, consiste la ‘forza persuasiva superiore’, capace, appunto, di far cadere ogni ragionevole dubbio, perchØ, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l’assoluzione non richiede la certezza dell’innocenza, bensì il mero dubbio processualmente plausibile e questa differenza esplica evidenti riflessi anche sul piano dell’obbligo motivazionale.
Il giudice del rinvio terrà conto anche di queste riflessioni sui nuovi eventuali incombenti istruttori, all’esito della rivalutazione complessiva del compendio probatorio, per tutte le prove aventi carattere di decisività, idonee cioŁ a fondare il superamento dell’esito assolutorio.
Si impone dunque, l’annullamento con rinvio della sentenza, ai soli effetti civili, per la fondatezza del primo motivo di ricorso, restando assorbiti il secondo e il terzo motivo.
Il Giudice del rinvio, nel procedere ad un nuovo giudizio, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
In quella sede, si provvederà anche al governo delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita’.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME