Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8792 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 14/06/2023 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse della parte civile COGNOME NOME, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 14/06/2023 della Corte di appello di Roma che, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile e in riforma della sentenza in data 15/07/2019 del Tribunale di Roma, l’ha condannata al risarcimento dei danni subiti da COGNOME NOME in relazione al fatto illecito riconducibile al reato di riciclaggio contestato al capo C). Il tribunale aveva assolto l’imputata.
Deduce:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648-bis cod. pen. e alla ritenuta responsabilità dell’imputata per il reato di riciclaggio.
Premesso che la condotta contestata a COGNOME è consistita nel girare e nel
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portare all’incasso gli assegni a lei consegnati dal marito, la ricorrente rimarca come il tribunale l’avesse assolta rilevando come ella non avesse realizzato manovre dissimulatorie, così mancando la condotta necessaria alla configurazione del reato di riciclaggio. Rimarca, altresì, che la Corte di appello ha omesso di indicare le condotte eventualmente realizzate da COGNOME al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro ricevuto.
Sotto altro profilo, la ricorrente sostiene che è rimasto irrisolto il dubbio sollevato dal giudice di primo grado, secondo il quale si sarebbe potuta configurare una partecipazione di COGNOME a una truffa, così attivandosi la clausola di riserva che esclude la possibilità di contestare il riciclaggio.
Secondo la ricorrente la sentenza è viziata da carenza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico del riciclaggio, non confrontandosi con la sentenza di primo grado sul punto.
Inosservanza dell’art. 533 cod. proc. pen. per violazione del principio dell’oltre ragionevole dubbio.
A tale proposito si assume che «gli unici due dati certi emersi dal dibattimento -e di cui entrambe le sentenze danno atto- consistono nella partecipazione dell’imputata ad alcuni incontri tra il Terrigno e NOME nei quali la COGNOME ha rassicurato quest’ultimo in ordine all’operato del marito e l’effettivo incasso degli assegni del NOME sul conto corrente dell’imputata».
Osserva, dunque, come le apodittiche affermazioni della sentenza impugnata non avessero superato le argomentazioni assolutorie della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte di appello ha così motivato la responsabilità di COGNOME per il fatto illecito riconducibile al reato di riciclaggio: «Risulta, invece, chiaramente provata la condotta di riciclaggio, consistente nel versamento, sul proprio conto corrente, di denaro proveniente dalla truffa ordita dal Terrigno. E che la COGNOME fosse pienamente consapevole della provenienza illecita di quel denaro emerge con certezza, dal momento che si trattava di assegni del COGNOME che ella sapeva dovessero essere destinati a investimenti».
La ricorrente ha correttamente denunciato l’assertività della motivazione, sia in punto di sussistenza di una condotta dissimulatoria, sia in punto di consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro.
A tale riguardo va rilevato come la motivazione surriportata manchi di confronto con la sentenza del tribunale, là dove il giudice di primo grado osservava che «non sono emersi elementi da cui poter desumere che l’incasso dei
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sopramenzionati assegni sia stato realmente posto in essere con modalità tali da ostacolare l’accertamento della loro provenienza delittuosa, essendosi la COGNOME limitata a versare i titoli di credito sul proprio conto corrente, senza adottare stratagemmi volti a dissimulare l’origine illecita o, comunque a neutralizzare l’identificazione della fonte criminosa. Appare, infatti, plausibile che l’odierna imputata abbia meramente dato seguito ad una richiesta del marito di cui lei, comunque, conosceva la pregressa attività a quell’epoca svolta […i».
Nel raffronto tra le due motivazioni, emerge come la Corte di appello non abbia in alcuna maniera spiegato le ragioni per cui le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado non fossero convincenti, non avendo indicato le condotte dissimulatorie eventualmente realizzate dalla donna e -in relazione al dololimitandosi a riconoscere la consapevolezza della provenienza delittuosa con un’asserzione generica quanto apodittica e tautologica, in quanto giustifica il dolo con la mera ricezione degli assegni, ossia con la condotta materiale.
Così facendo la Corte di appello non ha adempiuto all’obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice dell’appello quando pervenga a una decisione opposta a quella assolutoria presa dal giudice di primo grado.
A tale riguardo, infatti, questa Corte ha spiegato che «in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell’istruttoria, prevista dall’art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado)», (Sez. 6 – , Sentenza n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01).
Vale la pena specificare che la necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione ” rafforzata” sussiste anche nel caso in cui la riforma della sentenza di assoluzione di primo grado sia ai soli effetti civili, perché anche in tal caso il giudice dell’impugnazione deve confrontarsi con le ragioni che avevano indotto il giudice di primo grado a escludere la sussistenza del fatto di reato e, con esso, dell’illecito civile (in tal senso, cfr. Sez. 4 – , Sentenza n. 42868 del 26/09/2019, NOME).
La sentenza della Corte di appello non si è conformata a tale insegnamento, dovendosi ribadire come la sentenza oggi impugnata non indichi le condotte
dissimulatorie eventualmente realizzate da COGNOME e, al contempo, -per come si è già fatto cenno- ha tautologicamente rintracciato il dolo nella stessa condotta materiale, così operando un’errata identificazione e sovrapposizione dell’elemento oggettivo con l’elemento soggettivo del reato.
Quanto esposto conduce all’annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui viene rimesso anche il compito di liquidare le spese di giudizio anche in relazione all’odierno grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso in data 15/01/2024
Il Consigliere est.
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