Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43992 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Termoli il 24/06/1965 avverso la sentenza del 25/01/2024 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le richieste del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che, associandosi alle conclusioni della Procura generale, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso, in riforma della pronuncia emessa in data 21 febbraio 2023 dal Tribunale di Larino, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile, ai soli fini civili, del reato di cui all’art. 646 cod. pen., con conseguente condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la mancanza di motivazione rafforzata, poichØ la Corte di appello avrebbe offerto solo una superficiale rilettura dei fatti, senza confrontarsi con le assai piø ampie argomentazioni del primo giudice.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole dell’erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen., non essendo ravvisabili atti di disposizione uti dominus da parte del ricorrente, peraltro neppure individuati nella sentenza impugnata, e difettando quindi l’interversione del possesso.
2.3. Il ricorrente ha depositato memoria adesiva rispetto alle conclusioni scritte anticipate dalla Procura generale.
La parte civile NOME COGNOME ha depositato memoria scritta, con cui insiste per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del grado di giudizio, come da nota spese allegata.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
Il Tribunale Ł pervenuto alla pronuncia di assoluzione, all’esito di una scrupolosa disamina dell’intera piattaforma istruttoria. In particolare, Ł stata ritenuta maggiormente plausibile la ricostruzione dei fatti offerta dall’allora imputato, sulla scorta di plurimi argomenti (anche strettamente connessi alla diretta assunzione delle prove dichiarative, in ossequio al principio dell’oralità):
l’incertezza sull’effettivo stato dei luoghi al momento in cui COGNOME iniziò a vivere nella cosiddetta ‘tavernetta’, in considerazione della mancanza di indicazione temporale delle immagini prodotte dalla parte civile COGNOME (collocate cronologicamente dall’odierno ricorrente in un’epoca precedente la separazione);
la conferma solo parziale dello stato dei luoghi al momento del rilascio, mediante le foto scattate successivamente, rispetto a quanto riferito in dibattimento da Fratino (anche in riferimento all’asserito allagamento dell’immobile);
la veridicità, al contrario, della videoregistrazione effettuata dall’imputato (proprio per «precostituirsi una prova», «’sapendo di tutti i trascorsi burrascosi che ho avuto con la mia ex moglie’»);
l’accesa conflittualità tra imputato e parte civile, emersa anche dall’esame di quest’ultima, giudicato «sofferto, ma confuso e impreciso parzialmente ‘accentuato’» e sorretto da un «sentimento di acredine», tale da rendere necessari riscontri esterni, non rinvenuti nel compendio probatorio;
l’implausibilità della dichiarazione della medesima COGNOME in ordine alla sua diretta percezione del marito e del cognato che stavano «smontando la cucina», tanto da richiedere l’intervento dei Carabinieri (mai accertato in giudizio), rispetto alla sottoscrizione, in un clima già di «forte e annosa conflittualità», del verbale di consegna, senza previa verifica delle condizioni della tavernetta;
la maggiore credibilità e coerenza intrinseca attribuibile all’esame di COGNOME;
l’integrale conferma a tale versione fornita dalla teste a discarico COGNOME, «la cui deposizione Ł risultata non precostituita e di parte».
La motivazione rafforzata della decisione di appello, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonchØ in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da
conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza, la «motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioŁ un’attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento a una ‘motivazione rafforzata’ significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice Ł tenuto a compiere nell’attività di giudizio» (così, Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, COGNOME, non mass.; cfr. anche Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679-01; Sez. 2, n. 33544 del 30/05/2023, G., non mass.; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 272082-01).
Questo netto irrigidimento dell’onere motivazionale in capo al giudice dell’impugnazione discende dai principi generali del sistema (cfr. Sez. U, n. 33748/2005, cit.; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01; Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01; Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01). La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione ‘rafforzata’ sussiste, pertanto, anche nel caso di riforma ai soli effetti civili (Sez. 4, n. 42868 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277624-01).
4. La Corte molisana, nel caso di specie, si Ł limitata a valorizzare, sinteticamente, l’elenco dei beni mobili presenti nel locale al momento dell’assegnazione a COGNOME («come da documentazione incontestata e in atti») e il mancato reperimento di alcuni di essi, non puntualmente individuati, al momento della riconsegna. Da ciò, dovrebbe, dunque, ritenersi accertata la consapevole e deliberata appropriazione.
Il confronto con l’apparato argomentativo di primo grado si Ł risolto nella duplice schematica notazione per cui «la mancata menzione del fatto appropriativo allorquando si Ł formalizzata la riconsegna della tavernetta» non appare rilevante, in quanto «atto inerente essenzialmente al bene immobile», e nella documentazione fotografica degli ambienti non sia percepibile l’acqua sul pavimento.
¨ corretta, in astratto (e sarebbero, di conseguenza, infondati i profili di censura sviluppati nel secondo motivo di ricorso), l’inferenza logico-giuridica illustrata nella sentenza impugnata per cui, una volta raggiunta, in assenza di altre cause desumibili dalle risultanze processuali, la prova della distrazione dei beni da parte dell’occupante (tipico atto gestorio, rilevante ex art. 646 cod. pen.), in caso di loro mancato rinvenimento, il delitto non potrebbe che dirsi integrato. Tuttavia, salvo questa puntualizzazione, le sintetiche considerazioni della Corte di appello, lungi dal mettere in luce carenze motivazionali o aporie della sentenza assolutoria di primo grado, tali da giustificarne l’integrale riforma, sia pure solo per quanto riguarda le statuizioni civili, si muovono nel confutare gli argomenti alla base della pronuncia liberatoria, su un piano di mera plausibilità, privo di quella cogente forza logica che si richiede per l’ overturning sfavorevole.
Oltre a questo difetto di stringente consequenzialità della motivazione rafforzata, occorre altresì puntualizzare – in quanto questione strettamente correlata, nella medesima ottica della indispensabile certezza alla base di ogni decisione di condanna – come, nel giudizio di appello che abbia ribaltato una sentenza assolutoria, il dubbio sull’innocenza dell’imputato possa essere superato solo impiegando, per la formazione delle prove rivelatesi decisive, il metodo dell’oralità. Sulla scorta dell’insegnamento del massimo consesso nomofilattico, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento
dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, Ł tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228-02). Proprio in ciò, peraltro, consiste la ‘forza persuasiva superiore’, capace, appunto, di far cadere ogni ragionevole dubbio, perchØ, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l’assoluzione non richiede la certezza dell’innocenza, bensì il mero dubbio processualmente plausibile e questa differenza esplica evidenti riflessi anche sul piano dell’obbligo motivazionale.
Nel giudizio di rinvio sarà d’uopo valutare l’eventuale necessità di nuovi incombenti istruttori, all’esito della rivalutazione complessiva del compendio probatorio, per tutte le prove aventi carattere di decisività, idonee cioŁ a fondare il superamento dell’esito assolutorio.
Si impone dunque, l’annullamento con rinvio della sentenza – al giudice civile competente per valore in grado di appello – per la riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo motivo.
Il giudice del rinvio, nel procedere ad un nuovo giudizio, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
Non può trovare seguito la richiesta di rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio della parte civile, siccome soccombente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME