Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48279 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48279 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2022 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, il quale si è riportato alla propria requisitoria scritta e ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile COGNOME NOME, il quale si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, il quale, dopo averli ulteriormente illustrati, si è riportato ai motivi del ricorso, del quale h chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 04/02/2022, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del 19/07/2016 del Tribunale di Napoli – che aveva assolto, perché il fatto non sussiste, NOME COGNOME dal reato di appropriazione indebita aggravata che l’imputato, secondo la contestazione, avrebbe commesso, nella
qualità di amministratore e socio di RAGIONE_SOCIALE, ai danni della stessa società e che era stata appellata dal pubblico ministero e dalla parte civile – dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso COGNOME per essere il reato estinto per prescrizione, condannando l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Secondo il capo d’imputazione, il reato di appropriazione indebita aggravata (ex art. 61, n. 11, cod. pen.) era stato contestato al COGNOME, «perché, in qualità di amministratore fino al 4-2-2012 e socio al 5% della RAGIONE_SOCIALE , con sede in Napoli, per procurare a sé un ingiusto profitto, s appropriava di:
C 5.520,00, afferente la restituzione di una parte di un prestito deliberato dalla società per l’acquisto di un immobile sito in Fondi alla INDIRIZZO;
C 8.950,00, effettuando dei prelevamenti in contanti non giustificati;
C 4.050,00, relativi ad assegni circolari richiesti in data 9-1-2012;
C 677,71, relativi all’assegno n. 22.177.502-09, datato 1-3-2012. Accertato in Villaricca il 13-12-2011».
Avverso l’indicata sentenza del 04/02/2022 della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per erronea interpretazione della legge penale, con riferimento agli artt. 538, 576 e 578 cod. proc. pen., nonché «al principio della presunzione d’innocenza garantito dall’art. 6 co. Il CEDU».
Il ricorrente deduce che, poiché egli era stato assolto in primo grado perché il fatto non sussiste e, nel giudizio di appello, era sopravvenuta la prescrizione del reato, mancando un’affermazione di responsabilità dell’imputato, la Corte d’appello di Napoli, ai sensi degli invocati artt. 538, 576 e 578 cod. proc. pen., non avrebbe potuto condannarlo al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla propria responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, anche per travisamento della prova e omessa valutazione dei motivi della propria memoria depositata il 15 dicembre 2016 (che era stata erroneamente intestata «Atto di appello incidentale»).
Il ricorrente lamenta anzitutto che la sentenza impugnata difetterebbe della necessaria motivazione rafforzata in quanto si sarebbe limitata a indicare, «in termini apodittici e stereotipati», alcune affermazioni che erano state rese dalla parte civile a seguito della disposta rinnovazione dell’istruzione dibattimentale –
le quali non avrebbero peraltro fornito «alcun tipo di apporto probatorio» – senza confutare specificamente i più rilevanti argomenti della sentenza di primo grado e senza tenere in alcun conto le argomentazioni della propria memoria (erroneamente qualificata appello incidentale) con le quali erano state contestate le argomentazioni che erano state prospettate negli appelli del pubblico ministero e della parte civile.
Il ricorrente contesta poi la motivazione della sentenza impugnata e rappresenta, in proposito: a) quanto ai sette assegni circolari, intestati ai soci di RAGIONE_SOCIALE (tra i quali lo stesso COGNOMECOGNOME, afferenti alla restituzione del prestito fatto dagli stessi soci alla società per l’acquisto di u immobile, che la stessa Corte d’appello di Napoli affermava la rnera «irregolarità» di tale restituzione, in quanto effettuata in assenza di una delibera dell’assemblea, il che, come era stato asserito dal Tribunale di Napoli – le cui affermazioni sul punto non sarebbero state confutate ma, anzi, «asseconda» – non integrerebbe il delitto di appropriazione indebita, con riguardo sia all’elemento oggettivo sia all’elemento soggettivo; b) quanto all’affermato ingiustificato prelievo, dal conto corrente della società, di C 10.000,00, che, come risultava dal capo d’imputazione, il prelevamento di una tale somma non gli era mai stato contestato, con la conseguente violazione dell’art. 522 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d’appello di Napoli, sempre omettendo di tenere conto della propria menzionata memoria, non avrebbe considerato che: a) quanto alla restituzione ai soci della somma di C 5.250,00, la Guardia di finanza, nell’acquisita informativa, aveva escluso che, sul conto corrente della società, vi fossero movimentazioni per tale importo, come era stato riconosciuto anche dal Tribunale di Napoli; b) quanto al prelevarnento, sempre dal conto corrente della società, di C 8.950,00: b.1) C 6.500,00 costituivano il canone dovutogli dalla società per la locazione dell’immobile, di sua proprietà, dove era collocata la sede sociale, con riferimento al periodo luglio 2011/giugno 2012, sulla base di un contratto che, contrariamente a quanto affermato dalla stessa Corte d’appello di Napoli, ebbe una durata non limitata ma di circa quattro anni; b.2) C 1.400,00 costituivano il compenso a lui dovuto, per il periodo luglio 2011/gennaio 2012, per lo svolgimento dell’incarico di amministratore della società; c) C 700,00 erano stati da lui pagati per il rimessaggio di un’imbarcazione che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello di Napoli, era di proprietà dì RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
È vero che, come è stato evidenziato dal ricorrente, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che è illegittima la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata m sede di appello con sentenza che, su impugnazione del pubblico ministero, dichiari la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell’imputato (tra le tante: Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 270992-01; Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, COGNOME, Rv. 263015-01).
Tuttavia, come è stato precisato da Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, COGNOME, Rv. 282689-01 e, in motivazione, da Sez. 2, n, 24458 del 22/03/2018, COGNOME, Rv. 273235-01, tale principio, che si fonda sulla previsione dell’art. 578 cod. proc. pen., si applica solo quando l’appellante (o il ricorrente, qualora ci si riferisca a giudizio di legittimità) sia l’imputato o il pubblico ministero, ma non è invece applicabile allorché l’impugnazione sia proposta (o sia proposta anche) dalla parte civile – come è avvenuto nel caso qui in esame – atteso che l’art. 576 cod. proc. pen. riconosce alla parte civile il diritto a una decisione incondizionata sul merito della propria domanda (Sez. 1, n. 26016 del 09/04/2013, Geat, Rv. 255714-01).
Si deve pertanto ribadire il principio, affermato dalla citata sentenza D’Isa, secondo cui all’esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d’appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l’imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l’impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all’imputato.
2. Il secondo motivo è fondato.
La Corte di cassazione ha chiarito che è illegittima la sentenza di appello che, in riforma di quella assolutoria, dichiari la prescrizione, affermando la responsabilità dell’imputato, sia pure ai soli fini civili, sulla base di un’alternat e non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 256332. In senso analogo: Sez. 4, n. 42868 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277624-01; Sez. 6, n. 1514 del 19/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 25394001).
Tale obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, prevista dal comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., perché trova il proprio fondamento nella mera necessità di dare una
spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056-01).
Nel caso in esame, a fronte della piena assoluzione del COGNOME da parte del Tribunale di Napoli, all’esito del rinnovato esame del testimone NOME COGNOME, nuovo amministratore di RAGIONE_SOCIALE,, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, condannando l’imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, senza né spiegare perché le rinnovate dichiarazioni del COGNOME – la cui deposizione, resa in primo grado, non aveva consentito un esito diverso dall’assoluzione dell’imputato sarebbero state invece idonee ad affermare la responsabilità del COGNOME (sia pure ai soli fini civili) né confrontarsi compiutamente con le evidentemente diverse ragioni del Tribunale di Napoli.
In particolare, l’alternativa lettura data dalla Corte d’appello di Napoli agli att processuali non risulta dotata della necessaria maggiore persuasività. Con riguardo alle ritenute (dalla Corte d’appello di Napoli) condotte appropriative, si deve infatti osservare quanto segue.
Quanto agli C 4.050,00 relativi agli assegni circolari richiesti il 9 gennaio 2012, pacificamente relativi alla restituzione ai soci di RAGIONE_SOCIALE d prestiti da essi effettuati alla società, la Corte d’appello di Napoli si è limitata ritenere – non diversamente, peraltro, da quanto aveva fatto il Tribunale di Napoli – «quantomeno l’irregolarità dell’operazione, effettuata senza alcuna delibera dell’assemblea», senza tuttavia spiegare come tale «irregolarità» si dovesse ritenere integrativa della sussistenza di un illecito penale (di appropriazione indebita), con riguardo anche, quindi, al suo profilo soggettivo, costituito dalla coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Sez. 2, n. 27023 del 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411-01).
Quanto agli ingiustificati prelevamenti in contanti, la Corte d’appello di Napoli, oltre ad averli attribuiti al ricorrente nella misura di C 10.000,00, a fronte di una contestazione per soli C 8.950,00, con la conseguente nullità della sentenza nella parte relativa all’attribuita appropriazione della maggior somma di C 1.050,00, ha affermato che i suddetti prelevamenti «non trovano alcuna plausibile giustificazione, nemmeno nella prospettazione difensiva» e che, in particolare: i prelevamenti che erano stati giustificati dall’imputato a titolo di canone per la locazione della sede sociale (la quale apparteneva al COGNOME, che l’aveva lodata alla società) «troverebbe giustificazione esclusivamente per un periodo temporale molto limitato»; i prelevamenti che erano stati giustificati dall’imputato
in quanto asseritamente necessari per pagare il rimessaggio di un’imbarcazione sarebbero ingiustificati «non essendo la società titolare del natante».
Tale motivazione, tuttavia: a) risulta del tutto anapodittica là dove afferma, sul piano generale, che i prelevamenti de quibus non avrebbero trovato «alcuna plausibile giustificazione, nemmeno nella prospettazione difensiva», atteso che la Corte d’appello di Napoli ha del tutto omesso di spiegare perché. le “giustificazioni” che erano state date dalla difesa dell’imputato, da ultimo con la memoria depositata il 15 dicembre 2016 (erroneamente qualificata «Atto di appello incidentale») – nella quale i prelevamenti erano stati giustificati dal COGNOME: per C 6.500,00 quali canoni di locazione della sede sociale dal luglio 2011 al giugno 2012; per C 1.400,00 quale compenso per il proprio incarico di amministratore della società dal luglio 2011 al gennaio 2012; per C 700,00 quale spesa per il rimessaggio dell’imbarcazione – si dovessero ritenere implausibili; b) con riguardo, specificamente, alla spettanza all’imputato dei canoni di loc:azione della sede sociale – che il Tribunale di Napoli aveva affermato non essere stata «concretamente contestat dai querelanti» – la Corte d’appello di Napoli ha comunque del tutto omesso di definire l’asserito «periodo temporale molto limitato» della stessa spettanza, come sarebbe stato in ogni caso necessario fare al fine di delimitare l’eventuale affermazione di responsabilità dell’imputato; c) con riguardo specificamente, al pagamento del rimessaggio dell’imbarcazione anch’esso, peraltro, secondo il Tribunale di Napoli, non «concretamente contestat dai querelanti» – la Corte d’appello di Napoli ha omesso di indicare in base a quali elementi di prova abbia invece ritenuto che l’imbarcazione non fosse di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, il 24/10/2023.