Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38993 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA;
avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Torino dell’11/06/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
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RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 11 giugno 2025 il magistrato di sorveglianza di Torino non autorizzava la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME (ammesso alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale) e diretta ad ottenere l’autorizzazione a recarsi, una volta al mese e per ragioni di lavoro, presso il comune di Briatico sito in Calabria.
In particolare, il magistrato di sorveglianza poneva, in calce alla istanza, la scritta ‘non autorizza’ e ‘N.COGNOME. si prega di non reiterare l’istanza’.
Avverso il predetto provvedimento l’affidato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato non essendo state spiegate, in alcun modo, le ragioni poste a fondamento della reiezione della istanza di cui sopra.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, deve ritenersi impugnabile il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Torino; invero, come già affermato da questa Corte in una fattispecie assimilabile alla presente (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, COGNOME, Rv. 287565 – 01) ìil potere di ricorso per cassazione nella materia in esame deve essere ricavato dalla norma generale dell’art. 111, comma 7, Cost., secondo cui “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”. Nella giurisprudenza di legittimità è, infatti, consolidato l’indirizzo interpretativo che – con riferimento ad un provvedimento analogo a quello oggetto dell’odierno giudizio, ma emesso
nell’ambito della espiazione di pena con una differente misura alternativa alla detenzione (in particolare, la detenzione domiciliare) – ritiene che “avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale” (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884; in senso conforme di recente Sez. 1, n. 1944 del 11/12/2024, dep. 2025, Alia, n.m.; Sez. 1, n. 47268 del 22/11/2024, Tarantino, n.m.).
Il Collegio ritiene che, in un caso quale quello in esame, in cui la richiesta di modifica delle prescrizioni dell’affidamento in prova comportava un temporaneo cambiamento di vita dell’interessato (il quale, come sopra indicato, aveva chiesto di potersi recare una volta al mese nel comune di Briatico), il provvedimento del magistrato di sorveglianza attiene alla libertà personale del condannato. Non è stata, infatti, richiesta la modifica di una mera modalità del trattamento del soggetto sottoposto a misura alternativa, ma di una prescrizione che conforma in modo sostanziale lo ‘status libertatisidell’interessato e la conclusione che si tratti di un provvedimento attinente alla libertà personale del condannato induce a ritenere che nei suoi confronti sia proponibile il ricorso per ckssazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost. Ne consegue che il ricorso presentato dall’interessato è ammissibile.
Ciò posto, lo stesso risulta anche fondato poiché il provvedimento impugnato è totalmente privo di motivazione, di talché non è dato comprendere le ragioni per le quali il magistrato di sorveglianza di Torino ha ritenuto di non concedere l’autorizzazione richiesta dall’affidato in prova.
3.1. In particolare, il magistrato di sorveglianza di Torino si è limitato, con un provvedimento manoscritto posto in calce alla richiesta, a scrivere ‘Non autorizza’. Risulta, quindi, evidente che, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad un’ipotesi di carenza assoluta di motivazione, per inquadrare la quale occorre evidenziare che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza, conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611 01, nella materia dei ricorsi per cassazione, comprende, oltre all’ipotesi, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo
(come quello in esame), anche tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell’adottare un atto (tra le altre, Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590 – 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, COGNOME, Rv. 226035 – 01).
3.2. In questa consolidata cornice ermeneutica risulta evidente che, nel caso di specie, il magistrato di sorveglianza di Torino non poteva esimersi dal prendere in considerazione le ragioni su cui si fondava la richiesta di autorizzazione formulata da NOME COGNOME e non già limitarsi, come invece avvenuto, a non autorizzare detta istanza senza alcuna motivazione.
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Torino, affinché, in piena autonomia decisionale, valuti se la modifica richiesta alle prescrizioni della misura alternativa in essere possa soddisfare, comunque, la possibilità di formulare la doppia prognosi positiva richiesta dall’art. 47 Ord. pen. (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279144 – 01, in motivazione).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma il 18 novembre 2025.