Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20658 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20658 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 9/11/2022 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che conclude l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE confermava l’ordinanza cautelare emes a carico di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME del reato di corruzione per atto contra
doveri d’ufficio. L’indagato, all’epoca dei fatti carabiniere in servizio presso RAGIONE_SOCIALE, avrebbe ricevuto il versamento di somme mensili (di importo variabile tra €1.000 e €2.000) da NOME COGNOME, esponente apicale del clan camorristico operante nel Rione Traiano di RAGIONE_SOCIALE, in cambio RAGIONE_SOCIALE rivelazione di segreti d’ufficio concernenti le indagini in atto, nonché arresti e sequestri da eseguirsi nei confronti di appartenenti al sodalizio.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi dì ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite dal 7 marzo al 13 agosto 2020, sul presupposto che i decreti di proroga non sarebbero stati adeguatamente motivati.
2.2. Con il secondo motivo, contesta la ritenuta attendibilità del chiamante in correità, nonché la valutazione degli elementi di riscontro, che sarebbero stati erroneamente desunti nonostante la AVV_NOTAIOricità dei fatti indicati dal collaborante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso, concernente l’inutilizzabilità delle intercettazion in ragione del difetto di motivazione dei decreti di proroga, non tiene conto RAGIONE_SOCIALE consolidata giurisprudenza secondo cui la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto d autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto RAGIONE_SOCIALE plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez.6, n. 22524 dell’1/7/2020, COGNOME, Rv. 279564).
Nel caso di specie, i decreti di proroga contenevano il richiamo per relationem alle informative allegate alla richiesta del pubblico ministero, anche mediante il richiamo specifico delle pagine ritenute di maggior rilevanza, il che dimostra come i decreti siano stati adeguatamente motivati, non occorrendo necessariamente una rielaborazione del contenuto degli atti di indagine dai quali risultava la perdurante necessità di svolgimento delle intercettazioni.
Una volta ritenuta la piena utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso – relativo alla valutazione dell’attendibilità ed alla carenza di riscontri – emerge in maniera non confutabile.
Il Tribunale del riesame, infatti, ha valutato l’attendibilità del dichiarante anche richiamando il giudizio di affidabilità emerso in altri procedimenti, per poi sottolineare come la conferma delle accuse mosse al NOME trovava riscontro
proprio nelle intercettazioni ambientali.
Il Tribunale sottolinea come dall’intercettazioni captata I’l giugno 2020, si ha la piena conferma dei rapporti corruttivi consolidati esistenti tra COGNOME e COGNOME, descritti in maniera del tutto conforme a quanto riferito dal COGNOME nella conversazione intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Deve condividersi l’osservazione secondo cui il contenuto, non equivocabile, di tale conversazione ed il legame esistente tra COGNOME, COGNOME e COGNOME (quest’ultimo incaricato in più occasioni di consegnare il denaro a COGNOME), rappresenta un riscontro pienamente affidabile.
3.1. Le restanti doglianze sollevate dal ricorrente e relative alla ricostruzione dei rapporti tra COGNOME e COGNOME ed alla presunta insussistenza di condotte contrarie ai doveri d’ufficio, nonché alla mancanza di adeguati riscontri, si risolvono in una contestazione in punto di fatto del ragionamento probatorio svolto dal Tribunale del riesame, non consentito in sede di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di €3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 marzo 2023