Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34579 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
udita relazione del consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chi l’inammissibilità dei ricorsi.
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, dife di COGNOME NOMENOME la NOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, a seguito di istanza di r proposta nell’interesse di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME avverso ordinanza cautelare emessa in data 28/1/2024 dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con la NOME stata applicata ai predetti la misura della custodia in carcere, ha confermato la decisione la NOME sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti
al delitto di tentata estorsione aggravata in concorso.
Ha ritenuto il Tribunale che, a fronte della originaria accusa consistente nell’avere gli in agito su commissione di COGNOME NOME e COGNOME NOME in quanto vittime di una truffa leg alla mancata ristrutturazione edilizia ad opera di COGNOME NOMENOME NOME di un’impresa ed NOME aveva ottenuto rimborsi con i bonus edilizia, ma non aveva completato i lavori, indagati avessero agito per la realizzazione di un profitto proprio, non risul oggettivamente provato il collegamento tra il pestaggio COGNOME in essere nei confronti del Si il 19/4/203, con i supposti inadempimenti contrattuali, ai danni COGNOME NOME e COGNOME NOME presunte committenti delle opere di ristrutturazione.
Avverso l’ordinanza hanno proCOGNOME ricorso per cassazione i difensori di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
I primi due, con autonomi ricorsi, tra loro perfettamente sovrapponibili deducono violazione legge e illogicità della motivazione per travisamento della prova.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’ipotesi d’accusa valorizzando la versione dei fatti res persona offesa, non concordando tuttavia con quanto riferito dallo stesso COGNOME circa l’orig del pestaggio, e cioè sull’idea che gli aggressori avessero agito dietro preciso incarico COGNOME COGNOME COGNOME, ritenendo piuttosto che avessero agito per realizzare un profitto proprio.
Il Tribunale avrebbe così travalicato i propri poteri poiché la ricostruzione del fatto non s corrispondente alle coordinate fattuali descritte nell’imputazione tanto più che le intercett dimostravano che le somme richieste, corrispondevano al quantum dovuto alle predette COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME si comprende solo se si ipotizza che gli indagati avessero precisa contezza de specifiche richieste delle committenti.
Aggiungono che la mancata derubricazione del reato di estorsione tentata, in quello di eserci arbitrario delle proprie ragioni, ovvero nel delitto di violenza privata sarebbe moti maniera contraddittoria, avendo il Tribunale asserito a pag. 8 che gli elementi erano generic contraddittori quanto alla prospettazione accusatoria circa la provenienza del mandato dal COGNOME e COGNOME e poi, a pag. 9, ha sostenuto che gli indagati agirono informati da COGNOME COGNOME le condotte artificiose COGNOMEnte da COGNOME.
3. Il secondo motivo attiene alla carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza d circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.l. cod.pen., nella duplice veste dell’ag metodo mafioso, e dell’agevolazione mafiosa, ritenuta provata sulla base di un’ intercettazio ( tra COGNOME e COGNOME) a dire della difesa, priva di efficacia dimostrativa sia qua strumentalità dell’azione a favorire il RAGIONE_SOCIALE GLYPH COGNOME, sia quanto all’evocazione dell’appartenenza all’associazione mafiosa come strumento di maggiore efficacia persuasiva.
Con il terzo motivo deducono la carenza di motivazione in relazione alla asserita sussistenz esigenze cautelari ed in particolare al pericolo concreto ed attuale di reiterazione del ricavato, secondo la difesa, dal titolo del reato, senza motivare in ordine alla inadeguatez misure meno afflittive tenuto conto che si è trattato di un episodio circoscritto al 2023.
COGNOME NOME deduce con un unico articolato motivo vizio di motivazione non avendo i
Tribunale considerato la prova d’alibi e cioè la testimonianza del fotografo COGNOMECOGNOME dalla difesa, secondo il NOME il giorno dell’aggressione al COGNOME, egli era impegnato servizio fotografico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è inammissibile perchè basato su motivo generico in quanto non confronta con la puntuale risposta resa dal Tribunale del riesame alla censura difensiva, questa sede pedissequamente riproposta, con la NOME si contestava la sussistenza della gravità indiziaria nonostante la prova d’alibi fornita dall’indagato.
Il Tribunale ha osservato, infatti, che la vittima aveva riconosciuto l’indagato come un partecipanti all’aggressione mentre la testimonianza del fotografo COGNOME, per una serie motivi, non appariva decisiva (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).
I ricorsi di COGNOME e COGNOME sono fondati ed il loro accoglimento giova, data la n non esclusivamente personale dell’impugnazione (cfr. Sez.6, n. 14027 del 13/02/2024, Rv. 286373), anche al coimputato COGNOME, scorgendosi nella gravata pronuncia un’ipotesi paradigmatica di motivazione cd. perplessa, che ricorre allorquando in sentenza si manifestin dubbi che non consentono di determinare NOME delle due o più ipotesi formulate dal giudice conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez.2, n. 123 del 04/03/2010, Rv. 247229; Sez.5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105; Sez.3 , n. 39678 del 24/04/2018, Rv. 273816).
Il Tribunale, infatti, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare ravvi i gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata estorsione aggravata concordando so parte con la ricostruzione dei fatti operata dal GIP che aveva COGNOME a base del provvediment genetico, le dichiarazioni della persona offesa COGNOME NOME NOME NOME aveva ricostruito l’ep violento riconducendolo alle truffe ed agli importi pretesi dalle committenti dei la ristrutturazione edilizia RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Nell’incedere motivazionale il Tribunale ha però, in maniera contraddittoria, mantenuto fer entrambe le tesi : quella secondo la NOME i ricorrenti avevano agito per un fine di pr proprio e quella secondo la NOME essi avevano agito su mandato delle committenti non escludendo affatto che la causale dell’episodio violento fosse riconducibile ai rapporti econo pregressi del COGNOME con le COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME
In particolare a pag. 4 dell’ordinanza il Tribunale accredita la tesi propugnata dalla person offesa circa il fatto che l’intervento violento era da ricondurre ad asserite condotte fraudole consumate dal propalante nel territorio degli aggressori e fosse funzionale ad ottenere consegna delle somme conseguite in relazione alla pratica istruita, nelle mani degli aggresso e poi, a pag. 5, smentisce tale tesi asserendo di non concordare con l’idea che costo avessero agito dietro preciso mandato ricevuto dalle due donne ed esclusivamente per far loro
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recuperare le somme di denaro pretese, e non piuttosto per un loro tornaconto personale.
Il Tribunale non ha escluso che quella dei pregressi rapporti economici del COGNOME con le d donne potesse essere la matrice dell’episodio violento ritenendo piuttosto che si trattass
condotte “dai contorni assai opachi consumate artificiosamente in danno dello Stato da accertare in altra sede, e tuttavia, rispetto alle quali, gli indagati rivendicano la s dell’intera somma costituente provento illecitamente acquisito dall’imprenditore in combut con altro associato del RAGIONE_SOCIALE“( pag.5 dell’ordinanza impugnata).
Come se non bastasse il Tribunale ha, per un verso, giudicato credibili le dichiarazioni persona offesa anche alla luce delle intercettazioni, dimostrative delle pretese estorsive altro verso lo ha ritenuto non credibile, senza spiegarne i motivi, con riguardo al p dell’intervento dei ricorrenti su incarico delle committenti COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME intercettazioni richiamate, come sottolineato dalla difesa, riguardavano l’esazione di som perfettamente corrispondenti al quantum dovuto alle due donne i cui nominativi comparivano nelle conversazioni intercettate ( cfr. pag. 5 dell’ordinanza).
Il collegio cautelare ha poi motivato la mancata derubricazione del reato di cui all’art. cod. pen., nella fattispecie meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sul che essa era “automaticamente esclusa dalla ricostruzione dei fatti in maniera diversa rispet a quella originaria, con esclusione di qualunque nesso o collegamento – se non puramente casuale con l’ipotizzato mandato di recupero crediti da parte delle asserite creditrici, ra oggetto di controversie giudiziarie”.
In proposito va ricordato che al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione misura cautelare ai sensi dell’art. 292 cod. proc. pen., ed al tribunale, in sede di riesam appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è sì consentito di modific qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, ma non è consentito di modificare la formulazione del fatto come accadimento materiale (Sez. 3, 24602 del 26/05/2015; Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019, Rv. 275776) per cui se si volesse ritenere che il Tribunale ha operato una precisa scelta di campo escludendo l’ipot dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ravvisando la fattispecie estorsiva per il i ricorrenti avevano agito per il conseguimento di un profitto proprio, si dovrebbe ammet una modifica in fatto della provvisoria contestazione escludendosi – con riferimento ad un s elemento costitutivo – per la non credibilità del COGNOME sul punto – che gli aggressori f intervenuti su preciso mandato delle due committenti COGNOME e COGNOME.
Ed invero, la funzione di controllo attribuita al giudice del riesame, se pur consente di confermare il provvedimento impositivo anche per ragioni diverse da quelle indicate ne provvedimento stesso, pur tuttavia trova un limite nella correlazione ai fatti p fondamento della misura cautelare che non possono essere sostituiti o integrati da ipote accusatorie autonomamente formulate dal Tribunale in base a dati di fatto diversi, risulta altrimenti nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero (Sez. 2, del 26/02/2019, Rv. 275776; Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602). Il suddett
potere di modificazione della imputazione, NOME descrizione del fatto storico da cui l’impu è chiamato a difendersi, compete, invece, esclusivamente al Pubblico Ministero il NOME, nel fase delle indagini preliminari può procedere in qualsiasi momento alle modificazioni fatt della contestazione, anche nel corso della udienza per il riesame delle misure cautelari. Per le considerazioni sopra esposte, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio. L’accoglimento del principale motivo di impugnazione rende superflua la disamina delle ulterio
doglianze difensive da ritenersi assorbite.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente a sensi del’art. 309, co. 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 1 – ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 26 giugno 2024
GLYPH
Il consigliere estensore NOME COGNOME GLYPH
Il presidente
NOME COGNOME