Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso. L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALE misura cautelare RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone il 14/07/2023 nei confronti di NOME COGNOME, per essere questi gravemente indiziato, in concorso con NOME COGNOME, del delitto di cui agli artt. 82, 110, 575, 577, comma 1, n. 3) e n. 4) cod. pen., in riferimento all’art. 61 n. 1) cod. pen. per aver cagionato la morte di NOME COGNOME, che veniva attinto la sera del 30/01/2023 in RAGIONE_SOCIALE – da un colpo di arma da fuoco alla fronte, a seguito del COGNOME decedeva il 01/02/2023.
1.1. Attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva sussunta nell’ordinanza genetica e recepita dal sopra detto provvedimento, gli indagati giungevano nei pressi del luogo nel COGNOME si trovava NOME COGNOME, a bordo di un motoveicolo Yamaha T-Max condotto da NOME COGNOME (al momento indossante un casco integrale di colore nero) e sul COGNOME viaggiava anche il figlio di quest’ultimo, l’odierno ricorrente NOME COGNOME; quest’ultimo impugnava una pistola del tipo revolver, a mezzo RAGIONE_SOCIALE COGNOME esplodeva almeno due colpi all’indirizzo di NOME COGNOME, reale obiettivo dell’azione omicidiaria. NOME era infatti stato – nei due giorni antecedenti, rispetto al fatto – il principale avvers dei COGNOME, nelle risse che avevano visto contrapposti i loro due gruppi. Stando al provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALE libertà personale, le circostanze aggravanti dei futili motivi e RAGIONE_SOCIALE premeditazione derivano, quindi, proprio dal collegamento esistente, fra il fatto omicidiario per il COGNOME si procede e le risse verificatesi giorni precedenti.
1.2. Agli indagati vengono contestati, altresì, i delitti di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, aggravati a norma dell’art. 4, comma 2, lett. a) legge 02 ottobre 1967, n. 895, per esser stati posti in essere ad opera di più persone riunite e travisate.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, deducendo quattro motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo – articolato in una pluralità di censure – sì lamenta l’esistenza di una violazione di legge e del connesso difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 292 comma 2-ter, 358 e 273 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 575, 577 comma 1 n. 3 e n. 4, 61 n. 1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159 del 2011, 61 n. 2 e 110 cod. pen., nonché 2 e 4 comma 1 lett. a) e 7 legge n. 895 del
1967, eccependosi la nullità RAGIONE_SOCIALE ordinanza genetica, in quanto non comprensiv RAGIONE_SOCIALE valutazione degli elementi di valutazione e conoscenza di valenza favorevo agli indagati, acquisiti durante le indagini, oltre che per non avere il P ministero completato il tema iniziale delle indagini, non svolgendo indispensabi risolutivi accertamenti, potenzialmente favorevoli agli indagati, così violan il dettato dell’art. 358 cod. proc. pen. Tali violazioni di legge, già intrinsec idonee a determinare la nullità del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALE avvers misura custodiale, hanno compromesso il giudizio complessivo, in ordine all sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame, po rigettato le plurime e dettagliate eccezioni difensive, facendo ricorso praticamente esclusiva – a una motivazione apparente e, in quanto tale, sostanzialmente inesistente. Vengono del tutto ignorati, in definitiva, gli el favorevoli alla tesi difensiva, che sarebbero stati idonei a scagionare gli i da ogni accusa. Tale vulnus, in particolare, si è verificato:
quanto alla violazione del disposto dell’art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen., derivante dalla mancata valutazione di elementi di carattere oggettivo, emersi corso delle indagini e idonei a escludere la responsabilità degli odierni ricor b) quanto alla violazione dell’art. 358 cod. proc. pen., da leggere in combi disposto con gli artt. 292 comma 2-ter e 273 cod proc. pen., violazione in relazione alla COGNOME si evidenziano i seguenti profili:
la mancata effettuazione RAGIONE_SOCIALE prova cd. STUB (ormai non più eseguibile, ragione del ragguardevole periodo di tempo trascorso dal fatto) che avreb invece consentito, ove tempestivamente effettuata, di superare qualsiasi sosp circa la ricostruzione dei fatti, che risulta fondata, peraltro, su tardivamente acquisiti e di equivoco valore dimostrativo;
l’omesso espletamento di una perizia antropometrica, inerente a caratteristiche morfologiche degli aggressori, che sarebbe stata al cont essenziale, soprattutto in considerazione delle dichiarazioni rese dai testi (questi avevano descritto, infatti, lo sparatore come un soggetto più b rispetto al guidatore dello scooter, descrizione che non collima co caratteristiche fisiche dei due COGNOME); tale approfondimento si sarebbe po agevolmente compiere, grazie ai numerosi filmati acquisiti ed avrebbe potu agevolmente chiarire ogni dubbio, in ordine alla riconducibilità dell’azione a COGNOME (trattasi di un soggetto molto alto, il COGNOME presenta una struttura fis mai avrebbe potuto passare inosservata);
la mancata effettuazione, nei confronti NOME COGNOMECOGNOME di un accertamento vo alla geolocalizzazione del cellulare all’epoca in uso allo stesso, con riferimen sera in cui si verificò l’agguato mortale per il COGNOME si procede (tale carenza incomprensibile, atteso che tale cellulare era risultato acceso e funzio
almeno fino alle ore 19.48 del 30/01/2023). Il dato non spiegato, tra l’altr seguente: se le prime immagini dello scooter e dei due centauri sono collocate alle ore 19.54, non si comprende perché NOME COGNOME COGNOME COGNOME acceso e funzionante il telefono fino a pochissimi minuti prima di commettere l’azi omicidiaria, così accettando il rischio di essere, in seguito, agevol identificato.
Non sono poi condivisibili, comportando esse una eccessiva sottovalutazione delle eccezioni difensive, le argomentazioni spese dal Tribun del riesame, laddove ha ritenuto non integrata alcuna violazione dell’art. 358 proc. pen.; ciò anche in considerazione del fatto che le indagini sono state, subito, indirizzate verso i membri RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME, indipendentemente dal loro formale iscrizione nel registro degli indagati. Errata è anche l’affermazio Tribunale del riesame, circa l’assenza di alcuna sanzione di tipo processu eventualmente ricollegabile alla violazione dell’art. 358 cod. proc. pen. disposizione codicistica è da leggere, infatti, in combinato disposto con l’ar comma 2 -ter cod. proc. pen., che prevede espressamente la sanzione di nullità, carico dell’ordinanza cautelare che non contempli anche gli elementi favorev all’indagato. Argomentare in senso contrario, quindi, equivarrebbe a consentir AVV_NOTAIO ministero di orientare la decisione in materia cautelare, sempliceme non svolgendo determinati accertamenti. Si deve precisare, infine, come il RIS sia limitato a segnalare l’impossibilità, dalla visione delle immagini acquis giungere all’individuare RAGIONE_SOCIALE targa dello scooter; mai i RAGIONE_SOCIALE hanno escluso, però, la possibilità di procedere all’effettuazione di una perizia antropometri
2.2. Con il secondo motivo, anch’esso strutturato in base a moltepl doglianze, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione, riferimento agli artt. 63, 64, 210, 192 comma 2, 199, 273, 371-bis cod. p pen., in relazione agli artt. 388 e 575 cod. pen. Già a mezzo dei motivi agg depositati in sede di riesame, la difesa aveva eccepito la inutilizzabili dichiarazioni rese – in assenza delle garanzie difensive – da soggetti che dove essere considerati, sostanzialmente, già indagati nel presente procedimen ovvero nell’ambito di altro a quest’ultimo connesso. Emerge una null dell’ordinanza genetica, inoltre, in conseguenza dell’utilizzo – in s valutazione del compendio indiziario – delle dichiarazioni rese da soggetti ind in procedimento connesso, senza applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di giudizio dett dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (il riferimento è, in primo luogo dichiarazioni rese da NOME COGNOME). Sono inutilizzabili, infine, le dichia rese da prossimi congiunti dell’indagato, senza che a questi siano stati d avvertimenti di legge. Si eccepisce, quindi:
– violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 63, 64 192 comma 3, 273, 271 comma 2 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli ar 588 e 575 cod. pen., essendo nulla l’ordinanza genetica, in quanto fonda violazione degli artt. 63 e seguenti del Codice di rito – la ricostruzione stori dichiarazioni rese da soggetti che, al tempo RAGIONE_SOCIALE loro deposizione, erano raggiunti da elementi di responsabilità, in ordine al connesso delitto di r riferimento è, in particolare, alle due risse verificatesi, rispettivamente, 29 gennaio 2023 e che, secondo la tesi espressa dallo stesso Giudice per le inda preliminari che ha emesso l’avversato provvedimento, rappresentano l’antecedente causale dell’omicidio avvenuto il 30/01/2023). Proprio in d 30/01/2023, NOME COGNOME aveva presentato denuncia nei confronti dei responsabili dei fatti delle suddette risse; tutti i soggetti coinvolti in pertanto, avrebbero dovuto esser sentiti – a pena di ìnutilizzabilità del dichiarazioni – ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. Lo stesso Tribuna riesame, del resto, ha ben chiara la sussistenza di un rapporto – o, quantom di un collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. le risse accadute nei giorni precedenti e l’omicidio; l’impugnata ordinanza co l’inizio RAGIONE_SOCIALE inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE narrazione resa dai soggetti coinvolti in però, al 07/02/2023, ossia alla data in cui venne redatta la c.n.r. ad ope RAGIONE_SOCIALE a carico – tra gli altri – di NOMENOME NOME COGNOME, oltre che di NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME. Non viene ritenuto quindi sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALE assunzione di una veste dichi garantita da parte dei presunti corrissanti, il dato rappresentato dalla presentazione di una denuncia a loro carico, da parte del sopra nominato NOME L’errore commesso dal Tribunale è rinvenibile, però, nel fatto che l’assunz RAGIONE_SOCIALE qualifica di indagato non postula la sussistenza di gravi indizi di re stessa declaratoria di inutìlizzabilità delle dichiarazioni rese dai corrissanti, a partire dal 07/02/2023, non è del resto seguita da una com motivazione, atta a chiarire gli inevitabili riflessi di tale sanzione, in punto dell’ordinanza genetica; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 63, 6 192 comma 3, 371 comma 2 lett. b), 273 cod. proc. pen., con riferimento al dedotta nullità che vizia l’ordinanza genetica: questa fonda la ricostruzi carattere storico e oggettivo, infatti, in via prevalente sulle dichiarazioni NOME COGNOME, la COGNOME è però indagata in procedimento connesso. Tale iter concettuale, quindi, confligge con gli artt. 63 e seguenti del Codice di rit che con la lettera dell’art. 192, comma 3 cod. proc. pen., che po l’individuazione di elementi di riscontro, rispetto alle dichiarazioni proveni indagato in procedimento connesso o collegato, ex art. 371, comma 2, lett.
cod. proc. pen. NOME COGNOME è di fondamentale importanza, nella ricostruzio storica operata in sede di merito, atteso che è la persona che dichiara di aver – nella disponibilità di NOME COGNOME – un casco integrale, in ipotesi d’accusa a a quello utilizzato dallo sparatore. Ma la COGNOME, nel corso delle somma informazioni testimoniali rese il 15/03/2023, ha riportato circostanze dalle emergeva palese il suo possibile coinvolgimento, nei delitti di favoreggiamento, ricettazione, di riciclaggio, oppure direttamente nell’attività di spa stupefacenti attribuita a NOME COGNOMECOGNOME tale attività presenta poi uno s collegamento con l’omicidio di NOME COGNOME, emergendo una sicura connessione probatoria, fra tale fatto omicidiario e la lotta in corso, per il controllo de piazza di spaccio. Risulta infondata, pertanto, l’affermazione del Tribunale del riesame, che ha ritenuto esser stato tale movente già escluso dal Giudice pe indagini preliminari; pare quasi una asserzione volta alla banalizzazione d questione, anzi, il riferimento al tema RAGIONE_SOCIALE provenienza del denaro. La quest che si pone non è quella RAGIONE_SOCIALE inutilizzabilità erga omnes, RAGIONE_SOCIALE deposizione resa da NOME COGNOME, bensì quella RAGIONE_SOCIALE mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di giud imposta dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.;
– violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento all’art. 199 cod pen., visto che – nel corso delle indagini preliminari – sono stati più volte familiari dei COGNOME, senza che gli stessi venissero mai avvisati RAGIONE_SOCIALE possibi avvalersi RAGIONE_SOCIALE facoltà di non rispondere, prevista invece dall’art. 199 cod. pen. Vero che, dalla lettura dei verbali, tali avvisi risultano dati; non è m comunicato ai dichiaranti, però, che le indagini si svolgessero proprio a cari NOME e NOME COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione dì legge e difett motivazione, con riferimento all’art. 273 cod. proc. pen., dato che il provvedim impugnato non propone una reale motivazione, rispetto alle argomentazioni difensive in punto di sussistenza RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria. Viene censura particolare, il profilo RAGIONE_SOCIALE riferibilità soggettiva del fatto, non apparendo l’iter deduttivo seguito dal Tribunale del riesame, in punto di individuazione due indagati – degli autori del gesto omicidiario.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole dei vizi di violazione di l dì difetto di motivazione, con riferimento all’art. 274 cod. proc. pen., in p ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE m in esecuzione, con particolare riferimento alla prospettazione difensiva in or alla disponibilità – da parte dell’indagato – di un domicilio alternativo, ri carcere. Il Tribunale del riesame non si è minimamente soffermato, inoltre, su richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALE misura di massimo rigore, con un presidio m afflittivo e di natura non custodiale, COGNOME l’obbligo di dimora in Latina; né
presa adeguatamente in considerazione la richiesta di concessione degli arre domiciliari, da svolgersi – secondo la richiesta difensiva – presso l’abita ubicata in Latina, di alcuni congiunti dell’indagato, ossia NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il pericolo di reiterazione di condotte di analogo tenore, in danno di NOME COGNOME, considerat il vero obiettivo dell’azione rìtorsiva, è frutto di una visione profondamente di e parziale RAGIONE_SOCIALE vicenda. Inconferente è, infine, l’osservazione formulat Tribunale del riesame, sul tema RAGIONE_SOCIALE pretesa attitudine dell’indagato – lad non presidiato in maniera idonea, sotto il profilo cautelare – ad appo nocumento alla genuina acquisizione delle fonti di prova; la conclusione espres nell’ordinanza impugnata, infatti, appare del tutto infondata, in ragione RAGIONE_SOCIALE completa acquisizione di tutte le fonti di prova.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa co una valutazione parcellizzata dei singoli indizi, senza costruire un ragionament tipo unitario. Vanno considerati gli elementi certi acquisiti, che sono moltepl fra loro, perfettamente convergenti; essi sono così sintetizzabili:
il movente, che consiste nella reazione agli episodi di rissa e inconfutabilmente cristallizzato nelle esternazioni di volontà vendicat ripetutamente espresse dagli indagati;
l’accertata irreperibilità di NOME COGNOME al momento del fatto;
le false dichiarazioni rese da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME ha falsamente sostenut non aver visto il padre, nonché di aver fatto visita agli Spada nel pomeriggio i accaddero i fatti, per poi trattenersi in casa;
l’alibi, parimenti fasullo, fornito da NOME COGNOMECOGNOME il COGNOME ha dichiar familiari di essere restato in casa tutto il giorno;
il possesso di un casco, da parte di NOME COGNOME, casualmente rinvenuto NOME COGNOME nella propria auto, dopo che il primo l’aveva avuta in uso.
La differenza di struttura fisica esistente fra i due indagati significativa, quanto ad altezza e corporatura; la errata descrizione del invece, non incide sulla ricostruzione del fatto. Sia il tema delle scarpe calz soggetti attivi dell’azione omicidiaria, sia quello relativo alla prevision all’art. 358 cod. proc. pen. sono adeguatamente trattati dal Tribunale del ries A parte la necessità di compiere accertamenti ulteriori, nel prosieguo procedimento, il quadro indiziario attualmente disponibile appare di chiara vale dimostrativa, nonché sicuramente concludente; tutte le eccezioni difensive vers in rito, inoltre, appaiono infondate. Neanche meritevole di accoglimento è censura inerente al tema delle esigenze cautelari; l’affermazione circa il fat il carcere sia l’unico presidio idoneo, infatti, assorbe ogni ulteriore valutaz
CONSIDERATO /N DIRITTO
1. Il ricorso si profila fondato, in relazione agli aspetti illustra considerazioni che seguono. In via preliminare, è utile precisare come le posiz dì NOME e NOME COGNOME siano state considerate tra loro strettamente comun tanto dall’impugnato provvedimento, quanto dalla difesa. Elementi indizia eventualmente attinenti alla sola posizione dell’uno, pertanto, sono stati pr considerazione anche con riferimento al quadro indiziario gravante sull’al indagato, in quanto evidentemente considerati atti a suffragarlo.
2. Giova anzitutto integrare brevemente il quadro descrittivo delineato i parte narrativa, mediante l’ulteriore sintetico richiamo alle parti maggiorm significative del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame, quanto quadro RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria, ha anzitutto valorizzato la presenza di uno spec movente, rappresentato dalla volontà – comune a entrambi i COGNOME COGNOME di prevale sul gruppo avversario, del COGNOME faceva parte NOME COGNOMECOGNOME Si tratta di oppos fazioni, che si fronteggiavano – e che si erano già ripetutamente scont fisicamente – per assicurarsi il controllo del territorio di RAGIONE_SOCIALE e, correlati il predominio nel campo del traffico delle sostanze stupefacenti. Il tutto sa ricollegabile, secondo l’ipotesi accusatoria, alle risse verificatesi in zona, ne antecedenti rispetto al fatto omicidiario de quo.
Tale movente si salda – secondo l’impugnato provvedimento – con un dato oggettivo emerso già dalle prime investigazioni, costituito dalle esternazio vendetta ad opera di NOME NOME NOME COGNOME; manifestazioni di intenti ritorsivi sono state sicuramente reiterate, oltre che prospettate a diverse persone esempio a NOME COGNOME, presso l’autolavaggio da questi gestito, nonché a NOME COGNOME, in diversi momenti). Il provvedimento ricor come NOME e NOME COGNOME si siano portati insieme presso il suddet autolavaggio, alla ricerca di NOME COGNOME, che era – come sopra già detto – il bersaglio dell’azione criminale. Ulteriore conforto trae il costrutto accusator fatto che NOME COGNOME abbia tenuto spento il telefono cellulare, in o compatibile con l’omicidio. Particolare rilievo viene poi attribuito – in chi sussistenza di un grave compendio indiziario – all’alibi fasullo fornito dall’in NOME COGNOMECOGNOME con riferimento alle mendaci indicazioni, da lui stesso fornite, gli spostamenti effettuati il giorno dei fatti, oltre che in ordine alla sua pr casa, nel momento in cui veniva commesso l’omicidio; un alibi fasullo venn peraltro fornito, quanto agli spostamenti effettuati nel giorno dei fatti, an NOME COGNOMECOGNOME Il Tribunale del riesame evidenzia, inoltre, come la COGNOME COGNOME riferito RAGIONE_SOCIALE presenza di un casco da motociclista, all’interno del bagagliai
vettura RAGIONE_SOCIALE COGNOME, dopo che però lo stesso NOME COGNOME aveva avuto in uso t veicolo; trattasi di un casco che l’impugnata ordinanza ritiene compatibile quello indossato dallo sparatore. Infine, la stessa COGNOME ha ricordato co fidanzato NOME COGNOME disponesse di una pistola.
Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvediment impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta COGNOME solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili:
occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la COGNOME: «In t procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l’obbligo tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all’udien ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da di motivazione l’ordinanza che, a fronte di un’eccezione ritualmente proposta, contenga una compiuta disamina RAGIONE_SOCIALE stessa» (Sez. 4, n. 21374 de 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 – 01). Pare utile, allora, precisare COGNOME s
relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesam motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla d stessa, ribadendosi come l’obbligo di motivazione possa reputarsi adempiut anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effett un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, at contrastare – anche per implicito – le deduzioni difensive. Il tutto postula che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionam probatorio proposto nell’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate;
c) all’esito del riesame dell’ordinanza applicativa di una misura cautel legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenut nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l’istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articola oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 – 01). In ques prospettiva, si può ritenere senz’altro legittima la riproposizione anche di pa provvedimento applicativo nell’ordinanza resa all’esito del riesame; a patto, p che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei conte dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all’ordinanza impugnata, ma a patto che l’ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri u vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazi svolte nel provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALE libertà personale, omettend valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito – sempre in tema di misure cautelari personali – assolvere all’obbligo di offrire un adegu congruo apparato motivazionale (sia dell’ordinanza applicativa di misu coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, face affidamento sul requisito dell’autoevidenza dello stesso (Sez n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso dì specie il ricorso, che denuncia l’omesso esame di alcuni moti di impugnazione ed il vizio di motivazione, è fondato nei termini ed entro i l di seguito esposti. La motivazione dell’ordinanza impugnata è – relativamente
alcuni punti devoluti dal ricorso – soltanto apparente, quindi non idonea esplicitare, in modo realmente esaustivo e puntuale, le ragioni poste a fondamen RAGIONE_SOCIALE valutazione operata dal Tribunale del riesame. La mera elencazion descrittiva di elementi di fatto, che sono enunciati quali gravemente indizia senza però l’effettuazione di un reale vaglio contenutistico degli stessi, ol in assenza di un dialogo concreto, di natura veramente sostanziale, con contenuto delle deduzioni difensive, non si palesa motivazione atta a sorregge il provvedimento di riesame di un’ordinanza cautelare. L’obbligo di spiega compiutamente i termini RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, infatti, trova scaturigine d natura cognitiva – e non potestativa – dell’attività giurisdizionale, soprat materia di libertà personale, presidiata da garanzia costituzionale (art. 13 comma 6, Cost.) e da rigida disciplina stabilita con legge ordinaria.
La prima doglianza (enumerata in parte narrativa sub 2.1.) concerne l pretesa mancata ricerca di elementi valutativi ulteriori, rispetto a attualmente versati nell’incarto processuale; tali elementi avrebbero potuto ipotesi difensiva – rivelarsi di valenza favorevole agli indagati. Il motivo fondato.
4.1. Deve anzitutto essere ribadita la regola esegetica in base alla qu in tema di misure cautelari – entro l’ampia nozione di “elementi a favore”, devono essere valutati dal giudice a pena di nullità del provvedimento, s riconducibili esclusivamente gli elementi di natura oggettiva, dotati di concludente; restano escluse da tale alveo descrittivo, pertanto, le mere posi difensive di tenore negatorio, nonché le semplici prospettazioni di tesi altern e gli assunti di chiara matrice defatigatoria, così come non vi rientra interpretazioni alternative inerenti agli elementi indiziari, che restano as nell’apprezzamento complessivo operato dal giudice RAGIONE_SOCIALE libertà (fra tante vedano Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, COGNOME, Rv. 277127 e Sez. 2, n. 166 del 13/03/2008, COGNOME, Rv. 239782, a mente RAGIONE_SOCIALE COGNOME: «In tema di ordinanza cautelare, l’obbligo del giudice di valutare anche gli elementi a f dell’imputato è limitato a quei dati che consistano in circostanze positive le contrastino con gli elementi di accusa e che di conseguenza li annullino o li ren meno certi»; sulla medesima direttrice interpretativa si sono posizionate an Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, COGNOME, Rv. 239760 e Sez. 4, n. 29999 27/06/2006, COGNOME, Rv. 234820).
4.2. Nella concreta fattispecie, la censura difensiva attiene a elemen carattere negativo, incentrandosi sulla incongruenza asseritamente riscontrab nella mancata effettuazione di determinate attività investigative; approfondim che la difesa stessa ritiene potessero – ove invece espletati – ipotetic
sortire un effetto favorevole per la posizione dell’indagato (come sopra già chia la censura concerne essenzialmente l’omessa effettuazione RAGIONE_SOCIALE prova stub, nonché il mancato espletamento di una perizia antropometrica, relativa al caratteristiche morfologiche degli aggressori e, infine, l’omessa effettuazione confronti dì NOME COGNOME – di un accertamento finalizzato alla geoloc.alizzazi del cellulare, che era al tempo nella disponibilità dello stesso, nel lasso di coincidente con il fatto omicidiario). In definitiva, la difesa finisce per sugge improprio allargamento del perimetro previsionale RAGIONE_SOCIALE suddetta disposizione comunque, l’effettuazione di una valutazione di tipo quasi prognostico esplorativo.
4.3. Il Tribunale del riesame, del resto, si è confrontato co argomentazioni difensive, fornendo una risposta che, sul punto specifico, de reputarsi coerente, non contraddittoria e conforme ai principi ermeneutici fis da questa Corte, che risultano – nella relativa parte dell’impugnato provvedime – correttamente richiamati.
Il secondo motivo (enumerato in parte narrativa sub 2.2.), riguar cumulativamente:
il tema RAGIONE_SOCIALE veste dichiarativa da attribuire a determinati sogg correlativamente, quello RAGIONE_SOCIALE utilizzabilità delle dichiarazioni rese da so indagati in procedimenti connessi o collegati;
la problematica relativa alla ricerca dei riscontri, che sarebbero stati nece in ipotesi difensiva – laddove si fosse attribuita ai dichiaranti lo status loro realmente spettante;
la critica circa la asserita inesistenza, sotto il profilo sostanziale, degli legge, che sono dovuti ai congiunti di indagati e imputati, allorquando venga ascoltati nell’ambito di procedimenti promossi a carico di questi ultimi.
Tali censure devono essere disattese, per le ragioni di seguito chiarite
5.1. Quanto alla prima delle questioni poste, il principio di diritt governa la materia è nel senso che l’inquadramento di un determinato soggett rispetto alle «forme dell’ascolto», va compiuto ricorrendo a un apprezzamento ora per allora – incardinato sulle circostanze di fatto, nonché attr l’attribuzione di consistenza indiziante (o meno) ai dati storici sino a quel mom emersi. Non vi è chi non rilevi trattarsi RAGIONE_SOCIALE valutazione di un «fatto process governata dalla norma generale di cui all’art. 187 comma 2 cod. proc. pen. In t prospettiva di analisi sistematica, le garanzie previste dall’art. 63 del Codice – con adozione del diverso statuto dell’atto di indagine, pertinente alla posi rivestita dal dichiarante, indipendentemente dagli indici formali – operano in c di stretta “necessità operativa” di fatto (Sez. U. n. 15208 del 25.2.2010, Mills, rv
246584) e configurano la sussistenza di un preciso dovere, in capo all’autor procedente, di valutare:
a) se gli elementi raccolti sino a tale momento imponevano, in via di fat l’adozione dello statuto dell’interrogatorio (assistenza difensiva, contesta degli elementi a carico, facoltà di non rispondere) ai sensi dell’art. 63 com cod. proc. pen.;
b) se i contenuti espressivi resi dal propalante, nel corso dell’atto, imponeva meno la sospensione dell’atto medesimo, a causa RAGIONE_SOCIALE natura autoindiziant eventualmente connotante tali affermazioni (art. 63, comma 1, cod. proc. pen.)
Ciò in quanto la sussistenza di semplici “sospetti” non può essere ritenu equipollente – sul piano del valore semantico – alla emersione di “indizi”, int senso tecnico. Va ricordato, infatti, che la succitata decisione delle Sezioni di questa Corte ha, con estrema chiarezza, ribadito che – proprio in rapporto attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualità sostanziale di indagato – « .. devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell’escussione del soggetto e conosciuti dalla autorità procedente…». In ciò, è stato evidenziato l’adozione dello statuto di garanzia sia correlato alla avvenuta acquisizio elementi aventi una effettiva capacità di asseverazione, pur provvisoria, in or al fatto da provare (ossia, appunto alla ricorrenza di indizi).
In tema di prova dichiarativa, inoltre, le dichiarazioni aventi conten anche autoindiziante, che vengano rese da persona non sottoposta a indagini quando ancora non sussistano elementi per ritenere la medesima indagabile, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili nei conf dei terzi, atteso che la qualità di teste prevale, rispetto a quella di coindagato in reato connesso (così Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Trapani, R 279804; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280640, nel ribadire ta regola di giudizio, ha sottolineato la non operatività – nei confronti di perso sottoposta ad indagini, che renda dichiarazioni aventi carattere autoindizia RAGIONE_SOCIALE sanzione processuale di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. p erga omnes delle dichiarazioni promananti da chi doveva essere sentito, sin dall’inizio, COGNOME indagato o imputato, sussiste quindi soltanto l – nel momento in cui rendeva le dichiarazioni – tale soggetto poteva considera non estraneo alle ipotesi accusatorie sino a quel momento delineat l’inutilizzabilìtà assoluta ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., invece, postu – a carico di tale soggetto – risulti l’originaria esistenza di precisi, pur se indizi di reità, senza che tale condizione possa automaticamente farsi derivare solo fatto che il dichiarante possa essere stato, in qualche modo, coinvol vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti pe a suo carico (Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Somrner, Rv. 239195)
Pare utile ricordare, altresì, come il giudizio circa la sussistenza (o m originaria di indizi di reità costituisca quaestio facti, la cui valutazione, laddove motivata in modo congruo, coerente ed immune da vizi di contraddittorietà, s sottrae al controllo di legittimità (Sez. 3, n. 43135 del 30/09/2003, Marci Rv. 228421; Sez. 5, n. 24953 de115/05/2009, COGNOME, Rv. 243892; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C., Rv. 250263).
5.2. È poi noto che il disposto dell’art. 273 comma 1-bis cod. proc. pe introdotto dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 1 marzo 2001 n. 63, laddove stabilisce che, valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, debbano trovare applicazione, tr altre, le disposizioni di cui all’art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., prescr le dichiarazioni eteroaccusatorie, promananti da coimputati o coindagati per medesimo reato, ovvero per reato connesso o interprobatoriamente collegato, vadano valutate – ai fini del giudizio in ordine alla loro gravità indiz “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” dichiarazioni accusatorie rese dal correo (o dalla persona perseguita per r connessi o collegati) vanno allora verificate previa comparazione con elementi conferma, che attengano alla persona accusata e che si pongano in specific relazione al fatto che a questa è attribuito e che siano pertanto dotate individualizzante. D’altra parte, atteso che la materia cautelare – per sua natura – non postula il medesimo grado di certezza richiesto ai fini RAGIONE_SOCIALE pronu di colpevolezza (per essere invece sufficiente l’acquisizione di un elevato grad probabilità) i riscontri non devono necessariamente raggiungere quel livello individualizzazione occorrente per la formazione RAGIONE_SOCIALE prova nel giudizio di meri Deve ritenersi sufficiente, quindi, una ricostruzione logica degli stessi, che valutare compiutamente l’attendibilità del dichiarante e consenta di offrir quadro storico RAGIONE_SOCIALE vicenda narrata, che si appalesi del tutto rispondente al ed in cui la posizione dell’accusato trovi collocazioni sintomatiche RAGIONE_SOCIALE colpevolezza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.3. Del tutto coerente, rispetto a tali regole ermeneutiche, deve al considerarsi l’interpretazione sussunta nell’impugnato provvedimento. Si premet che, nell’ordinanza impugnata, si dichiara la inutilizzabilità delle dichiarazion nella veste di persone informate dei fatti, ad opera dei soggetti raggiunti denuncia presentata da NOME COGNOME il 30/01/2023; tale sanzione, ad avviso del Tribunale del riesame, colpisce però le sole le dichiarazioni rese in e successiva, rispetto alla data RAGIONE_SOCIALE comunicazione di notizia di reato, redat militari RAGIONE_SOCIALE locale RAGIONE_SOCIALE in data 07/02/2023. Il tema posto dalla di pertanto, attiene alle sole dichiarazioni provenienti dai suddetti soggetti risalgano a epoca precedente, rispetto a tale data.
5.3.1. Il Tribunale del riesame ha, in primo luogo, precisato come dichiarazioni di valenza autoindiziante ascrivibili a NOME COGNOME, alle qual ha fatto seguito l’interruzione del relativo esame, siano rinvenibili esclusiva nell’ambito delle sommarie informazioni testimoniali risalenti al 15/03/2023; alc profilo di inutilizzabilità, pertanto, può essere ragionevolmente individuato, riferimento alle propalazioni collocabili in epoca antecedente. Ciò a causa d mancata emersione, sino alla data suddetta, di elementi di valutazion conoscenza che autorizzassero a ritenere la COGNOME coinvolta – a qualunque tit – nell’attività di spaccio posta in essere da NOME COGNOME. Con riferimento dichiarazioni rese dalla COGNOME a partire dal 15/03/2023, dunque, l’ordina impugnata sostanzialmente concorda con quanto sostenuto dalla difesa, nell’affermare la necessità di applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, regola di giudizio dettata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Deve rammentarsi, sul punto specifico, come il rapporto di connessione probatoria art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. presupponga l’esistenza di un pecu atteggiarsi degli elementi evocativi disponibili, in un quadro in cui un elemento di fatto riverberi la sua valenza dimostrativa su una pluralità di i penali; non è quindi bastevole, a tal fine, il semplice fatto che la prova d connessi discenda dalla medesima fonte (Sez. 2, n. 18241 del 26/01/2022, Arzu Rv. 283405).
5.3.2. I Giudici del riesame, poi, hanno ritenuto inutilizzabili, a p sempre dal 07/02/2023, anche le dichiarazioni rese – nella veste di somma informatori – dai partecipanti alle varie risse verificatesi in epoca ant rispetto all’omicidio. L’impugnata ordinanza – in relazione ai corrissant pertanto fissato alla data suddetta, come detto coincidente con la trasmiss RAGIONE_SOCIALE comunicazione di notizia di reato ad opera dei RAGIONE_SOCIALE, la lin demarcazione, tra la qualità di semplici sommari informatori e la diversa veste indagati di reato connesso o probatoriamente collegato, ai sensi dell’art. comma 2, lett. b) cod. proc. pen., con conseguente applicabilità delle modalit ascolto delineate dall’art. 210 cod. proc. pen.
5.4. Con riferimento alla pretesa inutilizzabilità, dalla COGNOME sare viziati gli apporti promananti da fonti dichiarative alle quali sarebbe sta ipotesi difensiva – attribuita una errata veste dichiarativa, l’a motivazionale adottato dall’ordinanza di riesame – sopra riassunta – non pale quindi vizi di illogicità, risultando anzi conforme ai sopra richiamati principi dalla giurisprudenza di legittimità. L’ordinanza avversata, sul punto speci merita allora di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimi
5.5. Quanto all’eccezione inerente al mancato avviso RAGIONE_SOCIALE facoltà astensione, infine, il Tribunale del riesame si limita a ricordare come es
leggibile, in tutti i verbali di dichiarazioni rese da NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e, pur non potendosi a questi attribuire la veste di prossimo congiunto, anche da NOME COGNOME. Privo d pregio è, sul punto, il rilievo mosso dalla difesa, laddove lamenta come essendo stati formalmente forniti i dovuti avvisi – non sia stato previam comunicato ai dichiaranti, l’ulteriore dato costituito dal fatto che le i riguardassero proprio le posizioni di NOME NOME di NOME COGNOME. Trattasi doglianza aspecifica e priva di un reale substrato contenutistico, posto l’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di astenersi dal deporre, riservata allo stretto cong norma dell’art. 199 cod. proc. pen., rinviene la sua ratio proprio nella necessità di tutela del vincolo familiare (Sez. 1, n. 6294 del 29/03/1999, Femia, Rv. 213464 tale norma, pertanto, postula proprio la enunciazione dell’esistenza del vinc tanto che un avviso fine a sé stesso – ossia, in carenza RAGIONE_SOCIALE esposizione de di legame personale che ne rappresenta antefatto e giustificazione – risulter radicalmente privo di senso.
Il terzo motivo è fondato. La difesa aveva posto in risalto una moltitud di aspetti di incerta lettura, in punto di individuazione degli autori de segnatamente, era stato evidenziato quanto segue:
i testimoni oculari NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno riferito che lo sparatore ha utilizzato la mano sinistra, mentre NOME COGNOME adope abitualmente la mano destra. E infatti, dalla mera visione di alcune fotogr versate in atti – risalenti a tempi non sospetti – può evincersi, pacificamente, NOME COGNOME COGNOME COGNOME sparare servendosi RAGIONE_SOCIALE mano destra; è processualmente accertato, invece, come lo sparatore abbia adoperato la sinistra. Il Tribunal riesame avrebbe dovuto, pertanto, dialogare specificamente con tale dat piuttosto che arrestarsi ad una incongrua nninimizzazione di tale strid contrasto, limitandosi ad affermare come nulla consenta di escludere che NOME COGNOME possa aver utilizzato la mano “inutile”, per uccidere;
b. dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, in questo chiaramente confermate dalle videoriprese acquisite agli atti, risulta c sparatore, ossia il passeggero del motoveicolo Yamaha TMax, era significativamente più basso del guidatore dello stesso. Una descrizione che situa in insanabile contrasto con un dato inoppugnabile: NOME COGNOME (indica COGNOME conducente dello scooter) è alto mt. 1,80, mentre NOME COGNOME (ritenu essere il passeggero del mezzo e, dunque, lo sparatore, è alto mt. 1,90);
non si è ritenuto di effettuare alcun accertamento antropometrico, finalizz ad acclarare la conformazione fisica degli autori del gesto omicida
consequenzialmente, la compatibilità RAGIONE_SOCIALE stessa con la struttura morfologi degli indagati;
non è stato espletato, nell’immediatezza, l’esame stub;
non sono stati cercati gli indumenti che, a dire dei dichiaranti, avreb indossato i due assassini al momento del fatto;
attraverso la visione delle immagini acquisite, fornite dalle videocamere sorveglianza, risulta come i soggetti che viaggiavano sul ciclomotore TMax indossassero scarpe da ginnastica bianche e basse; altre immagini pure unite a atti, però, mostrano come – la sera stessa dei fatti – NOME COGNOME calzasse s alte, ossia che arrivavano oltre la caviglia, che erano di colore nero e con i bianchi;
dalle stesse immagini, si nota come il casco indossato dallo sparatore fo interamente bianco, ossia di foggia ben differente, rispetto a quello descrit NOME COGNOME, per averlo ella notato nel bagagliaio RAGIONE_SOCIALE propria auto, dopo questa era stata usata da NOME COGNOME;
a carico del solo NOME COGNOME, inspiegabilmente, non sono stati effettu accertamenti attinenti alla posizione, tramite geolocalizzazione del cellulare;
né NOME o NOME COGNOME, né alcuno dei familiari di questi, hanno mai avuto disponibilità di un ciclomotore TMax;
la deposizione resa da NOME COGNOME, soggetto ritenuto fondamentale ai fini RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dei fatti, risulta inattendibile, po questi riferisce come – in data 30/01/2023, ossia il giorno in cui avvenne l’omi per il COGNOME si procede – i due COGNOME si muovessero a bordo di una autovett Citroen modello Cl, di colore rosso e con interni scuri, mentre è pacifico che giorno essi adoperassero una vettura Citroen C3, di colore nero e con interni ch di colore scuro;
NOME COGNOME, oltre ad aver reso dichiarazioni inattendibili, sarebbe sta trattare COGNOME persona indagata in procedimento connesso;
a carico di NOME COGNOME non sono emersi indizi, l’unico elemento a caric risultando essere il movente, desunto dal suo coinvolgimento nelle risse accadu nei giorni precedenti; inconsistente, peraltro, appare il mero richiamo all fallito, in correlazione al posizionamento RAGIONE_SOCIALE sua autovettura Toyota Yaris.
6.1. Le doglianze sopra distinte con le lettere c., d., e., h. ed m pedissequamente ripetitive di censure già formulate in altri motivi di ricor quindi, già esaminate in relazione a questi. L’esame delle residue deduzi difensive esige primariamente un inquadramento tecnico-dogmatico, che consenta di delineare in modo consono il perimetro valutativo demandato al giudizio legittimità. In tema di sindacato del vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione ex art. 606, comm lett. e) cod. proc. pen. – nell’apprezzamento delle fonti di prova – il comp
giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a qu compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, inf di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposi se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esausti convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applic le regole RAGIONE_SOCIALE logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificat scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, n. 93 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, deo. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall’affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessari corollario: esula dai poteri RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, nell’ambito del controllo motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisi giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, pot riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo da tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia, o meno, dato con adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione .
Passando al più specifico tema del vizio di illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fron coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si svilu tessuto argomentativo del provvedimento impugnato; non sussiste possibilità, pe il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell’interpretazione d siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risult dagli atti del processo; sicché, nella verifica RAGIONE_SOCIALE eventuale fondatezza del m di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito RAGIONE_SOCIALE Co cassazione non si sostanzia nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adegu dei risultati dell’interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di bensì nel dovere – radicalmente differente – di stabilire se i giudici di merit
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
nell’interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole d logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in te valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circ scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Ne consegue che, ai fini RAGIONE_SOCIALE denuncia del vizio in esame, è indispensabi dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l’opporre valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa
ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest’u ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservat giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassaz infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamen migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificaz ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una di decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere d decisività) non possono dar luogo all’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza, posto che n costituisce vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione qualunque omissione valutativa che riguar singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l’esame del comp probatorio – entro il COGNOME ogni elemento sia contestualizzato – che consent verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la ininfluenza, ai fini RAGIONE_SOCIALE compattezza logica dell’impianto argomentativo de motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988).
6.2. L’analisi del compendio indiziario militante a carico dei due indagat sussunta, nell’ordinanza avversata, nelle pagine che vanno dalla numero 53 al numero 57; su tale porzione del provvedimento occorrerà soffermarsi attentamente, onde verificare se il Tribunale del riesame abbia fornito adegu risposta a tutte le critiche mosse dalla difesa.
6.3. Con le deduzioni sopra riassunte sub I. e sub n., si censurano i distinti profili del movente e dell’alibi.
6.3.1. Coglie anzitutto nel segno la doglianza difensiva, laddove lament come vi sia, nel provvedimento impugnato, una valorizzazione incongruamente marcata del movente, delineato plasticamente dalle reiterate esternazioni, parte dei due COGNOME, di intenti vendicativi nei confronti di COGNOME. Il movente v infatti inserito, dal Tribunale del riesame, a pieno titolo nel novero degli autonomamente apprezzabili. Al contrario, alcuna valenza genuinamente «indiziante» può essere attribuita, in termini generali, alla esistenza movente. L’indizio deve possedere, come noto, un contenuto informativo specifico, che sia tale da accrescere la verità dell’enunciato fattuale contenuto imputazione. E quindi, secondo quanto ripetutamente chiarito in sede d legittimità, il movente può al più fungere da elemento “catalizzatore”, dotat attitudine rafforzativa, rispetto alla capacità dimostrativa connotante gli ul elementi di prova (autonomi e diversi) già raccolti (Sez. U. n. 45276
30.10,2003, Andreotti, rv 226094). E anzi, la causale di una data condotta in tanto può fungere da fattore in grado di rendere più agevole il raggiungimento del soluzione di un problema, così svolgendo una funzione di accelerazione, stimolo ampliamento RAGIONE_SOCIALE efficacia degli indizi posti a fondamento di un giudizio responsabilità (o di gravità indiziaria, a fini cautelari) solo in quanto quest – all’esito di un apprezzamento analitico e incastonandosi in una valutazi globale – si presentino, anche in virtù RAGIONE_SOCIALE chiave di lettura resa pos dal movente, chiari, precisi e convergenti, quanto a univoca significazione (Sez n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287. Il movente, in conclusione, un dato conoscitivo che non può, in via autonoma, assurgere alla dignità di indi in senso proprio.
6.3.2. Corretta appare invece, contrariamente all’assunto difensivo, valenza attribuita all’alibi falso fornito dagli indagati. Sotto il profilo sist concettuale, le spiegazioni addotte, a propria discolpa, dagli indagati o imp devono essere incastonati in un ambito interpretativo RAGIONE_SOCIALE prova quanto mai vas ed onnicomprensivo. Essi non possono mai costituire, dunque, un momento processuale a sé stante, scisso dall’intero contesto. Si tratta di un probatorio che rientra a pieno titolo, pertanto, nella valutazione demandat giudicante, secondo i canoni generali del libero convincimento. Il patrimon probatorio disponibile, dunque, si compone anche delle dichiarazioni re dall’imputato o indagato, siano esse di tenore confessorio o eteroaccusato siano magari meramente tese ad allontanare le incolpazioni, o concretizzino inf una chiamata di correo. È però metodologicamente scorretto limitarsi a valorizza in senso negativo, ai fini dell’assunzione RAGIONE_SOCIALE decisione finale, eve dichiarazioni offerte dall’imputato, o anche comportamenti commìssivi o omissivi scelte che rappresentino, invece, espressione di diritti soggettivi o di f processuali espressamente garantite dall’ordinamento. Condotte quali il silenz o anche l’ostinata ed inverosimile negazione, infatti, rientrano pur se nell’esteso novero dei diritti di difesa e costituiscono, comunque, espressione libere ed insindacabili scelte strategiche difensive. Di ben diverso valore contrario, il procedimento razionale che consente di fondare un convincimento d reità non sulla attribuzione di un’accezione implicitamente confessoria al m silenzio, o magari alla ricostruzione inattendibile promanante dall’imputato; autorizza invece a basarsi sulla attribuzione, a tali condotte, di un semplice di riscontro, rispetto ad un materiale probatorio gravante sul soggetto e c riveli, già intrinsecamente, dotato dei caratteri di concludenza e decisiv quest’ottica l’assenza di spiegazione, o anche la proposizione di una ricostruz non veritiera rispetto alle accuse rivoltegli (ossia in altri termini l’alibi del soggetto) postula dunque sempre un vaglio estremamente severo. Ma di per sé, l’alibi no Corte di Cassazione – copia non ufficiale
costituisce un elemento immediatamente pregiudizievole per il dichiarante. è pienamente immaginabile, insomma, un alibi semplicemente non rispondente al vero e, dunque, mera espressione del diritto di difesa dell’imputato.
Una differente valenza evocativa, al contrario, rivestirà l’alibi fasullo, palesemente mendace. L’alibi che risulti artificiosamente costruito, eventualment combinando ed affastellando secondo convenienza una pluralità di circostanze inventate, fino a comporre un vero e proprio mosaico di menzogne. Ciò realizzerà un alibi non soltanto non veritiero, bensì mendace. E questo potrà essere valutato alla stregua di un elemento fortemente sintomatico del tentativo di sottrar mediante astuta macchinazione – all’accertamento RAGIONE_SOCIALE verità. La differenza fondo tra le due situazioni sopra descritte risiede allora nel fatto che u semplicemente fallito non potrà costituire prova a carico, non essendo compito dell’accusato dimostrare la propria innocenza; un alibi fasullo o costruito al contrario – ove si incentri su aspetti essenziali RAGIONE_SOCIALE vicenda e sia astratt idoneo a sottrarre il reo ad un giudizio di colpevolezza – si potrà inserire a titolo nel meccanismo di formazione del convincimento del giudice (l’insegnamento di legittimità è, in tale materia, risalente e del tutto consolidato, per bastevole richiamare il dictum di Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191231).
6.4. La difesa aveva poi posto un tema dialettico molto preciso, costitui dal fatto che i testimoni oculari NOME COGNOME e NOME COGNOME – con dichiarazion tra loro sovrapponibili – avessero dichiarato di aver visto l’esecutore mate dell’assassinio adoperare la mano sinistra (trattasi RAGIONE_SOCIALE censura sopra distint 6, alla lettera a); la difesa, dipanando ancora la medesima censura, ha qui tentato di dimostrare, allegando all’uopo alcune fotografie, come il presu sparatore NOME COGNOME COGNOME destrorso. Con tale specifica deduzione difensiv l’ordinanza impugnata ha mancato di confrontarsi in modo effettivo e analitico preferendo adottare una formula argomentativa perplessa, oltre che conformata ad un canone di giudizio incerto e dubitativo, appunto in quanto fondat sull’affermazione in termini di mera possibilità. Lo stesso Tribunale del riesa peraltro, dopo aver affermato non potersi escludere che NOME COGNOME COGNOME COGNOME grad di sparare anche con la mano sinistra, conferma come quest’ultimo sia soli adoperare la mano destra (si legga, sul punto, quanto riportato a pag. 56 provvedimento impugnato, laddove può leggersi la seguente frase: “… dall dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che subito dopo gli spari vide il passaggio del mez risulta l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE mano destra da parte del passeggero per, verosimilmen riporre la pistola utilizzata”); ma il Tribunale evita, in tal modo, di confronta la precisa deduzione difensiva, vedente anche sulla asserita illogicità del fatt
l’indagato decidesse di servirsi RAGIONE_SOCIALE mano “inutile”, proprio in un momento topic COGNOME quello del compimento di una azione omicidiaria.
Ciò comporta la sussistenza del lamentato vizio di intrinsec contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, sotto il profilo sia logico, sia intrat Allorquando infatti lo spettro congetturale, nella valutazione del mater conoscitivo disponibile, sia ridotto ad alternative destinate a condurre ad esi loro anche radicalmente difformi (che nel caso di specie possono, in sostanz comportare l’attribuzione, o meno, del ruolo di sparatore a NOME COGNOME COGNOME l’impostazione accusatoria, quasi consequenzialmente del ruolo di conducente del mezzo al di lui padre) ritenerle tutte parinnente plausibili e pos si risolve in una motivazione perplessa, che non è in grado di sorreggere l’adozi di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALE libertà personale. Dunque, esulando d compiti di questa Corte l’interpretazione e la diretta valutazione degli ele emergenti dall’incarto processuale, tale carenza motivatoria non può che condurr a una decisione di annullamento (in punto di definizione teorica del concetto “motivazione perplessa”, si legga Sez. 3, n. 39678 del 24/04/2018, N Rv. 273816, a mente RAGIONE_SOCIALE COGNOME: «Ricorre il viz RAGIONE_SOCIALE motivazione perplessa allorquando due o più alternative prospettate dal stesso giudicante in relazione al fatto oggetto del giudizio non siano al fine ri sicché persistano incertezze sulla soluzione accolta, restando indecifrabili le ra del suo convincimento»).
6.5. Di analoga natura è il vizio che si annida nelle valutazioni, compi dal Tribunale del riesame, con riferimento all’ulteriore tema relativo conformazione morfologica dei due indagati (trattasi RAGIONE_SOCIALE doglianza sopr riassunta sub 6, alla lettera b.). Struttura fisica da ritenersi – second difensiva – non collimante con quella degli esecutori materiali dell’omicidio, c delineata tanto dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME COGNOME da NOME COGNOME, quanto dalle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza installate n pressi. L’argomento adoperato dalla difesa, sul punto, è estremamente preciso: passeggero, ossia colui che esplose il colpo che uccise NOME, e decisamente più basso del conducente. E si tratta di un dato, prosegue la dif che si colloca in una posizione di insanabile contrasto, oggettivo e logico, con elementi, che rivestono ugualmente un connotato di oggettività:
anzitutto, NOME COGNOME è almeno dieci centimetri più alto del padre;
in secondo luogo, il sedile posteriore del ciclomotore Yamaha TMax, adoperato dagli assassini, è sovrastante – rispetto alla posizione del guidatore del stesso – di almeno dieci o quindici centimetri.
Il tutto porta, secondo la puntuale deduzione difensiva, a ritenere ch laddove NOME COGNOME fosse stato assiso sul retro del ciclomotore e p
considerando movimenti di vario genere, avrebbe finito inevitabilmente per sovrastare la testa del padre (preteso conducente del medesimo veicolo) di cir venti o venticinque centimetri. Si tratta di una obiezione molto mirata, oltre fondata su dati di natura sia dichiarativa, sia oggettiva; con la stessa, il Tr del riesame avrebbe dovuto specificamente dialogare e, all’esito, avrebbe dovut fornire una risposta coerente e di inequivocabile contenuto. L’ordinan impugnata, al contrario, si esprime ancora una volta in modo perplesso contraddittorio, trincerandosi nuovamente dietro moduli espressivi di ambigu valenza. Non affrontando l’esatto tema proposto dalla difesa, infatti, il Trib rimarca la scarsa nitidezza delle immagini versate nel fascicolo e la nota trasme dal RIS dei RAGIONE_SOCIALE (qui viene sottolineata la scarsa qualità dei filmati, derivante dalla distanza dalla COGNOME sono state effettuate, in orario nottur riprese). Il tutto viene giudicato poco conciliabile con la possibile effettu dell’invocato accertamento antropometrico (la cui fattibilità potrà comunqu sempre secondo il Tribunale del riesame, essere presa in considerazione nel cor del futuro svolgimento del processo). Anche sul punto, la motivazione adottata da Tribunale risulta quindi carente, dato che in pratica evita di rispo direttamente alle obiezioni poste a fondamento dell’impugnazione, lasciando cos residuare un evidente “vuoto” argomentativo.
6.6. Identiche considerazioni possono farsi, con riferimento all’ulteri tema critico espresso dalla difesa, rappresentato dalla foggia delle sc indossate dagli autori del gesto delittuoso de quo. A fronte di immagini estratte dal sistema di videosorveglianza, dalle quali si evincerebbe come entrambi g occupanti dello scooter calzassero al momento scarpe bianche e basse, afferma la difesa esser state acquisite agli atti anche altre riprese, che mostrerebbero COGNOMECOGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALE medesima serata, con indosso scarpe nere e alte. Con ta deduzione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dialogare direttamente fornendo poi una motivazione logica ed esaustiva, tale da consentire di esclud le prospettate ipotesi ricostruttive di tenore alternativo. In ordi caratteristiche delle scarpe, invece, può leggersi nell’ordinanza impugnata “non può escludersi la presenza di inserti neri da immagini in movimento e in un situazione di buio”; nel prosieguo del provvedimento è poi scritto che le rip “evidenziano una prevalenza di colore scuro solo nella parte anteriore mentre dietro e di lato vi è certamente una prevalenza di bianco” (pag. 56 provvedimento impugnato). La struttura motivazionale, ancora una volta, risult quindi contraddittoria e frutto di un approccio dubitativo; essa, pertanto risponde adeguatamente alle censure formulate dalla difesa.
6.7. Ma anche con riferimento alla tematica inerente al casco, il Tribuna non riesce a oltrepassare lo stadio RAGIONE_SOCIALE affermazione in termini di gene
compatibilità, fra quello presente nel bagagliaio dell’autovettura di NOME COGNOME (veicolo che NOME COGNOME aveva avuto in uso) e quello utilizzato da uno deg assassini. E anche sul punto specifico, non viene instaurato il necessario confro speculativo con l’obiezione propugnata dalla difesa, in ordine alla tipologia di c indossato dallo sparatore; casco che il ricorrente sostiene essere di colore di da quello descritto dalla COGNOME, stando a quanto desumibile – sempre stando al tesi difensiva – dalle riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza. S carenza di argomentazioni, infine, può riscontrarsi in ordine all’ultimo profi criticità evidenziato dalla difesa, inerente al fatto che né i COGNOME, né alcu familiari di questi, abbiano mai avuto la disponibilità di uno scooter Yamaha TMax
Il quarto motivo, a mezzo del COGNOME si deducono vizi di violazione di leg e di difetto di motivazione, con riferimento all’art. 274 cod. proc. pen., in sia di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sia di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE m
di massimo rigore attualmente in esecuzione, resta assorbito dalla fondatez RAGIONE_SOCIALE doglianza precedentemente esaminata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnata ordinanza deve essere annullata e gli atti rinviati, per nuovo giudizio circa i sopra dett problematici, al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma cod. proc. pen. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libe del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenzia sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pen.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.