Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50316 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50316 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Potenza in epigrafe indicata con la quale, nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza Corte di cassazione, Sez. 4, n. 22695 del 21/04/2023, è stata confermata l’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., n. 338/2022 del 1/12/2022, con cui il Tribunale Distr – Sezione Riesame – di Potenza, in accoglimento parziale del riesame proposto, ha sostituito misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
La Corte di cassazione, a seguito di ricorso del Procuratore generale, con la citata sentenz aveva annullato con rinvio l’ordinanza n. 98/2022, emessa in data 11/11/2022 dal G.I.P. press il Tribunale di Potenza limitatamente al capo 1) della rubrica provvisoria, in quanto il giu merito aveva erroneamente escluso la sussistenza della partecipazione ad una struttura associativa da parte dell’indagato, trascurando plurimi elementi indiziari di rilievo concer reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e ritenendo sussistenti elementi indiziari solo in re ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, descritti nei capi 10), 18) e 19) della cont provvisoria, relativi ad alcuni episodi di cessione di stupefacente del tipo eroina.
Il Tribunale del riesame di Potenza, quale giudice del rinvio, ha mantenuto la misura esecuzione degli arresti domiciliari, estendendola anche al capo 1) della contestazio provvisoria, relativa all’art. 74 all’art. 73 d.P.R. 309/1990, escludendo l’aggravante di cui 416 bis, cod. pen.
2.1. Avverso tale ordinanza, il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio motivazione, posto che il giudice di merito si è limitato ad argomentare il provvedimento adott solo per relationem, richiamando la sentenza della Corte di cassazione Sez. 4, n. 22695 del 21/04/2023, senza effettuare una espressa rivalutazione degli elementi individualizzan concernenti il ricorrente né articolare un proprio autonomo iter motivazionale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge per difetto di motivazio considerato che il provvedimento impugnato concerne più soggetti.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar I’ inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si osserva che, nelle ipotesi di annullamento con rinvio, per difetto di motivazione, nel caso in disamina, i poteri del giudice di rinvio assumono la massima ampiezza, dovendo l stesso giudice procedere ad una nuova e completa valutazione delle acquisizioni probatorie. Egl
potrà pertanto pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse ovvero integrando completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio, perché spetta esclusivament giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto enucleabili dalle risultanze proc apprezzare il significato e la valenza dimostrativa di esse e l’attendibilità delle fonti senza essere condizionato da valutazioni di fatto eventualmente sfuggite al giudice di legitti data la diversità di piani su cui operano le rispettive valutazioni e l’estraneità della cassazione al compito di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di meri Rimane però preclusa al giudice di rinvio la possibilità di fondare la nuova decisione sugli s argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Corte regolatrice (Sez.4, n.30422 del 21/0 Rv. 232019). La Corte di cassazione, infatti, risolve una questione di diritto anche qua giudica sull’inadempimento dell’obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un’autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri de era titolare il giudice il cui provvedimento è stato annullato, è tenuto a giustificare convincimento secondo i parametri implicitamente o esplicitamente enunciati nella sentenza d annullamento, dovendo comunque evitare di riprodurre i vizi della motivazione rilevati provvedimento annullato (Sez.1, n. 7963 del 15/01/200, Rv. 236242).
2.1. Nel caso in disamina, la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio per nuovo giu aveva accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, in or alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo di imputazione provvisori 1) relativo all’art. 74 D.P.R. 309/1990, ritenendo che il giudice di merito, pur rilevando l’a di profili organizzativi, dava atto di numerose emergenze di indagine, univocamente complessivamente orientate in senso accusatorio a carico del prevenuto, costituite innanzitu dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOMENOME il quale indicava tale i come uno dei pusher più attivi sul territorio, stretto collaboratore di un soggetto, indi punto di riferimento del narcotraffico locale e ne affermava il collegamento stabile con sog dotati di significativa caratura delinquenziale, elementi quantomeno indiziari di intr all’organizzazione criminale.
Con l’ordinanza impugnata, il giudice di merito, quale giudice del rinvio a segui annullamento, ha ritenuto di non poter addivenire ad una differente lettura del materi indiziario acquisito e, pertanto, ha ritenuto la partecipazione del RAGIONE_SOCIALE al sodalizio cri finalizzato al narcotraffico e ha confermato la misura cautelare anche in relazione alla fatti associativa. Il giudice a quo ha infatti considerato che non è emerso alcun elemento idoneo a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., in ordine alla esis dei pericula libertatis né in ordine alla adeguatezza e proporzionalità del presidio custodiale, pu ritenendo che, in relazione al tempo trascorso in regime custodiale, le esigenze custodi fossero soddisfatte anche con la misura degli arresti domiciliari già in esecuzione. Ha, qui confermato l’ordinanza del 01/12/2022 emessa ex 309 cod. proc. pen. dal Tribunale della libertà. La motivazione è dunque congrua, esauriente ed esente da vizi logico-giuridici.
2.Peraltro, le doglianze dedotte sono formulate in modo generico, essendosi limitato ricorrente a lamentare, in maniera aspecifica, la natura di motivazione per relationem dell’apparato giustificativo del provvedimento impugnato, senza ulteriormente argomentare i merito agli asseriti vizi di quest’ultimo o alla mancanza dei requisiti di validità della motivazione per relationem (Sez. U, Primavera). Il ricorrente, infatti, si limita ad inv l’annullamento dell’ordinanza impugnata per difetto di motivazione, senza indicare in alcun mod le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare alcuno specifico pr di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 18 ottobre 2023
il Consigliere estensore
il Presidente