Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato a Terracina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/10/2023, il Tribunale di Latina, in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto del 07/09/2023 del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina di convalida del sequestro probatorio di un tubo in ferro della lunghezza di cm. 43 che era stato effettuato (il 06/09/2023) dai Carabinieri di Sezze nei confronti di NOME COGNOME, in quanto cosa pertinente ai reati di minaccia e di danneggiamento commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, dal COGNOME ai danni di NOME COGNOME.
Avverso l’indicata ordinanza del 11/10/2023 del Tribunale di Latina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606 comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., «violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; motivazione apparente in ordine al primo motivo della richiesta di riesame».
Il ricorrente rappresenta che, con il primo motivo della propria richiesta di riesame, aveva lamentato che, nonostante l’impugnato decreto di convalida del sequestro richiamasse integralmente il verbale del sequestro che era stato effettuato dalla polizia giudiziaria e prevedesse che esso fosse notificato al COGNOME, lo stesso verbale di sequestro «di fatto non era né allegato, né diversamente comunicato dalla P.G.», con la conseguente decisione di proporre il riesame, «stante l’impossibilità di conoscere in cosa consistesse il bene oggetto di sequestro, con evidente lesione del diritto difensivo», atteso che, «solo con la trasmissione degli atti al Tribunale da parte della Procura della Repubblica di Latina, era possibile estrarre copia del detto verbale di sequestro e prenderne contezza».
Ciò rappresentato, il ricorrente deduce il carattere meramente apparente della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al primo motivo di riesame, con la conseguente nullità della stessa ordinanza.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 309, comma 9, e 355, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorrente rappresenta che, con il secondo motivo della propria richiesta di riesame, aveva lamentato la nullità dell’impugnato decreto di c:onvalida in quanto, essendo stato notificato all’indagato «sprovvisto» del verbale del sequestro che era stato effettuato dalla polizia giudiziaria e da esso richiamato, si doveva ritenere privo di autonoma motivazione.
Nel citare la motivazione dell’ordinanza impugnata (segnatamente: il primo capoverso della pag. 2 della stessa), il ricorrente deduce che, «ljt]uttavia, il verbale di sequestro operato dalla P.G. non era stato portato a conoscenza dell’indagato. Del ché la sussistenza del dedotto difetto di motivazione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
Con riguardo al motivo di riesame (il primo) con il quale il COGNOME aveva lamentato la violazione del proprio diritto di difesa in ragione del fatto che il verbal del sequestro che era stato effettuato dalla polizia giudiziaria non era stato allegato al decreto di convalida «né diversamente comunicato dalla P.G.», si deve osservare che, dall’esame dello stesso decreto, risulta come il verbale del convalidato sequestro, le cui motivazioni venivano «richiamate integralmente», fosse stato «allegato» al decreto di convalida.
Sulla base di tale presupposto, del quale offre un riscontro, come si è detto, l’esame del decreto di convalida, il Tribunale di Latina ha fatto corretta applicazione del principio, in tema di motivazione per relationem, secondo cui tale motivazione di un provvedimento giudiziale si deve considerare legittima quando, per quanto qui interessa, l’atto di riferimento (qui, il verbale di sequestro) sia sta allegato al provvedimento da motivare (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01).
Tale motivazione esprime chiaramente l’iter logico che è stato seguito dal Tribunale di Latina per pervenire alla decisione da esso assunta in ordine all’insussistenza della lamentata violazione del diritto di difesa, con la conseguenza che, diversamente da quanto è stato sostenuto dal ricorrente, la stessa motivazione non si deve ritenere apparente.
Il secondo motivo non è fondato.
Si è detto come, dall’esame del decreto di convalida, risulti come il verbale del convalidato sequestro fosse stato allegato allo stesso decreto.
Ciò posto, si deve in generale rammentare che il decreto di sequestro deve essere «motivato» (art. 253, comma 2, cod. proc. pen.) a pena di nullità, dovendo dare conto del fumus commissi delicti e della necessità della res in sequestro ai fini dell’accertamento del reato.
Nel caso in esame, il Tribunale di Latina ha motivato che il pubblico ministero, nel proprio decreto di convalida: a) aveva descritto i fatti per i quali stav procedendo, indicando anche l’uso, per commetterli, del sequestrato tubo in ferro («con riferimento ai reati di cui agli artt. 612 e 635 c.p. per aver aggredito e minacciato presso il distributore di benzina Fiamma 2000 NOME, gestore dell’impianto, spingendola a terra e danneggiando la sua autovettura, parcheggiata nel piazzale, infrangendone il parabrezza con un tubo di ferro»); b) aveva richiamato l’allegato verbale di sequestro dei Carabinieri di Sezze, nel quale si dava atto della natura del bene sequestrato (appunto, il suddetto tubo in ferro) e della necessità della sua apprensione ai fini dell’accertamento dei fatti sopra descritti, e aveva specificato come il menzionato tubo si dovesse ritenere corpo del reato, in quanto utilizzato per commettere i reati di cui agli artt. 612 e 635 cod. pen. Il Tribunale di Latina ha altresì correttamente rilevato come, in tale modo, il pubblico ministero avesse mostrato di avere piena cognizione del contenuto del verbale di sequestro, avendone, quindi, autonomamente valutato la sussistenza dei relativi presupposti.
Anche tale argomentazione del Tribunale di Latina dell’adeguatezza della motivazione, parzialmente per relationem, dell’impugnato decreto di convalida appare del tutto congrua.
In conclusione, attesa l’infondatezza dei due motivi di ricorso, si deve ritenere che il Tribunale di Latina abbia correttamente reputato la legittimità dell’impugnato decreto di convalida, avendo, peraltro, anche esattamente rilevato come, con riguardo all’oggetto in sequestro, sussistesse anche il divieto di restituzione ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (il quale opera anche nel caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio: Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276690-01), in quanto oggetto soggetto a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, n. 2), cod. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/01/2024.