Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1427 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1427 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 29/05/1989
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23.9.2022 la Corte d’appello di Potenza ha confermato la sentenza in data 4.10.2021 con cui il Gip del locale Tribunale, all’esito di rit abbreviato, aveva ritenuto COGNOME NOME Rocco, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NicolaCOGNOME COGNOME Rocco COGNOME COGNOME NOME e COGNOME colpevoli dei reati loro contestati (artt. 74 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandoli alle pene di giustizia.
Veniva del pari ritenuta la partecipazione degli imputati (tranne l’Annoscia) ad una organizzazione criminale volta al traffico di sostanze stupefacenti operativa a far data dal 19.8.2017, dotata di armi ed operante in Matera, Potenza e zone circostanti.
In particolare NOME veniva ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti a capo 5) (plurime cessioni di stupefacente di vario genere a diversi acquirenti) e, ritenuta la continuazione tra tutte le condotte ed applicata la riduzione per il rit lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.
Avverso la sentenza d’appello COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 546 cod.proc.pen., 530 e 533 cod.proc.pen.; 73 comma 5, d.p.r. 309 del 1990, 62 bis cod.pen., 81 cpv, 133 cod.proc.pen. nonché in relazione agli atti del processo indicati (fogl o 9, 10 e 20 della sentenza di primo grado).
Si censura la sentenza impugnata che nell’affermare la responsabilità dell’imputato si è limitata a richiamare per relationem il percorso motivazionale del giudice di prime cure che invece necessitava di vaglio critico in ordine all’identificazione dell’Annoscia.
Inoltre la sentenza d’appello non avrebbe fornito alcuna risposta in ordine alla mancata riqualificazione dell’ipotesi di cui all’art. 73 d.p.r. r. 309 del 1990 quella di cui al 5° comma.
Con il secondo deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 546 cod.proc.pen. con riferimento alla revoca della confisca c.d. allargata o per sproporzione ex art. 240 bis cod.pen. dei beni e/o delle altre utilità nella titolarità o disponibilità dell’imputato, motivo rispetto al qual sentenza impugnata risulta affetta da vizio motivazionale assoluto.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso é nel complesso inammissibile per plurime ragioni.
La p32·35censura in punto di confisca K risulta del tutto generica ed aspecifica in assenza di qualsiasi allegazione o argomentazione difensiva a sostegno della doglianza.
Con riguardo al s~5 motivo di ricorso’ la censura volta a contestare la ricostruzione che ha portato al giudizio di colpevolezza nei confronti dell’odierno imputato, ed in particolare la sua identificazione in assenza di sequestri di sostanza stupefacente, é reiterativa di analoga doglianza proposta in appello cui la Corte territoriale ha offerto una risposta. hrus
A riguardo giova GLYPH ribadire che la motivazione “per relationem” di COGNOME un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisc:a la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione(Sez. 2 , n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252).
In linea con tali principi, sulla identificazione dell’Annoscia quale “il fornitor COGNOME“, la sentenza impugnata rinvia alla sentenza di primo grado nel punto in cui richiama le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME NOME (appartenente al clan avverso COGNOME) e ritenuto attendibile sulla base dei riscontri effettuati.
Ulteriori elementi di accusa a carico del ricorrente derivano dalle dichiarazioni del coimputato COGNOME nonché dal contenuto di plurime intercettazioni, prima fra tutte quella del 30 marzo 2018 che registra in diretta la cointeressenza criminale nel settore della compravendita di stupefacenti tra il ricorrente e il COGNOME.
Con specifico riguardo alla omessa motivazione in ordine al motivo di appello con cui si chiedeva di riqualificare la condotta ex art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990, la sentenza impugnata ha invece puntualmente motivato laddove ha affermato che la qualificazione giuridica dei fatti é corretl:a in ragione del frequenza e dei quantitativi di sostanze stupefacenti fornite dall’Annoscia al gruppo criminale lucano nel periodo in contestazione che non possono rientrare nel concetto di modica quantità.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21.11.2023