Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17504 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME ( CODICE_FISCALE) nato in Egitto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 29 gennaio 2024 dal Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto l’istanza di riesame avanzata nell’interesse dell’odierno ricorrente avverso l’ordinanza resa il 12 gennaio 2024 con cui il GIP di Milano ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto indiziato per il delitto di tentata estorsione aggravata commessa in concorso con un correo non identificato il 10 gennaio 2024.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato deducendo:
2.1 violazione dell’art. 125 comma 3 cod.proc.pen. con particolare riferimento ai limiti della motivazione per relationem e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in ragione del travisamento della prova in cui è incorso il tribunale nel valutare l’attendibilità della persona offesa. Ricorda il ricorrente che il giudice deve primo luogo verificare la credibilità del dichiarante valutando la sua personalità, le su condizioni socio economiche e familiari e il suo passato e, in secondo luogo, deve verificare l’attendibilità delle sue dichiarazioni, valutandone l’intrinseca consistenza e
loro spontaneità unitamente alla precisione e completezza. Nel caso di specie invece i giudici hanno ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa sulla base di un riscontro esterno che non risulta esistere.
Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata ha fatto ampio ricorso alla motivazione per relationem in ordine agli indizi di colpevolezza, senza rispettare i criteri e i princip stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la motivazione deve essere tale da palesare che gli argomenti difensivi sono stati comunque valutati.
Nel caso in esame il raffronto tra l’ordinanza cautelare e il provvedimento impugnato evidenzia l’assoluta mancanza di un autonomo apparato motivazionale e non fornisce la dimostrazione che il tribunale abbia realmente preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento di riferimento. La gravità indiziaria si incentra sulla valutazione di attendibilità della persona offesa che avrebbe trovato riscontro in quanto osservato direttamente dagli agenti intervenuti, ma il ricorrente osserva che dagli atti emerge che i verbalizzanti hanno potuto osservare solo un segmento della condotta complessiva e la partecipazione dell’imputato alla richiesta estorsiva poggia esclusivamente sulle accuse della persona offesa. Non va al riguardo trascurato che l’indagato nell’udienza di convalida aveva sostenuto che NOME non era una vittima, ma era uno dei nordafricani che aveva sottratto il portafog io ad un indiano, che l’indagato stava invece cercando di aiutare; che la fuga non è significativa della colpevolezza ma della irregolarità della posizione del ricorrente. Ciò posto, il tribunale si limitava a richiamare la motivazione del gip, reiterando l’errore di ricostruzione dei fatt operato dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.
Il ricorrente deduce violazione di legge e si duole del ricorso alla motivazione per relationem nell’ordinanza del tribunale del riesame, senza considerare che l’obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza delle esigenze cautelari contenuto all’art. 292 cod.proc.pen. e richiamato dall’art. 309 comma 9 bis cod.proc.pen. si riferisce alle ordinanze cautelari e risulta rispettato anche quando le stesse operino un richiamo in tutto o in parte ad altri atti del procedimento purchè emerga che il giudice ha svolto un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi; analogo onere non è espressamente previsto per il provvedimento del tribunale del riesame, che, a maggior ragione, potrà fare ampio richiamo al tenore dell’ordinanza cautelare, ma dovrà verificare gli elementi e le argomentazioni difensive che possano inficiare la tenuta logica del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame il ricorso si limita a reiterare le censure già formulate con l’atto d riesame e non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal Tribunale che, pur avendo richiamato nel corpo della motivazione le argomentazioni del giudice procedente
in merito alla sussistenza della gravità indiziaria, ha comunque esplicitato le ragioni specifiche per cui le censure difensive non potevano trovare accoglimento, contestando punto per punto l’alternativa ricostruzione della vicenda offerta in sede di interrogatorio dall’odierno ricorrente.
Nel caso in esame non ricorre alcun travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità è stata valorizzata nel rispetto dei canoni previsti dall’art. cod.proc.pen. integrando una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4 – , Sentenza n. 10153 del 11/02/2020 Ud. (dep. 16/03/2020 ) Rv. 278609 – 01)
In conclusione pur deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione il ricorrente introduce censure di merito non consentite in sede di legittimità e invoca un’alternativa valutazione del compendio probatorio che esula dalle competenze di questa Corte e, comunque, risulta smentita dal compendio indiziario raccolto.
Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
Roma 10 aprile 2024
COGNOME
Il Consigliere estensore
La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME
COGNOME
NOME COGNOME