Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47676 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47676 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 06/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME COGNOME COGNOME saltum avverso l’ordinanz cautelare emessa il 6/6/2023 da! Giudice per le indagini preliminari del Tribu di Milano nei confronti del predetto con la quale è stata applicata la m cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 69, 71 78, 170, 174, 176, 178, 180 e 181 (artt. 110 cod. pen., 73, cornma 1, 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) in relazione a molteplici condotte aventi ad ogget traffico di svariati chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e has Nell’ambito del molteplice compendio considerato – segnatarnente attraverso contenuto delle chat decriptate acquisite attraverso la collaborazione internazionale – è stato individuato l’attuale COGNOMEnte quale so particolarmente attivo che – analogamente al protagonista al quale faceva c una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti NOME COGNOME COGNOME acquistava da NOME COGNOMECOGNOME a capo di altra analoga associazione crimin operante in Spagna, ingenti carichi di hashish rivendenclogli – talvol compensazione del prezzo di quello – la cocaina.
Con l’atto di ricorso si deduce nullità della ordinanza per omessa indicazi degli elementi indizianti l’identificazione degli user id Skyecc con gli indagati; carenza assoluta di motivazione in ordine ai criteri identificativi degli in violazione del diritto di difesa dell’indagato destinatario del provvedi coercitivo e, in via subordinata, nullità dell’ordinanza per difetto di au valutazione degli indizi a carico.
L’ordinanza rinvia, a pg. 42, l’annotazione del 9.2.2022, che non è ripor nei contenuti né resa disponibile al destinatario del provvedimento ed enuncia via AVV_NOTAIO, la metodologia dell’attività svolta dalla polizia giudizia pervenire all’identificazione degli autori delle comunicazioni telematiche acqu nell’ambito di procedimento penale estero, trasmesse dalla Autorità giudizi francese a seguito di coordinamento tra organi di polizia, senza spiegare le ra per le quali ha ritenuto di condividere le conclusioni investigative di appropria, dando per scontata la decisiva identificazione dei soggetti nella dedicata a ciascuno dei fatti oggetto di provvisoria incolpazione, che si li considerare il contenuto della messagistica acquisita.
Così si attribuisce senz’altro al COGNOMEnte il numero NUMERO_DOCUMENTO ed il rela nickname, senza alcun riferimento individualizzante nell’esame dei messaggi relativi ai singoli episodi delittuosi, così manifestandosi l’assenza di q
autonoma motivazione in ordine alla identificazione degli autori de comunicazioni considerate.
In particolare, il riferimento alle “annotazioni di pg allegate agli Pubblico Ministero” è del tutto inidoneo ad integrare le funzioni del provvedime emesso trattandosi di atti non trascritti nel provvedimento né allegati ad e momento dell’esercizio della facoltà di rendere interrogatorio e, in ogni meramente apparente è la condivisione dei loro contenuto.
Il difensore del COGNOMEnte con memoria scritta, nel rappresentare un pr impedimento a presenziare alla udienza, si è riportato ai motivi di ricorso di chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha esposto la genesi della indagine e, i particolare, la sinergica valenza delle investigazioni svolte sul territorio na e quelle provenienti da “Europol” attraverso le quali si era potuti accedere ai server dell’applicativo SkyEcc utilizzato dagli apparecchi telefonici criptati degli indaga così ottenendo il contenuto delle chat anche risalenti nel tempo – intervenute tra gli interessati. Di poi, nell’ambito del paragrafo avente ad oggetto l’identifi degli indagati (v. pg. 39 e ss.), e con riguardo alla indicata annotazion febbraio 2022 della polizia giudiziaria riferita all’indagato individuato utilizzatore della utenza SKYECC avente numero ID NUMERO_DOCUMENTO con nickname CR7A3.0, il giudice della cautela esprime GLYPH in relazione alle attribuzioni della titolarità/disponibilità delle utenze criptate a ciascun indagato – la comp valutazione della loro assoluta affidabilità derivante dai servizi di O.C.P. e incrocio con le emergenze captative e con i dati documentali a disposizio risultati investigativi espressi dai “contenuti delle dettagliatissime annota PG, agli atti del Pubblico Ministero, distinte per nominativo, alla cui analitica espressamente si rinvia e che conclusivamente portano ad assegnare a ciascun degli indagati” le rispettive identità.
Le censure mosse dal COGNOMEnte si muovono su due distinti piani: il pr riguarda la motivazione del provvedimento in rapporto agli obblighi valutativ capo al giudice della cautela; il secondo attiene alla conoscenza da dell’indagato degli atti sui quali si fondano le valutazioni a suo carico.
Quanto al primo profilo, deve essere ribadito l’orientamento secondo quale il ricorso “per saltum” avverso un’ordinanza dispositiva di misura coerci
può essere proposto, ai sensi del secondo comma dell’art. 311 cod. proc. pe dall’indagato o dal suo difensore soltanto per violazione di legge, pe dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stes momento che tale tipo di ricorso ha natura di gravame alternativo a quello riesame, sede deputata per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico d argomentazioni del provvedimento gravato e per l’esame delle prospettazioni de COGNOMEnte in ordine agli elementi probatori in atti, sicché con la sua propos le medesime non possono essere sottoposte al controllo del giudice di legitti (Sez. 1, n. 3273 del 27/04/1999, Mena, Rv. 213723; conf Sez. 6, n. 44996 del 13/11/2008, COGNOME, Rv. 241664), cosicché non ammissibile la censura per saltum in ordine alla motivata adesione da parte del giudice circa la concludenza degli elementi fattuali esposti in un atto investigazione in ordine ad un determinato tema indiziario.
Quanto al rinvio della ordinanza alla annotazione di p.g. riguardante identificazione del COGNOMEnte quale utente della utenza criptata, è orienta consolidato che la motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di sem rinvio, a un legittimo atto del procedimento’ la cui motivazione risulti con rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinaz 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del conten sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia medita ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l’atto di riferimento, quando non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’intere o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’eserci della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di grava conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazio (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664); ancora, la motivazio “per relationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quand l’atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da moti sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevo conoscibile dall’interessato, indipendentemente dalla esistenza e dalla val della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l’unico modo attrave cui gli atti sono conoscibili nel processo (Sez. 5, n. 11191 del 12/02/ Soriano, Rv. 221127); inoltre, In tema di motivazione delle ordinanze cautel personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esige cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma p lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, i al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova l
valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della ri di misura cautelare; ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando giudice riporti – pure in maniera pedissequa – atti del fascicolo per come rif riassunti nella richiesta del PM (nella specie, il contenuto delle dichiarazion gli esiti dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e delle oper appostamento e controllo), riguardando tali elementi esclusivamente i prof espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016 Cc. , dep. Schetter, Rv. 269970).
Ritiene la Corte che la censura riguardante la identificazione della ut criptata nella disponibilità del COGNOMEnte sia del tutto generica, limita censura al rinvio alla citata annotazione di polizia giudiziaria. Rispetto alla giudice che l’ha valutata e recepita alla base del compendio indi iario posto a c del COGNOMEnte, non aveva l’obbligo di reiterarne pedissequamente il conte fattuale. In costanza dei consolidati principi in tema di motivazione per relationem è, infatti, onere della difesa che ha scelto di adire il ricorso per saltum giustificare specificamente l’inidoneità del rinvio alla predetta annotazione ed al suo conte – in quanto atto noto alla difesa che non ne ha eccepito l’omesso deposito inficiare il motivato giudizio di assoluta affidabilità dei riscontri posti a b attribuzione della utenza criptata al COGNOMEnte.
Manifestamente generica è poi la censura che fa leva sulla mancanza di motivazione o di autonoma motivazione in ordine al compendio indiziario posto a base delle singole ipotesi ascritte al COGNOMEnte, censura del tutto riferimento al ragionamento indiziario espresso dal provvedimento impugnato a riguardo.
Il secondo profilo della censura – l’omessa trascrizione dell’atto o comun la sua omessa allegazione alla ordinanza cautelare – è manifestamente infonda nella parte in cui prospetta la nullità della ordinanza, in ragione della ost della annotazione nei termini anzidetti. La censura è, invece, genericame proposta in relazione alla difesa del COGNOMEnte in sede di interrogatorio di g che la scelta del ricorso per saltum non consente di attingere secondo il condivisibile orientamento per il quale è inammissibile il ricorso dirett cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. ai fine di far valere l’invalidità dell’interrogatorio prescritto dall’art. 294 cod. proc. peri., trattandosi di u previsto soltanto contro i provvedimenti che dispongono la misura coercitiva, cui ogni questione relativa alla validità degli atti successivi alla adozi provvedimento cautelare deve essere proposta al giudice per le indagi preliminari e, in caso di rigetto, al tribunale della libertà, ai sensi dell’ar proc. pen. (Sez. 2, n. 24241 del 24/07/2020, M., Rv. 279491).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de COGNOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOMEnte al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 11/10/2023.