Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6592 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nato a Pontedera (Pi) il 5/8/1980
COGNOME NOMECOGNOME nato a Pontedera (Pi) il 14/10/1975
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del Tribunale del riesame di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/10/2024, il Tribunale del riesame di Firenze annullava l’ordinanza emessa il 4/10/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME
limitatamente al reato di cui al capo B), confermandola invece quanto al reato di cui al capo A), relativo al delitto di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Propongono congiunto ricorso per cassazione i due indagati, deducendo i seguenti motivi, premessa una breve ricostruzione della vicenda:
nullità dell’ordinanza per inosservanza dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza del G.i.p. (che avrebbe dichiarato di non poter incidere sulle precedenti determinazioni dello stesso Tribunale, atteso il formarsi del giudicato cautelare), riscontrando peraltro una sufficiente motivazione nel provvedimento del Giudice pisano, attraverso il richiamo alla prima ordinanza del Tribunale del riesame e al provvedimento genetico del G.i.p. di Pistoia (la cui competenza era stata poi negata dallo stesso Collegio ex art. 309 cod. proc. pen.) che, tuttavia, quanto al reato di cui al capo B), non conterrebbe alcun passaggio sui due ricorrenti. L’ordinanza qui impugnata, pertanto, sarebbe viziata, non patendo il Giudice pisano alcuna preclusione ed avendo lo stesso, anzi, emesso un nuovo titolo cautelare autonomo ed indipendente rispetto a quello provvisorio pronunciato dal Giudice pistoiese ritenuto incompetente. L’assenza di qualunque preclusione in capo al G.i.p. di Pisa, pertanto, avrebbe imposto una motivazione effettiva, invero assente e non certo ravvisabile nella laconica clausola di stile con la quale lo stesso Giudice avrebbe palesemente abdicato alla propria funzione di verifica e scrutinio dei presupposti legittimanti la privazione di libertà;
erronea applicazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, quanto alla gravità indiziaria sul capo A). La motivazione del Tribunale si esaurirebbe in un ragionamento circolare e manifestamente illogico, limitandosi a richiamare il contenuto dell’ordinanza pisana, che, a sua volta, avrebbe richiamato integralmente l’ordinanza del precedente Collegio della cautela. La stessa motivazione, inoltre, risulterebbe viziata con riguardo alla borsa passata di mano in un ipotizzato scambio di sostanza, al bigliettino lasciato il 21 settembre 2023 ed al prezzo dello stupefacente che sarebbe stato ceduto 1’11 agosto 2023, tutti elementi privi di qualunque fondamento;
inosservanza dell’art. 274 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. L’ordinanza sul punto risulterebbe contraddittoria, recuperando anche il delitto contestato al capo B), pur escluso dallo stesso Tribunale del riesame. Analoghi vizi riguarderebbero poi le esigenze cautelari, la gravità dei fatti e la pericolosità degli indagati, con riguardo alle qu sarebbero state trascurate le considerazioni difensive in tema di proporzionalità ed adeguatezza della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano infondati.
Con riferimento al primo motivo, occorre innanzitutto evidenziare che i ricorrenti erano stati inizialmente attinti da un’ordinanza emessa il 17/7/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia; con ordinanza del 27/9/2024, il Tribunale del riesame di Firenze aveva però dichiarato l’incompetenza dell’autorità giudiziaria pistoiese, per essere competente quella pisana, peraltro confermando la misura ai sensi dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che ne ricorressero le condizioni e sussistesse l’urgenza di soddisfare le esigenze cautelari. Trasmessi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, questi aveva sollecitato l’adozione di una nuova misura cautelare per i medesimi fatti, oltre che per una nuova contestazione sub capo B); il G.i.p. del locale Tribunale aveva poi provveduto in conformità con ordinanza del 4/10/2024.
4.1. Con il provvedimento impugnato in questa sede, infine, il Tribunale del riesame ha annullato il provvedimento con riguardo al capo B) della contestazione, confermandolo nel resto. In particolare, e rispondendo al gravame che contestava la mancanza di un’autonoma valutazione da parte del giudice pisano, è stato sottolineato che l’ordinanza del 4/10/2024 non solo richiamava il contenuto della prima (emessa a Pistoia) e di quella poi pronunciata dal Tribunale del riesame il 27/9/2024, ma conteneva anche una sintetica esposizione delle fonti di prova dalle quali desumere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati contestati ai ricorrenti. Non poteva essere riscontrato, pertanto, il viz sollevato con l’impugnazione.
Tanto premesso, occorre innanzitutto ribadire il costante e condiviso indirizzo secondo cui l’art. 27 cod. proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi, nel termine di venti giorni dalla pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente, in maniera autonoma su tutti i presupposti per l’adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo, sempre che tale rinvio risulti consapevole e consenta al destinatario del provvedimento di controllare l’iter logico e giuridico mediante il quale il giudice è pervenuto alla decisione adottata. Non è precluso, dunque, al giudice competente di motivare per relationem con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero, e ciò sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, che della stessa natura del
provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero (tra le massimate, Sez. 6, n. 56455 del 4/12/2018, PM/COGNOME, Rv. 274779; Sez. 2, n. 11460 del 2/2/2016, Pm/COGNOME, Rv. 266577; tra le non massimate, Sez. 2, n. 44855 dell’11/10/2023, Rea; Sez. 4, n. 32390 del 6/6/2023, La Scala; Sez. 4, n. 2337 del 21/12/2022, Francetosi; Sez. 3, n. 31928 del 17/5/2022, COGNOME).
6.1. Ebbene, l’ordinanza emessa dal G.i.p. di Pisa ha fatto buon governo di questi principi. In primo luogo, è stata evidenziata una delle condizioni sopra richiamate per legittimare il rinvio per relationem, precisandosi che “non vi è alcuna variazione dello stato degli atti rispetto al momento dell’emissione del provvedimento in esame, né sono stati introdotti ulteriori elementi di valutazione”, cosicché “le statuizioni non appaiono suscettibili di modifiche.” Di seguito, e dunque superando il pur menzionato riferimento al “cd. giudicato cautelare”, il Giudice pisano ha sottolineato che i gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti risultavano da “molteplici e coerenti risultanze investigative (attività OCP, intercettazioni ambientali, tracciamento dei movimenti tramite GPS, immagini del circuito di videosorveglianza del bar ove sono avvenuti gli incontri)”, valorizzando sul punto anche la quantità dello stupefacente ed il contenuto delle captazioni, dalle quali risultava trattarsi di cocaina nell’ambito di u approvvigionamento connotato “da un certo grado di sistematicità.”
La valutazione autonoma del materiale investigativo, dunque, risulta adeguatamente esposta nell’ordinanza del Giudice pisano, e l’espresso rinvio per relationem che questa ha operato ai precedenti provvedimenti consente di superare ogni ulteriore questione circa eventuali preclusioni che lo stesso G.i.p. aveva richiamato, invero poi escluse dalle pertinenti considerazioni di merito appena esposte.
Con riguardo, poi, alla gravità indiziaria quanto al capo A), la motivazione dell’ordinanza non consente di condividere le censure mosse nei ricorsi, secondo cui il provvedimento si svilupperebbe in termini circolari ed autoreferenziali.
8.1. In primo luogo, il motivo non può essere accolto laddove richiama il rinvio per relationem ai precedenti provvedimenti, e ciò per le ragioni già indicate.
8.2. Di seguito, si osserva che la censura è concentrata sull’analisi atomistica di singoli elementi (la borsa del cedente NOME COGNOME passata al complice NOME COGNOME; il bigliettino lasciato da questi il 21/9/2023 nella cassetta della posta di Santarnecchi; la determinazione del prezzo per la contestata cessione dell’11/9/2023), non operando, dunque, quella valutazione complessiva sviluppata dal Tribunale, che ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza quanto al capo A) con una motivazione basata su concreti elementi di indagine e priva di illogicità manifesta; dunque, non censurabile.
8.3. In particolare, dopo aver richiamato in modo molto analitico quanto avvenuto 1’11/8/2023 a Bientina tra COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME da un lato, ed i ricorrenti, dall’altro, il Tribunale ha concluso che i comportamenti dei var soggetti dovevano essere interpretati nel senso della cessione di stupefacente contestata: così deponevano i servizi di osservazione e controllo, le intercettazioni (anche successive) e le riprese video, oltre ai bigliettini rinvenuti, sui qua elementi i ricorrenti offrono in questa sede una alternativa e non consentita ricostruzione in fatto. Ancora, l’ordinanza ha adeguatamente esaminato le censure poste con il gravame, specie laddove si contestava l’anomalia di una cessione di un chilo di cocaina avvenuta 1’11 agosto e non ancora pagata il 21 settembre; il Tribunale, in particolare, ha sottolineato, per un verso, che era ben possibile che alla consegna dello stupefacente non fosse seguito l’immediato pagamento del denaro, e, per altro verso, che le successive intercettazioni ambientali ed il tenore del biglietto – per come analiticamente riportati – imponevano la ragionevole conclusione dell’avvenuta cessione della sostanza.
I ricorsi, infine, risultano infondati anche sul terzo motivo, concernente le esigenze cautelari e l’adeguatezza/proporzionalità della misura applicata; anche su questi profili, infatti, l’ordinanza è sostenuta da adeguata e solida motivazione, priva di illogicità manifesta.
9.1. In particolare, è stato evidenziato che entrambi i ricorrenti erano dediti professionalmente al traffico di cocaina, in modo organizzato, così da risultare inseriti in ambienti criminali di più vasta portata che li rifornivano di sostanza d smerciare in territorio pisano. Sul punto, sono stati valorizzati tanto la cessione di un chilogrammo di cui al capo A), quanto i contatti che i due avevano avuto con COGNOME e COGNOME nel successivo mese di ottobre, con oggetto una fornitura ancor maggiore di cocaina. A tale ultimo riguardo, non può condividersi la tesi ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe attinto le esigenze cautelari anche da condotte di reato escluse nello stesso provvedimento: l’annullamento dell’ordinanza del G.i.p. pisano quanto al reato contestato al capo B), infatti, è stato motivato con l’assenza di elementi dai quali desumere che i “due pacchi” (verosimilmente due chili di sostanza) fossero stati effettivamente consegnati ai ricorrenti, pur a fronte di conversazioni dalle quali emergevano evidenti i contatti per tale fornitura.
9.2. E’ stato poi riconosciuto concreto ed attuale il pericolo di recidiva, anche in considerazione della vicinanza cronologica dei fatti sopra citati e del già richiamato inserimento di entrambi i ricorrenti in significativi ambienti del traffic di stupefacenti. A questo proposito, peraltro, l’ordinanza ha anche valutato la documentazione prodotta in ordine a lecite fonti di reddito delle quali i due soggetti disporrebbero, richiamate pure nei ricorsi, ma ne ha negato una significativa forza
contraria rispetto al pericolo di reiterazione del reato; ancora con argomento privo di vizi, infatti, è stato rilevato che tali disponibilità lecite aggravavano l’esigen cautelare, in quanto entrambi gli indagati non avevano comunque esitato a commettere quanto in contestazione, nonostante non si trovassero in condizioni di indigenza.
9.3. Infine, con riguardo alla misura concretamente applicata, il Tribunale ha evidenziato che gli arresti domiciliari (con dispositivo elettronico di controllo costituiscono presidio adeguato e proporzionato, anche in considerazione del prevedibile esito del giudizio, che non dovrebbe consentire il beneficio della sospensione condizionale della pena. Questa misura è stata ritenuta l’unica idonea fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato, tale da garantire un definitivo allontanamento dagli ambienti criminali di riferimento, ossia dal mercato che li riforniva di cocaina e dai loro acquirenti; ulteriori misure gradate, infatti, non sono state ritenute adeguate in ragione del rilievo che assegnano all’autodeterminazione del soggetto, sulla quale non risulta possibile fare affidamento alla luce dei fatti riscontrati e delle loro modalità esecutive.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Ricetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025
re liere estens Il
Il Presidente