Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22495 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME
nata in EX JUGOSLAVIA il DATA_NASCITA COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
TAVARELLI NOME
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorsb; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 gennaio 2024 il Tribunale di Reggio Calabria confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale, in data 12 dicembre 2023, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca di una serie di conti correnti e conti deposito nella disponibilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato ex art. 416-bis cod. pen. loro contestato.
Hanno proposto ricorso gli indagati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge, motivazione manifestamente illogica, travisamento della prova decisiva con riferimento alla ordinanza n. 133/2023 del 5 dicembre 2023, divenuta irrevocabile, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ordinato al Pubblico ministero di dare esecuzione al dissequestro dei beni disposto dalla Corte di cassazione con le sentenze nn. 392 e 393 del 2023, emesse il 1° dicembre 2022 e ha ordinato la restituzione degli stessi ai due ricorrenti.
Con detta ordinanza il G.u.p. ha accertato la nullità/inesistenza/inefficacia di tutti i titoli cautelari adottati nel presente procedimento penale e quindi la conseguente inutilizzabilità dei relativi provvedimenti di conferma adottati dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione.
Inoltre, anche il G.i.p., nel provvedimento del 15 dicembre 2023 (Certificato NUMERO_DOCUMENTO), rappresentava che i beni risultavano sequestrati solo in forza del decreto del Pubblico ministero del 7 dicembre 2023 e del successivo decreto di convalida del G.i.p. del 12 dicembre 2023.
Quanto accertato e dichiarato con l’ordinanza risulta incompatibile con la ricostruzione svolta con il provvedimento di riesame oggetto d’impugnazione, nella parte in cui ritiene ammissibile la contestata motivazione per relationem, espressa nel decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal Pubblico ministero il 7 dicembre 2023 e nel successivo decreto del G.i.p. del 12 dicembre 2023, con riferimento alle valutazioni relative al fumus commissi delicti, al periculum in mora e alla proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato il difensore dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno rigettati perché proposti con un motivo infondato.
2. Va premesso, in primo luogo, che i ricorrenti non hanno riproposto – o quanto meno non lo hanno fatto con specifica deduzione – il motivo inerente alla violazione del principio del ne bis in idem, per effetto delle suddette pronunce di annullamento, correttamente disatteso dal Tribunale sulla base del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del decreto di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente se il provvedimento sia stato dichiarato inefficace solo per vizio formale, come avvenuto nel caso di specie, per difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. della richiesta cautelare del Pubblico ministero, vizio che ha comportato l’annullamento senza rinvio.
Come si è visto, la doglianza riguarda propriamente l’utilizzo da parte del Pubblico ministero prima e del G.i.p. poi, nei nuovi decreti del dicembre 2023, della tecnica della motivazione per relationem ai precedenti provvedimenti.
Dalle sentenze di annullamento nn. 392 e 393 del 2023, emesse dalla Terza Sezione di questa Corte il 1° dicembre 2022 (prodotte dalla difesa), risulta che con il decreto di sequestro preventivo del 12 aprile 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, finalizzato alla confisca del provento del reato associativo, in quella sede impugnato, lo stesso giudice – come richiesto dal Pubblico ministero alla luce della intervenuta definizione della procedura di accertamento con adesione – aveva dichiarato cessata l’efficacia del precedente vincolo reale “in riferimento al titolo cautelare ex D.L.vo 74/2000 ed al titolo cautelare ex art. 640 quater”, finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari e di quello di tr contestati agli imputati: si tratta del sequestro in relazione al quale i procedimento cautelare si era concluso con la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi pronunciata nelle sentenze nn. 31591 e 31592 del 2019, emesse della Sesta Sezione di questa Corte, riguardanti il decreto, confermato in sede di riesame, con cui il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo dei beni “derivanti dalla commissione dei reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo b), 81, 110 e 640, comma 2, n. 1, cod. pen. (capo c)”, che costituivano “i delitti scopo della considerata associazione per delinquere, dunque illeciti strettamente connessi alla operatività di quel sodalizio criminale” del quale – secondo l’ipotesi accusatoria – facevano parte COGNOME e la COGNOME, sottoposti anche alla misura della custodia in carcere con ordinanze confermate nel giudizio cautelare.
È pacifico, dunque, che i provvedimenti emessi nella precedente fase cautelare reale non hanno perso efficacia a seguito di un giudicato favorevole ai ricorrenti, risultando dunque irrilevante se fosse ancora in parte efficace il provvedimento genetico (come ritenuto dal Tribunale) ovvero se esso fosse venuto meno a seguito delle citate sentenze nn. 392 e 393 del 2023 emesse dalla Terza sezione di questa Corte (come opinato nell’ordinanza adottata dal G.u.p. quale giudice dell’esecuzione).
In ogni caso, infatti, risulta legittima la motivazione per relationem con richiamo alle argomentazioni svolte sotto i diversi profili in detta ordinanza genetica, ben nota alle parti e certamente non venuta meno né annullata per ragioni sostanziali.
L’eventuale sopravvenuta inefficacia di un provvedimento per ragioni formali non comporta che ad esso non possa essere fatto riferimento nella motivazione di altro successivo provvedimento (in tema v. Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283394).
Il richiamo operato nel provvedimento del G.i.p. del 12 dicembre 2023 alla precedente ordinanza n. 57/2018 ha consentito comunque alla difesa di svolgere deduzioni, eccezioni e richieste formalizzate con una assai ampia richiesta di riesame, i cui motivi sono stati esaminati e disattesi dal Tribunale (pagg. 6-16) con argomentazioni su vari punti che non hanno poi formato oggetto del ricorso per cassazione.
Al rigetto delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/05/2024.