Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48386 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48386 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater cod. proc. pen., è inammissibile poiché estremamente generico, facendo mero riferimento alle norme di legge censurate senza rilevare in concreto il vulnus cagionato al ricorrente e dunque la rilevanza che l’incidente di costituzionalità assumerebbe nel caso di specie;
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione per essersi la Corte d’appello pedissequamente riportata alla motivazione del giudice di primo grado, è inammissibile poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia;
che, invero, è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell’atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce – in modo peraltro generico – la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per non essere gli indizi gravi, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3);
considerato che l’ultimo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, come dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv.
280027 – 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, COGNOME, Rv. 278237 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cd. “al di là di ogni ragionevole dubbio”, è deducibile solo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ed impone al ricorrente che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa – seppur plausibile – a quella ritenuta nella sentenza impugnata;
che, nel caso di specie, i dubbi prospettati non fanno riferimento ad elementi decisivi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e, di conseguenza, non emergono vizi motivazionali sulla ricostruzione del fatto-reato operata dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023