Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5442 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5442 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CATANZARO
nei confronti di:
NOME nato a BENIN CITY( NIGERIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/08/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/08/2025 il Tribunale di Catanzaro ha annullato l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro del 10/07/2025 applicativa della misura cautelare de sequestro preventivo funzionale alla confisca, per difetto di motivazione sul periculum in mor e ha disposto la restituzione di quanto appreso nei confronti dell’avente diritto, terzo intere COGNOME NOMENOME ex coniuge di COGNOME NOME, indagato nell’odierno procedimento per reati in materia di narcotraffico internazionale.
Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chies l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.Le Sezioni Unite hanno, infatti, condivisibilmente affermato la legittimità d motivazione per relationem, a condizione che essa: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua ris all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la dimostrazion che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha medita e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegat trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualme gravame (Sez. U, 21/06/2000, Primavera).
1.2. Si premette che il Tribunale del riesame aveva rilevato l’assenza grafica di motivazion in punto di periculunn in mora e ritenuto che, in assenza di un rinvio espresso da parte del GI nessuna integrazione fosse ammissibile, conformandosi al principio per il quale in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame formulare la motivazio del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di “periculum in mora” nel cas cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 2024, Emme, Rv. 285747 – 01).
1.3.Nel caso in disamina, si osserva che nell’ordinanza applicativa della misura cautelar reale, il Gip, dopo aver esaurito l’esame del profilo indiziario, ha dedicato al tema della nece del vincolo specifiche argomentazioni, richiamando espressamente le considerazioni formulate nella richiesta del PM. Il GIP, nell’ordinanza applicativa, in particolare, ha evidenziato, rin sul punto alla dettagliata analisi contenuta nella richiesta cautelare reale, le condo interposizione fittizia di beni mobili ed immobili, finalizzate proprio ad evitare interventi da parte dell’autorità giudiziaria, di per sé significative del periculum in mora, così indicando le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto definizione del giudizio. Trattasi di motivazione che eventualmente il giudice del riesame avreb potuto legittimamente integrare ma che certamente non è inesistente, onde erroneamente il giudice a quo ha ritenuto l’impossibilità di procedere a un intervento integrativo.
Ne deriva la necessità di un pronunciamento rescindente, dovendo il giudice del controllo riesaminare il profilo inerente alla ravvisabilità o meno del periculum in mora.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc pen.