Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10108 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10108 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME (cui CODICE_FISCALE) nato a MADONNA DEL SASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato NOME per il reato di cui a artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che l’unico motivo è generico, atteso che il ricorrente si limita a censurare il fatto Corte di appello abbia utilizzato la tecnica di redazione della motivazione per relationem, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con il gravame che non sarebbero sta valutate dal giudice di secondo grado; che, al riguardo, deve essere ribadito che «è inammissibil il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’illegittimità» del provvedimento di secondo grado «perché motivato “per relationem” alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell’ di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 5, n. 40369 del 14/09/2022, COGNOME, n.m.);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente Il AVV_NOTAIO estensore Così deciso, 1’11 febbraio 2026