Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33833 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma del 9.1.2024
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 9.1.2024, la Corte d’Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva una istanza, formulata nell’interesse di COGNOME NOME, di applicazione della disciplina della continuazione a reati giudicati con tre sentenze irrevocabili di condanna nei suoi confronti. Per l’effetto, rideterminava la pena complessiva in cinque anni e sei mesi di reclusione ed euro 1950 di multa, cosi determinata: pena più grave per il reato di riciclaggio, di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Roma in data
22.1.2017 (irrevocabile il 3.7.2019), di quattro anni di reclusione e 1.500 euro di multa; aumentata di un anno di reclusione e 250 euro di multa per il reato di ricettazione di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 12.7.2007 (irrevocabile il 26.2.2008); aumentata di sei mesi di reclusione e 200 euro di multa per due reati di ricettazione e un reato di falso di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 9.6.2006 (irrevocabile il 18.10.2006), previa riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, genericità e illogicità della motivazion in ordine ai singoli aumenti di pena operati per i reati satellite.
Il ricorso censura, cioè, che la motivazione sugli aumenti non consente di comprenderne le ragioni, perché il giudice dell’esecuzione non ha dato conto dei criteri attraverso i quali ha esercitato il suo potere di determinazione della pena.
Con requisitoria scritta del 22.4.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando la misura degli aumenti di pena irrogati è contenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Premesso che, ove riconosca la continuazione tra reati, il giudice, nel determinare la pena complessiva deve, oltre che individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01), va ricordato anche che il relativo obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi.
In proposito, è stato generalmente affermato – come efficacemente riepilogato dalla sentenza COGNOME appena sopra citata – che, se per i reati satellite è irrogata una pena inferiore al minimo edittale della fattispecie legale d reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o lo superi, l’obblig
motivazionale si fa più stringente e il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata (Sez. 3, n. 24979 del 22.12.2017, dep. 2018, F., n.m. sul punto).
Infatti, la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l’abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione.
Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale, ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, il giudice deve specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione, in modo da superare la sospetta irragionevolezza di una decisione che determina le pene senza rispettare il criterio di proporzionalità reciproca.
La tendenziale proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato, dunque, ha attitudine a dare dimostrazione di un corretto uso del potere discrezionale nella determinazione della pena.
L’applicazione di questi principi al caso di specie fa emergere che nel ne, n 1 provvedimento impugnato si è concretizzata la situazione mem suscettibile di determinare il rischio di un abuso del potere discrezionale del giudice nella rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati.
Infatti, la pena base per il reato più grave era stata già quantificata in sede di cognizione nella misura del minimo edittale previsto per il reato di cui all’art 648-bis cod. pen.; su tale pena, quindi, sono stati apportati dal giudice dell’esecuzione aumenti in misura inferiore al minimo edittale previsto per i reatisatellite.
Di conseguenza, gli aumenti di pena stabiliti non necessitavano di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata, in quanto rispettosi del rapporto di proporzione tra le pene e comunque tali da non potersi dubitare che attraverso di essi si fosse operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Questo vuol dire che l’obbligo motivazionale è stato adeguatamente assolto nel provvedimento impugnato per il tramite del riferimento alla “congruità” della pena e, soprattutto, per il tramite del richiamo – da intendersi evidentemente come una evidenziazione anche della capacità a delinquere del condannato –
della consuetudine di Giardini con condotte delittuose aventi ad oggetto autovetture di grossa cilindrata di provenienza illecita, le cui modalità di commissione erano da considerarsi ricorrenti.
Si tratta, pertanto, di una motivazione congrua e ragionevole, dal contesto complessivo della quale risultano, in ultima analisi, anche gli elementi presi in considerazione dal giudice per la sua decisione sul trattamento sanzionatorio in continuazione.
Ne conseguono, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24.5.2024