Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44772 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44772 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 15/01/1981
avverso l’ordinanza del 27/06/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiedeva il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 27 giugno 2024 accoglieva l’istanza presentata nell’interesse di NOME e riconosceva il vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenza emesse dal Tribunale di Napoli in data 12 luglio 2017, riformata dalla Corte di Appello di Napoli I’ll marzo 2019, con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 1/2/2018, riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza 26/6/2020, ed, infine, con la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 26 ottobre 2020; per l’effetto rideterminava la pena inflitta in anni ventitrè e mesi quattro di reclusione.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione di legge per non essere stati rispettati i precetti normativi in materia di determinazione della pena in caso di reato continuato.
Da un lato, infatti, il provvedimento impugnato non avrebbe dato conto delle ragioni che hanno determinato il quantum degli aumenti per i reati satellite e, dall’altro lato, poi, non sarebbe stato rispettato il limite massimo di anni trenta di cui all’art. 78 cod. pen.
Il ricorrente sottolinea l’errore in cui sarebbe incorso il giudice dell’esecuzione che non ha applicato per ultima la diminuzione per il rito, dopo, cioè, la determinazione della pena ex artt.81 e 78 cod. pen., con ciò addivenendo una pena complessiva superiore a quella calcolata applicando prima il criterio moderatore e poi la diminuente per il rito.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
L’impugnato provvedimento, dopo avere riconosciuto l’unicità del disegno criminoso fra fatti di cui alle sentenze di condanna indicate nell’istanza, ha proceduto alla rideterminazione della pena da infliggere nel suo complesso.
Ha individuato, in ragione della pena inflitta dal giudice della cognizione, il reato più grave, e ha posto la pena inflitta per tale reato, scorporando gli aumenti di pena già calcolati in aumento per i reati satellite, come base di calcolo.
Una volta determinati tutti gli aumenti per gli ulteriori reati ha applicato alla pena complessiva la diminuente del rito, rilevando come il quantum per l’aumento di pena, in ragione del riconoscimento del cumulo giuridico, fosse certamente inferiore al cumulo materiale delle pene inflitte per ciascun reato; non essendo poi tale pena superiore a 30 anni, il giudice dell’esecuzione non ha dovuto applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.
Tale modus operandi è corretto, in quanto in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (Sez. 1, Sentenza n. 9522 del 14/05/2019 Rv. 278494 )
Come chiarito in parte motiva nella richiamata decisione, tale soluzione ermeneutica si fonda sulla constatazione dell’eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell’esecuzione di rideterminare – nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore – la pena applicata con sentenze passate in giudicato. Inoltre, anche dal testo dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. si desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell’applicazione dell’art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, COGNOME).
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dal 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). (Sez. U – , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269; Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)
Tale pronuncia ha composto un contrasto circa il dovere del giudice di motivare partitamente gli aumenti di pena per i reati satellite e ha evidenziato l’esistenza di un onere motivazionale in capo al giudice che deve rendere ragione del quantum di pena applicato in continuazione per ciascun reato satellite.
L’impugnato provvedimento non ha motivato in alcuna maniera l’entità degli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite, non ha esplicitato le modalità di esercizio del potere discrezionale, né ha fatto alcun riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., pertanto si è posto in contrasto con l’insegnamento di cui alla sopra richiamata pronuncia.
L’impugnata ordinanza deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, ufficio del giudice per le indagini preliminari.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, ufficio GIP.
Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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