Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24136 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 05/09/1961
avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 14/03/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all’istante in diciotto anni e quattro mesi di reclusione.
Occorre, in proposito, precisare che i reati giudicati dalle decisioni irrevocabili di cui ai punti 1-3 risultavano già avvinte dal vincolo della continuazione e venivano unificate al reato giudicato di cui al punto 4 del provvedimento censurato.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle modalità con cui era stato rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato e dei criteri seguiti per quantificare, in sede esecutiva, gli aumenti di pena applicato a titolo di continuazione.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’istanza presentata da NOME COGNOME procedeva alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., quantificandolo in diciotto anni e quattro mesi di reclusione.
Tale quantificazione discendeva dall’individuazione della pena base di nove anni e nove mesi
di reclusione per i fatti di reato giudicati dalla sentenza irrevocabile di cui al punto 1 del provvedimento impugnato, deliberata dalla Corte di appello di Napoli il 2 dicembre 2019.
A tale frazione sanzionatoria veniva applicato l’aumento complessivo di quattro anni e otto mesi di reclusione, a titolo di continuazione, per i fatti di reato giudicati con le decisioni irrevocabili di cui ai punti 2 e 3, ridotta per il rito, già unificati dal vincolo della continuazione.
Infine, a questa pena, quantificata in quattordici anni e cinque mesi di reclusione, veniva aggiunta l’ulteriore frazione sanzionatoria di tre anni e undici mesi, ridotta per il rito, per i reati giudicati dalla sentenza irrevocabile di cui al punto 4.
A seguito della rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato ad NOME COGNOME veniva applicata al condannato la pena complessiva di diciotto anni e quattro mesi di reclusione.
In questa cornice dosimetrica, il Giudice dell’esecuzione individuava correttamente le frazioni sanzionatorie su cui rideterminare il trattamento sanzionatorio irrogato ad NOME COGNOME con le decisioni irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato, operando, sotto questo profilo, nel rispetto del seguente principio di diritto: «Il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per piø violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello piø grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030 – 01).
3. Deve, tuttavia, rilevarsi che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli non dava esaustivamente conto del percorso dosimetrico seguito per quantificare la pena irrogata ad NOME COGNOME a seguito dell’accoglimento della sua istanza di applicazione della continuazione tra i fatti di reato giudicati dalla sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato.
Osserva il Collegio che, sebbene l’art. 671 cod. proc. pen. non richiami i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., posto che la rideterminazione della pena opera su una comminatoria che ha già visto applicati in sede di cognizione tali parametri, il giudice ha pur sempre il dovere – nei limiti prefissati dallo stesso art. 671 cod. proc. pen. – di esporre le sue ragioni, allo scopo di consentire al condannato di comprendere il percorso dosimetrico seguito in sede di rideterminazione della pena.
L’esposizione sintetica di tale percorso argomentativo si rende indispensabile allo scopo di esplicitare non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni dosimetrici adottati, allo scopo di consentire una valutazione unitaria e complessiva dei fatti di reato esaminati in sede esecutiva.
Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279316 – 01).
Tale opzione ermeneutica, da ultimo, ha ricevuto il definitivo suggello delle Sezioni Unite, che hanno ribadito la necessità di una ricognizione preliminare delle frazioni sanzionatorie che compongono il trattamento sanzionatorio rideterminato ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., affermando il seguente principio di diritto: «In tema di reato continuato, il giudice, nel
determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
A questi parametri, però, il Giudice dell’esecuzione non si conformava correttamente, non dando conto dei criteri dosimetrici alla luce dei quali, sulla pena base di nove anni e nove mesi di reclusione, individuata per i fatti di reato giudicati dalla sentenza irrevocabile di cui al punto 1 del provvedimento impugnato, venivano disposti gli aumenti di pena deliberati per i reati giudicati dalle decisioni di cui ai residui punti 2, 3 e 4.
Le condotte illecite giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 2, 3 e 4 del provvedimento impugnato, infatti, venivano richiamate in termini generici, senza alcun riferimento concreto nØ al titolo di reato, nØ al tempus commissi delicti, nØ al disvalore dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, rendendo non ricostruibile il percorso dosimetrico seguito per giungere alla rideterminazione complessiva della pena di diciotto anni e quattro mesi di reclusione.
Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato ad NOME COGNOME ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al tribunale di napoli – ufficio g.i.p., in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 23/06/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME