Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27419 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27419 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Soveria Mannelli il 25/9/1983
avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte di appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell’Avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 ottobre 2024 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento della Seconda Sezione di questa Corte, in riforma della decisione del Giudice
dell’udienza preliminare di Catanzaro del 18 giugno 2021, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 8), ha condannato NOME COGNOME alla pena complessiva di anni sette e mesi dieci di reclusione in ordine ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e danneggiamento, seguito da incendio.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto la Corte territoriale, esclusa l’aggravante delle più persone riunite, contestata per il reato di cui al capo 8), non avrebbe motivato in ordine all’aumento a titolo di continuazione disposto per tale reato. La Corte di cassazione, nell’annullare la sentenza di appello precedentemente emessa, aveva disposto che il Giudice del rinvio, a prescindere dall’escludere o meno la menzionata aggravante, stabilisse «un trattamento sanzionatorio adeguatamente specificato e motivato alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 47127 del 24 giugno 2021», richiedendo, quindi, che fosse esaminato anche il motivo precedentemente presentato – relativo al trattamento sanzionatorio.
2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante delle più persone riunite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Seconda Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata con riguardo all’aggravante delle più persone riunite, precisando, inoltre, che il motivo proposto dal ricorrente, concernente la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena a titolo di continuazione, era da ritenersi assorbito dall’annullamento relativo all’anzidetta aggravante.
Nella sentenza rescindente si è, in particolare, affermato che «l’eventuale esclusione di tale aggravante avrà incidenza anche sul trattamento sanzionatorio riservato all’imputato per effetto della continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen.; trattamento che comunque dovrà essere adeguatamente specificato e motivato alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 47127 del 24 giugno 2021».
La menzionata Sezione ha ritenuto assorbito anche il motivo di ricorso relativo alle attenuanti generiche. Ha precisato che, fermo restando che il Giudice
dell’udienza preliminare, nel dispositivo della propria sentenza, ancorché senza farne menzione in motivazione, «ha di fatto riconosciuto a COGNOME le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate e che la Corte di appello ha motivatamente escluso il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, tuttavia è indubbio che la conferma o l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 628 cod. pen., rimessa alla Corte territoriale per effetto dell’annullamento, può avere incidenza anche sulle valutazioni che la Corte stessa dovrà effettuare ex art. 69 cod. pen.».
2.1. La Corte territoriale, nella fase rescissoria, non ha riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 628 cit. e, dopo avere affermato che il venir meno di tale circostanza si traduceva, «trattandosi di reato satellite, in un minor aumento a titolo di continuazione», ha rideterminato la pena nei seguenti termini: pena base anni 10 di reclusione per il reato associativo, previo riconoscimento, come effettuato dal Giudice dell’udienza preliminare, delle circostanze attenuanti generiche, aumentata a titolo di continuazione di mesi 3 per il reato di cui al capo 9) e di anni 1 e mesi 6 per il reato di cui al capo 8) (anziché anni 1 e mesi 8, in precedenza inflitto), per una pena finale di anni 11 e mesi 9 di reclusione, ridotta per il rito.
Così argomentando, però, la Corte di appello non ha motivato né sulle ragioni per cui ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, né sugli aumenti di pena a titolo di continuazione.
È evidente, quindi, che la sentenza impugnata viola il dictum della pronuncia rescindente, che, come detto, aveva indicato la necessità di motivare in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e di osservare i principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 47127 del 24 giugno 2021, che ha affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Ne discende che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al bilanciamento tra le circostanze e agli aumenti di pena a titolo di continuazione con rinvio per nuovo esame su tali punti ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra circostanze e agli aumenti per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad
altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro.
Così deciso il 6 maggio 2025.