Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44076 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44076 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il 19/03/1966
avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di Appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’avvocato NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/12/2020, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del 07/03/2019, la Corte di appello di Catania ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni 12 e mesi 8 di reclusione per i reati di associazione mafiosa (capo A), di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 3) e di spaccio di sostanze stupefacenti (capo K).
La sentenza è stata annullata dalla Seconda Sezione di questa Corte (sentenza n. 18245 del 24/03/2022), limitatamente all’entità dell’aumento di pena in continuazione per il reato di cui al capo A), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.
La Seconda Sezione ha evidenziato che, in ordine al reato associativo mafioso di cui al capo A, era stato stabilito in secondo grado un aumento in continuazione pari ad anni due di reclusione, identico a quello determinato in primo grado, nonostante l’esclusione, in appello, dell’aggravante di cui all’art 416-bis, comma 6, cod. pen., esclusione che avrebbe dovuto comportare un abbattimento dell’aumento in continuazione, anche in considerazione della confessione del ricorrente in ordine al capo A).
Con sentenza del 24/01/2023 la Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena, quantificando l’aumento per la continuazione con il capo A) in anni uno di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando un unico motivo di annullamento, per difetto di motivazione in quanto, in sede di rinvio, la Corte di appello ha semplicemente ridotto l’aumento della pena posta in continuazione da anni due di reclusione ad anni uno di reclusione, senza ulteriori specificazioni. Nella prospettazione difensiva, l’assenza di qualsivoglia riferimento ai criteri seguiti nella individuazione del quantum della pena non consente di valutare se sia stata tenuta in considerazione, o meno, l’intervenuta confessione dell’imputato, come richiesto dalla Corte di Cassazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell’imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente rilevato che, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti
di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01).
Infatti, il rigore richiesto ai giudici di merito nell’operazione di calcolo dei v aumenti deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere funzionale a verificare il rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertat con particolare riferimento ai limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., e che non si s operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Nel caso di specie il perimetro del giudizio di rinvio era circoscritto alla riduzione dell’aumento di pena in per il reato di cui al capo A), tenuto anche conto dell’avvenuta confessione dell’imputato in relazione a tale capo.
La Corte di appello, richiamata la sentenza della Corte di cassazione, ha dimezzato tale aumento, quantificandolo in anni uno di reclusione.
In applicazione dei criteri sopra indicati, si deve ritenere che l’esiguità dell’aumento di pena per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. consenta di escludere l’abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen. e di ritenere soddisfatto l’onere motivazionale mediante il semplice richiamo alla sentenza della Corte di cassazione, che aveva già indicato i criteri da seguire nella sua determinazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2024