Motivazione Pena: La Cassazione Fa Chiarezza sui Limiti dell’Obbligo
Quando un giudice emette una condanna, la determinazione della pena è un momento cruciale. Ma fino a che punto deve giustificare la sua scelta? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione sul tema della motivazione pena, stabilendo confini precisi per l’obbligo del giudice di spiegare la sanzione inflitta. Questa decisione è particolarmente rilevante per i casi in cui la pena si discosta di poco dal minimo previsto dalla legge, come nel caso di un amministratore condannato per reati fiscali.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dal D.Lgs. 74/2000, la normativa sui reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La condanna, emessa con rito abbreviato, è stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, non contestando la sua colpevolezza, ma lamentando un vizio di motivazione riguardo alla misura della pena inflitta, ritenuta ingiustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. Con questa decisione, la Corte non solo ha respinto le doglianze del ricorrente, ma ha anche colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza riguardo all’obbligo di motivazione pena.
Le Motivazioni: L’Obbligo di Motivazione della Pena
Il cuore della decisione risiede nella distinzione operata dalla Corte in base all’entità della pena. La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo per il giudice di fornire una motivazione specifica e approfondita, basata sui criteri soggettivi e oggettivi dell’art. 133 del codice penale, scatta solo quando “l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale”. In altre parole, se la pena si colloca nella metà superiore della forbice prevista dalla legge, il giudice deve spiegare dettagliatamente perché ha scelto quel livello di sanzione, tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena.
Al contrario, quando la pena inflitta è inferiore a tale soglia e, come nel caso di specie, solo “di poco superiore al minimo edittale”, non è richiesta una motivazione analitica. In questa situazione, i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato il leggero aumento della pena richiamando il “carattere perdurante della condotta”, ovvero il fatto che il reato si era protratto nel tempo, coinvolgendo un “considerevole numero di fatture riferite ad una pluralità di anni”. Questo elemento, secondo la Cassazione, è sufficiente a sostenere una decisione che si discosta moderatamente dal minimo legale, senza necessità di ulteriori e più complesse argomentazioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale che ha importanti implicazioni pratiche. Per la difesa, significa che contestare la misura della pena in Cassazione è una strada in salita, a meno che la sanzione non sia particolarmente elevata (superiore al medio edittale) o la motivazione sia totalmente assente o manifestamente illogica. Per i giudici di merito, questa decisione conferma un margine di discrezionalità nel commisurare le pene nella fascia bassa della forbice edittale, potendo fare riferimento a elementi sintetici ma pertinenti, come la gravità e la durata del reato, per giustificare scostamenti dal minimo. In definitiva, la pronuncia riafferma un equilibrio tra la necessità di personalizzare la pena e l’esigenza di non appesantire le sentenze con motivazioni superflue quando la sanzione è contenuta.
Un giudice deve sempre fornire una motivazione dettagliata per la pena che infligge?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una motivazione specifica e dettagliata, basata sui criteri dell’art. 133 c.p., è richiesta solo quando la pena base è pari o superiore al ‘medio edittale’, cioè al punto intermedio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per quel reato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la pena inflitta era di poco superiore al minimo legale. In questi casi, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente, richiamando il carattere perdurante della condotta illecita, non essendo necessaria una giustificazione più analitica.
Quali elementi possono giustificare una pena leggermente superiore al minimo senza una motivazione complessa?
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo al ‘carattere perdurante della condotta’, che si riferiva a un considerevole numero di fatture illecite emesse nell’arco di più anni. Questo dimostra che la gravità e la durata del reato sono fattori che possono giustificare un modesto aumento della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3398 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3398 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in concorso in qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/02/2025, con cui la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Pordenone;
rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio;
ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui solo «l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01); laddove invece la Corte d’Appello, pur trattandosi di una pena di poco superiore al minimo edittale, ha compiutamente e tutt’altro che illogicamente richiamato il carattere perdurante della condotta, relativa ad un considerevole numero di fatture riferite ad una pluralità di anni;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dellemmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle 0rn me nde.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025