Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO BRUTTO NOME nato a CANICATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 29 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 13.555 di multa, per i delitti di cui agli artt. 648, 612, 635 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 73 d.P.R. n. 309/1990;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la Corte di appello motivato in maniera manifestamente illogica il trattamento sanzionatorio, applicando una pena eccessiva alla luce della sia incensuratezza, del suo comportamento processuale, della finalità rieducativa della pena e del criterio di ragionevolezza, che avrebbero dovuto indurre a contenere la pena nel minimo edittale;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha ampiamente e logicamente motivato le ragioni che l’hanno determinata a confermare le pene irrogate dal giudice di primo grado, indicate nella notevole gravità dei fatti, nella scarsa rilevanza della confessione dell’imputato, resa quando vi erano già ampie evidenze probatorie, nell’assenza di giustificazioni credibili, nella evidente pericolosità sociale dell’imputato, e ha tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputato, ritenendola però sufficientemente valorizzata mediante la concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata soddisfi ampiamente il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla congruità della pena irrogata (si veda, tra le molte, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr sident