Motivazione della Pena: La Cassazione e il Criterio della Congruità
La corretta motivazione della pena è un pilastro fondamentale del diritto penale, garantendo che la decisione del giudice non sia arbitraria ma ancorata a criteri di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti su quanto dettagliata debba essere tale motivazione, specialmente quando la sanzione si colloca al di sotto della media prevista dalla legge.
Il Caso in Esame: Ricorso per Eccessività della Pena
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti. La difesa lamentava l’eccessività della pena inflitta dalla Corte d’Appello, sia per quanto riguarda la pena base per il reato principale, sia per gli aumenti applicati per i reati satellite in continuazione.
La Corte d’Appello aveva fissato una pena base di un anno e sette mesi di reclusione e 2400 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. A questa pena erano stati aggiunti degli aumenti per la continuazione con altri capi d’imputazione, portando la pena finale a due anni e sei mesi di reclusione e 4600 euro di multa, prima della riduzione prevista per il rito processuale scelto.
I Criteri per una Corretta Motivazione della Pena
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, qualificandolo come inammissibile. La decisione si fonda su due principi consolidati in giurisprudenza, che meritano di essere analizzati.
La Pena Sotto il Medio Edittale
Il primo punto cruciale riguarda la motivazione della pena quando questa è inferiore al cosiddetto ‘medio edittale’, ovvero il punto intermedio tra il minimo e il massimo che la legge prevede per quel reato. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 46412/2015): in questi casi, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata. È sufficiente che il giudice faccia riferimento al criterio di ‘congruità’ della pena. Questo richiamo implica che il giudice abbia implicitamente considerato tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.) per giungere a una sanzione adeguata al caso concreto.
La Motivazione per la Continuazione
Il secondo principio riguarda gli aumenti di pena per la continuazione (art. 81 c.p.). Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente. Richiamando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (la c.d. sentenza ‘Pizzone’, n. 47127/2021), la Corte ha spiegato che l’obbligo di motivazione per i singoli aumenti è direttamente proporzionale all’entità degli stessi.
In altre parole, più l’aumento si discosta dal minimo previsto, più il giudice dovrà fornire una giustificazione dettagliata. Lo scopo è permettere un controllo sulla proporzionalità delle pene e assicurarsi che non si stia applicando un cumulo materiale mascherato, vietato dal nostro ordinamento per l’istituto della continuazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha concluso che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello era sufficiente e non illogica. La pena base era ben al di sotto della media edittale, rendendo superfluo un apparato motivazionale analitico. Allo stesso modo, gli aumenti per la continuazione non sono stati ritenuti arbitrari, ma proporzionati alla gravità degli ulteriori illeciti, nel pieno rispetto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito del trattamento sanzionatorio, operazione preclusa in sede di legittimità quando la decisione impugnata è sorretta da una motivazione logica e coerente con i principi di diritto.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la linea della giurisprudenza di legittimità sulla motivazione della pena. Si ribadisce un approccio pragmatico: non si richiede al giudice un’inutile prolissità quando la pena è mite. Basta il richiamo alla congruità. Per la continuazione, invece, il livello di dettaglio della motivazione deve crescere con l’entità dell’aumento, a garanzia della proporzionalità e della correttezza del calcolo. L’imputato è stato, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Quando un giudice applica una pena, deve sempre fornire una motivazione molto dettagliata?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se la pena inflitta è inferiore alla media tra il minimo e il massimo previsto dalla legge (medio edittale), non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata. È sufficiente un richiamo generico alla congruità della pena, poiché si presume che il giudice abbia considerato i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Come deve essere motivato l’aumento di pena per la continuazione tra reati?
L’obbligo di motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione è correlato all’entità degli stessi. Un aumento minimo non richiede una motivazione complessa, mentre un aumento significativo deve essere giustificato in modo più approfondito per permettere di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e per evitare un cumulo materiale mascherato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione contesta l’entità della pena ma la motivazione del giudice d’appello è considerata sufficiente?
Se la motivazione della sentenza d’appello sul trattamento sanzionatorio è considerata sufficiente, non illogica e in linea con i principi giuridici, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione, infatti, non può riesaminare nel merito la decisione sulla quantità della pena, ma solo controllarne la legittimità e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18784 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
NOME.
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, COGNOME NOME, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio, dolendosi dell’eccessività della pena inflitta sia in relazione alla pena base che agli aumenti per la continuazione;
Ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile, perché inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive (segnatamente, la Corte d’appello ha determiNOME la pena base, per l’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5, TU Stup., in un anno e 7 mesi di reclusione ed euro 2400 di multa etrli reato sub m), aumentata per la continuazione con ciascun capo RAGIONE_SOCIALE residue imputazioni di mesi 3 e gg. 20 di reclusione ed euro 400 di multa, pervenendo alla pena finale di 2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 4600 di multa, ridotta nella misura finale per il rito richiesto, calcolo che non può essere considerato affetto dal vizio motivazionale dedotto, atteso che è sufficiente il riferimento alla congruità della pena nel caso in cui la determinazione della pena base non sia superiore al c.d. medio edittale – cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 – 01, secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. -, né potendo ritenersi gli aumenti a titolo di continuazione fondati su criteri arbitrari, atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia oper surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01), circostanza quest’ultima da escludersi nel caso in esame); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 1° marzo 2024
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Il Presidente