Motivazione Pena: Quando la Sentenza è Giusta Anche Senza Spiegazioni Dettagliate
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi su un tema cruciale del processo penale: la motivazione pena. La questione centrale è fino a che punto il giudice sia tenuto a spiegare nel dettaglio le ragioni che lo hanno portato a stabilire una certa sanzione. La decisione chiarisce che, a meno che la pena non sia eccezionalmente severa, non è necessario un’analisi minuziosa, confermando l’ampia discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso origina da una condanna per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, considerato di lieve entità. L’imputato, dopo la conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’Appello, decideva di ricorrere in Cassazione.
L’unico motivo di ricorso era un presunto ‘vizio di motivazione’ relativo al trattamento sanzionatorio. In pratica, la difesa sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente spiegato perché avevano inflitto una pena (sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa) leggermente superiore al minimo previsto dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Motivazione Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la motivazione fornita dalla Corte territoriale era pienamente ‘congrua e logica’. Quest’ultima aveva infatti giustificato la sua decisione richiamando due elementi specifici: il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e la non occasionalità del fatto. Questi due fattori, secondo la Cassazione, sono più che sufficienti per giustificare una pena lievemente superiore al minimo edittale.
Il Principio di Diritto Consolidato
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Una motivazione pena dettagliata e approfondita è richiesta solo quando la sanzione inflitta è ‘di gran lunga superiore alla misura media edittale’. Al di fuori di questa ipotesi, non è necessario che il giudice si dilunghi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione sul corretto esercizio del potere discrezionale che la legge, attraverso l’art. 133 del codice penale, conferisce al giudice nella determinazione del ‘quantum’ della pena. Questo potere permette al giudice di adattare la sanzione alla specifica gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo.
L’ordinanza sottolinea che espressioni sintetiche come ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o il semplice richiamo alla gravità del fatto sono sufficienti a dimostrare che il giudice ha tenuto conto dei criteri legali. Non è richiesta un’analisi analitica di ogni singolo elemento preso in considerazione. Questa impostazione mira a bilanciare l’obbligo di motivazione con esigenze di economia processuale, evitando che i ricorsi si concentrino su aspetti formali quando la sostanza della decisione è corretta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che tentare un ricorso in Cassazione basato unicamente su una presunta carenza di motivazione della pena è una strategia ad alto rischio, specialmente se la sanzione applicata si discosta di poco dal minimo. La discrezionalità del giudice di merito in questo campo è molto ampia e il sindacato di legittimità è limitato ai casi di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ipotesi che non si verificava nel caso di specie. Per la difesa, è quindi fondamentale concentrare le proprie argomentazioni su vizi più sostanziali, piuttosto che sulla presunta sinteticità della motivazione sanzionatoria, per evitare una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Un giudice deve sempre fornire una spiegazione dettagliata per la pena che impone?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una motivazione dettagliata è necessaria solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato. In tutti gli altri casi, sono sufficienti anche espressioni sintetiche.
Cosa ha usato la Corte d’Appello per giustificare una pena superiore al minimo?
La Corte d’Appello ha giustificato la pena leggermente superiore al minimo basandosi su due elementi specifici: il quantitativo della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato e la non occasionalità del fatto, ritenendo questi fattori indicativi di una maggiore gravità del reato.
Cosa succede se un ricorso sulla motivazione della pena viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle Ammende, poiché si presume una colpa nella proposizione di un ricorso privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18219 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 19/10/2023 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 27/04/2023 del Tribunale di Torino, con la quale l’attuale ricorrente, all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiara responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l’entità della pena irrogata dal primo giudice in misura lievemente superiore al minimo edittale, richiamando il quantitativo di stupefacente detenuto e la non occasionalità del fatto; la motivazione è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità.
Va, comunque, ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie. Fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congrua riduzione”, “congruo aumento” o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 c.p. per il corretto esercizio potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al “quantum” della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 05/04/2024