Motivazione pena: Quando il Giudice Può Non Giustificare la Sanzione
La motivazione pena è un aspetto cruciale del processo penale, poiché spiega le ragioni che hanno portato il giudice a determinare una specifica sanzione. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini entro cui tale obbligo di motivazione deve essere esercitato. Analizziamo una decisione che chiarisce quando la scelta del giudice sulla quantificazione della pena diventa insindacabile in sede di legittimità, soprattutto in relazione a reati gravi come quelli previsti dalla legge sugli stupefacenti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, in parziale riforma di una precedente decisione del Tribunale, aveva condannato un imputato a tre anni di reclusione e 14.000 euro di multa per un reato legato al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990.
L’imputato, ritenendo la pena eccessiva, ha proposto ricorso per cassazione attraverso il suo difensore. L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta mancanza ed erroneità della motivazione fornita dalla Corte d’Appello in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Cassazione e la Motivazione Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo proposto non deducibile in sede di legittimità. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era supportata da un apparato argomentativo coerente e rispettoso delle norme di legge.
Il Principio di Diritto: Quando la Motivazione è Obbligatoria
Il Collegio ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella giurisprudenza. Una motivazione specifica e dettagliata sui criteri seguiti per determinare l’entità della pena è richiesta al giudice solo in due casi:
1. Quando la sanzione si attesta su livelli prossimi al massimo edittale previsto dalla legge.
2. Quando la pena è comunque superiore alla media, discostandosi significativamente dai minimi.
In queste circostanze, il giudice deve dare conto del percorso logico-giuridico che lo ha portato a una scelta così severa, facendo riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.).
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Al di fuori di queste ipotesi, la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Si presume che tale scelta sia implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 c.p. e, come tale, risulta insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, quando questa è richiesta.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La quantificazione della pena è una valutazione tipica del merito, riservata ai giudici di primo e secondo grado che hanno una conoscenza diretta e completa degli atti processuali. La Cassazione interviene solo per correggere errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice inferiore. Poiché nel caso di specie la pena inflitta non era prossima al massimo edittale, la Corte d’Appello non era tenuta a fornire una giustificazione analitica della sua scelta, essendo sufficiente il richiamo implicito ai criteri generali. Lamentare la generica ‘eccessività’ della pena, senza individuare un vizio di legge o un’illogicità manifesta, costituisce un motivo non ammissibile davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame conferma che le possibilità di contestare in Cassazione l’entità della pena sono molto limitate. Un ricorso basato unicamente sulla percezione di un’eccessiva severità della sanzione, quando questa rientra nei limiti medi o minimi previsti dalla legge, è destinato all’inammissibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che eventuali doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere argomentate e provate nel corso dei giudizi di merito. Per l’imputato, la decisione finale comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, a causa dell’infruttuoso tentativo di ricorso.
È possibile ricorrere in Cassazione se si ritiene che la pena inflitta sia troppo alta?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Non è sufficiente lamentare la generica eccessività della pena. Il ricorso è ammissibile solo se si riesce a dimostrare un errore di diritto o un vizio logico grave nella motivazione del giudice, e soprattutto se la pena applicata è prossima al massimo previsto dalla legge o notevolmente superiore alla media.
Quando un giudice è obbligato a motivare in modo dettagliato la pena che ha deciso?
Un giudice deve fornire una motivazione specifica e dettagliata solo quando decide di applicare una pena vicina al massimo edittale o comunque superiore alla media. In questi casi, deve spiegare perché ha ritenuto di applicare una sanzione così severa, basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale.
Cosa significa che la scelta del giudice sulla pena è “insindacabile” in Cassazione?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare o mettere in discussione la decisione del giudice di merito sulla quantità della pena, a meno che non sia stata applicata illegalmente o la motivazione (quando richiesta) sia palesemente illogica. Se la pena è fissata in una misura media o vicina al minimo, la scelta è considerata un’espressione della discrezionalità del giudice e non può essere contestata in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Zone 1. Con sentenza del 29 settembre =A la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 24 marzo 2023, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza ed erroneità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, .di cui lamenta l’eccessiva entità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. d irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
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Il Consigliere estensore
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