Motivazione Pena: la Cassazione chiarisce i limiti della discrezionalità del Giudice
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale significativo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 29853/2024, offre importanti chiarimenti sui limiti di questo potere e, in particolare, sull’obbligo di fornire una motivazione pena adeguata. La Corte ha stabilito che, quando la sanzione si attesta su livelli vicini al minimo previsto dalla legge, non è richiesta una spiegazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente un richiamo generico ai criteri legali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivo, ritenendo la pena sproporzionata rispetto alla condotta. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, il quale aveva determinato la pena partendo dal minimo edittale per il reato più grave, applicando poi degli aumenti ponderati per la continuazione con altri reati. Secondo i giudici di merito, la pena inflitta era congrua e adeguata al disvalore complessivo del fatto, tenendo conto di tutti gli elementi previsti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
La questione sulla motivazione pena
Il nucleo della questione portata all’attenzione della Cassazione riguardava proprio l’adeguatezza della motivazione pena. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito non avessero spiegato a sufficienza le ragioni che li avevano portati a quantificare la sanzione in quella specifica misura. La Suprema Corte ha però rigettato questa tesi, definendo il motivo di ricorso generico e riproduttivo di questioni già adeguatamente esaminate nei gradi di giudizio precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza. La graduazione della pena rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Per adempiere al suo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto di aver applicato i criteri direttivi indicati dall’art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere del reo). Questo può avvenire anche con espressioni sintetiche o attraverso un semplice richiamo a tali criteri.
La Corte, citando una propria precedente pronuncia (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017), ha precisato che una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo in un caso: quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Se, come nel caso di specie, il giudice parte dal minimo e applica aumenti contenuti, una motivazione sintetica è pienamente legittima e non censurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è molto ampia e il controllo della Cassazione sulla motivazione pena è limitato. Non è possibile, in sede di legittimità, contestare semplicemente l’entità della pena se questa rientra nella “forbice edittale” e se il giudice ha, anche solo implicitamente, fatto riferimento ai criteri di legge. L’obbligo di una motivazione rafforzata scatta solo in presenza di pene eccezionalmente severe rispetto ai parametri medi. Per la difesa, ciò significa che un’impugnazione basata unicamente sulla presunta eccessività della sanzione, senza evidenziare palesi illogicità o violazioni di legge nella motivazione, ha scarse probabilità di successo.
Quando il giudice deve fornire una motivazione dettagliata per la pena inflitta?
Secondo la Corte di Cassazione, una spiegazione specifica e dettagliata del ragionamento è necessaria soltanto quando la pena applicata sia di gran lunga superiore alla misura media di quella prevista dalla legge per quel reato.
È sufficiente una motivazione sintetica per giustificare la pena?
Sì, è sufficiente che il giudice dia conto, anche con espressioni sintetiche o con un richiamo alla gravità del reato, di aver utilizzato i criteri dell’art. 133 del codice penale, specialmente se la pena è vicina al minimo edittale.
Si può contestare in Cassazione la misura della pena ritenuta eccessiva?
No, se il motivo di ricorso è generico e si limita a contestare l’entità della sanzione senza dimostrare una manifesta illogicità o una violazione di legge nella motivazione del giudice di merito. La graduazione della pena è una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29853 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME)
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ris generico e riproduttivo di questione adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha dato conto, per mezzo delle precise argomentazioni, come la pena determinata dal Primo giudice (che aveva individuato la stessa per il reato ritenuto più grave partendo dal minimo edittale, aumenti adeguatamente ponderati per la ritenuta continuazione) fosse aderente e congrua rispetto al disvalore della condotta, così mostrando di aver adeguatamente ponderato gl elementi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che la graduazione della pena, infatti, rientr discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazi sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espress tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinq essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.