Motivazione della Pena: Quando il Giudice Può Essere Sintetico?
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. Ma quanto dettagliata deve essere la spiegazione dietro la sua scelta? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44414/2023) offre un chiarimento fondamentale sul livello di motivazione pena richiesto, specialmente quando la sanzione si colloca al di sotto della media prevista dalla legge. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza, bilancia l’obbligo di motivazione con l’esigenza di economia processuale.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Quantificazione della Pena
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’unico motivo di doglianza riguardava la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la scelta della pena, violando la legge e peccando di difetto di motivazione. La questione centrale era quindi: la Corte d’Appello aveva spiegato in modo sufficiente perché aveva scelto quella specifica entità di pena?
La Decisione della Cassazione e la Motivazione Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio giuridico consolidato: la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Il Principio Chiave: Pena Sotto la Media Edittale
Il punto cruciale chiarito dall’ordinanza riguarda l’onere di motivazione del giudice in relazione all’entità della pena. La Cassazione ha ribadito che:
* Quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale (ovvero il punto intermedio tra il minimo e il massimo previsti dalla legge), il giudice adempie al suo obbligo di motivazione anche utilizzando espressioni sintetiche come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento».
* Al contrario, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria solo quando la pena si discosta notevolmente e in aumento dalla media edittale, collocandosi nella fascia alta della forbice sanzionatoria.
Nel caso specifico, la Corte ha implicitamente confermato che la pena applicata dalla Corte d’Appello rientrava nel primo scenario, rendendo superflua una motivazione più analitica.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione sono radicate nell’esigenza di non appesantire le sentenze con giustificazioni ridondanti quando la decisione del giudice si muove entro parametri di ragionevolezza e moderazione. Se un giudice sceglie una pena vicina al minimo legale o comunque al di sotto della media, si presume che abbia valutato gli elementi del caso in modo favorevole all’imputato o, comunque, non abbia ravvisato elementi di particolare gravità. In tale contesto, richiedere una spiegazione complessa sarebbe un formalismo inutile. L’obbligo di una motivazione rafforzata scatta invece quando la decisione appare più severa, poiché è in quel momento che deve essere chiaro il percorso logico che ha portato a superare la soglia della ‘normalità’ sanzionatoria.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Per gli avvocati e gli imputati, significa che contestare la misura della pena diventa molto difficile se questa è inferiore alla media edittale, a meno che non si possano evidenziare errori logici manifesti o palesi travisamenti dei fatti. Per i giudici, rappresenta una guida chiara su come calibrare lo sforzo motivazionale in base alla severità della sanzione irrogata, promuovendo così un uso più efficiente delle risorse processuali senza sacrificare le garanzie fondamentali del giusto processo.
Quando un giudice deve motivare dettagliatamente la quantificazione di una pena?
Secondo la Corte di Cassazione, una motivazione specifica e dettagliata è necessaria soltanto quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media edittale prevista dalla legge per quel reato.
È sufficiente utilizzare l’espressione ‘pena congrua’ per motivare una condanna?
Sì, quando la pena applicata è inferiore alla media edittale, il giudice può assolvere al suo obbligo di motivazione utilizzando espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’, in quanto considerate sufficienti a esprimere un giudizio di adeguatezza.
Qual è il potere del giudice nella graduazione della pena?
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere non è assoluto, ma deve essere esercitato in aderenza ai principi generali stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44414 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44414 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato poiché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che quando la pena, come nella specie, è inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.